Regione Calabria
Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2016, n. 434
Recepimento Accordo Stato-Regioni finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016.

B.U.R. 5 ottobre 2017, n. 91

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:
• Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, all’art. 32 detta le disposizioni relative all’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) rinviando per la definizione dei contenuti dei percorsi formativi, all’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006;
• l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, repertorio atti n. 221/CSR, ha definito la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i;
• l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, repertorio atti n. 53/CSR, ha individuato le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
• il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’art. 6, comma 8, lettera m-bis) del d.lgs. n. 81/2008 ha individuato i criteri del formatore;
Considerato che, a livello centrale, si è ravvisata la necessità di procedere ad una revisione degli Accordi e delle disposizioni in quanto non più coerenti con il quadro normativo delineato dal d.lgs. N. 81/2008 o presentanti incertezze e/o problemi applicativi;
Ravvisata inoltre la necessità di attuare quanto previsto dall’art. 32, comma 1, lettere c) e d) del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, disciplinando il riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro;
Preso atto che nella seduta del 7 luglio 2016, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ha sancito l’Accordo sul documento relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, repertoriato al n. 128/CSR;
Ritenuto pertanto di recepire integralmente il predetto Accordo Stato-Regioni e di attuare quanto in esso contenuto;
Visto
l’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
Preso atto:
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione ai sensi del disciplinare dei lavori della Giunta Regionale approvato con DGR n. 336 del 30 agosto 2016 e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale o dell’assessore/i competente/i, a voti unanimi,

DELIBERA

per i motivi in premessa descritti da intendersi qui integralmente riportati e trascritti,
1. di recepire, integralmente, “l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”, repertoriato agli atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
F.to On. Gerardo Mario Oliverio