Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 09 ottobre 2017, n. 23493 - Danno biologico da infortunio e indennizzo


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 09/10/2017

 

 

 

Rilevato che:
1. il Tribunale di Trani riconosceva a D.D. l’indennizzo del danno biologico da infortunio nella misura del 6%. (così la sentenza gravata, pg. 1). La Corte d’ appello di Bari, in accoglimento del gravame interposto dall'Inail, rigettava invece la domanda, recependo - nella riferita assenza di contestazioni - le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in secondo grado, che aveva accertato che l'appellato aveva riportato all'esito dell'infortunio una frattura composta del polo distale dello scafoide carpale sinistro con lieve deficit funzionale, dalla quale erano risultati residuati postumi quantificabili nella misura del 4%.
2. Per la cassazione della sentenza D.D. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.
2.1. Come primo e secondo motivo, deduce la violazione dell'articolo 195 terzo comma c.p.c. in relazione all'articolo 360 nn. 3 e 4 c.p.c.. Riferisce che il c.t.u. nominato dalla Corte d’appello aveva inviato la relazione utilizzando un indirizzo erroneo di pec., diverso da quello indicato nella memoria di costituzione e risposta nel giudizio d’appello, così impedendo ad esso ricorrente di trasmettere al consulente le proprie osservazioni critiche .
2.2. Con il terzo e quarto motivo, deduce la nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame di documento e di un fatto decisivo per il giudizio. Riferisce che a seguito dell'invio della relazione tecnica all’ indirizzo errato, la Corte di merito aveva rinviato la causa per formulare controdeduzioni all'udienza del 17/9/2015. Il 15/9/ la difesa depositava le osservazioni sulla c.t.u. redatte dal consulente di parte formulando rilievi critici: tali rilievi però non venivano in alcun modo valutati dal giudice di merito, che al contrario riferiva in sentenza che alle conclusioni del c.t.u. non erano stati mossi rilievi.
3. L’Inail ha resistito con controricorso. Il D.D. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.

 


Considerato che:
1. I primi due motivi di ricorso non sono fondati.
Il 3° comma dell'art. 195 c.p.c., come sostituito dal comma 5 dell'art. 46 della 1. 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto una sorta di sub procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d’ ufficio, regolando, attraverso scansioni temporali rimesse alla concreta determinazione del giudice, i compiti del c.t.u. e le facoltà difensive delle parti nel momento del deposito della relazione scritta.
La novella ha perseguito l’obiettivo di garantire la piena esplicazione di un contraddittorio tecnico e, quindi, del diritto di difesa delle parti anche nella fase dell’ elaborazione dei risultati dell’ indagine peritale. La dialettica tra l'ausiliario officioso e gli esperti di fiducia delle parti si realizza così in maniera anticipata rispetto alla sottoposizione degli esiti peritali al giudice, consentendogli di esercitare un effettivo esercizio della funzione di peritus peritorum e di conoscere già all’ udienza successiva al deposito della relazione i rilievi delle parti, nonché le repliche e controdeduzioni del consulente d’ufficio, con conseguente accelerazione dei tempi del processo.
1.1. L’omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte integra, in quanto posta a presidio del diritto di difesa, un'ipotesi di nullità della consulenza, a carattere relativo e quindi assoggettata al rigoroso limite preclusivo di cui all'art.157 c.p.c. sicché, come già affermato da questa Corte per il caso della mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni (v. Cass. 24/01/2013, n. 1744), tale nullità resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito. Il che nel caso è avvenuto, in quanto la nullità è stata tempestivamente fatta valere, come ritualmente riferito alle pg. 5 del ricorso, alla prima udienza utile.
1.2. La nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti è suscettibile anche di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell'indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in modo da potere comunque, all’esito, esercitare con piena cognizione di causa i poteri lui attribuiti ai sensi dell'art. 196, cioè a dire valutare la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o addirittura la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente.
1.3. Nel caso, avendo la Corte d’appello rimesso in termini le parti per formulare le proprie osservazioni critiche alla c.t.u.., la nullità per violazione dell’art. 195 III comma c.p.c. è stata sanata.
2. Il terzo e quarto motivo sono invece fondati.
Le osservazioni critiche alla c.t.u. — autorizzate dalla rimessione in termini - sono state formulate dalla parte ricorrente, e contenevano censure idonee a mettere in discussione la valutazione dell’ausiliare, come ritualmente riferito a pg. 6 del ricorso. Tali osservazioni non sono state tuttavia esaminate dalla Corte territoriale, che ha erroneamente affermato in sentenza che non vi erano stati rilievi critici, né tantomeno sono state sottoposte al c.t.u.. 
2.1. Risulta quindi violato il pnncipio, reiteratamente affermato da questa Corte (v. Cass. 21/11/2016 n. 23637, Cass. 02/12/2011 n. 25862, Cass. 24/04/2008 n. 10688) secondo il quale allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte.
Ed il vizio motivazionale nella specie è ulteriormente aggravato dal fatto che la rimessione in termini per la formulazione dei rilievi critici alla c.t.u. era stata disposta proprio per ovviare al mancato contraddittorio che si era formato nel sub-procedimento delineato dall’art. 195 III comma c.p.c.
3. Per tutti i motivi esposti, il ricorso dev’essere accolto con riguardo al terzo e quarto motivo, rigettati il primo e il secondo motivo, e la sentenza conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, per una nuova più completa valutazione.
4. Al giudice del rinvio competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio
 

 

P.Q.M.

 


accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta i primi due motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.7.2017