Regione Campania
Legge regionale 9 ottobre 2017, n. 30.
“Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute”.
B.U.R. 9 ottobre 2017, n. 74

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. In conformità al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, la Regione Campania promuove la prevenzione, la cura e il controllo del tabagismo e degli effetti negativi a esso collegati.
2. La presente legge detta disposizioni in materia di fumo, con lo scopo di ridurre ulteriormente i danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, nonché per i seguenti obiettivi specifici:
a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo;
c) la riduzione dell’impatto ambientale causato dagli scarti del fumo di tabacco.
3. Nei luoghi di lavoro, così come nelle strutture sanitarie e negli istituti scolastici, la riduzione dei rischi da fumo passivo è perseguita in armonia con le disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione e protezione da rischi negli ambienti di lavoro.
4. La presente legge tutela altresì il diritto dei cittadini a respirare aria libera da fumo di tabacco, in particolare nei luoghi pubblici e di lavoro.

 

Art. 2
(Piano regionale triennale per la lotta al tabagismo)

1. La Regione Campania sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e supporto alla disassuefazione dal tabagismo di comprovata efficacia in accordo con le indicazioni delle Linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze, anche riconoscendo il principio di riduzione del danno.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia, predispone un piano regionale triennale per la lotta al tabagismo.
3. Il piano per la lotta al tabagismo di cui al comma 2 prevede interventi riguardanti:
a) la prevenzione del tabagismo attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo nella comunità;
b) l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di fumare;
c) la valorizzazione dell’ambiente contro l’inquinamento causato dai rifiuti generati dal fumo;
d) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di tale divieto, si intenda per utente anche il personale dipendente o altrimenti addetto ad attività lavorativa;
e) la tutela dei non fumatori;
f) la promozione di servizi, iniziative, progetti locali dedicati presso i Centri territoriali per la disassuefazione dal fumo di tabacco operativi presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
4. La Regione promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle aziende sanitarie, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano per la lotta al tabagismo di cui al comma 2.

 

Art. 3
(Interventi antifumo)

1. Per tutelare l'igiene e il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad essi accedono, nelle strutture sanitarie il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Ferma restando l’estensione del divieto di fumare nelle aree all’aperto e nelle pertinenze esterne, specificamente individuate dall’articolo 51, comma 1-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le aziende sanitarie locali realizzano adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente. Per le medesime finalità e per prevenire tra i giovani l’esposizione al fumo passivo, la Regione promuove la tutela della salute dei minori attraverso azioni rivolte alle autorità locali territorialmente competenti per sensibilizzare gli adulti a non fumare anche nelle aree aperte frequentate da bambini e giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.
2. Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione promuove la completa assenza di fumo nelle scuole e in tutti i contesti in cui la coerenza dei comportamenti degli adulti assume alto valore educativo e formativo di minori e degli studenti.
3. La Regione promuove l'educazione alla salute nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e sostiene adeguate azioni informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente sul rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse.
4. Le aziende sanitarie locali programmano appositi interventi di prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici e privati, mediante azioni:
a) di tipo informativo ed educativo;
b) di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto di fumo;
c) di supporto alla disassuefazione mediante l'offerta di programmi per smettere di fumare da realizzare, se possibile, all'interno degli stessi luoghi di lavoro.
5. Il piano per la lotta al tabagismo di cui all'articolo 2 può anche prevedere:
a) l'attribuzione di premi annuali per gli istituti scolastici che hanno meglio sviluppato il tema della promozione di ambienti scolastici favorevoli alla salute e completamente liberi dal fumo;
b) l'assegnazione annuale di pubblici attestati che valorizzano e premiano l'immagine di aziende, comprese le aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici, che si impegnano attivamente per favorire la partecipazione dei loro dipendenti ai programmi per smettere di fumare.

 

Art. 4
(Obblighi dei datori di lavoro)

1. Nelle strutture pubbliche e private i datori di lavoro, oppure i responsabili delle strutture stesse, fermo restando l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare come previsto dalle leggi statali vigenti, sono tenuti ad assicurare il rispetto dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (Attuazione dell'art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori) per le eventuali aree riservate ai fumatori.
2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1:
a) forniscono una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, se previsti dal decreto legislativo 81/2008;
b) consultano preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, se previsti dal decreto legislativo 81/2008, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.

 

Art. 5
(Protezione dell’ambiente dagli scarti del fumo)

1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa vigente, misure atte a consentire la raccolta degli scarti del fumo in appositi contenitori nei luoghi di aggregazione per evitare la loro dispersione nell’ambiente. Tali raccoglitori sono disposti comunque a una distanza tale da consentire la fruizione di tutti i luoghi pubblici da parte di minori e non fumatori al riparo dal fumo passivo.
2. Per tutelare anche le aree sprovviste dei raccoglitori di cui al comma 1, la Regione Campania promuove, nel rispetto della normativa vigente, campagne a favore dell’utilizzo dei posacenere personali e sensibilizzazione dei fumatori riguardo l’impatto ambientale e il degrado causato dagli scarti del fumo.

 

Art. 6
(Vigilanza e applicazione delle sanzioni)

1. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro previsti all'articolo 4 e la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, ad accertare e contestare gli illeciti amministrativi, le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme previste dalla presente legge, sono esercitate dai Comuni e dalle aziende sanitarie locali.

 

Art. 7
(Sanzioni)

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti con legge.
2. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione e alla notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto, all'invio di scritti difensivi e all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è attuata nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'Accordo 16 dicembre 2004 (Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e della giustizia e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 1, commi 190 e 191 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2005), sono attribuiti alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Con cadenza annuale le aziende sanitarie locali devolvono, fornendo il relativo rendiconto, una percentuale pari al trenta per cento dei proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni alla presente legge.
4. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accordo tra aziende sanitarie locali e Comuni in merito alle procedure relative all'applicazione del presente articolo.

 

Art. 8
(Clausola valutativa)

1. La Giunta Regionale trasmette, con cadenza biennale, alla Commissione consiliare competente in materia una relazione contenente lo stato attuativo della legge e i risultati da essa ottenuti, con le seguenti indicazioni:
a) il dettaglio degli interventi realizzati, indicando, in particolare, quelli della Regione, delle ASL, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici o privati, gli accordi definiti per l’attuazione degli stessi, il numero ed i contenuti delle iniziative informative o formative e il grado di diffusione delle stesse sul territorio, i soggetti coinvolti nell’attuazione nonché i beneficiari e il livello di partecipazione raggiunto;
b) le criticità o le difficoltà operative riscontrate nel corso dell’attuazione e le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.
2. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto

 

Art. 9
(Clausola di salvaguardia e disposizione finanziaria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli oneri della presente legge si fa fronte mediante l’istituzione, nell’ambito della Missione 13, Programma 07, Titolo 1, di un apposito fondo denominato “Fondo per gli interventi di natura informativa ed educativa di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell’ambiente”, con una dotazione pari ad euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, iscritto a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel Fondo speciale di parte corrente di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1.

 

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca