Categoria: 2017
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Tipologia: Protocollo di Intesa
Data firma: 11 ottobre 2017
Parti: Tiliaventum e Fillea-Cgil, Feneal-Uil, Filca-Cisl
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Grandi opere (A4)
Fonte: filleacgil.net

Sommario:

  Premessa
1. Sistema di relazioni sindacali
2. Relazioni a livello nazionale, regionale/territoriale e di cantiere e sistema generale di informazioni
3. Normativa applicabile
  4. Responsabilità solidale
5. Mercato del lavoro
6. Sicurezza e prevenzione
7. Subappalti a terzi

Protocollo di Intesa -11 Ottobre 2017

Tra Tiliaventum scarl (Contraente Generale) […] e Fillea Cgil […], Feneal Uil […], Filca Cisl […], Latisana (UD), 11 ottobre 2017

Premesso che
a) le Società "Rizzarli de Eccher spa" e "Impresa Pizzarotti & C. Spa" sono risultate aggiudicatane definitivamente dell'Affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del P.S.C., delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "III Corsia dell'Autostrada A4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. Km 63+300) - Gonars (progr. Km 89+000), Nuovo svincolo di Palmanova e Variante SS n° 352 - Io Lotto" (qui di seguito per brevità "opera"), giusto decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia- Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia (qui di seguito per brevità definito "Committente") n. 59 del 3/05/2010 come da comunicazione in data 06/05/2010 con nota prot. U/2989 inviata dal Responsabile Unico del Procedimento, da parte di spa Autovie Venete;
b) le Società "Rizzani de Eccher spa" e "Impresa Pizzarotti & C. Spa" hanno costituito, in data 18 maggio 2010, la società di progetto denominata "Tiliaventum scarl", con atto n. rep. 39143, fascicolo n. 20150, registrato ad Udine il 19 maggio 2010 (n. 5640 - serie T), (qui di seguito per brevità definito "contraente generale");
c) le Prefetture UU.TT.GG. di Venezia, Treviso e Udine, il Commissario Delegato per l'emergenza riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia, in qualità di Soggetto aggiudicatore, il Contraente Generale e la Autovie Venete spa hanno stipulato in data 25 novembre 2013 il Protocollo di Legalità finalizzato a prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, soggetto a modifiche ed integrazioni in via di perfezionamento;
d) in data 5 agosto 2016 è stato stipulato il Contratto di Affidamento a Contraente Generale tra la Stazione Appaltante e Tiliaventum scarl avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva nonché le attività accessorie e la realizzazione con qualunque mezzo della "III Corsia dell'Autostrada A4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. Km 63+300) - Gonars (progr. Km 89+000)";
e) le Prefetture UU.TT.GG. di Venezia e Udine, il Commissario Delegato per l'emergenza riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia, in qualità di Soggetto aggiudicatore, il Contraente Generale e la Autovie Venete spa hanno stipulato, in data 23 novembre 2016, il II Protocollo di Legalità finalizzato a prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il suddetto Protocollo di Legalità è da intendersi integralmente sostitutivo di quello precedentemente sottoscritto in data 25 novembre 2013;
f) con il termine Alta Sorveglianza (qui di seguito per brevità definito "A.S.") si intende il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante della verifica, nella fase di esecuzione del Contratto con la Tiliaventum scarl, del corretto svolgimento delle attività;
g) Il Contraente Generale opererà come previsto e disciplinato dalla normativa pubblica per gli affidamenti in appalto a Contraente Generale, in particolare dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
h) la realizzazione dell'Opera costituisce un momento estremamente importante non solo per quanto riguarda il sistema delle comunicazioni/trasporti locali, interregionali e nazionali ma anche per quanto attiene i risvolti economici, sociali ed occupazionali delle aree su cui insisteranno i lavori (province di Venezia e Udine);
i) le parti sono consapevoli della grande rilevanza e dell'entità dell'Opera, anche in considerazione delle attese che si sono determinate localmente in relazione agli effetti che la stessa produrrà in termini logistici, economico-produttivi ed occupazionali nell'ambito delle aree interessate dall'esecuzione dei lavori;
j) le complessità tecniche, peraltro accentuate dalla operatività in presenza di traffico, collegate all'Opera da realizzare con tempi e costi espressamente definiti nel contratto tra il Commissario Delegato per l'Emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino -Trieste e nel Raccordo Autostradale Viliesse - Gorizia ed il Contraente Generale, richiederanno uno sforzo tecnico-organizzativo assai rilevante, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un contesto che garantisca altresì il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge;
k) a tal fine, le parti ravvisano la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione dei lavori che, nel predetto contesto di rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge, stimoli la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità, sviluppando le potenzialità della manodopera e dell'apparato produttivo locale;
l) l'attuale fase economica e sociale impone, inoltre, una particolare attenzione da parte dei soggetti firmatari, oltre che, ovviamente, del Committente e delle Autorità pubbliche competenti, nell'adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma possano essere poste in essere, nell'esecuzione dei lavori;
m) le Parti condividono l'opportunità del metodo del confronto costante tra il Committente, il Contraente Generale, le Organizzazioni di rappresentanza datoriale e le Organizzazioni sindacali Nazionali, Regionali e Territoriali, pertanto, riconoscono assoluto valore al presente Protocollo di Intesa che, in un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali, le impegna, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, alla corretta applicazione degli impegni di seguito individuati, e dalla cui piena implementazione è lecito attendersi una costruttiva ed effettiva concertazione preventiva tra il Contraente Generale e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, Regionali e Territoriali in tutte le fasi previste per la realizzazione dell'Opera;
n) a tale proposito, il Contraente Generale - nel caso in cui i lavori o parte di essi, venissero eseguiti direttamente o appaltati a terzi (ivi compresi le Imprese partecipanti alla Società Consortile) da quest'ultima - e le OO.SS. attiveranno tavoli di lavoro con tutti i soggetti interessati sulle questioni relative, all'occupazione, alle politiche del lavoro, alla trasparenza, alla regolarità dei rapporti di lavoro nei cantieri, alla sicurezza ed igiene nei cantieri medesimi, alla emersione del lavoro nero, alla legalità realizzando così un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali che, con particolare attenzione ai temi appena richiamati, consenta di prevenire o comporre l'insorgere di situazioni di conflittualità che abbiano a riflettersi negativamente sull'attività di realizzazione dei lavori di cui in premessa;
n bis) allo stesso fine, e sin da ora le parti convengono che verranno definite nelle debite sedi le modalità di avvio congiunto di azioni di monitoraggio per vigilare affinché durante le attività per la realizzazione dell'Opera sia garantito, da parte di tutti i soggetti coinvolti, il costante rispetto delle regole ed un'efficace azione di contrasto contro ogni ipotesi di lavoro irregolare o di infiltrazione malavitosa.
o) Il presente Protocollo di Intesa sarà allegato ai contratti di subappalto ed affidamento di futura stipula per l'esecuzione dell'Opera e ne formerà parte integrante, mentre per i contratti di subappalto e affidamento già sottoscritti alla data odierna, il Contraente Generale si impegna a sensibilizzarne il contenuto.
p) Per Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro si intendono quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di livello nazionale
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto di seguito:
Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa
Il presente Protocollo di Intesa impegna le Parti firmatarie al rispetto ed alla corretta applicazione dei temi e delle questioni in esso concordati ad ogni livello di relazioni, così come definito al successivo paragrafo "Sistemi di relazioni sindacali".
Il Contraente Generale si impegna affinché i subappalti e gli affidamenti siano soggetti alle verifiche antimafia, così come previsto per i lavori pubblici.

1. Sistema di relazioni sindacali
Le Parti convengono di stabilire un sistema di relazioni così articolato:
1.1 Nazionale
• Segreterie Nazionali Feneal-Uil, Filca- Cisl, Fillea-Cgil;
• I rappresentanti all'uopo eventualmente designati dal Contraente Generale con l'eventuale assistenza delle Organizzazioni di rappresentanza datoriali.
1.2 Regionale e territoriale
• Segreterie regionali e territoriali Feneal - Uil, Filca - Cisl, Fillea - Cgil;
• Contraente Generale con l'eventuale assistenza delle Organizzazioni di rappresentanza datoriali.

2. Relazioni a livello nazionale, regionale/territoriale e di cantiere e sistema generale di informazioni
Nell'ambito del sistema generale di informazioni, articolato sui predetti livelli, le materie oggetto di trattazione saranno le seguenti:
2.1 Livello Nazionale
Le Parti si incontreranno, di norma ogni anno, su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento alle seguenti materie.
Le cadenze annuali del livello nazionale devono essere fissate, di norma, in periodi successivi alla chiusura del ciclo degli incontri da tenersi nel diverso ambito delle relazioni a livello regionale / territoriale.
a) Informazione Sullo stato di avanzamento dell'intera Opera e sulle connesse modalità organizzative;
b) Programmazioni cantieri e tempi di realizzazione;
c) informazione sulla struttura degli affidamenti/subappalti;
d) sistemi di qualità e di qualificazione;
e) situazione occupazionale e previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover della forza lavoro;
f) stato dei rapporti con le Istituzioni e con gli Enti Bilaterali contrattuali;
g) informativa inerente l'applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro;
h) quadro generale in ordine alla morbilità e agli infortuni eventualmente verificatisi, loro entità e causali, con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo affidamento e subappalto ed alle eventuali violazioni nell'ambito dello stesso riscontrate; metodologie di rilevamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed eventuali interventi ed iniziative conseguentemente adottate.
2.2 Livello Regionale e Territoriale
Le Parti si incontreranno, di norma ogni 3 (tre) mesi, su richiesta di una di esse, per una verifica delle eventuali problematiche relative:
a) ad ogni singolo subappalto e affidamento ricadente nelle aree territoriali interessate dai lavori per la realizzazione dell'Opera;
b) alla corretta applicazione del trattamento economico e normativo dei lavoratori;
c) a sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni. In particolare, saranno esaminati lo stato e la tipologia degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive eventualmente effettuate;
d) sessioni informative sull'andamento dei lavori, sulle modalità organizzative del cantiere e sulla forza lavoro complessivamente in essere) programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con gli Enti Bilaterali contrattuali;
f) alle condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori;
g) alla informazione preventiva sulla struttura degli affidamenti e dei relativi sub-affidamenti;
h) alla conciliazione degli eventuali conflitti non definiti, anche a livello di cantiere, con individuazione di periodi di raffreddamento durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
i) Orari e organizzazione del lavoro ed eventuali regimi di turnazione
l) Viaggi ed organizzazione dei rientri del personale presso le proprie abitazioni

3. Normativa applicabile
Il Contraente Generale si impegna sin da ora a garantire che le Imprese subappaltatrici e affidatane addette alla realizzazione dei lavori edili dovranno:
a) osservare il CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini vigente e s.m.i ed i Contratti Integrativi e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento in relazione alla categoria prevalente delle lavorazioni svolte.
È fatto obbligo alle imprese che svolgono attività di:
costruzioni edili,
costruzioni idrauliche,
movimento di terra,
cave di prestito,
costruzioni stradali,
costruzioni di ponti e viadotti,
costruzioni sotterranee,
costruzioni di linee e condotte,
produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato,
produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per c. a.
di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella esecuzione dell'appalto il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili in vigore e, ove previsto, gli accordi integrativi del medesimo con le modalità previste alle successive lettere b e c, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile, alla Scuola Edile ed al Comitato Tecnico Paritetico di competenza, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 21 del CCNL in vigore.
b) Le parti, in considerazione dell'unicità del soggetto imprenditoriale e dell'unicità dell'opera, convengono di verificare, entro e non oltre il 31 Dicembre 2017, la fattibilità di un accordo che definisca la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, inclusi i rapporti con gli organismi paritetici territoriali, così come già operato in altri territori e previsto dall'Art. 113 CCNL vigente. Tale accordo in caso di definizione costituirà parte del presente Protocollo in forma di Addendum.
c) Nelle more di quanto previsto alla lettera precedente, le imprese addette alla realizzazione dei lavori edili applicheranno il Contratto Collettivo Nazionale.

4. Responsabilità solidale
Il Contraente Generale si impegna a verificare che le Imprese affidatane e subappaltatrici dei lavori garantiscano i diritti dei rispettivi lavoratori e del personale dipendente da Imprese eventualmente ulteriormente incaricate e/o da altre Imprese, comunque, coinvolte dal Contraente Generale nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Opera.
Fermo restando il regime di responsabilità solidale previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo riguardo al rispetto delle norme derivanti dal CCNL di categoria, il Contraente Generale invierà trimestralmente alle OO.SS. un quadro riepilogativo di tutta la forza lavoro presente nei siti lavorativi interessati dalla realizzazione dell'Opera e delle imprese impegnate nei lavori.
Il Contraente Generale vincolerà il pagamento dei SAL dei lavori eseguiti dagli eventuali subappaltatori ed il relativo saldo finale alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche di retribuzione, compresi gli oneri contributivi ed assistenziali e di Cassa Edile, chiedendo a tale scopo, ove previsto dalla normativa vigente, l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto versamento e la correttezza di quanto dovuto (mod. F24, DURC, attestati dei versamenti Casse Edili, Autocertificazione/Certificazione sostitutiva di atto notorio del subappaltatore attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, atto di liquidazione finale).
A tal fine, anche gli eventuali atti di cessione del credito dei subappaltatori verso terzi, saranno subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva e retributiva dell'Impresa titolare del credito da cedere.
Le OO.SS. si impegnano a segnalare al Contraente Generale eventuali posizioni irregolari delle suddette Imprese.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 Dlgs 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Contraente Generale trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente di affidatari o subappaltatori, il Contraente Generale invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi quanto prima. Laddove persista tale situazione, Il Contraente Generale interverrà nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalle normative di legge, eventualmente anche provvedendo al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente

5. Mercato del lavoro
Le Parti convengono che l'avvio dei lavori costituirà occasione per dare concreta risposta anche alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale.
Il Contraente Generale si impegna a valutare l'assunzione, in quantità e qualità professionali adeguate alle esigenze operative delle singole Imprese, di lavoratori iscritti presso i Centri per l'Impiego delle circoscrizioni ove ha sede l'unità produttiva, fatte salve le esigenze di ricollocazione al lavoro di propri dipendenti occupati in lavori ultimati e/o in fase di ultimazione, ovvero di dipendenti di società/consorzi partecipate/i dalle singole Imprese.
In ogni caso, per specializzazioni professionali di difficile reperimento, l'assunzione della manodopera necessaria potrà essere reperita sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e del CCNL Edili, anche attraverso l'utilizzo di Blen.it

6. Sicurezza e prevenzione
Le Parti sin da ora convengono che il rispetto e la scrupolosa applicazione di tutta la normativa esistente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituirà un punto qualificante ed irrinunciabile della complessiva organizzazione che verrà definita per la realizzazione dell'Opera, e che ne costituirà elemento determinante.
Le Parti convengono pertanto sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche, anche avvalendosi di eventuali convenzioni, affinché definiscano un adeguato piano di presidi sanitari di intervento e pronto intervento per la tutela della sicurezza dei lavoratori operanti nell'ambito dei cantieri per la realizzazione dell'Opera.
Il Contraente Generale, in caso di riscontrate inadempienze e/o difformità rispetto alla legislazione antinfortunistica ad opera di qualunque soggetto affidatario o subappaltatore, attiveranno tutte le misure necessarie affinché i lavoratori interessati operino in sicurezza e siano messi a conoscenza delle operazioni e degli interventi da implementare per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
In relazione a quanto sopra, pertanto, il Contraente Generale per quanto risulterà di propria competenza svolgerà eventuali azioni di promozione e coordinamento consultivo nei confronti delle Imprese affidatarie e subappaltatrici al fine della migliore attuazione delle misure di salute e sicurezza, anche in collaborazione con i CPT nelle loro funzioni contrattualmente previste.
In particolare, il Contraente Generale, per quanto di propria competenza:
a) assicurerà l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento, nonché dei piani operativi redatti dalle Imprese affidatarie e subappaltatrici;
b) promuoverà con le Imprese affidatarie e subappaltatrici la collaborazione e la reciproca informazione;
c) verificherà, anche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e, ove non eletti, le figure previste dalla normativa in materia.
In conformità alle disposizioni di legge, le Parti comunque verificheranno che ogni singolo affidatario e subappaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalla legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Verrà posta particolare attenzione affinché per tutti i lavoratori, comunque, impegnati nei lavori affidati e subappaltati, vengano eseguite, laddove prescritto, le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni mansione.
L'esercizio del diritto alla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza e, ove non eletti, le figure previste dalla normativa in materia, nel rispetto di quanto garantito dalla legge e dal contratto collettivo nazionale, verrà assicurato ad ogni singola Impresa operante per la realizzazione dell'Opera.

7. Subappalti a terzi
Le Imprese terze affidatane e subappaltatrici dovranno garantire ai loro dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori il trattamento economico e normativo previsto dalla legge, dal CCNL per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini (nonché del diverso contratto collettivo nazionale applicabile in relazione alla categoria prevalente delle lavorazioni abitualmente svolte) e dagli accordi integrativi del medesimo vigenti nei territori ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili territorialmente competenti come previsto dal CCNL applicato.
Il Contraente Generale e le Parti sociali territoriali verificheranno periodicamente, attraverso le Casse Edili, il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle Imprese subappaltatrici.
In particolare, il Contraente Generale richiederà, fra i requisiti, che le Imprese affidatane e subappaltatrici dei lavori per la realizzazione dell'Opera dovranno avere, la presentazione del Documento di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato.
Il Contraente Generale dovrà porre particolare attenzione al rispetto di quanto previsto dalle norme contrattuali e di legge in materia di distacchi.
Infine, il Contraente Generale, per la liquidazione dei SAL e del saldo finale dei lavori e/o dello svincolo delle somme poste a garanzia, chiederà alle imprese affidatarie e subappaltatrici la copia, conforme all'originale, del DURC aggiornato all'epoca della medesima richiesta.
Le parti firmatarie, inoltre, chiederanno, contestualmente alla firma del presente Protocollo di Intesa, alla Committente e alle Autorità Pubbliche competenti l'adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma quest'ultime possano manifestarsi, nell'esecuzione dei lavori.
A tal fine il Contraente Generale, per quanto risulterà di propria competenza, si impegna affinché a tutti gli affidatarie e i subappaltatori si applichino le norme di cui all'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e rimangano assoggettati alle verifiche antimafia nei casi e con le modalità previste per i lavori pubblici.
Eventuali anomalie a tal fine registrate in ordine alla corretta attuazione della normativa in materia di lavoro e connessa a possibili tentativi di infiltrazioni mafiose dovranno essere tempestivamente segnalate alle autorità preposte, secondo quanto previsto dal Protocollo di Legalità che è stato stipulato tra le Prefetture e l'Ente committente.
Il Contraente Generale si impegna a dare tempestiva attuazione a quanto previsto dall'Art. 14 CCNL vigente in materia di comunicazione alle OO.SS. territoriali.