Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 ottobre 2017, n. 23843 - Infortunio durante i lavori di ristrutturazione. Onere della prova


 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 11/10/2017

 

Fatto

 


Con sentenza del 6 giugno 2011, la Corte d'Appello di Milano, confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da M.C. nei confronti della Edilmonetti S.r.l., avente ad oggetto la condanna della Società al risarcimento del danno, nelle sue componenti biologica, morale ed esistenziale, per l'infortunio occorso al M.C. mentre, nella sua qualità di operaio specializzato dipendente della predetta Società, era impiegato nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione nell'ambito del cantiere aziendale aperto presso l'ospedale "Don Luigi Palazzolo".
La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto le deduzioni di cui al ricorso del tutto inidonee a dimostrare la stessa dinamica dell'infortunio e dunque non assolto l'onere della prova circa il fatto fondativo della prospettata responsabilità della Società datrice.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il M.C., affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso la Società.
 

 

Diritto

 


Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta a carico della Corte territoriale l'incongruità logica dell'iter argomentativo in base al quale la Corte stessa perviene ad escludere l'ammissibilità dei mezzi istruttori richiesti.
La medesima statuizione della Corte territoriale è censurata nel secondo motivo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 244 c.p.c..
I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano del tutto infondati atteso che, tenuto conto del principio di diritto cui correttamente si è rifatta la Corte territoriale per il quale il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito dell'infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, le censure mosse dal ricorrente non inficiano la decisione di non ammissione delle istanze istruttorie per essere questa basata su una valutazione del carattere esplorativo della prova, da ritenersi corretta e logicamente fondata alla luce dell'Inidoneità dei proposti capitoli a dar conto della specifica violazione di norme di sicurezza attribuita alla Società datrice (non risultando neppure qui contestate le normali modalità di scarico dei detriti descritte dalla Società medesima) e della tendenziale valenza negatoria della pretesa responsabilità da attribuirsi alla documentazione prodotta (referto medico e consulenza di parte) in cui si fa riferimento all'accidentalità dell'evento.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2017