Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 ottobre 2017, n. 24217 - Inalazione di microfibre di amianto per l'attività di carico e scarico merci in zona portuale. Responsabilità dell'Autorità Portuale di Venezia


Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: DE FELICE ALFONSINA Data pubblicazione: 13/10/2017

 

Fatto

 


Con sentenza in data 27/05/2011, la Corte d'Appello di Venezia, a conferma della decisone del Tribunale stessa sede n. 1005/2007, ha condannato l'Autorità Portuale di Venezia a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica di origine professionale nei confronti di L.R., socio lavoratore della Compagnia Lavoratori Portuali, affetto da placche pleuriche causate dall'inalazione di microfibre di amianto per l'attività di carico e scarico merci in zona portuale dall'aprile 1968 al maggio 1996. La Corte territoriale - riconosciuto provato il nesso causale tra l'affezione riportata dal ricorrente e l'esposizione alle polveri di asbesto - ha ritenuto tale responsabilità ascrivibile in via esclusiva all'Autorità Portuale, subentrata dal 1995 al Provveditorato del Porto di Venezia, per la mancata adozione ex art. 2087 cod. civ. dei necessari presidi generici prescritti (adozione delle mascherine), escludendo una corresponsabilità sia della Compagnia Lavoratori Portuali, in quanto soggetto autorizzato limitatamente alla fornitura di personale organizzato in squadre per le esigenze dei servizi portuali, sia degli armatori delle navi che hanno trasportato amianto, ritenendo l'esclusiva qualità d'impresa in capo alla stessa Autorità nei confronti dello svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali.
Avverso tale decisione interpone ricorso in Cassazione l'Autorità Portuale di Venezia con sette censure, cui resiste con tempestivo controricorso L.R..
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 del codice di rito.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo deduce come, in seguito all'istituzione del Fondo per le Vittime dell'Amianto (art.l commi 241 e ss. della L. Finanziaria per il 2008, l. n.244/2007), il legislatore aveva provveduto a socializzare i costi risarcitori conseguenti all'esposizione ad amianto mediante una tutela speciale assicurata dall'Inail attraverso un Fondo dedicato a contabilità separata. La Corte territoriale avrebbe, pertanto, palesemente violato tale normativa, disapplicandola, nel non aver riconosciuto la domanda di risarcimento proponibile nei confronti dell'Ente previdenziale, e non già dell'Autorità Portuale ovvero delle imprese.
Tale "nuovo" assetto delle tutele per rischio da esposizione ad amianto avrebbe dovuto comportare conseguenze altresì sul piano processuale, trattandosi di procedimento da attivare non a mezzo di ricorso ex art. 414 del cod. proc. civ., bensì di ricorso previdenziale, ex art. 442.
In definitiva, il primo motivo censura il rigetto dell'eccezione di inammissibilità da parte della sentenza gravata della domanda del L.R., essendo stato istituito dal legislatore l'apposito Fondo speciale per le vittime dell'amianto.
Il primo motivo è infondato.
La questione è stata già affrontata da questa Corte la quale ha statuito che "In tema di sicurezza sul lavoro, le prestazioni del Fondo vittime dell'amianto di cui all'art.l, comma 241 e seguenti, della legge n.244 del 2007, ai sensi del comma 242, non escludono e si cumulano alle prestazioni diverse dovute in favore dei lavoratori secondo disposizioni generali o speciali, quali la rendita diretta o in favore dei superstiti dovuta dall'Inail o il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro" (Cass. n.17092/2012).
L'orientamento di questa Corte, al quale s'intende dare continuità, comporta che l'istituzione di un Fondo dedicato non implichi l'esclusione di alcuno degli altri diritti stabiliti dall'ordinamento per i soggetti destinatari della specifica misura di prevenzione e tutela contro l'esposizione all'amianto, ne che possa opporsi alcuna compensazione o calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal predetto Fondo e il diritto al risarcimento del danno spettante alle stesse vittime.
Neanche il rilievo di carattere processuale appare cogliere il segno essendo ormai pacifico in giurisprudenza così come in dottrina che l'art. 409 cod. proc. civ. si estende a ogni pretesa - ivi compresa quella di natura risarcitoria - che trovi origine nel rapporto di lavoro il quale ne sia insieme antecedente e presupposto necessario (tra le numerose decisioni cfr. Cass. n.4129/2002).
2. La seconda censura si appunta sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 156 e 414, co. 2 cod. proc. civ., avendo la Corte d'Appello rigettato l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del convenuto resistente formulata dall'Autorità Portuale con una motivazione definita da parte ricorrente "sbrigativa". L'incertezza circa l'identità del convenuto si rivelerebbe anche dal contenuto complessivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e nella stessa sentenza del Tribunale, che denuncia uno sfasamento testuale tra la narrativa, in cui sembrerebbe pretendersi che il soggetto tenuto al risarcimento sia la Compagnia Lavoratori Portuali e le conclusioni, che riferiscono invece tale responsabilità all'Autorità Portuale. Tale discrasia non sarebbe stata minimamente esaminata nella sentenza impugnata, rimasta affetta perciò da un palese vizio di motivazione.
La censura contiene plurimi motivi d'inammissibilità.
In primo luogo essa si limita a contrastare l'apprezzamento e il convincimento del Giudice d'Appello in merito all'identificazione del convenuto, mirando a un riesame del fatto non consentito nel giudizio di legittimità; inoltre opera continue, quanto inappropriate incursioni nella motivazione della decisione di prime cure, il cui riferimento non può certo ritenersi operato per relationem in senso tecnico, quanto piuttosto un residuo lessicale derivato dalla meccanica sovrapposizione degli atti introduttivi dei due gradi del giudizio; infine, essendo articolata in riferimento a più profili di doglianza, essa non permette di cogliere con chiarezza le diverse prospettazioni avanzate da parte ricorrente (Sez.Un. n.9100/2015).
3. La terza censura contesta la circostanza per cui la Corte d'Appello non ha ritenuto raggiunta la prova dell'autonomia organizzativa della Cooperativa Lavoratori Portuali s.r.l. quale destinataria del peculiare meccanismo di avviamento al lavoro (cd. a chiamata) dei lavoratori portuali.
4. La quarta censura deduce un'incompetenza funzionale del Giudice del lavoro non essendo stato mai, il controricorrente, alle dipendenze dell'Autorità Portuale, ma essendo socio lavoratore della Compagnia Lavoratori Portuali, rapporto associativo escluso dal novero di quelli contemplati dall'art. 409 cod. proc. civ.
La terza e la quarta censura, da valutarsi congiuntamente per reciproca inferenza, sono infondate.
Esse riguardano il ruolo della Cooperativa dei lavoratori nell'ambito della gestione del servizio e il suo rapporto con l'Autorità Portuale, e involgono anche il ruolo e la responsabilità imprenditoriale di quest'ultima alla luce della legge n. 84/1994 che ne ha riformato l'originaria configurazione risalente al Codice della navigazione.
La controversa materia trova una sua sistemazione in alcuni arresti di questa Corte (tra le altre Cass. nn. 17092 e 17334 del 2012), cui s'intende dare continuità, in cui, richiamando una giurisprudenza precedente (Cass. n.2992/1995) si afferma che "...il rapporto di lavoro fra compagnie portuali - costituite in forma cooperativa e aventi personalità giuridica - e singoli lavoratori soci si instaura solo quando le prime esercitano direttamente l'attività di impresa per le operazioni di carico e scarico e non già quando le compagnie medesime si limitano a fornire alle imprese portuali la manodopera qualificata, ipotesi quest'ultima nella quale la compagnia portuale funziona, in pratica, da ufficio di collocamento e rimane pertanto esente da ogni responsabilità, anche in sede di rivalsa, per gli infortuni occorsi ai lavoratori. Del resto come pure è stato precisato, in tema di lavoro portuale, nel regime giuridico precedente la L. n. 84 del 1994, è inapplicabile il divieto di appalto di manodopera di cui alla L. n.1369 del 1960, in quanto gli artt. 110 e 111 cod. nav. prevedevano l'obbligo delle imprese concessionarie di servizi portuali di servirsi esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie e nei gruppi portuali" (Cass. n.17334/2012).
La sentenza gravata ha ritenuto provata nel corso dell'istruttoria come la sola figura imprenditoriale di preminenza fosse, nel contesto dell'attività portuale presso il porto di Venezia, l'Autorità Portuale (APV) cui andava ricondotta l'esclusiva incombenza del rispetto della normativa ex art. 2087 cod. civ., indipendentemente dalla diretta dipendenza dei lavoratori (p. 11 della sentenza). 
5. La quinta doglianza contesta la lettura che la sentenza fa della CTU in merito all'esistenza del nesso causale tra attività svolta e insorgenza della patologia pleurica, rilevando che la stessa non avrebbe affermato l'attualità di un danno professionale da un certo dosaggio di esposizione a microfibre di amianto, ma solo la probabilità di un futuro danno biologico temporaneo.
Il motivo è infondato.
Come in generale affermato in materia civilistica, e ribadito da questa Corte "...la prova del nesso causale consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, ossia del "più probabile che non..." (Cass. n. 17334/2012 cit.).
Tale principio la Corte territoriale ha ritenuto di far rivivere nel caso in esame essendo risultato dalla CTU medica che l'esposizione subita dal controricorrente era stata "...sufficiente a causare la comparsa di placche pleuriche documentate dalla Tac del 2000 e successive e che il tempo di latenza tra l'inizio della prima e presunta esposizione (1968) e la diagnosi della malattia (2000) di trentadue anni... (era stato altresì)... sufficiente a produrre le predette placche pleuriche" (pp. 15 -16 della sentenza).
6. Il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2043 cod. civ., nonché carenza di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La violazione di legge sarebbe ravvisabile nel mancato rilievo dell'assenza di profili di colpevolezza in capo all'Autorità Portuale, per non avere la stessa approntato i presidi di sicurezza contro l'inalazione di microfibre nocive (mascherine), in quanto mancante della qualifica di datrice di lavoro, dunque non gravata dall'obbligo di prevedibilità della presenza di un tale fattore di rischio.
Inoltre, secondo parte ricorrente, riproducendo un difetto di motivazione già presente nella decisione di prime cure, la sentenza gravata risulta inficiata per non aver valutato ex ente se, in base alle conoscenze scientifiche dell'epoca in cui si presume sia avvenuta l'intossicazione, erano stati adottati tutti mezzi idonei per prevenire l'insorgenza della patologia in capo al lavoratore.
Il motivo è infondato.
Sotto il profilo della violazione di legge, in quanto l'APV non rivestiva la qualifica di datrice di lavoro, e pertanto, anche alla luce di quanto statuito in relazione alle precedenti censure, la sentenza gravata ha correttamente ritenuto di dover attribuire la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. in capo all'Autorità Portuale di Venezia.
D'altro canto questa Corte, in merito alla presunta necessità del riscontro di un profilo colposo nella condotta datoriale, e proprio con riguardo all'inalazione di polveri di amianto, ha affermato che "...la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico" (Cass. n. 17334/2012).
Venendo ora alla seconda parte della censura, concernente l'aver, la Corte territoriale, omesso il fatto controverso e decisivo per il giudizio della mancata conoscenza storica, da parte dell'Autorità Portuale, delle misure da adottare per prevenire l'insorgere della patologia medicalmente accertata, questa Corte già da tempo, fa risalire la raggiunta conoscenza di tale pericolosità ai primi anni del Novecento (cfr., ex plurimis, Cass. n.4721/1998; Cass. n.18626/2013; Cass.n.18041/2014; Cass.17258/2016). Pertanto, per quanto puntualmente questa Corte ha ricostruito in materia di lavorazioni pericolose ed esposizione alle polveri di amianto, di cui in questa sede giova citare soltanto il R.D. n.442/1909 che, approvando il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n.12, già includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri e pericolosi nei quali l'adibizione delle donne e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo, non si vede come possa sostenersi che la sentenza sia inficiata dal vizio invocato, per aver motivato che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro dell'odierno controricorrente (1968- 2000) alla datrice Autorità Portuale di Venezia doveva essere ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre d'amianto, materiale il cui uso risulta fin dal principio dello scorso secolo sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre per i periodi temporali di esposizione per attività lavorativa.
7. La settima e ultima censura deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 cod. civ., nonché carenza di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Quanto alla violazione di legge, sostiene parte ricorrente che il lavoratore non abbia provato specificamente e allegato il danno morale, inteso quale patimento d'animo per la probabilità di subire un pregiudizio fisico (paura di ammalarsi), e, sotto il profilo della carenza di motivazione che la Corte d'Appello erroneamente abbia inteso che il riconoscimento di detto danno potesse scaturire automaticamente dal presunto raggiungimento della prova delle altre voci di danno.
La censura è inammissibile e altresì infondata.
Quanto al primo profilo, la sentenza motiva nel punto in cui (p. 16), citando la p. 22 dell'atto introduttivo dell'appello, ha ritenuto espressamente provata e allegata dall'appellante la circostanza del danno morale subito, di tal che la censura appare inammissibile in quanto rivolta a un riesame del merito precluso in sede di legittimità.
Quanto poi al secondo aspetto della censura la ricorrente ritiene che la Corte territoriale abbia omesso di adottare la cd. personalizzazione del danno morale, raccomandato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in caso di lesione del diritto alla salute (e più in generale di diritti fondamentali) nell'attribuzione del danno deve tenersi conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti escludendo ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, ma tenendo conto a) delle condizioni personali e soggettive; b) delle particolarità del caso concreto; della reale entità del danno.
La sentenza della Corte d'appello di Venezia ha commisurato il danno morale spettante all'appellante precisamente al patema e al turbamento provati per il sospetto di malattia futura, correlata al maggior rischio di contrarre il mesotelioma (tumore maligno) rispetto a soggetti con storie espositive comparabili non affetti da placche pleuriche (paura di ammalarsi). Perciò questa Corte ritiene che la quantificazione del danno morale, lungi dal conseguire da meccanismi semplificati di liquidazione automatica, sia scaturito da un'adeguata e circostanziata "personalizzazione" del pregiudizio subito e, pertanto, sia adeguata ai criteri generalmente accolti.
Conclusivamente il ricorso non merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
 

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento nei confronti del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Così deciso all'Udienza del 14/06/2017