Tipologia: Regolamento Commissione Nazionale
Data firma: 17 ottobre 2017
Parti: Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca, Unisin, Falcri, Silcea, Sinfub
Settori: Credito Assicurazioni, ABI
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:


Regolamento della Commissione Nazionale - Accordo nazionale 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione del lavoro, Milano, 17 ottobre 2017

1. Composizione
La Commissione nazionale è composta da:
• due rappresentanti per ogni Organizzazione sindacale stipulante i CCNL ABI (con possibilità di indicare eventuali sostituti);
• un uguale numero di rappresentanti designati da ABI.
La Commissione individua al proprio interno due Coordinatori, uno di parte sindacale ed uno di parte datoriale, cui è attribuita la funzione di assicurare l'operatività della Commissione stessa, ivi incluse le attività di convocazione delle riunioni e la predisposizione dei relativi ordini del giorno.
La prima nomina dei Coordinatori avrà valenza sino al 31 dicembre 2018 e le successive avranno cadenza di norma biennale.

2. Compiti
Con l'obiettivo di indirizzare, favorire e monitorare l'attuazione coerente di quanto previsto dall'Accordo 8 febbraio 2017 - anche attraverso una opportuna interlocuzione con gli organismi aziendali o di gruppo costituiti - alla Commissione nazionale sono attribuiti I seguenti compiti:
1. acquisire informazioni, diffondere le buone pratiche e eventualmente realizzare iniziative congiunte in materia di politiche commerciali, informazione, formazione e comunicazione, sistemi di incentivazione;
2. interloquire con le commissioni o gli organismi bilaterali di confronto costituiti in sede aziendale o di gruppo ai sensi del Punto 9, comma 6, dell'Accordo 8 febbraio 2017;
3. avviare una comune azione allo scopo di accrescere il grado di conoscenza e di consapevolezza delle disposizioni sulle materie oggetto dell’Accordo 8 febbraio 2017, puntando in particolare sulla diffusione della cultura finanziarla etica e responsabile, sull'Informazione, sulla formazione, sulla comunicazione, sull'ascolto attivo, sul clima aziendale, sui momenti di dialogo e sulle modalità di monitoraggio e diffusione delle buone pratiche. In un'ottica prioritaria di prevenzione;
4. redigere una relazione annuale relativa alla propria attività ed alle fattispecie esaminate, con il richiamato obiettivo di diffusione delle buone pratiche;
5. concordare criteri e modalità per avviare un'indagine di clima settoriale tramite soggetti terzi di comprovata esperienza e qualificazione, i cui risultati saranno oggetto di analisi da parte della Commissione stessa;
6. svolgere momenti di confronto ove sorgano significative questioni riferite a fattispecie di rilievo, di carattere generale e non relative a singoli casi - da prospettare in forma aggregata e anonima - che non abbiano trovato composizione nelle sedi aziendali o di gruppo, in merito all'applicazione dell'Accordo 8 febbraio 2017.

3. Funzionamento
La funzione di segreteria della Commissione nazionale è svolta a cura dell'ABI. Sarà utilizzata a tali fini un'apposita casella di posta elettronica. Le riunioni della medesima Commissione hanno luogo presso la sede dell'Associazione di Roma o di Milano e saranno valide indipendentemente dal numero dei presenti.
A) Per l'espletamento dei compiti di cui ai numeri da 1 a 5 la Commissione nazionale si riunisce con cadenza almeno annuale. Le riunioni funzionali a quanto sopra potranno avere luogo, anche a richiesta di una delle parti, su iniziativa dei Coordinatori che valuteranno anche le relative urgenze;
B) Per il compito di cui al numero 6, la Commissione nazionale si riunisce, in presenza dei rappresentanti dell'impresa interessata e delle relative strutture sindacali, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa segnalazione.
I soggetti legittimati ad effettuare le predette segnalazioni sono:
• le commissioni/organismi bilaterali aziendali/di gruppo di cui al Punto 9, comma 6, dell'Accordo 8 febbraio 2017;
• le aziende/le capogruppo, anche tramite i referenti individuati ai sensi del Punto 9, comma 10, dell'Accordo 8 febbraio 2017;
• gli organismi sindacali aziendali/di gruppo, per il tramite delle rispettive Segreterie nazionali.
Le segnalazioni dovranno pervenire per iscritto alla menzionata casella di posta elettronica e dovranno contenere tutti gli elementi utili per consentire alla Commissione nazionale di effettuare la necessaria istruttoria, anche al fine di valutare la riconducibilità della fattispecie ai requisiti di cui al citato numero 6.
La Commissione nazionale può chiedere alle parti aziendali/di gruppo ulteriori informazioni e/o chiarimenti.
La Commissione provvedere ad una opportuna rendicontazione delle attività della Commissione stessa. È assicurata, in ogni caso, la dovuta riservatezza delle informazioni acquisite in tale ambito.
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Nel corso della prima riunione si stabilirà l'agenda dei lavori della Commissione.