Cassazione Penale, Sez. 4, 19 ottobre 2017, n. 48293 - Il movimento della macchina deve risultare segregato e inaccessibile: è necessario adottare tutti i più moderni strumenti in commercio per garantire la sicurezza dei lavoratori


 

... L'infortunio si è verificato perché il lavoratore è stato messo nelle condizioni di raggiungere con la mano la zona pericolosa del macchinario, entrando in contatto diretto con i cilindri proprio per la mancata dotazione della macchina dei presidi di cui all'art. 70, comma, 2, d.lgs 81 del 2008 ed in particolare di quegli accorgimenti che prescrivevano "il movimento della macchina doveva risultare segregato e perciò inaccessibile anche in modo accidentale all'operatore".
La tesi, poi, secondo cui la protezione della parte del macchinario in cui fu introdotta la mano non si sarebbe potuta attuare, non altera la constatazione dello stato di deficienza, sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione infortunistica, in cui versava il macchinario.
Peraltro, le argomentazioni della Corte territoriale in ordine alla possibilità di evitare l'infortunio dimostrata dall'esistenza in commercio della nuova macchina, successivamente acquistata dall'azienda sono conseguenza di un ragionamento logico originato dalla puntuale applicazione dei principi vigenti in materia secondo i quali è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori ( Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007- dep. 2008- Mantelli, Rv. 238959).
Nè si può ritenere, come correttamente ancora i giudici di merito hanno rilevato, che l'A.D. abbia tenuto un vero e proprio contegno abnorme.


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

 

Fatto

 

 

 

R.M. e B.A. ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, che, per quanto qui rileva, li ha riconosciuti colpevoli del reato di lesioni colpose aggravate [ferito lacero contusa al primo dito della mano sinistra con frattura composta della seconda falange] in danno di A.D., lavoratore dipendente della società CELLOGRAFICA Gerosa, azienda occupata nel campo di confezioni di prodotti alimentari nello stabilimento di Inverigo (fatto del 23.3.2012).
Nella ricostruzione operata dai giudici di merito il lavoratore, dipendente con mansioni di macchinista, mentre controllava l'esito di una pellicola prodotta dal macchinario Rotativa- derivante dall'accoppiamento di un film plastico e di uno di alluminio -per scoprire l'origine del difetto di tale pellicola, con la mano sinistra andava a toccare il pressore di accoppiamento (non essendovi riuscito con la lampada stroboscopica assegnata per scoprire tali impurità), che rimaneva così incastrata nel macchinario, riportando le lesioni sopra descritte.
Il fatto veniva addebitato al R.M., quale delegato dal datore di lavoro (assolto in secondo grado) alla sicurezza aziendale in materia di prevenzione infortuni, igiene e salute del lavoratori sui luoghi di lavoro ed al B.A., come responsabile dell'area stampa e fotoincisione, settore nel quale si era verificato l'infortunio.
La colpa veniva individuata sull'inosservanza all'obbligo cautelare specifico previsto dall'art. 70, comma 2, d.Lgs 81/2008 di dotare la macchina ove si era verificato l'infortunio di adeguata protezione proprio al fine di impedire l'accesso alla zona pericolosa, evitando la presa o il trascinamento delle mani del lavoratore o, comunque, di dispositivi che arrestassero il moto della macchina prima dell'accesso: per l'effetto, proprio in ragione di tale carente protezione, il lavoratore, per Individuare il residuo che produceva la "patacca", rimaneva impigliato, con la mano, negli ingranaggi, subendo le lesioni contestate. I giudici di merito sottolineavano, altresì, trattarsi di macchinari obsoleti sostituiti dopo l'infortunio.
Corrispondendo a specifica doglianza, la Corte di merito evidenziava che l'attività svolta dall'infortunato rientrava nelle mansioni lavorative, così da doversi escludere qualsivoglia anomalia comportamentale rilevante per escludere il nesso causale.
Inoltre, precisava la Corte, il lavoratore non aveva effettuato alcuna manovra involontaria appoggiando per caso l'arto sui rulli ma aveva cercato di ovviare cercando i residui con la mano ovviando così all'impossibilità di vedere il difetto con la lampada.
Con il ricorso si censura l'addebito di responsabilità.
Con il primo motivo, si reitera la prospettazione difensiva della manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza della conformità del macchinario ai requisiti generali di sicurezza. Sul punto si evidenzia che il generarsi delle "patacche" non è un fenomeno riferibile esclusivamente alle macchine obsolete ma un fenomeno fisiologico riferibile al tipo di lavorazione effettuato da queste macchine anche all'avanguardia, come emergeva dalle dichiarazioni del consulente della difesa, così che nella determinazione dell'infortunio non aveva avuta rilevanza né l'obsolescenza della macchina né l'assenza di protezione con carter o griglia. Sotto tale ultimo profilo si sostiene che la Rotativa Ceruti fosse dotata, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, di una protezione, come emergeva dalle dichiarazioni di un ispettore del lavoro, secondo il quale il presidio imponeva al lavoratore intenzionato ad avvicinarsi con le dita alla zona pericolosa, di eludere la protezione superando i rulli in folle e spegnendo il macchinario. Si sostiene che il lavoratore era stato fornito di tutti i presidi di sicurezza ( guanti, lampada e lo scovolino).
Con il secondo motivo si censura la sentenza che, confermando quella di primo grado, aveva escluso l'applicabilità della tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen, sostenendo che si trattava di condotta di rilevanza non marginale e frutto di un comportamento non isolato.
E' stata depositata memoria difensiva a sostegno dei ricorsi.
 

 

Diritto

 


I ricorsi sono infondati.
Inaccoglibile, a fronte della puntuale ricostruzione dell'infortunio operata dalla Corte di merito, la censura in ordine alla manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza della conformità del macchinario ai requisiti generali di sicurezza.
Sostiene la difesa che la macchina fosse dotata di dispositivi di sicurezza e che il lavoratore aveva ricevuto adeguata e periodica formazione.
Tali circostanze non elidono il fatto che l'infortunio si è verificato perché il lavoratore è stato messo nelle condizioni di raggiungere con la mano la zona pericolosa del macchinario, entrando in contatto diretto con i cilindri proprio per la mancata dotazione della macchina dei presidi di cui all'art. 70, comma, 2, d.lgs 81 del 2008 ed in particolare di quegli accorgimenti che prescrivevano "il movimento della macchina doveva risultare segregato e perciò inaccessibile anche in modo accidentale all'operatore".
La tesi, poi, secondo cui la protezione della parte del macchinario in cui fu introdotta la mano non si sarebbe potuta attuare, non altera la constatazione dello stato di deficienza, sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione infortunistica, in cui versava il macchinario.
Peraltro, le argomentazioni della Corte territoriale in ordine alla possibilità di evitare l'infortunio dimostrata dall'esistenza in commercio della nuova macchina, successivamente acquistata dall'azienda sono conseguenza di un ragionamento logico originato dalla puntuale applicazione dei principi vigenti in materia secondo i quali è onere dell'imprenditore adottare nell'Impresa tutti i più moderni strumenti offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori ( Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007- dep. 2008- Mantelli, Rv. 238959).
Nè si può ritenere, come correttamente ancora i giudici di merito hanno rilevato, che l'A.D. abbia tenuto un vero e proprio contegno abnorme.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia ( v. da ultimo, Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, Gerosa, Rv. 269603).
Situazione da escludersi nel caso in esame in cui l'infortunio si è verificato nel corso del normale procedimento lavorativo e non è riscontrabile alcuna esorbitanza rispetto alle direttive organizzative ricevute.
Ed è ancora da ricordare il principio secondo il quale l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcun effetto esimente per il datore di lavoro che si sia reso comunque responsabile di specifica violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, in quanto la normativa relativa è diretta a prevenire anche gli effetti della condotta colposa del lavoratore per la cui tutela è adottata. In altri termini, il nesso causale tra la condotta colposa del datore di lavoro per l'omessa predisposizione delle prescrizioni antinfortunistiche e l'evento lesivo non è interrotto dal comportamento Imprudente del lavoratore, atteso che le norme antinfortunistiche sono dettate al fine di ottenere la sicurezza delle condizioni di lavoro e di evitare incidenti ai lavoratori in ogni caso e cioè anche quando essi stessi per imprudenza, disattenzione assuefazione al pericolo possono provocare l'evento ( v. Sez. 4, n. 16393 del 05/03/2015, Guida).
Insomma, il macchinarlo dev'essere conformato in modo tale da inibire in ogni caso al lavoratore l'accessibilità all'interno di esso, a prescindere dall'accidentalità o meno della sua introduzione.
Anche il secondo motivo è infondato.
Il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. n sede di legittimità presuppone che le condizioni dell'istituto siano state illogicamente escluse dai giudici di merito, nella ricostruzione della fattispecie storico-fattuale e nelle valutazioni espresse.
Non è revocabile in dubbio che nel caso in esame correttamente è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'istituto.
Ed invero, la Corte territoriale nell'argomentare in concreto l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto ha congruamente evidenziato una serie di circostanze (la rilevanza non marginale della condotta in violazione della normativa antinfortunistica,frutto di un comportamento non isolato, con il conseguente utilizzo per lungo tempo di modalità operative non sicure nonché la durata della malattia non insignificante, protrattasi per oltre due mesi) tutte distoniche con la causa di non punibilità invocata.
Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna del ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/09/2017