Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 19 ottobre 2017, n. 48302 - Distacco di una massa di terreno dalla parete dello scavo: un morto e un ferito grave. "Dirigente di fatto"


 

 

 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 27/09/2017

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 28/04/2011 il G.I.P. del Tribunale di Rieti dichiarava il C.O. colpevole del delitto di cui all'art. 589, commi 2 e 4, c.p. - così qualificati i fatti a lui contestati - e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, riconoscendo poi alle parti civili costituite il diritto a vedersi risarcire i danni cagionati col delitto.
1.1. Il C.O. era stato tratto a giudizio per rispondere (unitamente ad altri giudicati separatamente) del delitto suddetto poiché nella qualità di dipendente dell'ACEARIETI con qualifica di responsabile del servizio idrico di Amatrice nel realizzare i lavori di adeguamento e rifacimento di un collettore fognario, eseguiti materialmente dalla ditta R. su incarico verbale della "ACEARIETI SRL" società cui era stata affidata dal Comune di Amatrice la gestione del servizio di fognatura e depurazione, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, quale dirigente di fatto, omettendo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, i requisiti tecnico professionali dell'impresa esecutrice dei lavori e l'esistenza del piano operativo di sicurezza (in violazione dell'art. 97, commi 1, 2, 3, e dell'art. 28, comma 2. D.Lgs. 81/2008), cagionava in cooperazione colposa il decesso dell'operaio P.N. e lesioni personali all'operaio K.F., entrambi dipendenti della citata ditta; in particolare nel corso dei lavori per la realizzazione di uno scavo di trincea profondo m. 4,5 circa di cui 3 m verticali per allocare una tubazione in materiale plastico del diametro interno di cm 30, in un terreno che non dava sufficienti garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si verificava un distacco di una massa di terreno dalla parete dello scavo che investiva i suddetti operai, determinando il decesso di P.N. nonché lesioni personali gravi a K.F..
1.2. Con la sentenza N. 8366 del giorno 21/12/2015, la Corte di Appello di Roma, adita dall'imputato C.O., in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'appellante dal reato ascritto per non aver commesso il fatto, revocando le statuizioni civili della appellata sentenza.
2. Avverso tale sentenza d'appello, propongono ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello d Roma nonché CO. Giuseppina, in proprio e n.q. di esercente la potestà genitonale del minore P.E., P.N. e K.F., a mezzo dei rispettivi difensori, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): 
il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma :
I) violazione di legge per erronea applicazione della legge penale e delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e vizi motivazionali per manifesta illogicità della motivazione. Deduce che al C.O., per il ruolo che aveva svolto durante tutto lo svolgimento della vicenda processuale, doveva essere riconosciuto - proprio come aveva fatto il G.I.P. del Tribunale di Rieti - il ruolo di dirigente dì fatto dei lavori in corso di esecuzione quando gli eventi di causa si verificarono posto che era stato lui personalmente - che agiva per conto della Acearieti - a cooptare l'impresa R. (il direttore tecnico CA.F. aveva semplicemente avallato le di lui scelte parlando per telefono); era stato lui ad intervenire sul campo, nel fondo del P., individuando assieme al R. i punti in cui operare, ad effettuare i rilievi del caso, a individuare e decidere a quale livello sottoterra e con quali modalità far porre i tubi; era stato lui a forzare la mano affinché, in quei primi giorni di novembre 2008, i lavori venissero per l'urgenza eseguiti nonostante la friabilità del terreno dovuta alle piogge cadute e nonostante le avverse condizioni atmosferiche; era stato lui a non pretendere che il R. redigesse un obbligatorio piano di sicurezza per l'esecuzione dei lavori e, infine, sebbene presente sul posto in occasione dell'ultimo sopralluogo, non aveva né preteso né disposto che si lavorasse a m 4,50 sottoterra con le prescritte armature di sostegno, svolgendo concretamente il ruolo di dirigente di fatto dei lavori.
CO. Giuseppina e P.N. (ai soli effetti della responsabilità civile):
II) violazione di legge. Deduce che, dall'analisi dell'organigramma aziendale e relativo mansionario, documenti acquisiti agli atti di causa, risulta che il C.O., all'epoca dei fatti, rivestiva la qualifica di "Responsabile del servizio idrico di Amatrice" con il dovere di assicurare "in materia di sicurezza, il compimento di tutte quelle azioni necessarie ed opportune per il conseguimento dei livelli di igiene e sicurezza sul lavoro. Afferma che quelli a cui il C.O. è venuto meno sono proprio quei doveri e quelle responsabilità, espressamente tipizzati dal mansionario aziendale e letteralmente riconducibili alla definizione di dirigente che fornisce l'art. 2 D.Lgs. 81/2008, e che la Corte d'Appello ha erroneamente omesso di prendere in considerazione. Sostiene che la Corte d'Appello di Roma ha erroneamente limitato l'ambito di applicazione della norma in esame (il T.U. della sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008) alla sola individuazione della qualifica di dirigente di diritto, mentre il corretto ambito di applicazione della suddetta normativa si estende anche al ruolo di preposto, proprio della figura del G., nonché a quella di dirigente di fatto così come individuato dall'art. 299 della citata norma.
K.F.:
III) vizi motivazionali. Deduce che la Corte d'Appello ha erroneamente escluso la ricorrenza della qualifica di "dirigente di fatto" in capo all'imputato, da cui ha derivato l'insussistenza della "posizione di garanzia" nell'ambito della predisposizione ed esecuzione dei lavori. Sostiene che la Corte d'appello non ha proceduto a rimuovere o fornire una revisione critica rispetto agli elementi di fatto correttamente individuati dal GUP del Tribunale di Rieti a sostegno della condanna inflitta all'esito del giudizio abbreviato. Afferma che gli elementi di fatto individuati dal GUP non risultano neppure smentiti o contrastati da prospettazioni contrarie così le prove testimoniali indicate dal GUP a suffragio della posizione di garanzia rivestita dall'imputato quale dirigente di fatto non hanno trovato alcun elemento contrario idoneo a confutarle. Rileva che la motivazione adottata è affetta da vizi logici e argomentativi ed è in contrasto aperto con le risultanze istruttorie sicché risulta censurabile in sede di legittimità, essendo così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dalla Corte d'appello rispetto agli elementi di fatto, inconfutabili, contenuti nella sentenza di prime cure. Rimarca che la Corte d'Appello ha fondato la decisione sulle sole dichiarazioni dello stesso imputato C.O., come se queste potessero avere forza, valore, potere di contrastare le risultanze istruttorie; infatti l'unico elemento di fatto da cui la Corte d'appello ha derivato la mancanza di poteri in capo al C.O. risiede nella "precisazione" dello stesso imputato per cui "ogni decisione sull'affidamento dei lavori a ditte esterne veniva assunto dal direttore tecnico dell'Acearieti, CA.F. con il quale il C.O. avrebbe avuto contatti solo telefonici", ma tale asserzione, oltre ad essere legata alla sola dichiarazione dell'imputato, che viene fatta assurgere a fonte di prova, è smentita dai fatti puntualmente evidenziati dal GUP, dunque sia dalle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato (che assumono -quelle sì- rilevanza probatoria), sia dalle testimonianze dell'ingegner B., del geometra R., del signor P., che confortano le dichiarazioni rese dalla parte civile K.F.;
IV) violazione di legge in riferimento all'art. 299 D.Lgs. 81/2008 in relazione agli artt. 113, 589, 590 c.p. Deduce che la Corte d'Appello ignora la rilevanza della figura del dirigente di fatto che ben si attaglia al ruolo e alle mansioni svolte dall'imputato; è la stessa norma - art. 299 D.Lgs. 81/2008- ad equiparare la figura del dirigente di fatto a quella del dirigente di diritto quando il primo, pur sprovvisto di regolare investitura, venga a trovarsi nelle condizioni di esercitare in concreto i poteri giuridici riferiti ai soggetti tassativamente indicati. Afferma che è ormai consolidato in giurisprudenza il c.d. "principio di effettività", cioè il principio secondo cui l'attribuzione di compiti, doveri e responsabilità prevenzionistiche è in capo a chi in azienda svolge le mansioni a cui sono sostanzialmente ed operativamente collegate quelle attribuzioni, al di là di eventuali altre e diverse attribuzioni formali; al di là di inquadramenti o mansionari formali, quindi, ai fini dell'individuazione delle responsabilità prevenzionistiche (oltre che delle responsabilità civili e/o penali in caso di infortunio di un lavoratore), prevale decisamente l'effettività della mansione svolta da un soggetto sulla "non formalità" dell'incarico a lui attribuito;
V) vizi motivazionali. Deduce la contraddittorietà o mancanza della motivazione, il travisamento del fatto (totale ingerenza dell'imputato in tutte le fasi anche precedenti ai lavori e posizione di garanzia) e l'omessa considerazione delle prove agli atti del processo specificamente indicati: s.i.t. K.F.; ing. B.; geom. R.; sig. P.. Afferma che il travisamento dei fatti deriva dalla negazione di tutti quegli elementi concreti già individuati nella sentenza di primo grado che hanno ben individuato la posizione di garanzia assunta dall'imputato, in ragione dei poteri concretamente da costui esercitati; per cui non ha basi il convincimento del giudicante dell'appello l'affermata "saltuaria presenza dell'imputato sul cantiere" quando questi ha svolto direttamente, personalmente e con totale ingerenza, tutte le fasi che hanno preceduto l'evento: dall'incarico all'impresa (rivelatasi inadeguata), alle misurazioni, all'indicazione delle modalità operative, ai solleciti a compiere le opere nonostante la pioggia, il terreno fangoso, lo stato di incombente pericolo nel quale gli operai lavoravano all'interno di uno scavo profondo 4 m e privo di qualsivoglia protezione.
 

 

Diritto

 


3. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
4. Mette conto premettere che, per pacifica giurisprudenza, l'assunzione, in via di fatto, della qualità di datore di lavoro, di dirigente o di preposto determina, in virtù del principio di effettività, l'acquisizione della corrispondente posizione di garanzia in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (cfr. Sez. 4, n. 22246 del 28/02/2014, Rv. 259224; Sez. 7, Ordinanza n. 33799 del 02/08/2016).
4.1. Sul punto, non può poi trascurarsi che recenti e importanti arresti della giurisprudenza di legittimità anche in composizione apicale (cfr. Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014 Ud. -dep. 18/09/2014- Rv. 261107; Sez. 4, n. 2536 del 23/10/2015 Ud. -dep. 21/01/2016- Rv. 265797: nell'occasione la Corte ha ribadito il principio secondo cui "in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto) hanno ribadito che la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, aggiungendo anzi che è spesso di particolare importanza porre attenzione alla concreta organizzazione della gestione del rischio: indicazione che oggi si desume testualmente dall'art. 299 del T.U. sulla sicurezza del lavoro, ma che costituisce importante principio dell'ordinamento penale (v. anche Sez. 4 n. 7921 del 26/02/2016; Sez. 4, n. 25527 del 22/05/2007 Ud. -dep. 04/07/2007- Rv. 236852).
4.2. È parimenti ius receptum che, in tema di omicidio o lesioni colpose derivanti da infortuni sul lavoro, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto, anche quando le posizioni di garanzia siano sullo stesso piano (cfr. Sez. 4, n. 38810 del 19/04/2005, Rv. 232415; Sez. 4, n. 45369 del 25/11/2010, Rv. 249072).
5. Nella specie, la ricostruzione delle vicende processuali, così come risulta dal testo delle sentenze dei giudici di merito dei due gradi di giudizio, raffrontata, per singole parti della sentenza impugnata, con i motivi dei ricorsi, evidenzia come sia stato inosservato l'obbligo motivazionale facente carico al giudice di secondo grado.
5.1. Se è vero che l'art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p. prevede tra i requisiti della sentenza quello di una "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", è pur vero che il disposto dello stesso articolo pone a carico del giudice di merito l'obbligo di "indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie", così come, per quanto concerne la valutazione delle prove, l'art. 192 c.p.p., comma 1, impone di dare "conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati". La concisione nella esposizione, pertanto, significa, con riferimento ai motivi di diritto, che il giudice non deve fare uno sfoggio di erudizione giuridica che non sia funzionale alla esplicitazione dei criteri adottati, e, con riferimento ai motivi di fatto, che nel testo della sentenza non deve trovare ingresso una pura e semplice elencazione delle risultanze dibattimentali, ma solo una sintesi valutativa degli elementi probatori, considerati singolarmente e nel loro insieme, e comparativa di quelli a favore e contro l'imputato. Solo una chiara, completa e articolata motivazione consente infatti al giudice di Cassazione di rilevare se e in quale punto della motivazione emerga il vizio dell'argomentazione. .
5.2. Ciò detto deve rilevarsi con riferimento alla sentenza impugnata che il giudice di appello non ha proceduto ad una totale ricostruzione delle risultanze processuali al fine di valutarne il contenuto in modo difforme dal giudice di prima istanza, ma si è limitato ad enucleare dalle risultanze processuali descritte dal giudice di primo grado -e non autonomamente ricostruite- quelle che apparivano funzionali al successivo discorso critico contrastante con quello della sentenza appellata. Al giudice di legittimità, per potere effettuare il doveroso controllo sulla esistenza stessa o sulla manifesta illogicità della motivazione, non rimane perciò altro che riportarsi alla esposizione delle risultanze processuali, così come contenuta nella sentenza di primo grado e non compiutamente ed esattamente riportate nella sentenza di appello.
5.3. Deve aggiungersi che è giurisprudenza pacifica di  questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (cfr. ex multis Sez. 4, n. 36076 del 06/07/2017, ud. 06/07/2017, dep. 21/07/2017). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure. La totale riforma della sentenza di primo grado impone invece al giudice di appello, secondo una regola di giudizio, sempre ribadita da questa Corte (cfr. e pluribus Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015 Ud. -dep. 10/03/2015- Rv. 262907), la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. L'alternatività della spiegazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un "iter" logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche. Il supporto motivazionale di una decisione giurisdizionale per essere logico deve essere conforme ai canoni che presiedono alle forme corrette del ragionamento in direzione della dimostrazione della verità. In questo caso, dunque, il giudice di appello deve raffrontare il proprio decisum non solo con le censure dell'appellante, ma anche con il giudizio espresso dal primo giudice, che si compone sia della ricostruzione del fatto che della valutazione complessiva degli elementi probatori, nel loro valore intrinseco e nelle connessioni tra essi esistenti. E' quindi indispensabile, ai fini di un persuasivo e completo giudizio di legittimità, rilevare il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione non solo dal testo della sentenza di appello, ma anche dal suo raffronto col testo della sentenza appellata, soprattutto quando il vizio investa la valutazione dell'intero quadro probatorio.
5.4. E' insegnamento costante di questa Suprema Corte che, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., non può dirsi adempiuto l'onere della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova, che è principio cardine del processo penale, perchè sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa (cfr. Sez. Un. n. 6682 del 04/02/1992 Ud. -dep. 04/06/1992- Rv. 191230). Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinali in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità del caso concreto. Viola tale principio il giudice, che abbia smembrato gli elementi processualmente emersi sottoposti alla sua valutazione, rinvenendo per ciascuno giustificazioni sommarie od apodittiche e omettendo di considerare se nel loro insieme non fossero tali da consentire la configurabilità in concreto del reato contestato.
6. Ciò detto deve rilevarsi che i giudici d'appello nella sentenza impugnata si sono limitati ad affermare che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il C.O. non poteva considerarsi "dirigente di fatto" sulla base delle sole dichiarazioni di quest'ultimo e hanno ritenuto tale premessa assorbente qualsiasi ulteriore valutazione dei dati probatori emersi nel corso del procedimento, senza considerare, come sottolineato dagli odierni ricorrenti, sia le dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato, sia quelle dell'ingegner B., del geometra R., del signor P., che confortano le dichiarazioni rese dalla parte civile K.F. (v. anche sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, -dep.23/07/2014-).
6.1. Nel caso in esame invece i giudici d'appello sulla premessa dell'assenza di posizioni di garanzia in capo al C.O., non hanno tenuto in considerazione le dichiarazioni rese delle persone informate sui fatti.
6.2. Deve aggiungersi che il giudice di primo grado aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato perché questi risultava essere il responsabile del servizio idrico di Amatrice, rivestendo dunque la funzione di preposto, tanto da poter essere considerato "dirigente di fatto" ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. 81/2008. Per il primo giudice il C.O. aveva esercitato in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti indicati dalla normativa richiamata gestendo in prima persona i lavori di rifacimento della fognatura affidati alla ditta R. ed essendo stato il soggetto della Acearieti che più di tutti si era interessato all'affidamento e all'esecuzione dei lavori. Lo stesso giudice aveva affermato che anche dalle sommarie informazioni rese in data 10/12/2008 dall'imputato risultava il suo ruolo preminente e tutta la concreta sostanza ed effettività dei poteri decisori e di impegno di cui lo stesso disponeva: il C.O. aveva gestito l'affidamento all'esecuzione dei lavori de quibus in prima persona e non come semplice preposto, era stato il referente principale nell'affidamento e nell'esecuzione dei lavori in questione, tanto che il CA.F. -direttore tecnico e dirigente delegato per la gestione degli appalti per la sicurezza e l'igiene sul lavoro- fu contattato solo per telefono senza mai partecipare ai sopralluoghi mentre il C.O. era spesso presente in cantiere e vi si tratteneva durante l'esecuzione dei lavori, incaricava tecnici per l'effettuazione di sopralluoghi (geometra Nicola R.) e per la redazione della contabilità dei lavori (ingegner B. Romeo), aveva contattato il proprietario del terreno su cui insisteva la tubatura (Giuseppe P.) garantendo la funzionalità del nuovo tratto fognario in quanto lui stesso aveva effettuato le misurazioni e stabilito le quote di scorrimento dell'impianto.
7. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio.

 


P.Q.M.
 

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti anche per questo giudizio di cassazione.
Così deciso il 27/09/2017