Tipologia: Statuto SFERA
Data firma: 6 ottobre 2010
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Ragusa
Fonte: SFERA

Sommario:

  Titolo I Disposizioni generali
Art. 1: Costituzione, Sede e Durata
Art. 2: Rappresentanza Legale e Foro Competente
Art. 3: Scopi statutari
Art. 4: Compiti ed Attività dell'Ente
Art. 5: Aderenti
Titolo II Contributi e servizi
Art. 6: Contribuzione
Art. 7: Servizi Erogati
Titolo III Organi amministrativi e di controllo
Art. 8: Gli Organi Amministrativi e di Controllo
Art. 9: Il Presidente
Art. 10: Il Vice Presidente
Art. 11: Il Comitato di Presidenza
Art. 12: Il Consiglio di Amministrazione
  Art. 13: Le Commissioni d'Area
Art. 14: Il Collegio dei Sindaci Revisori
Titolo IV Personale - Patrimonio - Bilanci
Art. 15: Il Direttore
Art. 16: Il Personale dell'Ente
Art. 17: Il Patrimonio Sociale
Art. 18: Le Entrate
Art. 19: L'Amministrazione
Art. 20: Gli Esercizi Finanziari ed il Bilancio
Titolo V Disposizioni varie e finali
Art. 21: Il Segreto d'ufficio
Art. 22: Liquidazione
Art. 23: Modifiche dello Statuto
Art. 24: Controversie
Art. 25: Norma di Rinvio

Statuto Ente Sicurezza Formazione Edile di Ragusa SFERA - Scuola Edile e CPT

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1: Costituzione, Sede e Durata

1. Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, tra l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa (Ance Ragusa) aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil della provincia di Ragusa aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è costituito l'Ente Sicurezza e Formazione Edile della provincia di Ragusa (SFERA) - Scuola Edile e CPT, di seguito "Ente".
2. L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'attuazione, nella provincia di Ragusa e per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti e Accordi Collettivi stipulati tra l'Ance e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea- Cgil), nonché tra l'Ance Ragusa e la Feneal-Uil, Filca-Cisl e la Fillea-Cgil della provincia di Ragusa. L'Ente è altresì lo strumento per l'attuazione, in provincia di Ragusa e per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti e Accordi Collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore Anaepa-Confartigianato, Cnacostruzioni, Fiae-Casartigiani e Claai, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18/12/1998 e successive integrazioni e modificazioni.
3. L'Ente fa parte del sistema Nazionale Paritetico di categoria coordinato per la formazione dal Formedil Nazionale e per la sicurezza dalla CNCPT, e dalle loro articolazioni regionali, secondo quanto previsto dai Contratti ed Accordi collettivi di cui al presente articolo.
4. Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente sono stabilite esclusivamente dai Contratti ed Accordi nazionali stipulati dalle Parti di cui al comma 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai Contratti ed Accordi Collettivi stipulati dalle rispettive Organizzazioni territoriali.
5. L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di contribuzione, le prestazioni ed i servizi erogati sono disciplinati dai Contratti ed Accordi Nazionali stipulati dalle Parti di cui al primo periodo del precedente comma 2 e, nell'ambito di quanto da essi previsto; dai Contratti ed Accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.
1. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti dell'Ente.
2. L'Ente non ha fini di lucro.
3. All'Ente è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la sua vita.
4. L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui dall'art. 2 c. 1 lett. ee) e dall'art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
5. L'Ente ha sede in Ragusa.
6. La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Art. 2: Rappresentanza Legale e Foro Competente
1. La rappresentanza legale spetta al Presidente dell'Ente che è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 9.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività dell'Ente è competente il Foro di Ragusa.

Art. 3: Scopi statutari
1. L'Ente, nel campo della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione e l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro.
2. L'Ente, nel campo della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative, ed inoltre l'attivazione di specifici percorsi formativi in materia di sicurezza ed igiene nel lavoro.
3. Per realizzare gli scopi statutari l'Ente si avvale:
della propria struttura organizzativa e tecnica; delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'edilizia, stipulato tra le Parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
di soggetti pubblici o privati competenti nelle singole materie.

Art. 4: Compiti ed Attività dell'Ente
1. L'Ente:
■ gestisce l'attività della Borsa Lavoro, ai sensi dell'art. 114 del CCNL 18/06/2008;
■ gestisce le risorse di cui al Fondo regolamentato secondo l'Allegato 12 al CCPL 23/04/2007 e ss.mm.ii.;
■ provvede alla istituzione e conservazione dell'anagrafe
dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio della provincia di Ragusa, rilasciando la certificazione dell'avvenuta formazione;
■ svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
■ svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del D.L.vo 81/2008;
■ svolge ogni altro compito gli verrà assegnato dalle Organizzazioni di cui al punto 1 del precedente articolo 1.
2. L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di formazione e sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti stabiliti sia dai Contratti e dagli Accordi, nazionali e territoriali, stipulati e siglati dalle Associazioni di cui al punto 1 dell'articolo 1, che dagli Organismi nazionali di coordinamento Formedil e CNCPT e dalle loro articolazioni regionali.
3. Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative strettamente integrate tra di loro:
a. Area formazione ed addestramento, di cui al comma 1 del precedente art. 3;
b. Area sicurezza e salute, di cui al comma 2 del precedente art. 3.
4. Le attività di cui alla lettera a. del comma 3 sono rivolte, di norma, a:
a) giovani diplomati e laureati;
b) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri immigrati;
c) giovani titolari di contratti di apprendistato o di inserimento;
d) lavoratori in mobilità;
e) manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
f) partecipanti ad attività di formazione permanente e di recupero educativo;
g) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili.
L'Ente, almeno annualmente, progetta, organizza e realizza corsi di formazione autofinanziati che rispondano al fabbisogno formativo delle Imprese e dei Lavoratori edili e rivolti in modo particolare alle seguenti categorie:
• Lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
• Lavoratori che per la prima volta entrano nel settore;
• Lavoratori immigrati.
In aggiunta l'Ente attiva periodici corsi formativi rivolti a quanti, dato il loro inquadramento contrattuale, possano risultare destinatari di specifici interventi di formazione professionale.
Inoltre, compatibilmente con le disponibilità economico- finanziarie, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente potrà:
I) Istituire borse di studio per il conseguimento di diplomi tecnici pertinenti al settore;
II) istituire corsi professionali edili finanziati e gestiti dallo stesso Ente;
III) istituire Scuole Professionali Edili finanziate e gestite dallo stesso Ente.
Le attività di cui alla lettera b. del comma 3 sono rivolte, di norma, a:
a) Addetti al montaggio, smontaggio, uso e manutenzione dei ponteggi;
b) Addetti al servizio antincendio e gestione delle emergenze;
c) Addetti al servizio di pronto soccorso;
d) Coordinatori in materia di sicurezza e salute;
e) Lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di inserimento;
f) Lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
g) Lavoratori occupati;
h) Lavoratori stranieri immigrati;
i) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
l) Responsabili ed addetti al servizio di prevenzione e protezione;
m) Tecnici, capisquadra, capicantieri e preposti, dipendenti di imprese edili.
L'Ente si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori.
Inoltre, l'Ente esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati, secondo le procedure di cui al successivo art. 16.
L'Ente, in aggiunta, promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute, l'Ente, quindi, suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
■ allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
■ all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
■ all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute.

Art. 5: Aderenti
1. Aderiscono all'Ente tutte le Imprese ed i Lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Ragusa i cui rapporti siano regolati da Contratti e Accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
2. L'Ente adempie alle proprie funzioni a favore degli aderenti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Titolo II Contributi e servizi
Art. 6: Contribuzione

1. Gli obblighi di contribuzione e di versamento all'Ente sono stabiliti dai Contratti e dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, nell'ambito di questi, dagli Accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Ragusa ad esse aderenti.
2. Gli Accordi locali di cui al precedente comma determinano la ripartizione della contribuzione fra il contributo istituzionale per il funzionamento dell'Ente e quelli per garantire i servizi di cui al successivo art. 7 e oggi sono:
Contributo istituzionale Ente SFERA;
Contributo Formazione e Addestramento;
Contributo Visite in Cantiere;
Contributo Salute e Sicurezza;
Contributo Borsa Lavoro; ai quali i singoli servizi attingono.

Art. 7: Servizi Erogati

A) Interventi Formativi
1. Per la gestione dell'attività formativa il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti una Commissione Didattica.
2. La Commissione è formata da 2 persone di cui una designata dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro di cui al comma 1 dell'art. l e una dalle Organizzazioni territoriali dei Lavoratori.
3. La Commissione controlla l'organizzazione didattica e funzionale dei corsi, qualunque sia la fonte di finanziamento, promuove lo studio e l'applicazione dei programmi curandone l'aderenza alle necessità degli scopi sociali e sovrintende a tutta l'attività formativa dell'Ente.
4. L'esecuzione didattica dei corsi verrà affidata di volta in volta ad insegnanti scelti dal Consiglio di Amministrazione su indicazione della Commissione didattica. L'indicazione dei docenti è una facoltà insindacabile, di pertinenza autonoma ed esclusiva di ciascuna delle Organizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, le quali attenzioneranno debitamente i curriculum, studio- rum e vitae, e la professionalità posseduta in riferimento alla tipologia di corsi da avviare.
5. Qualora l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati, sotto il controllo e la supervisione della Commissione Didattica, ad altro Ente paritetico di cui al vigente CCNL di settore.
6. L'Ente, per opportunità economica, gestionale ed operativa, può programmare, organizzare ed attuare corsi interprovinciali di concerto con gli analoghi Enti delle province cointeressate.
B) Interventi Sui luoghi di lavoro
tenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore.
Ove possibile, allo scadere di detti termini è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.
Il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Direttore delle relazioni dei tecnici.
Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 1 per le iniziative del caso.
3. Le procedure di cui sopra non esonerano le Imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.
C) Interventi per la Salute e sicurezza
1. L'Ente promuove e favorisce la salute e la sicurezza nei posti di lavoro attraverso l'attuazione del Regolamento sulla gestione del Fondo di cui all'Allegato 12 del CCPL 23/04/2007 e ss.mm.ii..
D) Interventi per 1'Orientamento del lavoro
1. L'Ente promuove e favorisce l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro attraverso lo sportello informativo della Borsa Lavoro di cui all'art. 114 del CCNL 18/06/2008.
E) Nuovi interventi
1. Le parti di cui all'articolo 1, comma 1, con apposito accordo, possono istituire nuovi servizi ed eventuali relativi contributi.

Titolo III Organi amministrativi e di controllo
Art. 8: Gli Organi Amministrativi e di Controllo

Sono Organi dell'Ente:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato di Presidenza;
- il Consiglio di Amministrazione;
- le Commissioni d'Area;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.
Gli Organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli Accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli Accordi nazionali medesimi.

Art. 9: Il Presidente
1. Il Presidente dell'Ente è designato dall'Associazione territoriale dei Datori di Lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Ente di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Il Presidente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.
4. Spetta al Presidente:
a) sovraintendere, di concerto con il Vice Presidente, all'applicazione dello Statuto;
b) promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione, sentito il Vice Presidente, e presiederne le adunanze;
c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare per iscritto, tutte o parte delle sue funzioni, ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale che lo ha designato.
6. In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.

Art. 10: Il Vice Presidente
1. Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente dell'Ente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.
3. Spetta al Vice Presidente:
a) sovraintendere, di concetto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente può delegare per iscritto, tutte o parte delle sue funzioni, ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori.
5. In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

Art. 11: Il Comitato di Presidenza
1. Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza.
2. Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare il componente del Consiglio di Amministrazione espresso dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2. del precedente art. l, giusto articolo 12, lettera b, prima alinea.
3. Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:
a. curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, seguendone l'esecuzione;
b. intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
c. proporre al Consiglio di Amministrazione la ratifica della nomina del Direttore di cui al successivo art. 15;
d. proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
e. predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
f. sovraintendere al lavoro delle Commissioni d'Area di cui al successivo art. 13.
4. Il Comitato di Presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12: Il Consiglio di Amministrazione
A) Compiti
Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo. Spettano, in particolare, al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:
1. amministrare il contributo contrattuale della provincia di Ragusa ed il patrimonio dell'Ente;
2. provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite;
3. curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi statutari;
4. delegare alle Commissioni d'Area, ai sensi del successivo art. 13, ogni altra materia che ritiene ad esse delegabile ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente statuto;
5. assegnare alle Commissioni d'Area, ai sensi del successivo art. 13, i budget annuali fino a concorrenza dei quali le commissioni stesse sono tenute a sviluppare le proprie attività ai sensi del comma 3 del medesimo art. 13. Tale assegnazione viene affidata a seguito della valutazione del piano previsionale. Il budget annuale può essere modificato nel corso dell'esercizio;
6. definire i criteri per la scelta di tecnici professionalmente qualificati e ratificarne la nomina;
7. curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai Contratti ed Accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1;
8. accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti, recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;
9. promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
10. stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale;
11. nominare il Direttore di cui al successivo art. 15, su proposta del Comitato di Presidenza;
12. assumere e licenziare il personale dell'Ente;
13. approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; esso sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e, successivamente, sarà trasmesso agli Organismi nazionali di coordinamento Formedil e CNCPT e loro articolazioni regionali e alle parti sociali nazionali di cui al punto 1 dell'art. 1;
14. verificare il funzionamento della struttura operativa dell'Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
15. compiere tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali;
16. stabilire la composizione paritetica delle Commissioni d'Area la cui designazione è demandata alle Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'articolo 1.
B) Composizione
L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da n. 6 membri:
- n. 3 nominati dall'Associazione territoriale aderente all'Ance; 1 componente dei 3, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo nazionale d'intesa 18 dicembre 1998, e con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso, previo accordo locale sulle modalità di attuazione, è designato, con nomina diretta ed unitaria, dandone preventiva comunicazione all'Associazione territoriale dei Datori di Lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 1, dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell'articolo 1;
- n. 3 dalle Organizzazioni dei lavoratori della provincia di Ragusa di cui all'art. 1.
Le medesime Organizzazioni designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in egual numero, i membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.
In caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dagli Organismi nazionali rispettivi.
C) Durata e gratuità della carica
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.
I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.
È, però, data facoltà agli Organismi designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.
I membri del Consiglio, nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
La carica è gratuita.
D) Convocazioni
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.
Ciascun membro ha diritto a un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Delle adunanze viene redatto un verbale a cura del Direttore o, in sua assenza da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Direttore o da chi lo ha redatto.

Art. 13: Le Commissioni d'Area
1. Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 3 l'Ente si articola in due Commissioni d'Area:
■ Commissione Formazione e Addestramento, ai sensi dell'art. 4 comma 3, lettera a.,
■ Commissione Sicurezza e Salute, ai sensi dell'art. 4 comma 3, lettera b.
2. Le suddette Commissioni d'Area valutano i progetti e le iniziative che, in ordine al raggiungimento dei fini statutari competano loro negli ambiti di cui ai citati artt. 3 e 4. Le Commissioni d'Area, altresì, elaborano e propongono al Consiglio di amministrazione le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi dell'Ente, nell'ambito del mandato ad esso conferito dai Contratti Collettivi stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui al comma 1 dell'art. l. Le Commissioni d'Area, inoltre, svolgono ogni altra attività che sia ad esse delegata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le Commissioni pongono in essere le attività di cui al comma 2 del presente articolo attraverso il Direttore che può avvalersi di responsabili d'area, scelti fra il personale dipendente dell'Ente.
4. Le Commissioni svolgono le attività di cui al precedente comma 2 del presente articolo nell'ambito del budget fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.
5. Ogni sei mesi, e qualora lo richieda il Consiglio di Amministrazione, le Commissioni presentano al Consiglio stesso una relazione sull'attività svolta, al fine di verificare sia la congruità al mandato ad esse conferito, sia la compatibilità con i costi effettivamente sostenuti.

Art. 14: Il Collegio dei Sindaci Revisori
A) Composizione
Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le medesime Organizzazioni di cui al periodo precedente. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.
I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
B) Attribuzioni
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo dell'Ente per controllarne la rispondenza ai registri contabili.
Essi devono immediatamente riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.
I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo allorquando l'Ordine del Giorno presenta argomenti di loro competenza.
C) Durata
I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari, essi possono essere confermati e non possono essere revocati se non per giusta causa.
D) Compensi
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo IV Personale - Patrimonio - Bilanci
Art. 15: Il Direttore

1. Il Direttore, all'infuori del Consiglio di Amministrazione, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
2. Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, e svolge, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. In particolare:
a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
b) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione e per quanto di competenza, dalle Commissioni d'Area di cui al precedente art. 13;
c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di Amministrazione;
d) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
e) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con gli Enti paritetici nazionali Formedil, CNCPT e loro articolazioni regionali.
3. Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16: Il Personale dell'Ente
1. L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
2. Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento economico e normativo conforme al CCNL per gli addetti edili ed affini del settore industria.
3. Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17: Il Patrimonio Sociale
1. Il patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.
2) è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

Art. 18: Le Entrate
1. Le entrate dell'Ente sono costituite da:
a) contributi stabiliti dai Contratti e dagli Accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli Accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Ragusa, ad esse aderenti;
b) interessi attivi sui predetti contributi;
c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.

Art. 19: L'Amministrazione
1. L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di Amministrazione.
2. I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.
3. Gli avanzi annuali dei singoli fondi vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie da utilizzarsi negli anni successivi per analoghe e specifiche destinazioni.
4. Viene fatto, in particolare, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;

Art. 20: Gli Esercizi Finanziari ed il Bilancio
1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre il Bilancio consuntivo - riguardante e comprendente le singole gestioni dell'Ente - che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.
3. In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli Accordi nazionali.
4. Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.
5. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.
6. Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico -, insieme al piano previsionale delle entrate e delle u- scite di cui ai commi successivi, accompagnati dalle relazioni del Presidente dell'Ente e del Collegio di Sindaci e corredati in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Consiglio di Amministrazione e da ogni altro allegato tecnico, devono essere inviati, agli organismi di coordinamento Formedil - CNCPT e loro articolazioni regionali; devono inoltre essere inviati alle Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1 perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo e per le verifiche di conformità, redigendo e sottoscrivendo, entro i successivi 30 giorni, apposito verbale di ratifica. Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente dell'Ente ne darà lettura al Consiglio di Amministrazione, all'uopo convocato, per le determinazioni conseguenti.
7. Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Presidenza e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.
8. Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione per le valutazioni di merito le quali saranno trasmesse al Comitato di Presidenza entro i successivi 30 giorni.
9. Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Titolo V Disposizioni varie e finali
Art. 21: Il Segreto d'ufficio

1. I membri del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni d'Area e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Art. 22: Liquidazione
1. La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'art.1, su conforme decisione congiunta delle Organizzazioni nazionali, sentito il parere del degli organismi nazionali Formedil e CNCPT.
2. Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
3. Trascorsi n. 6 (sei) mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.
4. Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
5. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 23: Modifiche dello Statuto
1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'art. 1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e degli organismi nazionali Formedil e CNCPT.

Art. 24: Controversie
1. Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'art. 1.
2. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art. l, che decidono in via definitiva.

Art. 25: Norma di Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.