Categoria: Giurisprudenza civile di merito
Visite: 12091

Tribunale di Ivrea, Sez. Lav., 18 settembre 2017, n. 232 - Imprudenza non giustificata del medico che esprime un giudizio di inidoneità permanente senza il risultato definitivo degli accertamenti


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE LAVORO

 


In persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
 

 

SENTENZA
(art. 429 c.p.c.)

 


definitiva nella causa iscritta al n. ... R.G.A.C. promossa da:

Avv. Davide BIAVA e Ugo CAPELLARIO
 

 

Ricorrente
 

 

anche contro

 


Avv.ti Diego DIRUTIGLIANO e Luca ROPOLO
 

 

Resistente

 


RILEVATO

 


che, con ricorso depositato in Cancelleria in data 8.2.2016, evocava in giudizio T.P.L. s.r.l. ed il dott. lamentando, da un lato, l’Illegittimità del licenziamento irrogatogli dalla società per sopravvenuta inidoneità permanente alle mansioni svolte ed impossibilità di un ricollocamento in azienda e, dall'altro, l’erroneità dei giudizio di inidoneità permanente alle mansioni espresso dal medico competente:
che si costituiva tempestivamente in giudizio T.P.L. s.r.l., contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione delle medesime;
- che, analogamente, si costituiva in giudizio il dott. eccependo l’incompetenza territoriale de! giudice adito, e, nel merito, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
che, esperito lungamente tentativo di conciliazione, ricorrente e  s.r.l. sottoscrivevano verbale di conciliazione giudiziale, per cui era dichiarata l’estinzione del relativo giudizio, mentre, stante l’impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza tra le residue parti, veniva licenziata CTU medico legale al fine di verificare la sussistenza di eventuali condotte negligenti o imperite da parte del convenuto dott. ... nel giudizio all'esito della visita del 27.7.2015;
che, dopo una serie di rinvii causati dal ritardo del CTU nella redazione dell'elaborato peritale, una volta depositato il medesimo il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione della causa che veniva decisa con sentenza ex ari. 429 comma 1 C.P.C.;
 

 

OSSERVA

 


Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale. Nel caso che ci occupa cui siamo in presenza di un'ipotesi di connessione delle domande, sebbene intesa in senso ampio e finalistico, in relazione ai conseguimento dell'obiettivo di assicurare il simultaneus processus sullo stesso fatto.
Nel nostro sistema processuale, infatti, la riunione delle cause connesse, vuoi per subordinazione, vuoi per connessione coordinata può avvenire anche in deroga alle norme ordinarie sulla competenza, nella stessa logica degli artt. 31 -36 cpc, al fine di consentire la realizzazione del simultaneus processus, per cui in virtù di quanto disposto dall'art. 40 comma 3 cpc il rito speciale attrae il giudizio sottoposto alla cognizione ordinaria.
A ciò si aggiunga, inoltre, che in materia di procedimento civile vige il principio secondo cui la ripartizione delle funzioni fra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie di un organo giudicante all'Interno dello stesso ufficio è estranea al concetto di competenza, non essendo la prima una sezione specializzata con specifica competenza rispetto alte altre sezioni ordinarie (vedi Cassazione Civile, sezione lavoro, 09 agosto 2004, n. 15391, Cassazione Civile, sezione Ili, 05 aprile 2003, n. 5368), ma, semplicemente, una sezione caratterizzata dall’applicazione di un peculiare rito, quello del lavoro, che ha una sorta di vis attrattiva rispetto a quello ordinario e che favorisce, al contempo, la riunione delle cause connesse o comunque tra loro interdipendenti così come si evince dal già richiamato art. 40 comma 3.
Le citate norme evidenziano, dunque, che nel nostro sistema è privilegiata la trattazione in un unico processo di più domande tra loro connesse o comunque in qualche modo più in generale interdipendenti.
Ciò in quanto finalità perseguita dal legislatore è quella di evitare sia un contrasto di giudicati laddove le distinte domande possono portare ad una decisione contrastante su un fatto che costituisce presupposto comune, quale può essere, nel caso che ci occupa, la responsabilità del datore di lavoro per un illegittimo recesso dovuto motivato da un erroneo giudizio del medico compete e, quindi, la stessa dinamica con cui è avvenuto il fatto generatore di danno, sia di favorire una trattazione unica dei giudizi che comporti il minor aggravio per i legittimati attivi, i quali, diversamente, si vedrebbero duplicare l’onere processuale per ottenere il dovuto risarcimento nascente da un medesimo episodio.
Peraltro una diversa soluzione che non tenda a favorire la riunione delle domande dinanzi allo stesso giudice del lavoro si pone tendenzialmente in contrasto anche con quanto disposto dall'art. 111 Cost e dall’art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo in ordine al principio di ragionevole durata del processo.
Insomma dall’esame del sistema si evidenzia che il nostro ordinamento è interamente proteso a garantire il cd. simultaneus processus ogni qualvolta le domande pendenti dinanzi al giudice presentino dei profili di connessione sta essa propria o impropria.
Deve, poi, evidenziarsi che, in tema di locus commissi delicti in punto competenza territoriale ex art. 20 c.p.c., lo stesso deve individuarsi nel luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, vale a dire il luogo in cui è intervenuto il recesso datoriale (San Mauro Torinese, come si evince dalla lettera di licenziamento prodotta sub 4 dai ricorrente), ovvero il luogo ove il medesimo è pervenuto all’attore, vale a dire il suo indirizzo di residenza (Albiano, vds. sempre doc. Sub. 4 di cui sopra): poiché entrambi i luoghi sono ricomprasi nel circondario di Ivrea, non possono residuare dubbi in ordini alla competenza di questo Tribunale a conoscere del presente giudizio.
Venendo al merito, la CTU nominata, con ampie e condivisibili motivazioni che, scevre da ogni vizio logico giuridico, debbono intendersi quivi integralmente riportate, ha concluso il proprio elaborato sostenendo che "il giudizio di inidoneità permanente alla mansione di addetto alla manutenzione espresso dal medico competente il 27 luglio 2015 nel confronti del sig. M non trova fondamento nell’esito degli accertamenti clinici eseguiti e, pertanto, non è condivisibile né giustificabile” ed evidenziando che “il giudizio è stato espresso senza alcuna motivazione chiarificatrice”.
Tali conclusioni che traggono origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali par quel che riguarda le alterazioni morbose riscontrate in capo al ricorrente, sono pienamente convincenti e devono, dunque, porsi a fondamento della decisione di accoglimento del ricorso.
In particolare, il CTU ha ben evidenziato che sulla base dei risultati degli esami eseguiti, la dott. dello S.Pre.SAL. di Ivrea, cui era stato presentato il ricorso contro il giudizio di Inidoneità, in data 1 febbraio 2016 espresse il giudizio definitivo di Idoneità alla mansione di addetto alla manutenzione con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuale (guanti, mascherine, occhiali) durante le lavorazioni che comportavano effettiva esposizione a sostanze sensibilizzanti e/o Irritanti per le vie respiratorio e la cute: nessuna inidoneità permanente alle mansioni, quindi, può ritenersi sussistente nella specie.
Ma v'é di più: nonostante l’esito degli accertamenti (vds. relazione della dott. ... del 13 luglio 2015) che di fatto non confermavano una allergia al lattice, in data 27 luglio 2015 il medico competente formulò un giudizio di non idoneità permanente alla mansione, senza motivare alcunché in proposito.
Né sembrano cogliere nel segno le osservazioni del CTP di parte convenuta, dott. , ritiene che il comportamento del dott. ... sia stato improntato all’applicazione del ‘dovuto principio di precauzione’ (si veda pag. 3 punto 12 delle osservazioni del dott.. ).
Non vi è dubbio che (come anche riconosciuto dal C.T.U.) il resistente abbia, dapprima, correttamente avviato gli accertamenti dovuti e, poi, nell’attesa dei risultati, abbia giudicato temporaneamente non idoneo il sig. M.
Il successivo giudizio definitivo di inidoneità permanente, però, non può ritenersi giustificato da un principio di precauzione, poiché venne emesso prima di avere l’esito definitivo degli accertamenti.
Siccome (a diagnosi definitiva arrivò solo nel gennaio 2016, (vds. pag. 4 punto 16 delle osservazioni ), il dott. D. avrebbe dovuto mantenere il giudizio di temporanea inidoneità e/o consigliare lo spostamento di reparto (temporaneo ricollocamento), sino all’esito definitivo degli accertamenti; tra l’altro, il dott. , allergologo contattato dal convenuto, non ipotizzò una inidoneità, ma ventilò la necessità di uso di protezioni idonee.
Si può, senz'altro, concludere, quindi, che l’aver espresso un giudizio di permanente inidoneità quando non c’era ancora il risultato definitivo degli accertamenti eseguiti, possa integrare quanto meno una imprudenza non giustificata: il dott. D. , infatti, avrebbe dovuto prescrivere idonei dispositivi di protezione e, poi, rivalutare la condizione clinica del soggetto.
Come richiesto dall'attore, pertanto, deve essere pronunciata sentenza di condanna generica, nei confronti del convenuto, al risarcimento di ogni danno subito dal sig. M. a seguito del giudizio espresso dal dott. D. in data 27.7.2015, senza procedere ad alcuna quantificazione di tale danno. Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come dispositivo, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti; anche le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico del dott. ...
 

 

P.Q.M.
 

 

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis;
a) condanna D al risarcimento del danno subito da M. a seguito del giudizio espresso in data 27.7.2015, da liquidarsi con separato giudizio;
b) condanna D alla rifusione delle spese processuali sostenute da M che liquida in complessivi euro 4,000,00 per compensi, oltre 15,00% per spese generali, UVA. e C.P.A., con distrazione delle medesime in favore degli avv.ti ... dichiaratisi antistatari;
c) pone definitivamente a carico di D. le spese dì C.T.U., come provvisoriamente liquidate in corso di causa.
 

 

(Cosi deciso in Ivrea il 18/9/2017)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca PADDA)