Tipologia: Contratto aziendale
Data firma: 22 marzo 2017
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2019
Parti: Ostificio Prealpino e Flai-Cgil, Fai-Cisl, RSA
Settori:
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:


Contratto aziendale 2017

In data 22 marzo 2017 si sono incontrati presso la sede della società Ostificio Prealpino snc, via Orelli n. 6 in Bergamo: la società Ostificio Prealpino snc […], la Flai Cgil di Bergamo […], la Fai Cisl […], congiuntamente alla RSA […], per discutere il rinnovo del contratto aziendale 2014 sottoscritto in data 21 ottobre 2014, emendato in data 27 aprile 2016 in scadenza al 31 dicembre 2016.

Premessa

La società Ostificio Prealpino snc opera nel mercato della produzione di coni gelato. Risulta evidente come il tipo di prodotti e servizi trattati implichi una forte stagionalità con particolare riferimento ai mesi caldi.
In conseguenza a questa situazione è essenziale per l’Azienda impostare un sistema di gestione del personale adattabile ai flussi di lavoro.
Le OO.SS. nel prendere atto del carattere stagionale dell’attività e delle conseguenti esigenze organizzative dell’azienda concordano di definire un accordo sindacale che regoli l’orario di lavoro in modo articolato riconoscendo anche a livello economico la maggior disponibilità richiesta ai dipendenti.
Tutto ciò premesso
Le parti, riconoscendo la necessità di improntare sempre più le relazioni industriali al rispetto delle reciproche posizioni ed alla condivisione di criteri di gestione che possano valorizzare la centralità della persona.
Convengono
Quanto appresso specificato in ordine agli argomenti già oggetto, in incontri specifici, di discussioni ed approfondimenti:

1) Contrattazione precedente al presente accordo
Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo aziendale in essere.

2) Organizzazione flessibile del lavoro
a) stagionalità della produzione e organizzazione del lavoro
La tipologia delle lavorazioni effettuate in azienda comporta la necessità di organizzare la produzione in base alle esigenze del mercato che, come descritto in premessa al presente accordo, ha carattere prettamente stagionale.
Pertanto, al fine di ottimizzare l’utilizzo dei macchinari, il reparto produzione sarà organizzato su due turni da gennaio ad agosto e su un turno o due turni sfalsati da settembre a dicembre.
Inoltre nel periodo da gennaio ad agosto, in funzione delle condizioni meteorologiche e della congiuntura di mercato l’azienda potrà fare ricorso ad una distribuzione flessibile dell’orario di lavoro secondo quanto concordato nel presente accordo.
b) programmazione del ricorso alla flessibilità
Il programma di flessibilità sarà pianificato e comunicato alle OO.SS. e alle RSA entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Una volta pianificato, secondo quanto previsto dal presente accordo, l’orario dovrà essere considerato a tutti gli effetti di legge e di contratto orario normale di lavoro.
Data la diretta correlazione tra l’esigenza di ricorso alla flessibilità e le mutevoli e imprevedibili condizioni meteorologiche, la direzione aziendale si riserva di modificare il programma di ricorso alla flessibilità entro il giovedì della settimana precedente e dandone immediata comunicazione alle RSA.
c) flessibilità dell’orario di lavoro per la giornata del sabato nei mesi da aprile ad agosto
La direzione aziendale potrà richiedere a tutti i lavoratori, suddivisi per turni alternati, nei mesi da gennaio ad agosto di lavorare un sabato ogni due, su un turno di 6,5 ore dalle 7,30 alle 14,00 mediante ricorso alla flessibilità.
Le ore di flessibilità di cui sopra saranno accantonate per il recupero, normalmente, nei mesi di bassa stagione maggiorate nella misura del 30,00%.
d) flessibilità settimanale specifica per i lavoratori part-time nei mesi da aprile ad agosto
La direzione aziendale potrà richiedere ai lavoratori part-time nei mesi da gennaio ad agosto dì estendere il proprio orario settimanale fino al raggiungimento dell’orario full-time mediante ricorso alla flessibilità.
Le ore di flessibilità di cui sopra saranno accantonate per il recupero, normalmente, nei mesi di bassa stagione maggiorate nella misura del 20,00%.
e) modalità di recupero delle ore di flessibilità accantonate
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 lettera f del contratto aziendale 2014, Le ore di flessibilità accantonate nei mesi da gennaio ad agosto potranno essere recuperate nei seguenti mesi, da settembre a gennaio, secondo modalità programmate dalla direzione aziendale, sentite le esigenze dei lavoratori, e comunque, preferibilmente per periodi continuativi.
Qualora le ore di flessibilità non fossero state integralmente recuperate entro il 31 gennaio dell’anno seguente, le stesse saranno gestite secondo modalità da concordare con il singolo lavoratore interessato.
In caso di eccessivo accantonamento di ore di flessibilità su uno o più lavoratori, l’Azienda si riserva la facoltà di liquidare le ore ritenute in eccesso.
f) trattamento economico in malattia […]
g) premio squadre
Al personale della produzione, quando impegnato su turni, sarà riconosciuto un premio mensile […]
h) termine ultimo per la retribuzione delle ore di r.o.l. non fruite
Le parti, in deroga a quanto previsto dall’articolo sull’orario di lavoro del vigente CCNL e in considerazione del particolare mercato in cui opera l’azienda, concordano che il termine ultimo per retribuire i permessi non fruiti sarà esteso, rispetto alla previsione del CCNL al 31 gennaio dell’esercizio successivo, fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo.

3) Lavoratori mobili
Preso atto:
che l’azienda utilizza, sia pure in modo promiscuo, autisti (cosiddetti lavoratori mobili); che nell’adempimento di queste funzioni riscontrano, in particolare quando chiamati ad effettuare trasporti fuori provincia, frequenti periodi di semplice attesa per gli intervalli di guida e per l’attesa dei tempi di carico e scarico del mezzo, e che questi non sono considerati tempi di lavoro effettivo ai sensi del D.lgs 66/2003; che, data la mansione svolta, risulta impossibile registrare i tempi di lavoro e i tempi di semplice attesa;
le parti concordano:
- per i lavoratori di cui sopra, limitatamente a quando impiegati nella funzione di autista e con destinazioni fuori provincia, di definire forfettariamente in 2 ore i tempi di semplice attesa
- di riconoscere, a copertura di quanto sopra, per ogni giornata lavorativa che comporti trasferte fuori provincia una diaria esente di € 15,49 oltre ad un ticket restaurant di € 5,29 e un premio presenza di € 8,00.
- di riconoscere l’eventuale lavoro straordinario notturno svolto in conseguenza alle trasferte di cui sopra che sarà liquidato ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del vigente CCNL (con maggiorazione del 50%).