Giudizio instaurato in appello da un ferroviere A. F. contro la società Ferrovie dello Stato per l'accertamento del diritto ad una rendita per malattia professionale - La Corte d'Appello ha ritenuto che la sopravvenuta L. 28 novembre 1996, n. 608, che ha trasferito all'INAIL con decorrenza dal 1 gennaio 1996 l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali prima gestita dalle stesse Ferrovie a beneficio dei propri dipendenti, non valesse a far venir meno la legittimazione processuale della società, stante il disposto dell'art. 111 c.p.c.. 

Ricorre in Cassazione la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. sostenendo che il trasferimento all'INAIL, nel corso del giudizio, della titolarità dei rapporti aventi ad oggetto l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale ferroviario, ha fatto venir meno la legittimazione passiva delle Ferrovie. 

Il motivo è infondato.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15859-2006 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi p.a.), Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
SpA, in persona dell'institore ex art. 2203 c.c. avv. A. G. in virtù dei poteri conferitigli con procura per atto notaio Paolo Castellini di Roma in data 4.7.2001, n. rep. 63122, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Dott. V.P., Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, e FAVATA EMILIA, giusta procura speciale per atto notaio Carlo Federico Tuccari di Roma in data 19.6.2006, n. rep. 71019, che viene allegata in atti;
- controricorrente -
e contro A.F.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 547/2005 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA del 4.11.05, depositata il 16/11/2005;
viste le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

In giudizio instaurato il 25 maggio 1995 dal ferroviere A. F. contro la società Ferrovie dello Stato per l'accertamento del diritto ad una rendita per malattia professionale (ipoacusia bilaterale), la Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 547/2005 depositata il 16 novembre 2005, ha ritenuto che la sopravvenuta L. 28 novembre 1996, n. 608, che ha trasferito all'INAIL con decorrenza dal 1 gennaio 1996 l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali prima gestita dalle stesse Ferrovie a beneficio dei propri dipendenti, non valesse a far venir meno la legittimazione processuale della società, stante il disposto dell'art. 111 c.p.c..
Ha quindi confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato le Ferrovie (e il chiamato in causa INAIL) al pagamento della relativa rendita.
Ricorre per cassazione Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni).
L'INAIL resiste con controricorso, mentre A.F. non si è costituito.
Disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, il Pubblico ministero ne ha chiesto, con le conclusioni scritte, il rigetto per manifesta infondatezza.
 
Diritto

Con l'unico motivo, denunciando violazione dell'art. 111 c.p.c. in relazione alla L. n. 608 del 1996, art. 2, commi 13 e 15, nonchè vizio di motivazione, la società ricorrente sostiene che il trasferimento all'INAIL, nel corso del giudizio, della titolarità dei rapporti aventi ad oggetto l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale ferroviario, ha fatto venir meno la legittimazione passiva delle Ferrovie perchè la L. n. 608 del 1996 ha posto a carico dell'INAIL anche le prestazioni relative ad eventi anteriori al 1 gennaio 1996, come nella specie.
Il motivo è infondato.
La Corte ha già avuto modo di occuparsi della sorte dei giudizi instaurati contro le Ferrovie dello Stato ed in corso alla data del trasferimento all'INAIL dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (T.U.).
E' stato così affermato che "Nell'ipotesi di successione nel diritto controverso a titolo particolare, avvenuta nel corso del processo, non sorgono questioni di regolarità del contraddittorio poichè la legge stabilisce che il processo prosegue tra le parti originarie, salva la possibilità del successore a titolo particolare di intervenire nel processo (previsione che esclude la qualità di litisconsorte necessario) e salva ancora la conseguenza che la decisione emanata contro la parte originaria (vero e proprio sostituto processuale) fa stato anche nei riguardi del successore a titolo particolare. (Fattispecie relativa al trasferimento all'INAIL della titolarità dei rapporti, definiti o non ancora definiti in sede amministrativa, aventi per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato: (Cass. n. 8884 del 2003; conf. Cass. n. 2030, 3085, 3623 del 1999; n. 10916 del 2000; n. 7737 del 2000).
Pertanto, del tutto correttamente la Corte d'appello ha confermato la sentenza di condanna delle Ferrovie dello Stato alla costituzione della rendita, in quanto il giudizio di primo grado era stato instaurato anteriormente al subentro dell'INAIL nella titolarità dei rapporti assicurativi (statuizione che ovviamente non incide sull'obbligo dell'INAIL di sopportare gli oneri relativi agli eventi non definiti, benchè anteriori alla data del primo gennaio 1996).
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge riguardo alle spese, in favore della parte costituita.

P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese in favore dell'INAIL, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1.500,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA.
Nulla per le spese riguardo ad A.F..
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2009