Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV - Varese
Via Copelli 6 - 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

 

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti statali lombardi di ogni ordine e grado
sedi
 

Oggetto: Organismo Paritetico Territoriale - DLgs 81/08 art. 36 indicazioni ai dirigenti scolastici.

L'Organismo Paritetico Territoriale di Usr Lombardia sulla sicurezza nella scuola ritiene di dover segnalare ai dirigenti scolastici, nella loro qualità di datori di lavoro, il dovere dell'informazione a tutti i lavoratori circa i rischi individuati nell'Istituto Scolastico ed alle procedure aziendali in merito, come previsto all'art. 36 DLgs 81/08.
Tale informazione deve essere fornita a tutti i lavoratori all'interno dell'Istituto, in occasione dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla durata dello stesso e dalla mansione.
L'informazione ai sensi dell'art. 36 DLgs 81/08 dovrà essere fornita anche a tutti gli studenti, declinata secondo le modalità ritenute più consone alla fascia d'età, nell'ottica della Delibera di Giunta Regionale 6 marzo 2015 n. X/3228, considerando le capacità e responsabilità crescenti, in rapporto all'evoluzione dell'età e, nel secondo grado, la presenza di forme di raccordo scuola lavoro ivi operanti (alternanza, apprendistato e simili).
L'informazione deve essere sintetica e di facile ed immediata comprensione. Si suggerisce inoltre di adottare una procedura di consegna tale che resti traccia della trasmissione al lavoratore.
Si rimanda all'art. 36 del DLgs 81/08¹ per le prescrizioni di legge riguardo ai contenuti dell'informazione stessa.

Cordialità.
 

Il dirigente
Claudio Merletti
 

CM/cg
eventuale referente/responsabile
Carla Gariboldi
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¹ Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei ((miscele pericolose)) sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.