Tipologia: Accordo Collettivo Territoriale applicativo d.lgs. 81/2008
Data firma: 16 febbraio 2009
Parti: Confcommercio Ascom e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Genova
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:


Accordo Collettivo Territoriale applicativo del Decreto Legislativo n° 81 del 9/04/2008

Il giorno 16 febbraio 2009 presso la serie della Confcommercio Ascom Provinciale di Genova, tra Confcommercio Ascom, Associazione del commercio del turismo e dei servizi della Provincia di Genova […], Filcams-Cgil Provinciale di Genova […], Fisascat-Cisl Provinciale di Genova […], Uiltucs-Uil di Genova e della Liguria […]

Premesso
• Che il Decreto Legislativo n. 81 del 9/04/2008. "Unico testo normativo in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratoti" ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
• Che le parti intendono dare attuazione, per quanto di loro competenza ad un protocollo d'intesa a valenza provinciale.
• Che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati in materia di formazione e informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
• Che in data 18 novembre 1996 in Roma le rispettive organizzazioni nazionali hanno sottoscritto l'accordo interconfederale applicativo del D.lgs 626/94.
• Che in data 15 Febbraio 2001, in Genova, le parti hanno sottoscritto l'Accordo Collettivo Territoriale applicativo del D.lgs 626/94.
• Che valutano positiva l'esperienza "sperimentale" praticata in tema di formazione, informazione, consultazione e partecipazione praticata nel periodo 2001-2008. ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
• Che valutano efficace e da potenziare l'operato dell'Organismo Paritetico Provinciale (OPP) e del Rappresentante Territoriale alla Sicurezza (RLST)
Considerato che la logica fondante i rapporti tra le parti sulla materia intende superare le posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione, anche al fine di rafforzare l'efficacia delle attività di prevenzione.
Nel comune intento di:
• Riconfermare e rafforzare relazioni sindacali, non conflittuali, finalizzate all'affermazione di una politica di prevenzione e protezione.
• Attuare tutte le misure, nella piena previsione delle norme di legge, demandate alle parti sociali anche al fine di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese
Si è stipulato il presente Accordo Collettivo Provinciale sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Art. 1 - Organismo Paritetico Provinciale
Le parti, nel confermare la decisione di aver proceduto alla costituzione, all'interno dell'Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Genova, dell'apposita sezione denominata Organismo Paritetico Provinciale del terziario, assegnano la valenza di tale Organismo esclusivamente a favore di tutte le imprese associate all'Ente Bilaterale stesso.
Tale organismo è formato da sei rappresentanti, di cui tre nominati dalla Confcommercio/Ascom e tre dalle OO.SS firmatarie, con relativi supplenti.
L'Organismo Paritetico opera in autonomia funzionale rispetto all'Ente Bilaterale di cui fa parte integrante.
Tra le parti viene costituito altresì, l’Organismo Paritetico Provinciale del terziario della distribuzione e dei servizi (OPPTDS) a valere per tutte le imprese del settore che non aderiscono all'ente bilaterale Territoriale.
Tale organismo sarà formato da sei rappresentanti, di cui tre nominati dall'Ascom Confcommercio e tre dalle OO.SS firmatarie, con relativi supplenti.
Gli OPP procederanno a realizzare appositi regolamenti regolatori delle attività amministrative, organizzative e di rappresentanza entro e non oltre il …….
Premesso che gli organismi territoriali risultano definite dal D.lgs. 81/2008 come le sedi privilegiate per il perseguimento dello scopo del miglioramento delle tutele dei lavoratori in materia di sicurezza, gli organismi paritetici del Terziario ai sensi delle disposizioni legislative ed in merito agli accordi nazionali stipulati, assumono i seguenti compiti e le seguenti facoltà:
1. promuovere e programmare l’informazione dei lavoratori sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e promuovere e programmare la formazione loro richiesta;
2. essere di supporto alle aziende nella ricerca di soluzioni organizzative e tecniche dirette a garantire e a migliorare la tutela e la sicurezza sul lavoro;
3. elaborare e fare raccolta di buone prassi a fini di prevenzione infortunistica, assumendo di volta in volta interpretazioni univoche da trasmettere sia ai rispettivi Organismi Paritetici Nazionali che agli organi territoriali competenti in materia di vigilanza e controllo;
4. provvedere ad individuare eventuali fabbisogni formativi ed informativi specifici del territorio connessi all'applicazione del d.lgs. 81/2008;
5. sulla scorta di quanto sopra promuovere appositi corsi ai quali le aziende interessate potranno aderire per l’informazione e la formazione loro richiesta, collaborare con gli Enti territoriali preposti al fine di promuovere, gestire e realizzare progetti formativi appositi adoperandosi, altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie, anche pubbliche;
6. a tal fine adoperarsi al fine dell'effettivo utilizzo del costituendo fondo previsto all'art. 52 del D.lgs. 81/2008 in materia di sostegno delle aziende, dei RLST e delle attività degli organismi paritetici, finanziato tra l'altro anche da un contributo aziendale;
7. designare eventuali esperti in materia;
8. essere sede di prima istanza obbligatoria per le controversie, sia individuali che collettive in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche con specifico riferimento ai diritti di rappresentanza formazione ed informazione;
9. dotarsi di personale con specifiche competenze tecniche al fine di effettuare sui luoghi di lavoro sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione;
10. trasmettere alle aziende e agli organi di vigilanza territoriale i nominativi degli RLST di riferimento;
11. Vagliare la coerenza della designazione dei RLST con i requisiti previsti dalla presente intesa e valutare l’operato del RLST e, in caso di inefficacia o di palesi inadempienze circa i compili e funzioni di cui al presente accordo, provvedere alla revoca delle designazioni;
12 redigere annualmente una relazione sull'attività svolta al Comitato Regionale di Coordinamento.

Art. 2 - Rappresentante territoriale alla sicurezza
A) Le parti firmatarie della presente intesa, recependo l'accordo nazionale di riferimento stipulato in Roma il 18 novembre 1996 e rifacendosi per quanto qui non previsto all'accordo collettivo del 15 febbraio 2001. tenuto conto di quanto previsto dall’art. 47 del d.lgs. 81/2008, precisano quanto segue:
1. I rappresentanti territoriali alla sicurezza, conformemente a quanto previsto dagli accordi Nazionali, sono designati congiuntamente dalle OO.SS dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
2. Gli RLST sono scelti tra persone che abbiano maturato significative esperienze e comprovate conoscenze nel settore, ovvero abbiano attinenti titoli e/o pertinenti qualifiche professionali anche acquisite nel rapporto formativo con l'Ente Bilaterale del Terziario costituito tra le parti firmatarie del presente accordo.
3. L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.
4. La designazione sarà formalmente comunicata all'Organismo Paritetico Provinciale (OPP) di competenza che provvederà a vagliare la coerenza della designazione con i requisiti richiesti dall'intesa.
5. L'attribuzione degli ambiti di competenza di ogni singolo RLST avverrà a cura dell'OPP nelle modalità dallo stesso previste.
6. I rappresentanti della sicurezza designati dovranno partecipare obbligatoriamente, con immediata decadenza dalla funzione in caso di rifiuto, ad iniziative formative indicate o gestite dall'OPP di almeno 64 ore iniziali da effettuarsi entro tre mesi dalla data di designazione e di 8 ore di aggiornamento ogni anno.
7. L'RLST durerà in carica tre anni ed è ridesignabile.
8. Considerate le modalità di esercizio dell'attività di tale figura professionale e l'opportunità che i relativi compiti siano svolti nella più completa autonomia organizzativa le parti ritengono necessario che si instauri con gli RLST da parte dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Genova rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che garantiscano comunque una completa operatività, salvo immediata decadenza dell'incarico. Altre modalità di collaborazione, su designazione congiunta delle OO.SS potranno essere definite con votazione unanime dagli OPP salvaguardando comunque il concetto di piena operatività
8. riformulato
Considerate le modalità di esercizio dell’attività di tale figura professionale e l’opportunità che i relativi compiti siano svolti nella più completa autonomia organizzativa, le parti ritengono:
- che per il servizio erogato alle imprese iscritte all'Ente Bilaterale sia necessario che si instauri rapporto di collaborazione coordinata e continuativa degli RLST con l'Ente Bilaterale del Terziario
- che per il servizio erogato alle imprese non iscritte all'Ente Bilaterale sia necessario che si instauri rapporto di collaborazione coordinata e continuativa degli RLST con l'OPPTDS (organismo paritetico provinciale del terziario, della distribuzione e dei servizi
Rapporti che devono garantire comunque una completa operatività, salvo immediata decadenza dell’incarico.
Altre modalità di collaborazione, su designazione congiunta delle OO.SS. potranno essere definitive con votazione unanime dagli OPP salvaguardando comunque il concetto di piena operatività.

9. Perciò che concerne le attribuzioni del RLST occorre fare riferimento al d.lgs. 81/2008 che generalizza la sua presenza anche nelle aziende con più di quindici dipendenti che non abbiano individuato il RLS aziendale; per quanto riguarda gli strumenti e i mezzi si fa esplicito riferimento all'accordo nazionale stipulato tra le parti e già più volte citato.
10. L'esercizio dell'accesso nelle aziende è in forma libera con il solo obbligo di comunicare all'organismo paritetico la determinazione dell'azienda di impedire l'accesso. Il rappresentante ha diritto/dovere di ricevere durante l'accesso copia dei documenti di valutazione e prendere visione della documentazione relativa agli infortuni sul lavoro.
11. Con riferimento alle modalità di accesso nelle aziende l'RLST si impegna:
• a rispettare gli eventuali ambiti territoriali definiti preventivamente dall'OPP
• a rispettare i termini di preavviso e la loro operatività prevista dagli accordi collettivi
• a non effettuare attività sindacale con i dipendenti delle aziende presso le quali eserciterà l'attività.
• a garantire la riservatezza riguardo alle conoscenze sulle aziende che apprenderà in esecuzione del suo incarico.
• a redigere annualmente una relazione sull'attività svolta da inviare al Fondo di sostegno e in copia all’OPP.
• a relazionare periodicamente all’OPP competente sullo stato dell'attività svolta.
13. Le parti ritengono altresì possibile, in coerenza con le norme contrattuali e di legge, una diversa opzione aziendale cioè quella del RLS aziendale. L'opzione richiamata comporta le seguenti procedure vincolanti:
• espressa opzione formale da parte dei dipendenti.
• comunicazione all’OPP da parte del datore di lavoro della scelta avvenuta di eleggere il RLS in azienda, corredata di relativa documentazione e data di elezione.
• invio all’OPP del relativo verbale di avvenuta elezione con indicazione del nominativo eletto e dei suoi dati anagrafici, compreso quello di residenza.

Art. 3 Modalità di finanziamento
Le parti si danno atto che i costi derivanti dall'applicazione del presente accordo sono da imputarsi a carico delle imprese, così come previsto dalle norme di legge, dal punto 15 dell'accordo nazionale del 18 novembre 1996 e dall'accordo territoriale del 15 febbraio 2001.
In particolare rimane inteso che circa l'utilizzo dei fondi derivanti dai contributi affluiti nell' Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Genova, potranno essere utilizzati quelli di diretta competenza delle imprese e ad esclusiva valenza per le imprese associate all'Ente Bilaterale Stesso.
Le imprese del terziario della distribuzione e dei sevizi della provincia di Genova che non aderiscono all'Ente Bilaterale del Terziario e per le quali è stata prevista la costituzione di apposito OPPDTS sono tenute a versare al fondo "Organismo Paritetico Provinciale" un contributo annuo pari a due ore per ogni dipendente occupato presso l'azienda, ovvero l'unità produttiva.
Tutto ciò in coerenza c nella previsione dell'art. 52 del DL 81.