Tipologia: Accordo quadro regionale RLST
Data firma: 20 maggio 2009
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Terziario-Servizi, Toscana
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:


Accordo quadro regionale sul rappresentante territoriale per la sicurezza nel settore commercio e servizi

L'anno 2009, il giorno 20 del mese di Maggio, nella Sede di Confesercenti Toscana, Via Pistoiese, 155, si sono incontrati: Confesercenti Toscana […] e Filcams Cgil Toscana […], Fisascat Cisl Toscana […], Uiltucs Uil Toscana […], livelli regionali delle organizzazioni firmatarie del CCNL per i lavoratori dipendenti da: pubblici esercizi, ristoranti, self-services, bar, caffè, stabilimenti balneari, locali notturni, sale giochi.

Premesso che, le parti ritengono la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro una priorità assoluta della loro iniziativa, sulla quale proseguire un impegno comune.
Al fine di dare esito a quanto previsto dal D.lgs. 81/08, le parti considerano indispensabile sviluppare una politica per la prevenzione e per l'attuazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l'istituzione e la valorizzazione diffusa delle Rappresentanza Territoriali dei lavoratori per la sicurezza, presso i Centri Servizi dell'Ente Bilaterali del Turismo di ogni singola provincia con la costituzione dell'Organismo Paritetico Territoriale per la sicurezza, come strumento di riferimento e supporto in materia.
Tanto premesso, tra le Parti si stipula e conviene quanto segue:

1. Premesse
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. RLST (Rappresentante Dei Lavoratori Per La Sicurezza Territoriale)
2.1 L'RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo ruolo è disciplinato dall'Art. 47 D.lgs 81/08. Il suo compito è quello di realizzare un'effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall'Art. 48 D.lgs. 81/08 e dalla contrattazione collettiva di riferimento;
2.2 Gli RLST devono essere in possesso di adeguate conoscenze e/o una comprovata esperienza sul tema della sicurezza nel settore dove andranno ad operare;

3. Organismo paritetico territoriale
3.1 In ogni territorio, fra le parti, viene costituito presso i Centri Servizi dell'Ente Bilaterale, l'organismo Paritetico Territoriale per la sicurezza nei luoghi di lavoro del settore turismo, punto di riferimento per l'azione dell'RLST;
3.2 A tale Organismo sono attribuiti i compiti di cui all'Art. 51 del D.lgs. 81/08 e quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento;
3.3 Nell'ambito dell'Organismo verranno definite le modalità operative interne e gli obbiettivi in tema di:
a) Iniziative formative ed informative legate alla prevenzione dei rischi sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) Elaborazione programmi di intervento dell'RLST nelle aziende;
c) Modalità di accesso e di convocazione delle assemblee dei lavoratori e di consultazione come previsto dall'Art. 50 del D.lgs. 81/08

4. Criteri d'individuazione e durata degli RLST
4.1 Così come disposto dall'Art. 48 Comma 8 del D.lgs. 81/08 la carica di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative;
4.2 Gli RLST sono individuati congiuntamente dalle OO.SS. territoriali dei lavoratori stipulanti il presente accordo e comunicati al Centro Servizi dell'Ente Bilaterale Provinciale del Turismo. Successivamente il Centro Servizi Territoriale comunicherà al datore di lavoro, che a sua volta lo comunicherà ai lavoratori, il nominativo del rappresentante per la sicurezza territoriale designato;
4.3 I Centri Servizi Provinciali comunicheranno i nominativi degli RLST, e le loro variazioni, all'Ente Bilaterale Toscano che istituirà, presso la propria sede, l'Albo Regionale RLST del settore Turismo.
4.4 Il rappresentante della sicurezza territoriale durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto;
4.5 L'Organismo Paritetico Territoriale provvederà a comunicare all'INAIL e agli altri organismi preposti i nominativi degli RLST.

5. Formazione degli RLST
5.1 L'Organismo Paritetico Provinciale gestisce, organizza e/o indica le iniziative formative alla quali devono partecipare obbligatoriamente gli RLST;
5.2 Le OO.SS. provvederanno, in relazione alle agibilità, ad indicare i nominativi degli RLST i quali parteciperanno ai corsi di formazione come previsto dal D.Lgs. 81/08;
5.3 Le risorse necessarie alla formazione iniziale e ai relativi aggiornamenti saranno a carico del Fondo di cui al successivo punto 6.

6. Fondo territoriale per la sicurezza
6.1 Allo scopo di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività dell'RLST si costituisce un Fondo Territoriale per la Sicurezza in ogni provincia. Il fondo è alimentato dalle quote che le aziende aderenti al sistema RLST verseranno;
6.2 Le quote che le aziende verseranno sono stabilite in un minimo di 10 € per ciascun addetto, occupato annualmente presso l'unità produttiva del territorio di pertinenza. L'azienda verserà inoltre un contributo fisso annuale, che per il 2009 è stabilito in 10 €; Dall'anno 2010 il contributo fisso è stabilito come segue:
Euro 20 per aziende fino a 15 dipendenti;
Euro 50 per aziende da 16 dipendenti a 49 dipendenti;
Euro 200 per aziende fino a 50 dipendenti
6.3 Le risorse del fondo verranno utilizzate nella percentuale non inferiore all'80% per il finanziamento dell'attività del delegato/i RLST;
6.4 La sede di riferimento è il Centro Servizi dell'Ente Bilaterale Territoriale;
6.5 Solo le aziende in regola con il versamento delle quote di cui al punto 6.2, potranno avvalersi del delegato RLST;
6.6 Le parti definiranno, entro 20 giorni dalla firma del protocollo, un regolamento funzionale alla raccolta delle quote e alla gestione delle stesse.
Le parti al fine di consentire una maggiore diffusione dei RLS, laddove i lavoratori intendano eleggere l'RLS all'interno dell'azienda comunicheranno tale decisione all'Organismo Paritetico Provinciale, il quale provvederà a concordare l'assemblea dei lavoratori interessati dove avverrà l'elezione del delegato. Dalla riunione verrà sottoscritto un verbale, che sarà inviato all'Ente Bilaterale.

Letto, confermato e sottoscritto