Regione Lazio
Decreto 6 giugno 2017, n. U00209
Approvazione Schema di “Accordo applicativo nella Regione Lazio del “Protocollo di intesa tra il Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro e la CNCPT, Commissione Nazionale Comitati Paritetici Territoriali per la Sicurezza in edilizia e Formedil Nazionale, Ente per la Formazione e l’addestramento professionale in edilizia”” del 30 settembre 2016

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTO l’art. 10 del del D.Lgs 81/2008 e s.m.i che attribuisce alle Regioni tramite le AA.SS.LL, altri Enti istituzionali ivi previsti e gli organismi paritetici lo svolgimento di attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, da realizzare anche mediante convenzioni;
VISTO il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) di cui alla DCA U00309 del 06.07.2015 punto 5. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ed in particolare il progetto 5.3 - “Siamo sicuri di essere sicuri? Attuazione del Piano regionale edilizia..” pag. 161 che prevede la realizzazione di detto progetto in coerenza con i Piani nazionali di settore e realizzando azioni di sistema con i vari Enti e con le Parti sociali per favorire l’adozione e l’attuazione di misure di prevenzione e controllo sostenibili ed efficaci a sostegno del molo delle rappresentanze dei lavoratori (RLS/RLST) e della bilateralità.
VISTO il Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia 2014-2018, approvato dal Coordinamento Tecnico delle Regioni, che prevede, ai fini della riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, la possibilità di accordi di collaborazione con gli organismi paritetici, le parti sociali, gli ordini professionali, altre istituzioni anche al fine di produrre buone pratiche/soluzioni di sicurezza e/o lo sviluppo di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nel settore;
VISTO il protocollo di intesa tra il Coordinamento Tecnico interregionale per la prevenzione nei Luoghi di Lavoro (PISLL), CNCPT Commissione Nazionale Comitati Paritetici Territoriali per la Sicurezza in edilizia e Formedil Nazionale, Ente per la Formazione e l’addestramento professionale in edilizia del 30.09.2016;
VISTO il documento “Accordo applicativo Regione Lazio del “Protocollo di intesa tra il Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro e la CNCPT, Commissione Nazionale Comitati Paritetici Territoriali per la Sicurezza in edilizia e Formedil Nazionale, Ente per la Formazione e l’addestramento professionale in edilizia” esaminato in sede di Comitato regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.lgs 81/08 nella riunione del 19.12.2016; 
RITENUTO di approvare il documento “Accordo applicativo Regione Lazio del “Protocollo di intesa tra il Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro e la CNCPT, Commissione Nazionale Comitati Paritetici Territoriali per la Sicurezza in edilizia e Formedil Nazionale, Ente per la Formazione e l'addestramento professionale in edilizia””

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:
1. di approvare e dare attuazione al documento schema di “Accordo applicativo Regione Lazio del “Protocollo di intesa tra il Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro e la CNCPT, Commissione Nazionale Comitati Paritetici Territoriali per la Sicurezza in edilizia e Formedil Nazionale, Ente per la Formazione e l’addestramento professionale in edilizia”” allegato al presente decreto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. per il pieno raggiungimento delle finalità di cui al predetto Accordo, per la parte regionale, non sono previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già erogate per il normale funzionamento delle Aziende Sanitarie e per l’attuazione del PRP.
La Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali provvederà, con successivi atti, a dare attuazione, nel territorio regionale, alle indicazioni contenute nell’Accordo.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

 

Nicola Zingaretti
 

Accordo applicativo Regione Lazio del "Protocollo di intesa tra il Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro e la CNCPT, Commissione Nazionale Comitati Paritetici Territoriali per la sicurezza in edilizia e Formedil Nazionale, Ente per la formazione e l'addestramento professionale in edilizia" del 30 settembre 2016.

Tra

La Regione Lazio - Direzione Salute e Politiche Sociali - nella persona del Direttore regionale ..........

E

ESEF-CPT nella persona del Presidente ........
Nella persona del vice Presidente .................

E

ESEL - CPT nella persona del Presidente ...........
Nella persona del vice Presidente ............

E

EDILFORMAZIONE nella persona del Presidente ............
Nella persona del vice Presidente ...........

E

CEFME-CTP nella persona del Presidente .......
Nella persona del vice Presidente ...........

E

ESEV -CPT nella persona del Presidente .........
Nella persona del vice Presidente ......
 

VISTO

- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che individua le strutture del Servizio Sanitario Regionale cui compete la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conferma la titolarità delle Regioni per uno stretto coordinamento operativo tra tutti gli Enti che hanno competenze, dirette e indirette, in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- l’art. 10 del decreto legislativo 81/2008 e s. m. i., che attribuisce alle Regioni, tramite le ASL, e agli Organismi Paritetici, oltre agli altri Soggetti Istituzionali ivi previsti, attività di promozione, di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, da realizzare anche mediante convenzioni;
- l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014 sul documento "Indicazioni ai Comitati di coordinamento per la definizione della programmazione per l'anno 2014" del Comitato ex art. 5, Rep. Atti n. 23/CU del 20 febbraio 2014;
- l'intesa in sede di conferenza unificata del 20 dicembre 2012, Rep. Atti n. 153/CU del 20.12.2012 sul documento "Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2012" del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 5 decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
- l'intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 13 novembre 2014 concernente il Piano Nazionale Prevenzione 2014 - 2018 (PNP) Rep. Atti n. 156/CSR del 13 novembre 2014;
- il Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia 2014-2018;
- il Protocollo di intesa tra il Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, la CNCPT, Commissione Nazionale Comitati Paritetici Territoriali per la sicurezza in edilizia, e il Formedii Nazionale, Ente per la formazione e l'addestramento professionale in edilizia", del 30 settembre 2016;

PREMESSO CHE

- la Regione, attraverso la competente struttura, esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività, svolte dai Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (di seguito SPreSAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, in materia di sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare coordina le attività che fanno capo a tali Servizi con quelle degli Enti che, a vario titolo, si occupano della stessa materia, quali Inail, Inps, le Direzioni territoriali del Lavoro e i Vigili del Fuoco;
- Il Piano Regionale Prevenzione 2014 - 2018 della Regione Lazio, di cui al Decreto del Commissario ad acta N. U00309 del 06/07/2015 come modificato e integrato dal DCA N. U00593 del 16 dicembre 2015 individua obiettivi e programmi di intervento anche nel comparto Edilizia;
- Il Coordinamento Regionale Organismi Paritetici Provinciali - CROP - del Lazio:
ESEFCPT, ESELCPT, EDILFORMAZIONE, CEFMECTP, ESEVCTP, (in seguito CROP Lazio) costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'articolo 2, comma 1, lett. ee del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- in data 14 novembre 2016, nel corso della riunione del Comitato regionale ex art. 7 del D.Lgs 81/08, è stato presentato ed illustrato il Protocollo Nazionale citato sottoscritto il 30 settembre 2016 e deciso di dare attuazione allo stesso nella Regione Lazio attraverso la sottoscrizione di analogo accordo applicativo;
- nel corso della riunione del Gruppo regionale edilizia del 07 dicembre 2016 con i rappresentanti del CROP Lazio si è approvata la bozza di accordo regionale;

CONSIDERATO CHE

- le Parti firmatarie del presente accordo - la cui stipula è stata condivisa in seno al Comitato di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nella seduta del 19 dicembre 2016, si pongono l'obiettivo di realizzare azioni sinergiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento prevalente al settore dell'edilizia, sulla base degli indirizzi e della pianificazione delle attività definite in seno al Comitato di cui all'art. 7 del d.Lg. n. 81/2008 e s. m. i;
- i contenuti individuati nel presente Accordo sono stati determinati attraverso la valutazione degli indirizzi programmatori nazionali di settore, indirizzi programmatori regionali, dei dati scaturenti dall'andamento infortunistico e tecnopatico, delle mappe di rischio, dei settori di rischio maggiormente critici e delle azioni di tutela fino ad oggi realizzate.

PRESO ATTO CHE

ai sensi dell'art. 6 del Protocollo Nazionale sottoscritto il 30 settembre 2016:
- possono essere stipulati specifici accordi applicativi a livello regionale tra le singole Regioni e i Coordinamenti regionali CPT e delle Scuole Edili;
- possono essere costituiti Comitati Tecnici di Coordinamento regionali.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

 

ARTICOLO 1
FINALITÀ DELLA COLLABORAZIONE

Il presente accordo applicativo di intesa è finalizzato a sviluppare la più ampia collaborazione nell'ambito della materia della salute e sicurezza sul lavoro e della formazione professionale, promuovendo il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per iniziative comuni e favorendo l'attivazione di analoghe intese da realizzare a livello territoriale per quanto riguarda il comparto Edilizia.

 

ARTICOLO 2
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Le parti individuano congiuntamente i seguenti ambiti di collaborazione a livello del territorio della Regione Lazio:
- diffusione di progetti, pubblicazioni, soluzioni tecniche ed organizzative nel campo della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e della formazione e informazione al fine di favorire la replicabilità delle iniziative attraverso l'utilizzo dei materiali disponibili;
- definizione e condivisione di check list per la gestione della sicurezza in cantiere anche al fine di omogeneizzare l'analisi delle problematiche esistenti e prioritariamente di quelle maggiormente ricorrenti e di individuare adeguate soluzioni;
- condivisione di un sistema integrato di monitoraggio dei cantieri tenendo conto della piattaforma S.M.I.C.E. (già operativa presso l'ESELCPT) e delle piattaforme già utilizzate dalle AUSL, implementandone le funzioni che le parti firmatarie del presente Accordo riterranno necessarie;
- attuazione degli indirizzi nazionali sulle buone pratiche in edilizia secondo le procedure previste dal D.lgs. 81/2008;
- attivazione di percorsi formativi rivolti unitariamente a Operatori Tecnici dei SPRESAL delle AUSL della Regione Lazio, Tecnici degli Organismi Paritetici, ai Coordinatori per la Sicurezza dei Cantieri Edili, progettisti di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione, Medici Competenti e RLST, i Tecnici delle strutture Regionali dei Vigili del Fuoco, del Ministero del Lavoro e di altre Amministrazioni Pubbliche;
- promozione e diffusione del Registro dell'Impresa Formativa (RIF);
- promozione e organizzazione di attività di sensibilizzazione e formazione degli studenti nelle Scuole, si prevedono attività di formazione svolte in collaborazione tra i SPRESAL e il CROP Lazio e gli Istituti Scolastici interessati. Le attività possono essere rivolte anche ai formatori operanti nell'istruzione Tecnica.
- contributo, con contenuti tecnici specifici, per quanto riguarda lo Sportello informativo e l'attività di Promozione della salute, anche al fine di facilitare l'accesso alle prestazioni e fornire informazioni aggiornate sugli obblighi previsti dalla normativa per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (datori di lavoro, professionisti, Medici Competenti, Lavoratori).

 

ARTICOLO 3
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'alt. 2, nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, Regione Lazio e CROP Lazio si impegnano a definire e realizzare in forma coordinata un programma di collaborazione, attraverso la predisposizione e l'approvazione di progetti esecutivi annuali, previa discussione e condivisione all'interno del Comitato di Coordinamento ex art. 7 D.lgs. 81/08.

 

ARTICOLO 4
COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO

Le Parti svolgono le attività previste nel presente accordo in forma coordinata attraverso un Comitato Tecnico di Coordinamento composto in misura paritaria da componenti della Regione Lazio del Gruppo di Lavoro Edilizia Regionale e dai rappresentanti del CROP Lazio.
Al Comitato sono affidati i compiti di:
• coordinamento delle attività di cui all'art 2;
• monitoraggio dello stato di attuazione del presente accordo ed elaborazione di una relazione annuale, relativa alle attività svolte e agli obiettivi perseguiti;
• modifica e integrazione al presente atto, a seguito dell'evoluzione del complessivo quadro delle norme e degli indirizzi nazionali in materia, nonché di nuove esigenze di collaborazione che dovessero manifestarsi durante la vigenza del Accordo.
Le Parti condividono la possibilità di valutare la partecipazione al Comitato tecnico di Coordinamento di esperti, che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.

 

ARTICOLO 5
ASSEVERAZIONE

Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2008 potranno essere individuate modalità di partecipazione congiunta alla realizzazione di seminari, convegni, percorsi di formazione e aggiornamento professionale, destinati ai tecnici del CROP Lazio.

 

ARTICOLO 6
IMPEGNI DELLE PARTI

Ai fini del pieno raggiungimento delle finalità poste nel presente atto, non è previsto l'impiego delle risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente disponibili.
Le Parti si impegnano, in una logica di partecipazione sostanzialmente paritaria, a destinare alla realizzazione delle attività progettuali risorse professionali, tecniche, strumentali in relazione agli obiettivi da raggiungere.
Il CROP Lazio potrà eventualmente provvedere alle spese per l’organizzazione di seminari a carattere provinciale/regionale.

 

ARTICOLO 7
TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in ragione dell'espletamento delle attività riferite alle singole iniziative derivanti dal presente accordo.
Il trattamento dei dati personali acquisiti in conseguenza e nel corso del rapporto di collaborazione tra le parti dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.
Il testo - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 04 maggio 2016 - diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, quando dovrà essere garantito il perfetto allineamento fra la normativa nazionale - D.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dati - e le disposizioni del Regolamento europeo.

 

ARTICOLO 8
NATURA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo esplicita disdetta anche di una sola delle parti contraenti. Potrà essere modificato e/o integrato solo mediante accordo scritto tra le Parti.

 

ARTICOLO 9
FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere bonariamente di comune accordo tra loro tutte le controversie che dovessero insorgere nell'attuazione del presente accordo.
Le parti convengono inoltre che, comunque, per eventuali controversie relative all'esecuzione del presente accordo, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.