Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 ottobre 2017, n. 25764 - Rendita per danno biologico da infortunio sul lavoro


 

 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 30/10/2017

 

 

 

RILEVATO
che con sentenza del 24.11.2010- 24.1.2011 (nr. 703/2010) la Corte d'appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede del 24.3.2009 e per l'effetto ha dichiarato il diritto di L.D. a percepire dal novembre 2006 la rendita per danno biologico da infortunio sul lavoro, in misura pari al 32% ;
che avverso la sentenza l'INAIL ha apposto ricorso, affidato a due motivi, al quale l'intimato non ha opposto difese
 

 

CONSIDERATO
che l'INAIL ha dedotto:
-con il primo motivo: ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ., violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. Ha esposto di avere proposto appello avverso la sentenza di primo grado- che aveva riconosciuto all'infortunato
- una indennità per inabilità temporanea tra il 7 gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2006
- una rendita per invalidità permanente nella misura del 30% dal 9 gennaio 2005 deducendo la assenza della inabilità temporanea assoluta ed, in subordine, la necessità di stabilire la decorrenza della rendita soltanto dalla data di cessazione della inabilità.
Ha dedotto che il giudice del gravame correttamente aveva riformato la statuizione sulla decorrenza della rendita, stabilendola dal novembre 2006 e tuttavia, in violazione del principio della domanda ed in assenza di appello del L.D., aveva aumentato la misura della rendita dal 30% riconosciuto in primo grado al 32%; la statuizione di primo grado sull'entità dei postumi era coperta dal giudicato interno;
-con il secondo motivo: ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Ha esposto di avere censurato in appello la valutazione del giudice del primo grado sulla inabilità temporanea, che aveva esteso il periodo di inabilità temporanea riconosciuto dall'INAIL (dal 3 marzo 2006 al 26 novembre 2006) in assenza dei relativi presupposti. Il giudice dell'appello sul punto aveva condiviso le conclusioni del consulente tecnico del secondo grado, riportate in sentenza, secondo le quali: nel periodo tra il gennaio 2005 ed il marzo 2006 vi era una fase di staticità della malattia assolutamente stabilizzata e non si configurava un periodo di totale inabilità al lavoro (pagina 6, 7, 8 della sentenza); solo tra il marzo ed il novembre 2006 il L.D. era stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico, con verificarsi della inabilità temporanea (pagina 7).
L'ente ricorrente ha dedotto che la Corte di merito nonostante la piena condivisione della valutazioni del ctu, che deponevano per la correttezza della condotta dei sanitari dell'Istituto ( che avevano concluso il periodo di inabilità nel gennaio 2005 e riaperto la inabilità temporanea nel marzo 2006) aveva respinto sul punto l'appello dell'INAIL;
che il ricorso è fondato;
che infatti il giudice dell'appello è incorso nel vizio di ultrapetizione e di violazione del giudicato interno dedotto con il primo motivo giacché in assenza di appello da parte dell'infortunato, decidendo sull'appello dell'INAIL, diretto alla limitazione del periodo di erogazione della inabilità temporanea permanente ed in subordine alla postdatazione della rendita, ha aumentato dal 30 al 32% l'importo della rendita per danno biologico a carico dell'INAIL. Inoltre, pur danno atto che le conclusioni del ctu sul periodo di inabilità temporanea erano conformi alle valutazioni dei sanitari dell'INAIL- non potendo riconoscersi inabilità temporanea assoluta nel periodo dal gennaio 2005 al marzo 2006- ha confermato le opposte conclusioni del giudice del primo grado, così incorrendo nel vizio di motivazione contraddittoria denunziato con il secondo motivo sul fatto decisivo della inabilità assoluta al lavoro nel periodo in contestazione;
che la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, affinchè provveda ad emendare il vizio di ultrapetizione ed a rinnovare l'accertamento di fatto in ordine al periodo di decorrenza del diritto dell'assicurato alla indennità per inabilità temporanea assoluta;
che il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado;
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, in data 20 giugno 2017