Tipologia: Accordo formazione lavoratori e RLS
Data firma: 20 giugno 2017
Parti: Confindustria* e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Industria, Piemonte
Fonte: confindustria.piemonte.it

Sommario:


Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Formazione dei Lavoratori e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Accordo tra la Confindustria Piemonte e Cgil, Cisl, Uil del Piemonte

Premesso che:
• ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni): il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione "sufficiente ed adeguata" in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 1); il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS) deve ricevere una formazione "particolare" nella stessa materia, concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui viene esercitata la funzione di rappresentanza (comma 10); la formazione dei lavoratori e quella degli RLS deve avvenire "in collaborazione" con gli Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività lavorativa (comma 12);
• con un primo Accordo territoriale in data 23 novembre 2010, il sistema delle Associazioni datoriali piemontesi aderenti a Confindustria e Cgil, Cisl, Uil regionali hanno definito i parametri minimi di riferimento da utilizzare ai fini della formazione di aggiornamento degli RLS e ripristinato su tutto il territorio regionale l'operatività degli Organismi Paritetici Provinciali (di seguito OPP) istituiti ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995 tra la Confindustria e Cgil, Cisl, Uil;
• con successivo Accordo del 3 luglio 2012, le medesime Parti hanno disciplinato le modalità con le quali sostanziare la collaborazione degli OPP di loro riferimento nella formazione dei lavoratori e previsto l'istituzione di un Coordinamento Regionale degli stessi OPP, al fine di favorire il reciproco scambio di informazioni, iniziative ed esperienze;
• con un terzo Accordo in data 8 febbraio 2013, sono stati inoltre definiti i programmi ed i criteri per la formazione iniziale e di aggiornamento degli RLS nonché le modalità con le quali sostanziare la collaborazione degli OPP piemontesi nella formazione di tali soggetti;
ravvisata l'esigenza
a) di una rivisitazione complessiva dei contenuti dei predetti Accordi territoriali, con particolare riferimento: 
- alle procedure di collaborazione, attraverso la definizione di modalità operative tali da assicurarne una maggiore certezza ed effettività;
- alle "Linee di indirizzo" sulla formazione sia dei lavoratori che degli RLS, nelle quali si sostanzia, di fatto, la collaborazione prevista dal legislatore;
b) di valorizzare, nel contempo, anche le altre funzioni che la normativa in vigore attribuisce agli OPP, in una logica di rete regionale,
si conviene quanto segue:
1. con decorrenza 1° luglio 2017, si definiscono come da documentazione allegata, che costituisce parte integrante del presente Accordo (e sostituisce quella di cui alle precedenti intese del 3 luglio 2012 e dell'8 febbraio 2013):
a) le procedure per richiedere la collaborazione degli OPP piemontesi nella formazione dei lavoratori e degli RLS - ai sensi del richiamato art. 37, comma 12, del Decreto Legislativo n. 81/2008 - nonché i relativi Comunicati, ai quali le Parti firmatarie dovranno dare adeguata diffusione tramite i propri canali informativi istituzionali;
b) la nuova versione della modulistica da allegare ai predetti Comunicati ("Modello Richiesta Collaborazione Lavoratori", "Modello Richiesta Collaborazione RLS" e "Dichiarazione azienda");
c) la seconda edizione delle "Linee di indirizzo per la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro" e delle "Linee di indirizzo per la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" (con relativi allegati).
2. In particolare, si dà atto che:
a) la collaborazione nella formazione dei lavoratori e degli RLS potrà essere richiesta sia dai datori di lavoro di aziende aderenti al sistema associativo di Confindustria in Piemonte, sia da quelli di aziende non associate, qualora operino nella stessa provincia di competenza dell'OPP a cui si siano rivolte, esercitino un'attività riconducibile al settore Industria o dei Servizi per l'Industria e non aderiscano ad altri sistemi associativi che abbiano istituito propri Organismi Paritetici;
b) su espressa richiesta, e compatibilmente con le proprie caratteristiche, i singoli OPP potranno prendere in considerazione forme di collaborazione diverse ed ulteriori, mirate a specifiche esigenze delle aziende interessate.
c) pur non essendo prevista, dalle nuove procedure, una consuntivazione delle attività formative, gli OPP del sistema associativo potranno effettuare un monitoraggio a campione della formazione svolta dalle aziende richiedenti e l'adesione al monitoraggio sarà valutata dal singolo OPP in sede di riscontro ad eventuali, successive richieste di collaborazione da parte della stessa azienda;
d) i programmi formativi allegati alle "Linee di Indirizzo per la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" continuano a rappresentare quelli di riferimento per le aziende del sistema associativo di Confindustria in Piemonte, ferma restando la possibilità per le Parti firmatarie di individuare argomenti specifici per l'aggiornamento annuale di 4 o 8 ore, anche nell'ambito di apposite iniziative;
e) i nominativi degli RLS indicati dalle aziende del sistema associativo nella nuova versione della modulistica di richiesta collaborazione, saranno utilizzati dai singoli OPP per implementare ed aggiornare, a livello provinciale, un Elenco anagrafico di tali soggetti.
3. Si conviene, inoltre, che in sede di Coordinamento Regionale:
a) saranno approfondite le modalità per:
• valorizzare la funzione di "composizione delle controversie" che il legislatore ha assegnato alla competenza degli OPP, valutando, in particolare, forme e strumenti di composizione "preventiva";
• sensibilizzare i lavoratori delle aziende che ne sono ancora prive sull'importanza del ruolo del RLS, al fine di fornire elementi utili ad una sua eventuale elezione;
b) saranno valutate modalità e tempistiche per l'organizzazione di un workshop per gli OPP piemontesi, nel quale socializzare la nuova procedura di collaborazione, discutere delle azioni di cui alla precedente lettera a) e, più in generale, fare il punto sulle attività e sulle prospettive degli OPP.

Torino, 20 giugno 2017

(*) In nome e per conto di: Unione Industriale di Torino, Confindustria Alessandria, Unione Industriale della Provincia di Asti, Unione Industriale Biellese, Confindustria Canavese, Confindustria Cuneo, Associazione Industriali di Novara, Unione Industriali del Verbano Cusio Ossola, Confindustria Vercelli Valsesia.