Cassazione Penale, Sez. 4, 31 ottobre 2017, n. 50037 - Appalto e caduta dall'alto. Responsabilità di un CSE, di un dirigente di fatto e di un direttore di cantiere


Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 10/10/2017

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Firenze in relazione al reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche commesso, secondo l'imputazione, da B.D., in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, da Z.D., in qualità di responsabile e direttore del cantiere UMI 6 nominato da M. Impresa Generale Costruzioni s.p.a., e da C.G., quale direttore del cantiere UMI 6 e di fatto dirigente della Building s.p.a., ai danni del lavoratore G.S.. In Sesto Fiorentino il 17 aprile 2009.
2. Il fatto era stato così ricostruito: l'impresa M. Generale Costruzioni s.p.a., affidataria dei lavori, aveva appaltato i lavori di carpenteria alla Building s.p.a., che li aveva subappaltati alla MGG s.r.l., della quale era dipendente il lavoratore G.S.; quest'ultimo era intento a realizzare la posa in opera della pannellatura lignea per la realizzazione del primo solaio della costruzione quando un pannello, appoggiato senza ancoraggio alle sottostanti doghe in metallo, si era accidentalmente spostato ed il lavoratore aveva perso l'equilibrio cadendo dall'altezza di m.4,50; la procedura esecutiva del lavoro di pannellatura del solaio era diversa da quella prevista dal POS e dal PSC, che contemplavano l'intervento dal basso con allestimento di impalcati, trabattelli e cavalletti; tale diversa procedura era stata deliberata nel corso di un incontro intervenuto tra il geometra Z.D., per conto della M. s.p.a., ed il geometra C.G., per conto della Building s.p.a., i quali avevano previsto nel verbale della riunione che, per ovviare ai rischi di caduta dall'alto, si sarebbe dovuto realizzare un pianale chiuso; la lavorazione secondo la nuova modalità era stata iniziata senza alcun aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi ed in assenza delle provvidenze previste, tra le quali l'inchiodatura dei pannelli.
3. B.D. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) inosservanza o erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione al ruolo ed alla figura del coordinatore per l'esecuzione ed in relazione alla dinamica da cui si è originato l'infortunio in rapporto alle procedure adottate ed alla loro indicazione nei piani di sicurezza. Ritiene che esuli dal controllo del coordinatore per l'esecuzione la prevenzione di rischi specifici connessi alle lavorazioni demandate alle singole imprese e che la funzione di alta vigilanza demandata a tale figura professionale non possa confondersi con quella operativa del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, per cui non si sarebbe dovuta attribuire al ricorrente la responsabilità per non aver controllato l'inidoneità del POS in relazione a rischi di natura non interferenziale.
Sottolinea che ai parr. 1.5.6, 1.5.7 e 1.5.8 del PSC era presente come possibilità operativa la casseratura continua per creare un piano di lavoro, che erano previste le due possibilità operative, dal basso e dall'alto, con indicazione dei relativi rischi e che nei POS della Mazza s.p.a. e della MGG s.r.l. erano contemplate le misure antinfortunistiche atte ad evitare i rischi di caduta dall'alto. Nel PSC era prevista la possibilità di posa dall'alto con obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza, mentre l'inchiodatura dei pannelli è operazione insita nelle lavorazioni di carpenteria che non necessita di alcuna indicazione o raccomandazione.
Non essendo il ricorrente tenuto ad essere sempre presente in cantiere, nessun obbligo di intervento sarebbe stato ravvisabile a suo carico, ove la lavorazione pericolosa non fosse stata in corso e da lui direttamente percepibile.
b) inosservanza o erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'imprevedibilità della condotta del lavoratore ed al principio di affidamento;
c) inosservanza o erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.62 bis, 69 cod. pen., 53 e 59 legge 24 novembre 1981, n.689 perché la Corte di Appello ha contraddittoriamente valorizzato l'incensuratezza ed il leale comportamento tenuto dall'imputato per riconoscere le attenuanti generiche con giudizio di mera equivalenza rispetto alle aggravanti ed ha poi valorizzato i medesimi elementi per riconoscere i benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena respingendo, immotivatamente, la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
4. C.G. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) travisamento della prova perché nessun testimone ha riferito fatti dai quali desumere la qualifica di datore di lavoro di fatto del ricorrente rispetto al lavoratore infortunato. Il C.G. è semplice dipendente dell'impresa subappaltatrice Building e non ha poteri di organizzazione né di direzione del personale di cantiere, così come emerso dalle testimonianze della stessa parte lesa, di S.P. e dell'ispettore ASL B.;
b) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, erronea interpretazione degli artt.2 e 299 d. lgs. 9 aprile 2008, n.81 per attribuzione della responsabilità al C.G. al di là della qualifica di datore di lavoro di fatto dell'Infortunato. La posizione di garanzia individuata nel capo d'imputazione era quella di datore di lavoro di fatto dell'infortunato, mentre la Corte di Appello ha confermato la pronuncia di condanna senza riscontrare autonomi poteri decisionali e di spesa di tale imputato all'interno della MGG s.r.l., affermando la responsabilità del ricorrente quale mero dirigente o preposto della Building s.p.a.;
c) erronea applicazione degli artt.63 e 590 cod. pen. per avere i giudici di merito bilanciato le circostanze attenuanti generiche con le aggravanti sebbene l'ipotesi contestata, prevista dall'art.590, commi 2 e 3, cod. pen., costituisca autonoma figura di reato e non reato aggravato;
d) mancanza di motivazione in relazione all'istanza di revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio ai sensi dell'art.165 cod. pen.
5. Z.D. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) erronea applicazione degli artt.590, commi 2 e 3, cod. pen. e 299 d. lgs. n.81/2008, contraddittorietà e carenza della motivazione. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia omesso di replicare alla doglianza secondo la quale una serie di documenti in atti smentivano che le modalità di realizzazione dei solai fossero difformi da quelle originariamente previste in sede di progettazione; nessuna motivazione è stata offerta in replica alla deduzione per cui la decisione di operare dall'alto non sarebbe stata presa nella riunione tenutasi il 25 marzo 2009. Al ricorrente si è attribuita la responsabilità in qualità di direttore dei lavori sebbene tale figura professionale non sia destinataria delle norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere, tralasciandosi la rigorosa prova di detta ingerenza;
b) erronea applicazione dell'art.590, comma 3, cod. pen., contraddittorietà della motivazione rispetto al verbale di udienza del 25 novembre 2013 ed alla deposizione del teste S.P.. I giudici di appello hanno confermato che la colpa specifica addebitabile al ricorrente derivasse dall'aver ordinato ai lavoratori di procedere appoggiando i pannelli che dovevano formare la base per il getto del cemento a due travi di banchinaggio senza inchiodarle e di aver dotato i lavoratori di una linea vita troppo corta, costringendoli a sganciarsi; è stato trascurato il motivo di appello che evidenziava come tale affermazione fosse contraddetta dalla testimonianza del lavoratore S.P.;
c) erronea applicazione dell'art.41, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione risultante dalla testimonianza di S.E.. L'operazione di posa delle tavole avrebbe dovuto essere svolta in coppia e la Corte di Appello ha trascurato la doglianza con cui si era evidenziata la diversa condotta dell'infortunato;
d) carenza della motivazione in relazione alle doglianze difensive per le quali si sarebbe dovuta applicare la pena pari al minimo edittale, comunque muovendosi nella cornice edittale prevista dall'art.590, comma 1, cod. pen. a seguito del giudizio di equivalenza tra circostanze;
e) carenza della motivazione in merito ai criteri utilizzati nella determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile.
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi non presentano profili di inammissibilità. Va, quindi, osservato che dopo la sentenza di appello è venuto a maturare il termine massimo di prescrizione previsto dalla legge per il reato contestato. Il fatto risale al 17 aprile 2009 e pertanto, in base al combinato disposto degli articoli 157,160 e 161 cod. pen. come modificati con L. 5 dicembre 2005, n.251, alla data odierna si è compiuto il termine massimo previsto dalle citate norme.
2. Tanto chiarito, si deve considerare che le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno chiarito che il disposto di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., laddove impone di dichiarare la causa estintiva quando non risultino evidenti i presupposti per una pronuncia assolutoria, deve coordinarsi con la presenza della parte civile e di una condanna in primo grado ed in grado di appello che impone ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. di pronunciarsi sulla azione civile; e che, solo in tali ipotesi, la valutazione della res iudicanda non deve avvenire secondo i canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Pertanto, atteso che, nel caso di specie, il Tribunale di Firenze ha condannato gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile, statuizione confermata dalla Corte di Appello, si deve procedere, pur in presenza della causa estintiva, ad un esame approfondito dei motivi di doglianza, ai fini della responsabilità civile, rimanendo assorbito l'esame dei motivi concernenti il trattamento sanzionatorio.

3. Il primo motivo del ricorso di B.D. è infondato.
3.1. La Corte di Appello ha ribadito che non risultava documentato POS prevedesse anche la posa dall'alto, che l'imputato B.D. aveva avallato la procedura deliberata dai coimputati a lui nota dal 15 aprile, che tale modalità esecutiva avrebbe dovuto essere procedimentalizzata e chiaramente spiegata agli operai che avrebbero lavorato in quota.
3.2. Le deduzioni contenute nel ricorso non valgono a sostenere l'assunto secondo il quale la procedura in esame fosse già compresa nel POS, essendo riportato nell'atto d'impugnazione un brano del documento nel quale si tratta di generiche misure preventive del rischio di caduta dall'alto (ponti su cavalletti, cinture di sicurezza).
3.3. I giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale di B.D. confutando le deduzioni difensive, che si erano incentrate: a) sulla previsione in fase progettuale di misure idonee a prevenire i rischi di caduta dall'alto; b) sull'assenza di pericoli immediatamente percepibili; c) sul rischio elettivo assunto dal lavoratore per un suo comportamento volontario. In particolare, hanno elencato una serie di emergenze istruttorie (l'assenza di prove documentali circa la previsione nel POS della posa dall'alto, l'inadeguata inchiodatura delle tavole quale metodo abituale per velocizzare il lavoro, la mancanza di un sistema di linea-vita adeguato, l'estemporaneità dell'organizzazione del lavoro senza precisa attribuzione di ruoli) dalle quali hanno desunto la prova che l'imputato fosse a conoscenza della procedura in atto ed avrebbe dovuto e potuto svolgere il compito di alta vigilanza demandatogli.
3.4. Occorre ricordare che la presenza di un piano di sicurezza e coordinamento con relativa nomina di un coordinatore per l'esecuzione è indice sintomatico della scelta e della necessità di attribuire ad un soggetto diverso dai datori di lavoro, dirigenti e preposti un piano prevenzionistico tendente a regolare il rischio interferenziale, anche in relazione al susseguirsi di pluralità di lavorazioni affidate ad imprese che non operino contemporaneamente nel cantiere. Ed i compiti e la funzione normativamente attribuiti alla figura del coordinatore per la sicurezza risalgono all'entrata in vigore del d. lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (di attuazione della Direttiva 92/57/CEE) - nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità' di progettazione e coordinamento, altrimenti su di lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche. La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda allo stesso committente, dall'altro dallo specifico elenco, originariamente contenuto nell'art. 5 d. lgs. 14 agosto 1996, n.494, attualmente trasfuso nell'art. 92 d. lgs. n. 81 del 2008, a mente del quale il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità' del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Appare, dunque, chiaro che il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto (Sez. 4, n. 3809 del 07/01/2015, Cominotti, Rv. 26196001; Sez.4, n. 443 del 17/01/2013, Palmisano, Rv. 25510201; Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie, Rv. 24753601; Sez. 4, n. 1490 del 20/11/2009, dep. 2010, Fumagalli, non massimata sul punto).
3.5. La sentenza impugnata non ha escluso la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione, in linea con il principio secondo il quale ricade nella sfera di controllo di tale figura professionale la verifica della congruità delle misure antinfortunistiche previste nel POS dal datore di lavoro in relazione al piano di sicurezza e coordinamento già predisposto. Se, dunque, la medesima pronuncia ha accertato che il POS redatto dall'impresa MMG s.r.l., alle cui dipendenze era assunto il lavoratore infortunato, non prevedeva adeguate misure di prevenzione con riguardo alla procedura di pannellatura in atto, tale punto della decisione non risulta attinto da valida censura né evidenzia responsabilità del coordinatore per la sicurezza sovrapposte a quelle del datore di lavoro.
3.6. Va ribadito che, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di «alta vigilanza», consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 26773501; Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013, Lorenzi, Rv. 25716701). In particolare - si è condivisibilmente sottolineato (Sez. 4, n.37597 del 5/06/2015, Giambertone, non mass.) che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni. Ancorché non possa ascriversi a tale figura professionale l'obbligo di eseguire un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative (Sez.4, n.3288 del 27/09/2016, dep. 2017, Bellotti, Rv. 26904601; Sez.4, n.18149 del 21/04/2010, Celli, Rv. 24753601), la pronuncia ha correttamente delineato il compito, normativamente previsto, al cui assolvimento il ricorrente risulta essere stato non ottemperante, ossia quello di verificare che nel cantiere non vi fossero carenze organizzative immediatamente percepibili, che le procedure di lavoro fossero coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento e che i rischi elencati in quest'ultimo documento fossero stati adeguatamente valutati dal datore di lavoro.
4. Il secondo motivo del ricorso di B.D. è inammissibile per difetto di specificità, difettando il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
5. Il terzo motivo del ricorso di B.D. è assorbito dalla dichiarazione di estinzione del reato. 

6. Il primo ed il secondo motivo del ricorso di C.G. possono essere esaminati congiuntamente in quanto pertinenti al tema della posizione di garanzia. Si tratta di motivi infondati.
6.1. Il nucleo centrale della contestazione mossa a C.G. si sostanzia nell'aver dato diretta indicazione al lavoratore infortunato, per il tramite del caposquadra P.S., di eseguire l'opera di posa della pannellatura lignea per la realizzazione del primo solaio con una procedura esecutiva diversa da quella prevista nel POS, sul presupposto che il ricorrente svolgesse funzioni di direttore del cantiere per conto della Building s.p.a. e che avesse agito di fatto quale datore di lavoro.
6.2. Il giudice di primo grado aveva accertato che il datore di lavoro A. era quasi sempre assente dal cantiere e che C.G. e Z.D. si comportavano come titolari del rapporto di lavoro con l'infortunato esercitando poteri gerarchici.
La Corte di Appello ha replicato alle doglianze difensive concernenti la posizione di garanzia del C.G. affermando che, dalla documentazione in atti e dalle deposizioni dei testi S.P. e B., fosse emerso il suo ruolo di preposto che dirigeva direttamente gli operai in cantiere, mentre privo di riscontro era l'assunto difensivo secondo il quale egli fosse mero esecutore di ordini altrui.
6.3. Si richiama, in proposito, il principio di effettività che regola nell'Interpretazione della Corte di Cassazione la materia degli infortuni sul lavoro in relazione all'assunzione della posizione di garanzia per evidenziare l'inconferenza delle deduzioni svolte nei motivi di ricorso in esame. In virtù del chiaro disposto dell'art.299 d. lgs. n.81/2008 «Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti». Correttamente, quindi, è stato esaminato dai giudici di merito il profilo della vicenda, così come contestato, dal quale emergeva che il C.G. avesse impartito direttive al lavoratore; il principio di effettività vale ad elevare a garante colui che di fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (Sez. 4, n. 22246 del 28/02/2014, Consol, Rv. 25922401).
I verbali delle prove testimoniali allegati al ricorso, il cui esame è consentito al Collegio in ragione del dedotto travisamento della prova, risultano del tutto coerenti con quanto accertato dai giudici di merito: si reputa sufficiente richiamare, a mero titolo esemplificativo, la deposizione di S.P. che, a pag.49 del verbale allegato al ricorso, riferisce che nel cantiere prendeva ordini da C.G..
7. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono assorbiti dalla pronuncia di estinzione del reato.

8. Il primo motivo del ricorso di Z.D. è infondato.
8.1. La doglianza secondo la quale la Corte di Appello non avrebbe preso in esame il motivo di gravame con il quale si contestava che la lavorazione eseguita dal lavoratore infortunato fosse diversa da quella prevista nei piani delle misure antinfortunistiche trascura la chiara replica rinvenibile nella seconda pagina della motivazione, laddove i giudici di appello hanno sottolineato che il POS (da intendersi riferito al piano dell'impresa datrice di lavoro dell'infortunato) non prevedeva in alternativa la posa dall'alto e, soprattutto, hanno evidenziato che tale procedura avrebbe dovuto, in ogni caso, essere procedimentalizzata e chiaramente esplicata agli operai. Si è, in altre parole, vagliato con motivazione ineccepibile il contenuto dei piani inerenti alla sicurezza in azienda nell'ottica del loro valore funzionale, negando implicitamente rilievo alla prospettazione difensiva fondata sulla mera indicazione di un sistema costruttivo alternativo ad un altro.
8.2. L'interpretazione del contenuto del verbale del 25 marzo 2009 alla luce delle risultanze istruttorie, prospettata dalla difesa nei motivi di appello, risulta incompatibile con la valutazione delle medesime prove offerta dai giudici di merito, dunque non trascurata ma implicitamente rigettata. I giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione esente da vizi dunque insindacabile in sede di legittimità, che laddove al punto 3) «Cadute dall'alto dei solai» si era previsto di realizzare un pianale chiuso tale deliberazione fosse indicativa della scelta di mutare la procedura prevista nel POS. Il testo della prova dichiarativa richiamato nel ricorso (teste B.) non evidenzia alcuna dichiarazione frontalmente incompatibile con l'interpretazione offertane nella sentenza e costituisce, dunque, questione di fatto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
8.3. Palese è l'infondatezza della censura inerente alla qualifica dello Z.D. come direttore di cantiere, avendo la Corte territoriale ampiamente descritto la condotta mediante la quale tale imputato si sarebbe ingerito nell'organizzazione del cantiere. Si richiama anche quanto già indicato in linea di principio al par.6.3.
9. Il secondo motivo del ricorso di Z.D. è manifestamente infondato. Anche con riferimento alle informazioni fornite ai lavoratori la sentenza risulta aver esaminato il motivo di gravame, mettendo in evidenza che l'errata procedura seguita dai lavoratori dovesse ritenersi diretta conseguenza non solo della non corretta informazione dei lavoratori ma anche dell'inadeguatezza dei piani di sicurezza e dell'omessa vigilanza da parte di coloro che ne avevano l'obbligo. Giova rimarcare che l'inadeguata inchiodatura delle tavole sulle quali i lavoratori avrebbero dovuto camminare era uno solo dei rischi non adeguatamente valutati e procedimentalizzati, ad esso aggiungendosi il rilievo dell'assenza di una misura antinfortunistica rilevante quale un'idonea linea-vita.
10. Il terzo motivo del ricorso di Z.D. è manifestamente infondato.
La pronuncia risulta, su tale punto, conforme ai principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Si tratta del principio secondo il quale nel concetto di condotta esorbitante del lavoratore rientra anche l'inosservanza di precise norme antinfortunistiche, ovvero la condotta del lavoratore contraria a precise direttive organizzative ricevute, a condizione che l'infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro (Sez.4, n.3455 del 03/11/2004, dep. 2005, Volpi, Rv.230770), nonché del principio in base al quale grava sul datore di lavoro l'obbligo di dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 26925501; Sez.4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 25071001).
11. Il quarto motivo del ricorso di Z.D. è assorbito dalla dichiarazione di estinzione del reato.
12. Il quinto motivo del ricorso di Z.D. è manifestamente infondato. E' sufficiente leggere il testo della sentenza impugnata per ravvisarvi espresso richiamo, quale criterio di liquidazione del danno morale, alla durata della malattia. Perché sia soddisfatto l’obbligo di motivazione non è, infatti, necessario che il giudice indichi analiticamente in base a quali calcoli ha determinato il quantum del risarcimento, ma è sufficiente che siano indicati i fatti materiali tenuti in considerazione per pervenire a quella decisione. La dazione di una somma di denaro non è, per i danni morali, reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice, nel caso in esame osservato, di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (Sez. 3A civile, n. 2228 del 16/02/2012, Rv. 621460; Sez. 3A civile, n. 19493 del 21/09/2007, Rv. 599416; Sez. lav., n. 11039 del 12/05/2006, Rv.589068; Sez. 3A civile, n. 20320 del 20/10/2005, Rv. 584526; Sez. 3A civile, n. 9626 del 16/06/2003, Rv.564299).
13. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata ai soli effetti penali per intervenuta prescrizione del reato, con conseguente assorbimento dei motivi concernenti il trattamento sanzionatorio. I ricorsi devono essere, invece, rigettati agli effetti civili, con condanna dei ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore della costituita parte civile G.S..
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto alle statuizioni penali, perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta i ricorsi in ordine alle statuizioni civili, e condanna i ricorrenti in solido tra loro al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 10 ottobre 2017