Tipologia: Ipotesi di Accordo
Data firma: 16 gennaio 2017
Validità: triennale
Parti: Saba Italia, Sipa/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Servizi, Saba Italia, Sipa
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:


Ipotesi di Accordo

Il giorno 16 gennaio 2017 presso la sede Confcommercio di Roma si sono incontrati: le Società Saba Italia spa e Sipa spa […], assistiti dalla Confcommercio di Roma […], la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs Uil […], le RSA di Saba Italia spa e Sipa spa.

Premesso che:
- le Parti hanno sottoscritto in data 11 gennaio 2016 un accordo di armonizzazione per il personale in forza presso le Unità Territoriali Saba Italia spa di Trieste, Macerata, Assisi, Brindisi, Mestre e Sipa spa di Perugia, Bologna e Genova, conseguente la disdetta del CCNL autonoleggio e l’applicazione del CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi, tempo per tempo stipulato, con decorrenza 1 gennaio 2016;
- le Parti hanno definito, rispetto al trattamento economico di malattia, lavoro straordinario, lavoro festivo, notturno e domenicale in turnazione avvicendata (precedentemente applicati nel CCNL autonoleggio), un regime transitorio di 12 mesi fino al 31.12.2016;
- le Parti, al fine di definire trattamenti economici e normativi di miglior favore rispetto al CCNL Terziario, si sono incontrate in diverse occasioni nel corso dell’anno 2016 e l’Azienda ha provveduto ad illustrare i temi su cui intende addivenire ad un accordo di secondo livello.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano in sede aziendale le seguenti regole e condizioni, che trovano applicazione dal corrente mese di gennaio 2017 e per le durate di seguito indicate, a tutto il personale addetto ai parcheggi in struttura e su strada, ad integrazione del CCNL per i dipendenti Aziende del terziario, distribuzione e servizi e dell’Accordo nazionale di lavoro per il settore delle attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi del 01.01.2001 (c.d. Integrativo Aipark).

1. Relazioni Sindacali
Le Parti convengono di rinviare alla Sezione Prima del vigente CCNL Terziario Distribuzioni e Servizi per quanto riguarda la materia delle Relazioni Sindacali.

3. Reperibilità
Le Parti convengono di uniformare a livello nazionale l’istituto della reperibilità, consistente nella disponibilità del lavoratore a rendersi reperibile per via telefonica (con apparato telefonico e numero di servizio all’uopo fornito dall’Azienda) in un arco orario non lavorativo predefinito, per un periodo corrispondente al turno effettivo di lavoro settimanale (ad esclusione dunque dei giorni di riposo previsti), nonché a recarsi in tempo utile sul posto di lavoro per fronteggiare l’emergenza segnalata.
Al personale interessato, che in ogni caso non potrà superare il numero di una unità per periodo di reperibilità per sede di lavoro e con un massimo di due periodi per persona su base mensile, sarà riconosciuto l’importo di 70,00 (settanta/00) euro al lordo delle ritenute a fronte di ciascun periodo di reperibilità.
Ai fini dell’individuazione del personale interessato, sarà utilizzato in via preferenziale il criterio di selezione su base volontaria, previa specifica richiesta del Responsabile competente.
L’intervento sarà comunque retribuito in straordinario (diurno o notturno), sulla base della durata dello stesso e non sarà disciplinato ai sensi e per gli effetti del successivo punto 6 - Banca ore.
Resta convenuto che l’indennità qui descritta è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stata quantificata considerando in essa i riflessi su tutti gli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e/o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.

4. Decoro
Al fine di uniformare a livello nazionale l’istituto della manutenzione in decoro delle strutture, consistente nella disponibilità del lavoratore ad effettuare piccoli interventi di pulizia e manutenzione degli ambienti di lavoro, le Parti convengono quanto segue.
Al personale interessato (Addetti alla Sosta e Ausiliari del Traffico), che in ogni caso non potrà superare il numero di una unità per settimana per sede di lavoro, con un massimo di una settimana di disponibilità su base mensile, individuato su base volontaria e con specifica richiesta del Responsabile competente, sarà riconosciuto l’importo di 70,00 (settanta/00) euro al lordo delle ritenute su base settimanale.
L’intervento convenuto riveste carattere meramente marginale e accessorio rispetto alla principale prestazione lavorativa e sarà comunque effettuato nel corso del normale orario di lavoro, senza dar luogo ad alcun ulteriore tipo di retribuzione aggiuntiva o maggiorata, salvo quanto previsto dal comma precedente.
[…]

5. Trasferta
[…]
Ai fini dell’individuazione del personale coinvolto dalla trasferta, sarà prioritariamente utilizzato il criterio della volontarietà.

6. Banca ore
In via sperimentale per il biennio 2017-2018, le Parti concordano di introdurre, a partire dal corrente mese di gennaio 2017, la banca ore disciplinata come segue.
Ferma restando il pagamento della maggiorazione per le ore di lavoro prestate in regime di straordinario e ferma la preventiva autorizzazione in linea con la vigente procedura, le prime venticinque ore di lavoro straordinario del mese confluiranno in banca ore con un rapporto di uno a uno e dovranno essere fruite in recupero secondo le modalità di cui all’art. 146, CCNL Terziario, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo al loro accantonamento. In caso di mancata fruizione entro il termine citato, le ore residue saranno retribuite.
Dalla ventiseiesima ora in poi tutte le ore di straordinario mensile svolte saranno invece retribuite in linea con quanto stabilito dal CCNL in materia di retribuzione del lavoro straordinario.
Le Parti si impegnano sin d’ora ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2017 per verificare gli effetti e l’incidenza del presente trattamento sperimentale.

7. Pianificazione e fruizione ferie e permessi
Le Parti condividono e riconoscono il valore dell’equilibrio nel rapporto tempo di lavoro-tempo privato e pertanto si impegnano a promuovere, organizzare e controllare la piena fruizione del monte ore di ferie e permessi annualmente spettanti entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo alla maturazione di tali diritti, data da intendersi quale ultimo termine ai sensi dell’art. 146 CCNL terziario.
Qualora pertanto tali spettanze non vengano organizzate, richieste e concesse secondo i modi e tempi stabiliti dalla Legge, si impegnano ad adottare le necessarie misure di stimolo e correzione.

9. Produttività, qualità, efficienza ed innovazione aziendale
Le Parti concordano di incontrarsi nel corso del primo anno di validità del presente accordo, qualora maturino le necessarie precondizioni economico finanziarie, al fine di valutare e approfondire aspetti relativi alla produttività, qualità, efficienza ed innovazione aziendale.

10. Validità e sfera di applicazione
Il presente accordo si applica a tutto il personale operativo addetto alla sosta di Saba Italia spa e Sipa spa
[…]