Tipologia: Accordo Integrativo Aziendale
Data firma: 21 luglio 2016
Validità: 01.07.2016 - 31.03.2020
Parti: Ricoh Italia/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU/RSA
Settori: Commercio, Ricoh Italia
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 2 - Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA
Art. 3 - Assemblee e comunicazioni sindacali
Art. 4 - Permessi sindacali
Art. 5 - Salute e ambiente
Art. 6 - Missioni
Art. 7 - Fiere e manifestazioni
Art. 8 - Livelli
Art. 9 - Formazione
Art. 10 - Automezzi
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Part-time
Art. 13 - Straordinari
  Art. 14 - Smart-Working (Lavoro Agile)
Art. 15 - Reperibilità
Art. 16 - Permessi retribuiti, ferie e congedi
Art. 17 - Malattia
Art. 18 - Infortunio
Art. 19 - Visite mediche specialistiche
Art. 20 - Gravidanza, Maternità, Post-Maternità Premessa
Art. 21 - Vitto
Art. 22 - Contributo abbonamento mezzi pubblici
Art. 23 - Trattamento di fine rapporto
Art. 24 - Premio di produttività
Art. 25 - Decorrenza e durata

Accordo Integrativo Aziendale

Addì, 21/07/2016, in Milano presso la sede di Unione Confcommercio Imprese per l’Italia Milano Monza - Brianza si sono incontrati […] la società Ricoh Italia srl […], Unione Confcommercio […], la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs […], le RSU/RSA […]
Dopo ampio e costruttivo confronto le parti hanno stipulato il presente Contratto Aziendale (di seguito CIA), il quale sostituisce integralmente il precedente in uso ad oggi e stipulato in data 25 marzo 2011, e disciplina ogni altro istituto ad oggi utilizzato, ancorché proveniente da uso in aziende nel tempo integrate/incorporate in Ricoh Italia srl e oggi parte integrante della stessa.
Il presente CIA, così come di seguito definito, dovrà intendersi risolutivo dell'esercizio del diritto alla contrattazione decentrata di secondo livello, da valersi per la sua vigenza per tutti i lavoratori dipendenti da Ricoh Italia srl.

Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
Diritti di informazione a livello nazionale e a livello decentrato
Al fine di consolidare il modello di Relazioni sindacali avviato e praticato con la stipula dei precedenti Accordi Aziendali le parti hanno concordato di strutturare un sistema di relazioni sindacali che, senza duplicazione di competenze, preveda oltre ad un livello nazionale un confronto a livello decentrato per meglio rispondere alle esigenze della azienda, dei lavoratori e delle lavoratrici, individuando le soluzioni più idonee che favoriscano nel contempo, i diritti, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori ed il raggiungimento degli imprescindibili obiettivi produttivi ed economici dell'Azienda. A tal fine le parti convengono che il modello di relazioni sindacali trovi pratica attuazione come segue:
Livello nazionale
Avrà come soggetti sindacali riconosciuti: le federazioni nazionali e territoriali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, ed il Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA.
Di norma nel mese di maggio, ogni anno la azienda fornirà l'informazione preventiva alle Federazioni Nazionali, Territoriali di categoria e al Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA.
A tale livello è assegnata la competenza relativa alla Contrattazione di II Livello come previsto dal CCNL, nonché le Informazioni Preventive e Consuntive di rilevanza generale così come previsto nelle disposizioni presenti in questo specifico articolo.
• Indicazioni sulle principali linee strategiche di sviluppo della società e del Gruppo, politiche commerciali, indirizzi/obiettivi della Ricoh Italia e Ricoh Europe.
• Investimenti e innovazioni tecnologiche ed organizzative;
• Investimenti per lo sviluppo, acquisizioni e/o nuove presenze sul mercato del settore;
• Andamento economico e produttivo dell'azienda;
• Politiche occupazionali, dettaglio circa politiche formative e sullo sviluppo ed il miglioramento professionale impostate dall'Azienda.
• Progetti di riorganizzazione, ristrutturazione e terziarizzazione;
• Progetti di concentrazione cessione e/o mutamenti dell'assetto societario/organizzativo;
• Budget annuale di vendita;
• Esame delle tipologie di impiego, degli orari di lavoro, delle ore straordinarie e supplementari
• Politiche sulle pari opportunità
• Quadro degli interventi in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro
• Premio di produttività (parametri e obiettivi)
• Organici articolati per tipologie contrattuali e filiali
• Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali potranno tenersi incontri per chiarimenti sulle policy aziendali
Livello decentrato (territoriale o di unità produttiva)
I soggetti titolari sono le Organizzazioni Sindacali (di seguito OO.SS.) Territoriali interessate congiuntamente alle RSU/RSA laddove costituite, per un confronto sui risultati circa l'andamento delle politiche di sviluppo commerciali, le relative implicazioni occupazionali afferenti le filiali di competenza.
Di norma a livello decentrato si terranno con cadenza annuale incontri informativi tra l'Azienda e le OO.SS. territoriali interessate congiuntamente, alle RSU/RSA laddove costituite o con Coordinamento nazionale delle RSU/RSA per un confronto sui risultati circa l'andamento delle politiche di sviluppo e commerciali, le relative implicazioni occupazionali afferenti le filiali di competenza, e sulla formazione svolta.
Tali incontri avranno inoltre per oggetto
• Organizzazione del lavoro
• Orario di lavoro, turnazioni
• Straordinari, lavoro supplementare
• Mercato del lavoro, tipologie contratti e loro utilizzo;
• Verifica degli obiettivi di produttività e di redditività
• Ambiente, salute e sicurezza
• Dati relativi ai percorsi di formazione
Resta inteso che il confronto di ciascun livello non potrà avere per oggetto materie già demandate e definite in altri livelli di contrattazione.
Le parti dichiarano che il sistema di relazioni sindacali a livello decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi.
Pertanto in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo convenuto, le Parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per ricercare e congiuntamente concordare soluzioni più idonee.

Art. 2 - Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA
Per l'attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello di relazioni sindacali, così come definito nei precedenti articoli, viene previsto il Coordinamento nazionale delle RSU/RSA che sarà composto da n. 9 componenti designati dalle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto integrativo aziendale che ne daranno comunicazione alla Società entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Ai componenti facenti parte del Coordinamento nazionale verrà riconosciuto il rimborso spese (biglietto treno, pranzo) per partecipare agli incontri nazionali nella misura massima di 3 incontri annuali. Per l'espletamento dell'attività sindacale del Coordinamento vengono rese disponibili n. 216 ore annue pari a n. 24 ore per ciascun componente.
La titolarità della richiesta delle ore di cui sopra è di spettanza delle OO.SS. nazionali. Resta inteso che le ore utilizzate per Incontri richiesti dalla Direzione o relativi alle problematiche relative a rinnovo del CIA, trasferte incluse, saranno considerate aggiuntive e quindi non comprese nel monte ore su riportato.

Art. 3 - Assemblee e comunicazioni sindacali
Le ore retribuite utilizzabili per assemblee generali o di reparto o di ufficio sono complessivamente fissate in 16 ore annue comunque non cumulabili di anno in anno, e non comprensive di eventuali tempi di spostamento. La titolarità della Richiesta delle ore di cui sopra è di spettanza delle RSU/RSA e/o delle OO.SS. competenti per territorio.
L'azienda si impegna a mettere a disposizione delle RSU un indirizzo e-mail da poter utilizzare per comunicazioni ai dipendenti, nello specifico comunicazioni relative ad assemblee sindacali. Sulla intranet aziendale verrà messo a disposizione uno spazio utilizzabile per la condivisione con i dipendenti di documenti sindacali ufficiali, oltre alle bacheche già esistenti presenti presso la sede e nelle filiali.
Ogni documento condiviso con tutti i dipendenti, comunicato con le modalità sopra indicate, dovrà essere preventivamente inoltrato alla direzione HR per presa visione.
Inoltre, verrà messa a disposizione una cartella in rete, con accessi limitati, per la condivisione di documenti sindacali.
Per altre comunicazioni ai dipendenti verranno usate le bacheche già attualmente a disposizione delle RSU in sede e in tutte le filiali.
Presso la sede di Vimodrone è stata inoltre data disponibilità di utilizzare una sala sindacale, previa prenotazione. Tale sala se non utilizzata per motivi sindacali potrà essere utilizzata per le normali riunioni di lavoro da tutti i dipendenti.

Art. 5 - Salute e ambiente
Con riferimento al decreto Legislativo nr. 81/08 le parti assumono gli orientamenti partecipativi e la logica tendenti alla programmazione della prevenzione, alla riduzione del rischio, nonché al superamento di conflittualità in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Le parti si impegnano a promuovere, operare e vigilare affinché tutte le figure previste nello stesso decreto operino nel rispetto delle loro responsabilità ivi contenute. Si impegnano, altresì, a collaborare per il mantenimento della certificazione aziendale volontaria OHSAS 18001.
È operativo presso Ricoh Italia srl il team della sicurezza composto dal Datore di Lavoro, dal Dirigente per la sicurezza, dai Preposti, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente, dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dagli Addetti al Primo Soccorso e dagli Addetti Emergenza.

Art. 6 - Missioni
[…]
Il lavoratore sarà esentato dall'effettuare la missione solo per comprovate ed obiettive ragioni di impedimento quali
• Stati di malattia o conseguenze di malattia che comportino affaticamento, deperimento o particolari stati psicofisici;
• Necessità di assistenza a figli, coniuge o conviventi, parenti di primo grado
• Motivi di studio.

Art. 11 - Orario di lavoro
Le parti convengono di adottare un orario a flessibilità giornaliera con compensazione mensile per tutti i dipendenti per cui viene applicato il presente accordo integrativo aziendale.
Premesso che la durata della prestazione lavorativa giornaliera in caso di full time rimane di 8 ore, come previsto dal CCNL di settore, la stessa può essere decisa individualmente applicando le norme che regolano l'orario flessibile, così definito a partire dal 1° gennaio 2017:
Durata minima: è pari a 7h e 15' (fascia di presenza minima obbligatoria),
Con entrata al più tardi alle ore 09.00 ed uscita anticipata dalle 17.15.
Durata massima: è pari a 8h e 45',
Con entrata alle ore 08.30 ed uscita alle 18.15
Negli orari sopra indicati, si intende compresa 1h di intervallo fissa per la consumazione del pasto per tutti i dipendenti.
Per il computo del saldo giornaliero, il sistema di rilevazione presenze calcolerà il tempo lavorato, in più o in meno, nella fascia compresa tra le ore 08.30 e le 18.15; pertanto se non è richiesta nessuna prestazione di lavoro straordinario, non verranno conteggiati né i minuti che precedono le h. 08.30 né i minuti che seguono le h. 18.15, fatto salvo quanto previsto dal vigente CCNL.
Il conteggio del monte ore viene effettuato giornalmente e a fine mese si può determinare la seguente situazione;
Saldi negativi - Ore e minuti lavorati in meno - sino a 6 ore verranno riportati al mese successivo mentre le ore e i minuti eccedenti verranno considerati permesso non retribuito e quindi trattenuti in busta paga.
Saldi positivi - Ore e minuti lavorati in più - le ore e i minuti positivi accumulati nel corso del mese, andranno a compensare le ore e i minuti dei saldi negativi del mese stesso o dei precedenti; qualora non ci siano saldi negativi da compensare le ore e i minuti verranno azzerati.
Entro la prima decade di ogni mese, sarà possibile verificare il proprio cartellino delle presenze, ivi compreso il saldo delle ore mensili.
Le parti convengono che eventuali variazioni dell'orario determinate dai futuri contratti di lavoro saranno esaminate ed armonizzate con il presente accordo.
In considerazione dei cambiamenti di mercato e a fronte della pressante richiesta da parte dei grandi clienti di servizi particolari/personalizzati da erogare si concorda che le aree sotto indicate hanno/potrebbero avere esigenze di presidio diverse ed in particolare:
Il Centralino, Service Operation Center (SOC) / Despatching, Help Desk e Order Entry dalle 08:30 alle 18:15 attraverso turnazioni programmate con i lavoratori con anticipo di almeno una settimana, fatte salve eventuali eccezioni di natura straordinaria che potranno essere notificate con 24 ore di preavviso.
Al personale SOC e per alcuni Tecnici di Campo, è previsto il presidio anche per la mattina di sabato.
Al personale in outsourcing e/o in printroom, assegnato ad un cliente specifico, che presta la propria attività presso gli stabilimenti/uffici del cliente stesso, è richiesto di seguire l'orario contrattualizzato con il cliente.
Resta intesa la facoltà di identificare altre aree nel momento in cui si manifestassero esigenze significative; verranno, in tal senso, consultate preventivamente le RSU.
Ritardi
L'orario di lavoro inizia al più tardi alle ore 09.00; la pausa pranzo è pari ad 1 ora.
Sono tollerati ritardi fino ad un massimo di 30 minuti complessivi al mese, intesi come cumulo degli eventuali ritardi in entrata (oltre le ore 09.00) ed al rientro dalla pausa pranzo. Nel caso in cui, relativamente al mese in oggetto, venisse superata la soglia dei 30' complessivi verrà applicata una trattenuta dal monte ore permessi (ROL) proporzionata ai quindici minuti successivi (esempio: 37' complessivi di ritardo nel mese; 30' di tolleranza e 7' = 15' di trattenuta dal monte ore permessi).
Sono fatti salvi i casi eccezionali, che verranno giustificati con permessi, riconducibili a:
a) Sciopero dei trasporti non programmato
b) Calamità climatiche
c) Black out
Per regolarità assicurativa, motivi di sicurezza e adempimento delle regole del progetto ISMS (Information Security Management System - Sistema di Gestione della Sicurezza) tutti i dipendenti (compresi i Dirigenti ed il personale commerciale e tecnico di campo) sono tenuti a segnalare sia l'ingresso sia l'uscita dagli spazi aziendali, anche durante la pausa pranzo.

Art. 13 - Straordinari
Nel ribadire che il lavoro straordinario dovrà essere preventivamente richiesto, lo stesso non può essere sostitutivo di manodopera stabilmente occupata e ha comunque carattere di eccezionalità anche in relazione alle mansioni affidate.
L'Azienda fornirà alle OO.SS., con frequenza quadrimestrale, informazioni scritte sull'andamento degli straordinari suddivisi per i reparti.
Le ore o i minuti prestati (che eccedono le 8 ore giornaliere) quando non preventivamente richiesti con apposito modulo, confluiscono nel monte ore mensile specificato al punto "Orario di lavoro" e non costituiscono straordinario.
Per quanto concerne le ore di inizio delle prestazioni di lavoro straordinario, si rinvia a quanto previsto dall’Art. 11 Orario di lavoro

Art. 14 - Smart-Working (Lavoro Agile)
Le parti si impegnano nell'ambito della durata del rinnovato CIA ad aprire un tavolo di discussione circa un'applicazione prototipale, sia per durata che per popolazione interessata, di forme di Smartworking.

Art. 15 - Reperibilità
Le indennità e la regolamentazione relativa all'istituto della reperibilità saranno oggetto di discussione nel corso della vigenza dell'attuale CIA e rispetto ad esigenze particolari che potranno ex novo presentarsi da parte del cliente finale.
L'attuale regime della reperibilità, in particolare in riferimento ai clienti PP e Additive Manufacturing, verrà regolata sulla base dei valori di cui all'allegato A "Reperibilità"; gli effetti avranno decorrenza dal 1 Ottobre 2016.

Art. 18 - Infortunio
[…]
Il dipendente che incorre in un infortunio sul luogo di lavoro o in itinere, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio HR (Anche via mail ad: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

Art. 19 - Visite mediche specialistiche
Il lavoratore che dovrà assentarsi per visite mediche specialistiche, visite odontoiatriche, esami clinici e radiografici potrà usufruire di permessi retribuiti che non potranno superare i limiti di 16 ore annue.
In presenza di terapie riabilitative e cure fisioterapiche sono previste ulteriori 24 ore annue.
Sia il monte ore di 16 che quello di 24 verrà riproporzionato nel primo anno di assunzione, e sempre, in ogni caso in relazione alla percentuale di part time.
Il lavoratore che vorrà godere di tali permessi dovrà presentare un certificato che attesti l'orario effettivo della visita/esame e/o la prescrizione delle sopradette terapie/cure.
L'arco di tempo da considerare decorre dal momento in cui il dipendente esce o entra in azienda.
In caso di terapie salvavita, come cita l'art. 181 CCNL vigente, potranno essere utilizzati entrambi i monte ore di permessi retribuiti sopra specificati nonché, previa autorizzazione della Direzione Hr e previa idonea documentazione, potranno essere autorizzate ulteriori ore di permesso retribuite.
In caso di gravidanza della lavoratrice, potranno essere utilizzati entrambi i monte ore permessi retribuiti sopra specificati, per le sole visite relative al controllo gravidanza. ,

Art. 20 - Gravidanza, Maternità, Post-Maternità
Premessa
Al fine della prevenzione dei rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, le lavoratrici nello stato di cui sopra devono tempestivamente comunicare la presunta o accertata gravidanza; ciò consente una corretta informazione circa le tutele relative a tale periodo.
Visite specialistiche durante la Gravidanza
Verrà applicato il trattamento descritto nell'art. 19 - Visite Specialistiche, per le sole visite di controllo dello stato di gravidanza, opportunamente giustificate.
Permessi per visite specialiste figli
Ai genitori con figli fino ai 3 anni di età compresi sono concesse ulteriori 8 ore di permesso retribuite all'anno, in aggiunta alle ore di permesso retribuito descritte nell'art. 19 - Visite Specialistiche. Ai fini di questo utilizzo è necessario una documentazione che attesti che si tratti di "visita specialistica" e non generica "visita pediatrica".
Tali ore non sono cumulative in caso di più figli con meno di 3 anni.
Part-time post-maternità
Viene riconosciuta la possibilità di estendere il part-time post maternità fino all'anno di accompagnamento (mese di Settembre) del figlio alla scuola dell'obbligo. Tali richieste unitamente a quelle legate al part-time fino ai tre anni di vita del figlio non devono superare il limite del 4% della forza presente nell'unità produttiva al momento in cui viene avanzata la domanda; la stessa deve essere avanzata non prima di 90 gg dal momento in cui decorre il part-time.
Per quanto attiene i dipendenti che svolgono servizio nelle filiali l'azienda accoglierà le richieste nell'ambito del 3% della forza occupata nell'unità produttiva (se ci sono almeno 20 dipendenti deve essere comunque accolta almeno una richiesta).