Tipologia: Accordo
Data firma: 15 settembre 2015
Validità: 15.09.2015 - 31.01.2018.
Parti: Comifar Distribuzione/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio-Distribuzione, Comifar Distribuzione
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premesse
1. Relazioni sindacali
2. Organizzazione del lavoro
3. Welfare aziendale
4. Premio di risultato
  5. Validità e durata
6. Clausola di cedevolezza
7.
Allegati

Verbale di accordo

In data 15 Settembre 2015, in Roma, presso il Centro Congressi Cavour, si sono incontrati: Comifar Distribuzione spa […], assistiti da […] Confcommercio Roma; la Filcams - Cgil Nazionale, […], la Fisascat - Cisl Nazionale […], la Uiltucs - Uil Nazionale […], unitamente ad una rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali Territoriali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, e Uiltucs e dalle RSA/RSU delle rispettive Unità Distributive. (congiuntamente indicati come le “Parti”)

Premesse
1. Dopo un’attenta e approfondita analisi della situazione del mercato della distribuzione del farmaco, anche alla luce dei recenti provvedimenti normativi che prevedono il continuo contenimento della spesa farmaceutica, Comifar ha la necessità di recuperare spazi di competitività sul terreno della qualità dei servizi per mantenere la posizione di leader di mercato. Lo scenario attuale, caratterizzato dall’erosione dei margini causata in primis dal provvedimento di legge del 2010 (D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), che ha ridotto il margine dei grossisti dal 6,65% al 3%, in previsione di una revisione degli stessi stabilita dal D.L. 06/07/2012 non ancora intervenuta, e a seguire dal sempre più elevato livello di concorrenza nonché dalla crescita della distribuzione diretta da parte dell'Industria farmaceutica a scapito dei grossisti stessi, richiederà ulteriori investimenti al fine di incrementare la capacità produttiva delle Unità Distributive a supporto della politica commerciale aziendale finalizzata alla migliore copertura territoriale a livello nazionale.
2. A fronte di quanto sopra, si rendono necessarie per Comifar anche: i) una profonda riorganizzazione e ii) una revisione degli assetti contrattuali integrativi aziendali. I nuovi strumenti identificati sono volti a ridurre il costo del lavoro, e soprattutto a semplificare, rendere più efficiente e uniformare le regole di funzionamento dell’organizzazione aziendale. Oltre alle scelte organizzative, tra i fattori che promuovono qualità e competitività si annoverano percorsi di formazione e aggiornamento professionale, la valorizzazione delle competenze professionali, la garanzia di stabilità e qualità dell’occupazione che debbono contemperarsi con un’organizzazione del lavoro flessibile ed economicamente competitiva.
3. A tal fine assumono particolare rilevanza la razionalizzazione dei processi e l’adeguamento dell’organizzazione del lavoro alle crescenti esigenze delle Farmacie.
4. Le OO.SS. dichiarano che in considerazione del particolare momento storico e di alta complessità riflessa in un quadro economico, politico e sociale in continua trasformazione dove il mercato sta conducendo il mondo delle imprese con un’unica leva di competizione: l’abbattimento del costo del lavoro ribaltato sulle spalle delle lavoratrici e lavoratori, le stesse intendono salvaguardare attraverso la contrattazione di secondo livello, le tutele e diritti dei lavoratori e lavoratrici di Comifar Distribuzione S.p.A., promuovendo e condividendo percorsi di efficienza che non prescindano dal fattore lavoro e delle professionalità, ma anzi li valorizzino anche attraverso la formazione, rilanciando la funzione delle relazioni sindacali a tutti i livelli, patrimonializzandone la storia pluridecennale e, definendo ambiti e materie.
5. Le Parti attraverso il presente accordo intendono sviluppare inoltre i principi contenuti nel Codice Etico di Comifar ed in particolare, nel riconoscere la centralità della persona, promuovere e garantire il rispetto della stessa attraverso il rafforzamento delle misure a tutela del lavoratore.
6. Le Parti convengono pertanto che si sono create le condizioni per addivenire al primo accordo integrativo unico a livello nazionale con il quale sancire i principi e gli strumenti generali per la gestione delle relazioni sindacali e del personale, demandandone poi a livello locale la concreta applicazione, secondo regole condivise nel presente accordo.
Le Premesse fanno parte integrante del presente accordo.

1. Relazioni sindacali
1.1 Diritti di informazione
Nel ribadire l’importanza e la centralità del diritto di informazione, quale elemento essenziale di un corretto e trasparente sistema di relazioni sindacali e nel riconfermare la necessità di mantenere un sistema di informazione articolato su due livelli (nazionale e territoriale), le Parti convengono di definire nel presente accordo le tematiche specifiche da demandare a ciascun livello di confronto al fine di rendere il sistema di informazione maggiormente coerente con le caratteristiche dimensionali dell'azienda e con la sua distribuzione capillare sul territorio nazionale.
Ciò premesso, fermo restando quanto previsto dal CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (di seguito “CCNL TDS”), sottoscritto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, nella parte inerente i Sistemi di Relazioni Sindacali, le Parti convengono quanto segue:
1.1.1) Livello nazionale
A livello nazionale, l’informazione avrà carattere periodico anche in rapporto allo stato di avanzamento dei programmi aziendali e avverrà una volta l’anno, di norma nel mese di Gennaio, o a seguito di richiesta di una delle parti e avrà ad oggetto le seguenti tematiche:
1. Prospettive di sviluppo dell’azienda;
2. Informativa preventiva su processi di ristrutturazione, terziarizzazione;
3. Investimenti e relative ricadute organizzative;
4. Processi di innovazione tecnologica che impattano sull’organizzazione del lavoro e forza lavoro;
5. Composizione degli organici e tipologie contrattuali;
6. Iniziative in materia di responsabilità sociale (es.: codice di condotta);
7. Interventi di formazione e riqualificazione del personale;
8. Andamento dell'attività dell'impresa, e sua situazione economica;
9. Andamento del Premio di Risultato;
10. Interventi in materia di tutela della salute ed ambiente di lavoro;
11. Andamento fatturato, organico e situazione economica consolidata del Gruppo Comifar;
12. Report ufficiale informativo annuale del CAE.
1.1.2) Livello territoriale
A livello territoriale l’informazione riguarderà la singola unità distributiva o la singola sede, avverrà con periodicità semestrale, di norma nei mesi di Marzo e Ottobre, anche in rapporto allo stato di avanzamento dei programmi aziendali, o a seguito di richiesta di una delle parti, e avrà ad oggetto le seguenti tematiche:
1. Andamento della singola unità distributiva di competenza;
2. Andamento dei singoli parametri che definiscono il Premio di Risultato (oltre agli incontri di norma bimestrali, come previsto al successivo capitolo 4);
3. Investimenti e relative ricadute organizzative e occupazionali;
4. Interventi di innovazione tecnologica;
5. Organizzazione del lavoro, articolazione e distribuzione dell’orario di lavoro;
6. Andamento occupazionale, tipologie dei rapporti di lavoro e stabilizzazioni degli stessi;
7. Programmi relativi alla sicurezza sul lavoro e all’ambiente di lavoro;
8. Piani di formazione e riqualificazione del personale;
9. Situazione ferie, permessi retribuiti Rol, straordinari/supplementari.
1.2 Diritti sindacali
1.2.1) Costituzione Rappresentanze sindacali:

a) Costituzione RSA: Nel ribadire la necessità che la costituzione delle RSA avvenga con modalità omogenee ed uniformi per ogni unità distributiva, le Parti, riconfermando integralmente il contenuto del Titolo V “Diritti Sindacali” del vigente CCNL TDS e, per quanto compatibile, dell’Accordo Interconfederale per la Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 27 luglio 1994, si renderanno parti attive, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, al fine di garantire ad ogni livello il rispetto dei termini e delle procedure previste dalla sopra citata normativa.
b) Costituzione RSU: Nel ribadire la necessità che la costituzione delle RSU avvenga con modalità omogenee ed uniformi per ogni unità distributiva, le Parti, riconfermando integralmente il contenuto del Titolo V “Diritti Sindacali" del vigente CCNL TDS e dell'Accordo Interconfederale per la Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 27 luglio 1994, si renderanno parti attive, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, al fine di garantire ad ogni livello il rispetto dei termini e delle procedure previste dalla sopra citata normativa.
c) L’azienda è disponibile a riconoscere anche per le unità distributive al di sotto di 16 dipendenti la costituzione della RSA/RSU e le relative agibilità sindacali (permessi sindacali e assemblee), nelle misure e con le modalità indicate ai successivi punti 1.2.3) e 1.2.4).
1.2.2) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
L’Azienda riconosce di fondamentale importanza la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ed in tale ottica continuerà la sua azione di formazione nei confronti di tutti i lavoratori e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Le Parti, nel riconfermare l’importanza della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), convengono sulla necessità di introdurre meccanismi condivisi, anche di monitoraggio, volti a garantire la sua effettiva costituzione in ogni singola unità produttiva aziendale.
A tal fine, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996, le OO.SS. si attiveranno tempestivamente per l’elezione del/dei Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) qualora non si sia ancora provveduto ad eleggerli e/o la cui carica sia scaduta e/o gli stessi non siano presenti in numero sufficiente rispetto al numero dei dipendenti occupati presso l’Unità Distributiva o la Sede, mentre la Società informerà le RSA / RSU costituite o, in mancanza di queste, i lavoratori della singola Unità locale o sede della necessità di eleggere uno o più RLS.
L’elezione del/dei RLS avverrà nel rispetto dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 e delle procedure previste dall'Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996. Al fine di rafforzare ulteriormente l’attenzione in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, le Parti convengono di istituire, solo a seguito della prevista copertura in tutte le unità distributive o sedi del ruolo di RLS, un Coordinamento degli RLS, con finalità di confronto e monitoraggio, con il compito di elaborare proposte ed iniziative da presentare alle OO.SS. Nazionali e all’Azienda,
Tale Coordinamento avrà una durata pari al presente accordo, con un incontro di verifica annuale a livello nazionale.
Il Coordinamento sarà composto da 6 componenti individuati dalle OO.SS. all'Interno degli RLS eletti, che per lo svolgimento dell’incarico avranno a disposizione un monte ore permessi retribuiti annuo pari 12 ore pro-capite per un totale di 72 ore annue, al fine di riunirsi due volte all’anno.
1.2.3) Permessi sindacali RSA/RSU e RLS:
Al fine di agevolare il corretto utilizzo dei permessi sindacali, le Parti convengono quanto segue.
La Società si impegna a comunicare entro il 31 Gennaio di ciascun anno alle OO.SS. Territoriali e alle rispettive RSA/RSU e ai RLS il relativo monte ore permessi retribuiti per l’anno di riferimento.
Monte ore annuo permessi retribuiti:
a) Calcolo monte ore annuo:
• RSA/RSU: Le Parti, in deroga all'art. 23 vigente CCNL TDS, convengono che il monte ore annuo dei permessi retribuiti spettanti alle RSA/RSU è pari a 2,5 ore per il numero di dipendenti di ciascuna Unità Distributiva o di ciascuna Sede al 31 dicembre dell’anno precedente. Detto monte ore, per quanto attiene alle RSA, è da considerarsi unico per tutte le RSA costituite nella singola Unità Distributiva o Sede, come già avviene per le RSU. Tale previsione avrà decorrenza dal 01 Gennaio 2016.
b) Utilizzo monte ore annuo:
• Dal monte ore annuo RSA/RSU non saranno detratte le ore di permesso retribuito impiegate per procedure di consultazione previste dalla legge;
• In merito al contemporaneo utilizzo dei permessi retribuiti da parte dei componenti delle RSA/RSU, le Parti riconfermano integralmente l’applicazione per le RSA di quanto previsto all’art. 23 del CCNL TDS e per le RSU all’art. 7 bis dell'Accordo Interconfederale per la Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 27 luglio 1994, nonché delle norme previste dal CCNL TDS ed in particolare dal Titolo V ‘Diritti sindacali" del vigente CCNL TDS.
c) Gestione superamento monte ore annuo:
• Al fine di evitare il superamento, la Società si impegna ad informare le OO.SS. Territoriali, la RSA/RSU e i RLS, prima dell’esaurimento del rispettivo monte ore permessi annuo;
• Le OO.SS. Territoriali si impegnano affinché le rispettive RSA/RSU e RLS non usufruiscano di permessi retribuiti in misura eccedente il suddetto monte ore annuo;
• Eventuali superamenti del monte ore permessi potranno andare in acconto dei permessi dell’anno successivo.
1.2.4) Assemblee:
Riconfermando integralmente quanto previsto dall’articolo 30 CCNL TDS, l’Azienda si impegna a riconoscere ulteriori 2 ore annue di assemblea in occasione delle trattative per la sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale o per le procedure di consultazione previste dalla legge.
Semplificando il disposto del CCNL TDS, le Parti convengono che le assemblee dovranno essere comunicate all’Azienda con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, con l’indicazione dell’ordine del giorno, della durata e dell’eventuale partecipazione di dirigenti esterni.
Lo svolgimento di assemblee durante l’orario di lavoro avrà luogo con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed il servizio di vendita; tali modalità saranno concordate con le RSA/RSU e/o con le OO.SS. Territoriali.
1.2.5) Disponibilità Locale Aziendale e introduzione Bacheca Elettronica:
La Società si rende disponibile, a seguito di richiesta da parte della RSA/RSU, a mettere a disposizione una sala per l’espletamento delle riunioni sindacali, limitatamente alla durata delle stesse e salvo disponibilità.
L’Azienda verificherà altresì la possibilità di implementare una bacheca elettronica ad utilizzo delle RSA/RSU per lo scambio di informazioni riguardanti tematiche aziendali.
1.2.6) Coordinamento Nazionale
Stante le dimensioni di Comifar Distribuzione spa e la sua diffusione sul territorio nazionale, viene costituito per la durata del presente accordo un organismo di natura sindacale di coordinamento fra le varie sedi locali, al fine di agevolare la condivisione ed il confronto a livello nazionale.
Tale organismo sarà composto da 15 rappresentanti, individuati dalle OO.SS. tra i componenti delle RSA/RSU costituite e comunicati alla Direzione Aziendale.
In caso di assenza di uno o più dei 15 componenti nominati, potranno partecipare i relativi supplenti, i cui nominativi saranno indicati dalle OO.SS. Nazionali contestualmente alla nomina dei componenti effettivi.
Ai 15 partecipanti (componenti effettivi o supplenti) del Coordinamento Nazionale viene riconosciuto un monte ore annuo di 24 ore pro-capite per un monte ore annuo complessivo massimo pari a 360 ore, da fruire previa presentazione di apposita richiesta di permesso sindacale con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.
Le Parti, per ragioni di continuità e di competenza, convengono che agli incontri nazionali tra l’Azienda e le OO.SS. parteciperanno esclusivamente i membri del presente Coordinamento Nazionale, mediante la fruizione dei permessi riconosciuti per tale carica.
1.2.7) Commissioni
Le Parti, nel riconfermare il ruolo centrale svolto da ogni singolo lavoratore all’interno dell'azienda e dell’importanza che riveste la sua valorizzazione sotto il profilo professionale e umano, concordano di istituire delle Commissioni Tecniche di carattere informativo e propositivo attraverso il confronto su specifiche materie aventi particolare impatto sulla crescita professionale dei lavoratori e sull’organizzazione del lavoro.
Ciascuna Commissione sarà composta, per quanto riguarda la rappresentanza dei Lavoratori, da 1 rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale da individuarsi tra i componenti del Coordinamento Nazionale o delle RSA/RSU, e si riunirà con cadenza semestrale. Per l’espletamento delle attività previste viene riconosciuto un monte ore annuo per ciascuna Commissione pari a 48 ore, da fruire previa presentazione di apposita richiesta di permesso sindacale con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.
Commissione Formazione
Preso atto da parte delle OO.SS. che l’organizzazione aziendale in materia di formazione ed aggiornamento professionale dei lavoratori ha implementato adeguati piani formativi e che veste significative risorse in tale ambito, le Parti, nel confermare come l’apprendimento e ’aggiornamento professionale siano aspetti fondamentali per favorire a livello individuale e collettivo lo sviluppo di competenze utili alla crescita competitiva dell’Azienda, convengono di costituire, a livello nazionale, una apposita Commissione che annualmente svolga il monitoraggio dei fabbisogni formativi ed elabori proposte ed iniziative formative, anche facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalla disciplina vigente, da presentare all’Azienda ed alle OO.SS. Nazionali.
Commissione Organizzazione del Lavoro
Fatta salva l’autonomia aziendale in materia di Organizzazione del Lavoro, le Parti, al fine di promuovere e favorire il costante miglioramento dell’organizzazione del lavoro, nel rispetto delle reciproche esigenze, convengono di costituire, a livello nazionale, una apposita Commissione che annualmente svolga il monitoraggio dell’O.D.L. ed elabori proposte ed iniziative volte all’efficientamento della stessa, da presentare all’Azienda ed alle OO.SS. Nazionali.
Commissione Tempi Vita-Lavoro
Alla luce dello schema di decreto legislativo in materia di tutela e conciliazione tempi vita e di lavoro, le Parti convengono di costituire, a livello nazionale, una apposita Commissione cui demandare il compito di elaborare specifiche proposte ed iniziative da presentare all’Azienda ed alle OO.SS. Nazionali.
1.2.8) Regolamentazione Esercizio Diritto di Sciopero […]
1.2.9) Rappresentante di Sito

Recependo la proposta delle OO.SS. di voler sperimentare nuovi istituti mutuati da modelli a livello europeo e preso atto della recente enucleazione in ambito europeo del ruolo di Rappresentante di Sito, le Parti convengono di monitorare l’evoluzione di tale figura al fine di comprenderne i relativi compiti e funzioni onde valutarne successivamente l’opportunità e le modalità di applicazione di una sua eventuale introduzione all’interno del sistema di relazioni sindacali.

2. Organizzazione del lavoro
Le Parti convengono che, in coerenza con quanto definito nel capitolo 1. “Relazioni sindacali”, al presente livello nazionale vengono definite le norme generali, cui le intese attuative a livello territoriale devono ispirarsi, nonché gli strumenti organizzativi che le singole i Unità Distributive possono adottare in base alle proprie esigenze.
L’Azienda riconferma che i programmi di organizzazione e riorganizzazione del lavoro devono ispirarsi a modelli che:
- prevedano una crescita dei livelli di redditività, sostenuta dal miglioramento dei livelli di efficienza, attraverso una corretta ed equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro,
- garantiscano un elevato standard di qualità del servizio offerto,
- ottimizzare il grado di utilizzo degli impianti,
- garantiscano la massima affidabilità e copertura temporale nell’erogazione del servizio / pubblico,
- garantiscano, anche attraverso una corretta programmazione, i giusti livelli di flessibilità organizzativa, fondamentali per fronteggiare le frequenti variazioni dell’attività e del mercato,
- garantiscano un adeguato equilibrio tra vita privata e lavorativa,
- valorizzino ed accrescano la professionalità.
Pertanto, le Parti al presente livello convengono quanto segue:
2.1 Procedura Variazioni organizzative
Nell'ambito delle specifiche esigenze locali, a livello di singola Unità Distributiva a seguito di richiesta di una delle Parti, verrà avviato con le RSA/RSU e/o con l’assistenza delle OO.SS. Territoriali, il confronto in merito alle modalità di attuazione dell’organizzazione del lavoro e all’insieme delle variabili che ad essa concorrono (orari di lavoro e turni, programmazione calendario annuo, quanto previsto ai successivi punti del presente Capitolo 2, ecc.), finalizzato al raggiungimento di intese entro 30 giorni di calendario dalla richiesta del primo incontro, fatta salva la facoltà di estendere tale termine di ulteriori 15 giorni qualora sussistano i presupposti per il raggiungimento di un accordo.
2.2 Programmazione Lavoro Domenicale
Posto che il servizio erogato dalla Società è riconosciuto come un servizio pubblico essenziale, le Parti, nel confermare quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, riconoscono che il lavoro prestato nella giornata della domenica è inserito all’interno delle turnazioni di lavoro, retribuito con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 141 del CCNL TDS.
Le Parti convengono che la programmazione delle suddette turnazioni di lavoro avverrà, a fronte delle specificità del mercato locale, secondo un principio di equa rotazione e ripartizione tra i lavoratori dei reparti interessati, tenendo anche conto della volontarietà espressa dai singoli lavoratori, in misura non superiore a n. 12 domeniche lavorative su base annuale (anno di calendario) per ciascun lavoratore.
2.3 Lavoro festivo
La maggiorazione oraria delle ore di lavoro prestate nella giornata festiva, prevista dall’art. 143 vigente CCNL TDS, verrà elevata al 40%.
Ferma restando la volontarietà della prestazione, in caso di due giornate festive consecutive, di norma la seconda giornata festiva è lavorativa secondo le turnazioni definite a livello locale e verrà retribuita con la maggiorazione di cui sopra.
2.4 Fine lavori
Le Parti, nel riconoscere l'importanza del termine degli allestimenti negli orari stabiliti e comunque del completamento degli stessi, convengono che i lavoratori in turno, su richiesta dell’Azienda, prolungheranno il proprio orario di lavoro in caso di situazioni non prevedibili ed eccezionali che non consentano di terminare le operazioni di allestimento entro il normale orario di lavoro.
A fronte di un ricorso al fine lavori non riconducibile a situazioni di eccezionalità, le Parti si incontreranno tempestivamente a livello locale, o su richiesta di una delle stesse, al fine di individuare le opportune soluzioni in merito e, se necessario, definire le modalità di utilizzo di tale strumento, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5, secondo e terzo capoverso.
2.5 Lavoro notturno
A fronte di quanto previsto al precedente punto 2.4, si conviene che la maggiorazione delle ore ordinarie prestate nella fascia dalle ore 22.00 alle ore 06.00 prevista dall’art. 139 vigente CCNL TDS, sarà elevata al 20%.
2.6 Attività lavorative svolte tra le ore 24:00 e le ore 6:00
In particolari periodi dell'anno e per determinate e temporaneo/esigenze organizzative e/o di mercato, le Parti si incontreranno a livello locale, secondo la procedura e le tempistiche previste al precedente punto 2.1, per organizzare turni di lavoro nella fascia oraria tra le ore 24.00 e le ore 6.00 e le relative attività da svolgere.
2.7 Orario Multiperiodale
Fatto salvo il confronto informativo a livello locale con le RSA/RSU e/o le OO.SS. Territoriali, al fine di rispondere alle specifiche esigenze di mercato e stagionali, l’azienda potrà adottare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane, ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 del vigente CCNL TDS.
Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dal primo comma dell’art. 137 vigente CCNL TDS. circa la maturazione del lavoro straordinario/supplementare su base settimanale.
2.8 Programmazione e smaltimento ferie e Rol […]
2.9 Termine ultimo fruizione ROL
[…]
2.10 Festività cadenti la domenica
[…]
2.11 Flessibilità giornaliera

A fronte di eventuali flessioni dell’attività lavorativa, verranno indicati al personale appartenente ai reparti ed agli uffici delle Unità Distributive, inclusi i reparti Call Center, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative aziendali, i periodi nei quali ridurre l’orario contrattuale di lavoro, anche giornalmente in ingresso e/o in uscita, mediante l’utilizzo delle ore messe a disposizione da ciascun dipendente all’interno di un c.d. “Serbatoio di flessibilità”.
Ciascun dipendente comunicherà entro il 15 dicembre di ciascun anno a valere per l’anno successivo la composizione del Serbatoio di flessibilità, a scelta fra:
- le ore di permessi retribuiti di cui all’art. 146 vigente CCNL TDS;
- le 2 giornate di ferie aggiuntive previste dal CCNL da utilizzare con le stesse modalità previste per i permessi retribuiti ex art. 146 CCNL TDS;
- le ore di lavoro straordinario e/o supplementare (non frazionabili).
La capienza del Serbatoio di flessibilità, da riproporzionare sulla base della percentuale PT, si differenzia come segue:
a) per il personale Full-time assunto precedentemente al 26/02/2011: è pari a 32 ore annue;
b) per il personale Full-time con un’articolazione oraria a 39 ore settimanali e/o per il personale Full-time assunto successivamente al 26/02/2011 che abbia raggiunto i 2 anni
di anzianità presso l’Azienda: è pari a 24 ore annue;
c) per il personale Full-time con un’articolazione oraria a 38 ore settimanali e/o per il personale Full-time assunto successivamente al 26/02/2011 che non abbia ancora raggiunto i 2 anni di anzianità presso l'Azienda: è pari a 16 ore annue.
Qualora sulla base della scelta comunicata dal dipendente non siano state raggiunte le suddette capienze del Serbatoio di flessibilità, verranno utilizzate, fino a concorrenza ed a scelta del singolo dipendente:
• le ulteriori ore di permessi retribuiti ex art. 146 vigente CCNL;
• le 2 giornate di ferie aggiuntive previste dal CCNL da utilizzare con le stesse modalità previste per i permessi retribuiti ex art. 146 CCNL TDS.
Al verificarsi del perdurare della flessione dell’attività lavorativa, le Parti si incontreranno a livello locale per individuare idonee soluzioni.
Le ore non utilizzate di cui ai suddetti punti a), b) e c) rientreranno nella disponibilità del lavoratore e andranno programmate ai sensi di quanto previsto al punto 2.8.
2.12 Conto Recupero Individuale
Le Parti concordano che l’eventuale tempo di lavoro prestato eccedente l’orario contrattuale di lavoro (c.d. lavoro straordinario e/o supplementare) verrà accantonato a scelta del lavoratore in un "Conto Recupero Individuale”, fermo restando il riconoscimento delle relative maggiorazioni, da comunicarsi entro le seguenti scadenze:
- entro il 15 gennaio di ciascun anno a valere per il periodo febbraio - luglio dell’anno in corso,
- entro il 15 luglio di ciascun anno a valere per il periodo agosto dell’anno in corso - gennaio dell’anno successivo.
Le scelte effettuate non potranno essere successivamente modificate.
Le ore residue del primo semestre si cumulano con le eventuali ore accantonate nel semestre successivo.
Il tempo così accantonato potrà essere fruito dal lavoratore anche a frazione di ora, con le medesime modalità previste per la fruizione dei permessi retribuiti ex art. 146 CCNL TDS.
Le ore accantonate nel Conto Recupero Individuale dovranno essere fruite, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, in maniera completa (ossia portate ad esaurimento) entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di accantonamento.
Tuttavia, qualora in casi particolari le ore accumulate non dovessero essere interamente smaltite entro la suddetta scadenza, le stesse verranno regolarmente retribuite entro le normali cadenze previste per l'elaborazione dei cedolini paga.
Il conto recupero individuale non può mai essere negativo.
Per una corretta gestione del Conto Recupero Individuale, l’Azienda renderà disponibile sul cedolino paga mensile un contatore (individuato dalla voce “Recupero”) delle ore accumulate e delle ore godute.
2.13 Permessi ex L. 104/92 […]

3. Welfare aziendale
Nel riconfermare l’importanza sempre più crescente che riveste il benessere psico/fisico delle persone e la loro crescita professionale e culturale, l’esigenza di garantire un equilibrio tra tempi di vita e lavoro nonché l’impegno volto ad assicurare un sostegno reale ai Lavoratori nell’affrontare problematiche connesse alla loro salute e a quelle dei loro familiari, le Parti convengono di ridefinire il modello di welfare aziendale in un’ottica di consolidamento e rafforzamento dello stesso attraverso l’adozione di misure e strumenti di flessibilità a tutela dei Lavoratori.
A tal fine, le Parti convengono quanto segue:
3.1 Flessibilità entrata/uscita
Valutate le esigenze tecnico organizzative aziendali e preso atto dell'impossibilità di adottare forme generalizzate di flessibilità in entrata/uscita per tutti i Lavoratori, al fine comunque di conciliare quanto più possibile i tempi di vita e di lavoro, sarà riconosciuta al solo personale degli uffici di Sede la possibilità di avvalersi di un orario di ingresso elastico in entrata fino ad un massimo di 30 minuti. Di conseguenza, l'uscita nella stessa giornata dovrà essere posticipata fino al raggiungimento del normale orario di lavoro giornaliero.
Per il restante personale delle unità distributive, saranno ammessi un massimo di 5 ritardi mensili di massimo 5 minuti ciascuno, non cumulabili fra loro, da recuperare in uscita nella medesima giornata.
3.2 Permessi visite mediche
L’azienda accorderà specifici permessi retribuiti, sino ad un massimo di 6 ore annue, per l'effettuazione di visite mediche specialistiche cadenti nel proprio orario di lavoro. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di 48 ore, salvo casi urgenti.
L’assenza dovrà poi essere giustificata mediante il documento del medico che attesti giorno, orario di inizio e fine della prestazione.
Il suddetto permesso copre l’assenza dal lavoro per la durata della visita medica specialistica risultante dal documento rilasciato dal medico e per il tempo di viaggio, per la durata massima di un’ora per tratta, solo qualora si parta dal luogo di lavoro e/o si rientri a lavoro. Sono comunque escluse dal suddetto monte ore le visite del medico curante di base.
Per i lavoratori part-time, il suddetto monte ore sarà riproporzionato sulla base della percentuale di riduzione oraria agli stessi applicata, mentre per il personale assunto in corso d’anno il monte ore in questione sarà riproporzionato sulla base dei mesi di effettiva attività lavorativa, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
In caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, per visite mediche specialistiche connesse con dette patologie l’Azienda eleverà il suddetto numero massimo di permessi retribuiti a 16 ore annue.
3.3 Contributo per studio […]
3.4 Permessi inserimento figli a scuola
[…]
3.5 Permessi per decessi e gravi infermità
[…]
3.6 Permessi per gravi patologie comportamentali
[...]
3.7 Cessione permessi ROL
[…]
3.8 Congedo parentale a ore
[…]
3.9 PT post Maternità

Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di Part time post Maternità, di cui si conferma integralmente il contenuto, la percentuale della forza occupata nell’unità produttiva di cui all’art. 90, primo comma, CCNL TDS viene elevata al 4%.
3.10 Congedo per vittime di violenza
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, D.Lgs. n. 80/2015, alle vittime inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, che presentino idonea documentazione, sarà concessa la conservazione del posto di lavoro per un ulteriore anno oltre a quanto già previsto dall’art. 157 vigente CCNL TDS.
3.11 Conservazione posto lavoro per Ludopatia […]
3.12 Microcredito di solidarietà
[…]
3.13 Avviso raggiungimento comporto
[…]
3.14 Telelavoro

Nel ribadire la reciproca volontà di rafforzare quanto più possibile l’equilibrio tra tempi di vita e lavoro ed accogliendo la recente previsione dell'art. 23 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, le Parti avvieranno un confronto approfondito in materia di Telelavoro, volto a valutarne preventivamente l’effettiva compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda, nonché gli eventuali investimenti connessi, e, successivamente, a fissarne in apposito regolamento la relativa disciplina.

7. Le Parti si danno espressamente atto che eventuali intese già sottoscritte e quelle che dovessero essere raggiunte a livello locale, al fine di dare applicazione a quanto previsto al presente accordo, non costituiscono né costituiranno un ulteriore livello di contrattazione bensì una specificazione di quanto ivi previsto.