Categoria: Normativa regionale
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Regione Puglia
Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2017, n. 1288
Centro di Osservazione e Monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali (COMIMP) della Regione Puglia. Approvazione Disciplina e modalità di funzionamento.
B.U.R. 23 agosto 2017, n. 99

 

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:
- la L.R. 23 settembre 2008, n. 23, "Piano della Salute della Regione Puglia" ha previsto la costituzione del Centro di Osservazione e Monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali (COMIMP) con compiti di coordinamento dei flussi informativi sulla salute e sicurezza del lavoro, con riferimento sia ai rischi che agli esiti di salute che alle prestazioni erogate dai Servizi presenti sul territorio regionale, al fine di promuovere una puntuale sorveglianza della salute negli ambienti di lavoro ai fini di una più efficace programmazione delle azioni e degli interventi;
- la L.R. 10 marzo 2014, n. 8 "Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro", all'art. 4, comma 1, lettera g), riprendendo quanto già previsto dall'intervento normativo di cui sopra, ha ribadito la necessità di monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso il Centro di Osservazione e Monitoraggio degli Infortuni e delle Malattie Professionali (COMIMP), in raccordo con le attività degli enti istituzionali e dei soggetti competenti in materia;
- che la struttura e l'organizzazione del COMIMP devono essere funzionali al perseguimento degli obiettivi programmatici determinati dalla Regione e concordati con le istituzioni pubbliche locali, nonché all'esercizio delle altre attività eventualmente affidate dalla programmazione e dagli atti di indirizzo nazionali e regionali;
- che all'interno del COMIMP opererà il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) per la sorveglianza dei mesoteliomi maligni - RENAM Puglia, che è parte del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM) e insieme ad altri C.O.R. Mesoteliomi regionali partecipa alla descrizione dell'incidenza nazionale del mesotelioma maligno (MM), individuando e studiando le esposizioni ad amianto in ogni singolo caso di MM;
- che per le motivazioni di cui sopra si rende necessario approvare la disciplina e le modalità di funzionamento del Centro di Osservazione e Monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali della Regione Puglia, come da regolamento Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che definisce assetto organizzativo interno, poteri, competenze e funzioni dei propri organi, compiti e modalità di funzionamento, contabilità e altri strumenti di gestione economico-finanziaria;
- che per la prima annualità di funzionamento del COMIMP si quantifica una spesa presunta pari a 100.000,00.
Per quanto innanzi specificato, si propone alla Giunta Regionale di approvare la disciplina e le modalità di funzionamento del COMIMP secondo quanto previsto dall'allegato regolamento interno di organizzazione del Centro di Osservazione e Monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali della Regione Puglia"
Si ritiene opportuno, inoltre, dare al citato documento ampia diffusione per la sua valenza strategica ai fini della promozione della cultura della salute dei cittadini e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

La spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 100.000,00 (Centomila/00), trova copertura sul Capitolo 741093 del Bilancio Autonomo. All'impegno di tale somma si procederà con successivi provvedimenti dirigenziali
Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e d) della legge regionale n. 7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente Atto finale.
 

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio e dalla Dirigente della Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
 

DELIBERA

1. Di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l'allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato: "Disciplina e modalità di funzionamento del Centro di Osservazione e Monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali della Regione Puglia" .
3. Di prevedere la somma di € 100.000,00 (Centomila/00), quale quota in capo alla Regione Puglia, come specificato nella sezione adempimenti contabili;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere agli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione PSB, a:
a) Direttore Regionale AReSS Puglia;
b) Direttore Generale ARPA Puglia;
c) Presidente Comitato tecnico Scientifico O.E.R. Puglia;
d) Coordinatore Registro Tumori Puglia;
e) Rettore Università degli Studi di Bari;
f) Rettore Università degli Studi di Foggia;
g) Direttori Generali AA.SS.LL.;
h) Direttori Spesal delle AA.SS.LL.;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sul sito www.regione.puglia.it.
 

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano


 

REGIONE PUGLIA
Disciplina e modalità di funzionamento del COMIMP

CENTRO DI OSSERVAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - NATURA GIURIDICA E FINALITÀ DEL CENTRO DI OSSERVAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI (COMIMP) DELLA REGIONE PUGLIA
Il Centro di osservazione e monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (COMIMP) della Regione Puglia è previsto dalla L.R. 23 settembre 2008, n. 23 "Piano di Salute della Regione Puglia" ed deputato ad un globale coordinamento dei flussi informativi sulla salute e sicurezza del lavoro, con riferimento sia ai rischi che agli esiti di salute che alle prestazioni erogate dai Servizi presenti sul territorio regionale, al fine di promuovere una puntuale sorveglianza della salute negli ambienti di lavoro ai fini di una più efficace programmazione delle azioni e degli interventi.

ART. 2 -OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina:
a) i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo interno;
b) i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi, del Comitato di Indirizzo, del Centro di Coordinamento regionale e delle Sezioni Periferiche;
c) i compiti e le modalità di funzionamento del COMIMP;
d) la contabilità e gli altri strumenti di gestione economico-finanziaria.
2. L'organizzazione deve essere funzionale ai fini istitutivi del COMIMP ed è correlata al perseguimento degli obiettivi programmatici determinati dalla Regione e concordati con le Istituzioni pubbliche locali, nonché all'esercizio delle altre attività eventualmente affidate dalla programmazione e dagli atti di indirizzo nazionali e regionali.

ART. 3 - SEDE E STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
1. Il COMIMP ha una struttura organizzativa centrale con valenza regionale che ha sede in Bari presso l'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (AReSS Puglia).
2. Il COMIMP si articola in sezioni provinciali, attivate come specifici settori di attività presso le U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione di ciascuna ASL, che costituiscono gli snodi operativi.
3. La struttura centrale è individuata nel Comitato di Indirizzo e nel Centro di Coordinamento regionale, le cui funzioni sono successivamente specificate.
4. Le articolazioni funzionali del COMIMP sono descritte agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.

ART. 4 - ORGANI
1. Sono organi del COMIMP il Comitato di Indirizzo e il Centro di Coordinamento regionale

ART. 5 - COMITATO DI INDIRIZZO
1. Il Comitato di Indirizzo (di seguito Cdl) è composto da:
- Direttore del Dipartimento Salute (o suo delegato), che lo presiede;
- Direttore Generale AReSS Puglia (o suo delegato);
- Direttore Generale ARPA Puglia (o suo delegato);
- Due Direttori delle UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, su proposta del Comitato Regionale di Coordinamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'OER (o suo delegato);
- Dirigente del Servizio PSB (o suo delegato);
- Coordinatore Registro Tumori Puglia (o suo delegato);
- Un rappresentante dell'Università degli Studi di Bari afferente alla branca specialistica di medi del lavoro;
- Un rappresentante dell'Università degli Studi di Foggia afferente alla branca specialistica di medicina del lavoro.
2. Il Cdl ha compiti di indirizzo e di valutazione delle attività della Rete. In particolare, Il Cdl:
a. adotta il Piano Annuale e Triennale delle Attività del COMIMP e approva le relazioni annuali di attività predisposte dal Centro di coordinamento;
b. stabilisce i criteri per l'utilizzazione e la condivisione delle risorse economiche, informative e informatiche;
c. approva la pubblicazione del rapporto annuale dei risultati prodotti, nonché la redazione di ogni altra pubblicazione inerente le attività e i dati della rete;
d. approva i programmi di ricerca scientifica, di studio e di aggiornamento negli ambiti di competenza del COMIMP;
e. approva accordi, protocolli di intesa e convenzioni con enti pubblici e privati di livello regionale e nazionale per la promozione di sinergie utili ad ottimizzare il raggiungimento dei risultati e potenziare l'efficacia dell'azione della rete;
f. mantiene costanti rapporti con le istituzioni pubbliche, con le associazioni, società scientifiche e con gli enti portatori di interessi collettivi al fine di sviluppare un ampio coordinamento nel rispetto delle diverse attribuzioni;
g. verifica la rispondenza delle attività del centro di coordinamento e delle sezioni provinciali del COMIMP agli obiettivi annuali e pluriennali assegnati
h. vigila sulla corretta applicazione ed esecuzione del presente Regolamento e degli accordi che ne conseguono.
3. Il Cdl si riunisce almeno due volte l'anno. Al Componenti del Comitato non compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.
Il supporto tecnico scientifico delle attività del Comitato di Indirizzo è assicurato dal Centro di coordinamento regionale, come di seguito individuato.

TITOLO II - ASSETTO ORGANIZZATIVO
ART. 6 - DEFINIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO
1. L'assetto organizzativo del COMIMP si ispira ai seguenti principi:
a) responsabilizzazione del personale e orientamento ai risultati;
b) ottimizzazione e sviluppo delle risorse umane assegnate;
c) massima integrazione e coordinamento professionale ed operativo tra tutte le strutture del COMIMP nell'ambito della valorizzazione delle specificità organizzative e funzionali delle attività di raccolta, codifica ed elaborazione dei dati;
d) qualità dei processi funzionali negli scambi interorganizzativi.

ART. 7 - TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE
1. Le strutture con cui si definisce l'assetto organizzativo del COMIMP sono, oltre al Comitato di Indirizzo di cui all'art. 5, I centro di coordinamento regionale di cui all'art. 8 e le articolazioni provinciali di cui all'art. 9.
2. L'assetto organizzativo è soggetto a verifica periodica da parte del Cdl il quale, ove necessario, in particolare a fronte di assegnazione di ulteriori competenze al COMIMP, provvede al suo adeguamento. 

ART. 8 - CENTRO DI COORDINAMENTO REGIONALE
1. Il Centro di Coordinamento Regionale è lo strumento operativo del Comitato di Indirizzo e svolge un ruolo di supporto alle attività dello stesso. Il Centro di Coordinamento Regionale è collocato presso la Sezione Promozione della salute e del Benessere - Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro e si avvale, per le finalità di cui al presente Regolamento, della struttura scientifica ubicata presso l'AReSS . Il Centro di Coordinamento Regionale, coordinato dal dirigente della sezione PSB, si riunisce almeno quattro volte l'anno, ed è costituito dai seguenti componenti:
- il Coordinatore del Registro Tumori della Regione Puglia;
- Sei Direttori delle UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, su proposta del Comitato Regionale di Coordinamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- i Responsabili delle articolazioni periferiche di cui all'art. 13, c. 2 del presente Regolamento.
2. Il Centro di Coordinamento sottopone all'approvazione del Cdl il piano triennale e annuale delle attività redatto sulla base degli indirizzi ricevuti e predispone relazioni periodiche circa lo stato di avanzamento, proponendo misure ed interventi per il pieno conseguimento degli obiettivi.
3. Il Centro di coordinamento promuove, coordinando i servizi a ciò preposti, un costante miglioramento qualitativo e la razionalizzazione dei processi organizzativi di tutte le strutture che costituiscono il COMIMP, favorendo la massima integrazione tra le varie strutture sia centrali che periferiche. Inoltre, Il Centro di Coordinamento è responsabile della promozione di ogni interazione utile con le strutture della Regione Puglia il cui coinvolgimento è funzionale al perseguimento dei risultati.
4. Gli obiettivi specifici del Centro di coordinamento sono:
- fornire misure relative al fenomeno degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali in Puglia, attraverso l'elaborazione e l'analisi dei dati rivenienti dai sistemi informativi; e promuovere indagini epidemiologiche sulle malattie professionali;
- implementare un sistema di sorveglianza attiva e passiva dei tumori professionali, anche mediante l'interfaccia con il Registro Tumori Puglia;
- assicurare lo svolgimento delle funzioni di Centro Operativo Regionale ai sensi dell'art. 244 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.;
- disegnare e sperimentare azioni mirate al miglioramento e alla valutazione dell'efficacia degli interventi preventivi;
- promuovere attività di confronto e di audit delle prestazioni erogate dai Servizi di Prevenzione sul territorio, finalizzate ad incrementarne la standardizzazione e l'efficacia, nonché alla diffusione di buone prassi;
- promuovere e pianificare attività di formazione e informazione sui rischi professionali, in collaborazione con le altre strutture regionali a ciò preposte;
- predisporre la relazione annuale di rendicontazione scientifica ed economica.
5. Il Centro di coordinamento persegue tali obiettivi svolgendo sia funzioni di linea che di staff. Le attività di linea consistono nella realizzazione di programmi epidemiologici, di sorveglianza, studio e valutazione, la gestione di sistemi informativi, la produzione di rapporti periodici, la realizzazione di studi ad hoc, la gestione di funzioni di documentazione. Le attività di staff consistono nell'uso dei risultati epidemiologici al fine di assistere le attività di pianificazione e di valutazione a livello regionale.
6. Il centro di coordinamento assicura l'omogeneità delle procedure di rilevazione e di elaborazione dei dati e fornisce supporto metodologico e informativo alle sezioni provinciali del COMIMP.
7. Presso il centro di coordinamento risiede l'architettura informatica ed informativa del COMIMP.

ART. 9 - SEZIONI PROVINCIALI
1. Le strutture di riferimento provinciale sono specifici settori di attività ai fini dell'art. 6 del Regolamento del Dipartimento di Prevenzione (R.R. 13/2009) nelle ASL con più U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro al proprio interno (ASL BA, ASL FG, ASL LE) e degli artt. 7 o 8 nelle restanti. Esse sono collocate nelle U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione di ciascuna ASL.
2. Esse sono raccordate funzionalmente con le strutture di riferimento regionale attraverso il Centro di Coordinamento e realizzano le proprie attività secondo gli standard definiti a livello regionale.
3. Nell'ambito del COMIMP, i compiti delle strutture di riferimento provinciale sono:
a) assicurare la corretta e completa alimentazione dei sistemi informativi nonché l'elaborazione dei dati a livello locale 
b) garantire l'implementazione a livello locale dei sistemi di sorveglianza promossi da! centro di coordinamento regionale
c) assicurare il supporto per lo svolgimento a livello provinciale delle funzioni del Centro Operativo Regionale ai sensi dell'art. 244 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.
d) effettuare indagini specifiche su problemi di rilevanza locale;
e) collaborare alla progettazione, alla realizzazione e alla valutazione degli interventi sanitari;
f) collaborare alla realizzazione delle attività di confronto e di audit delle prestazioni erogate dai Servizi di Prevenzione sul territorio;
g) partecipare alle attività di formazione e informazione sui rischi professionali indicate dal centro di coordinamento regionale e promuovere analoghe iniziative a livello locale su aspetti di specifico interesse provinciale;
h) fornire consulenza alle UU.OO. e Servizi della ASL per gli aspetti di competenza;
i) fornire supporto alle attività degli Organismi Provinciali di cui all'art. 2, c. 3 del D.P.C.M. 21/12/2007.
4. Le sezioni provinciali predispongono la relazione annuale delle attività e rapporti scientifici relativi ai dati provinciali e forniscono gli elementi per la pianificazione delle attività locali al Centro di Coordinamento.

TITOLO III - GLI AMBITI DI COMPETENZA
ART. 10 - IL CENTRO OPERATIVO REGIONALE PER LA SORVEGLIANZA DEI MESQTELIOMI MALIGNI - RENAM Puglia
1. Nell'ambito del COMIMP opera il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) per la Sorveglianza dei Mesoteliomi Maligni - RENAM Puglia.
2. Il C.O.R. Puglia è parte del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM); con altri COR Mesoteliomi regionali partecipa alla descrizione dell'incidenza nazionale del mesotelioma maligno (MM), individuando e studiando le esposizioni ad amianto in ogni singolo caso di MM.
3. Compiti del C.O.R. sono:
a) stimare l'incidenza dei casi di mesotelioma in Puglia;
b) raccogliere informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto dei casi registrati;
c) contribuire alla valutazione degli effetti dell'avvenuto uso industriale dell'amianto ed al riconoscimento delle fonti di contaminazione;
d) promuovere progetti di ricerca per la valutazione dell'associazione tra casi di mesotelioma ed esposizione ad amianto.
4. Tutte le fonti interessate operanti nel territorio regionale (quali, a titolo esemplificativo, strutture di ricovero, servizi di anatomia patologica degli ospedali pubblici e privati accreditati) inviano al COR Puglia la documentazione a loro disposizione inerente ciascun caso, anche sospetto, di mesotelioma maligno. In parallelo a questa rilevazione passiva, il C.O.R. conduce una ricerca attiva dei casi presso le fonti potenzialmente idonee mediante la consultazione diretta degli archivi interessati. Allo stesso tempo saranno attuate procedure volte all'acquisizione di ulteriori elementi diagnostici rispetto a quelli già acquisiti al fine di aumentare per quanto possibile la certezza della diagnosi dei casi segnalati o rilevati.
5. Il C.O.R. Puglia opera nel rispetto degli indirizzi e delle Linee Guida fornite dal Registro Nazionale dei Mesoteliomi e si avvale, per la propria attività, anche di tutte le fonti informative del Registro Tumori Puglia, come individuate nell'Allegato A della DGR 2040/2017.
6. Il C.O.R. Puglia garantisce la rilevazione passiva dei casi, mentre la ricerca attiva dei casi e le procedure di definizione dell'esposizione ad amianto sono demandate alle Sezioni Provinciali per i territori di competenza, che operano sulla base degli indirizzi e della metodologia definita dal centro di coordinamento.
7. Il C.O.R. Puglia è un'articolazione del Centro di Coordinamento regionale del COMIMP, ma può essere allocato, mediante convenzione, presso strutture del SSR e/o dell'Università, in relazione alla presenza di specifiche competenze ed esperienza nel settore.

ART. 11 - COLLABORAZIONE CON SISTEMI INFORMATIVI NAZIONALI
1. Il COMIMP attraverso le sue strutture regionali e periferiche costituisce il Focal point del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) di cui all'art. 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
2. Il COMIMP svolge azioni di supporto alle strutture tecniche dell'Assessorato regionale competente per il monitoraggio dei programmi regionali in materia di sicurezza del lavoro e di ogni altro progetto di rilevanza nazionale approvato dal Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro (INFORMO, MALPROF, ecc.).

ART. 12 - SORVEGLIANZA ATTIVA E PASSIVA DEI TUMORI PROFESSIONALI
1. La creazione di un sistema di sorveglianza attiva e passiva dei rischi professionali consenta di realizzare un monitoraggio permanente tramite l’utilizzo coordinato e integrato di più banche dati e figure professionali che operano nel settore della sanità pubblica.
2. Il Sistema ha l'obiettivo di:
a. fornire una dimensione epidemiologica del problema;
b. procedere alla ricostruzione della storia professionale dei casi registrati dai flussi sanitari correnti (SDO) e dal Registro Tumori Puglia attraverso il record-linkage con il database INPS;
c. ottenere l'identificazione, in specifici comparti occupazionali, di ambiti professionali ad elevato rischio;
d. ottenere elementi per il riconoscimento medico-legale della natura professionale del singolo caso di tumore ai fini assicurativi;
e. monitorare la comparsa di nuovi rischi professionali e il modificarsi dei rischi attuali in base al cambiamento delle lavorazioni;
f. generare ipotesi relative alla eziologia professionale delle varie patologie in esame;
g. definire interventi di prevenzione e/o indagini analitiche mirate alla conferma delle ipotesi eziologiche formulate;
h. stimare la frazione eziologica professionale dei casi incidenti inclusi nel Registro Tumori Puglia;
i. diffondere conoscenze circa la presenza attuale o pregressa del rischio cancerogeno nella realtà locale.
3. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, il centro di coordinamento sottopone al Comitato di Indirizzo un protocollo operativo per l'avvio del sistema di sorveglianza. 

TITOLO IV - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
ART. 13 - ASSETTO ORGANIZZATIVO
1. Il Centro di coordinamento Regionale si avvale della struttura scientifica di cui all'art. 8, ubicata presso l'ARESS e costituita da due medici del lavoro con esperienza in materia di epidemiologia occupazionale, da un collaboratore statistico e da un funzionario amministrativo.
2. Le articolazioni provinciali, in numero di una per ASL sono incardinate all'interno dell'U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro. Al fine di garantire il necessario raccordo nelle attività di raccolta ed elaborazione dati, oltre che funzioni di coordinamento tra le strutture operative a livello territoriale, per le articolazioni provinciali, di norma, trova applicazione l'art. 6. del Regolamento regionale n. 13/2009 - nelle ASL con più U.O.C. "Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro" - e gli arti. 7 o 8 nelle ASL in cui è presente una sola U.O.C. "Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro". Il responsabile delle citate strutture è individuato prioritariamente sulla base dell'esperienza professionale maturata nello specifico settore (gestione flussi informativi ai fini della programmazione dell'attività dei servizi, epidemiologia professionale, caratterizzazione delle esposizioni professionali). Esse sono costituite almeno dal dirigente medico responsabile, da un tecnico della prevenzione con esperienza nell'ambito della caratterizzazione delle esposizioni professionali e da un assistente sanitario addetto alla rilevazione ed all'immissione dei dati con esperienza nell'ambito dell'utilizzo di sistemi informativi elettronici.
3. Il Direttore Generale dell'AReSS Puglia e i Direttori generali delle ASL provvedono ad adeguare i propri atti aziendali al fine di ottemperare, in termini strutturali e funzionali, alle disposizioni del presente regolamento.
4. Il Cdl provvede, sulla base degli indirizzi regionali, alla rimodulazione del personale dedicato alle attività del COMIMP qualora esigenze organizzative lo rendano necessario.

ART. 14 - SEDI, INFRASTRUTTURE E DOTAZIONE TECNOLOGICA
1. Il centro di coordinamento garantisce l'acquisizione delle risorse strumentali e tecnologiche e la loro distribuzione alle sezioni provinciali, nel rispetto delle norme nazionali e regionali e delle regole di Sanità Elettronica vigenti in regione Puglia, assicurando la cooperazione integrativa con il Sistema Sanitario Informativo Regionale.
2. La Direzione Generale da cui dipende organicamente ciascuna delle articolazioni funzionali del COMIMP individua, entro un mese dall'emanazione del presente regolamento, gli spazi da destinare al personale e alle infrastrutture del COMIMP. Provvede all'acquisizione, alla gestione, alla manutenzione e all'aggiornamento degli arredi e degli strumenti informatici sulla base delle esigenze di funzionamento stabilite dal Cdl e garantisce il collegamento in rete con tutte le strutture della COMIMP.

ART. 15 - UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. Il COMIMP realizza un rapporto annuale dei risultati prodotti, esplicitando metodologie e criticità e coinvolgendo tutti gli Enti che costituiscono il Cdl, ciascuno per quanto di propria competenza.
2. Il centro di coordinamento regionale cura la pubblicazione, nel sito web del portale regionale della salute, delle informazioni prodotte a livello aggregato, al fine di rendere accessibili e garantire trasparenza delle procedure, secondo le modalità definite dall'art. 5 comma 3, lettera f) del presente regolamento.
3. Una sintesi dei risultati prodotti è integrata nella relazione sullo stato di salute della popolazione pugliese realizzata annualmente dall'Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia con la collaborazione dell'AReSS Puglia nonché nella relazione sullo stato di attuazione della programmazione annualmente elaborata dall'AReSS.
4. Tutte le strutture del Servizio Sanitario Regionale possono servirsi dei dati del COMIMP per l'elaborazione di piani e programmi, facendone richiesta al coordinatore che è tenuto a dare riscontro entro quindici giorni dalla formulazione della richiesta.
5. I dati elaborati dal Centro di Coordinamento sono trasferiti agli SPESAL per competenza territoriale.

ART. 16 - RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY
Il COMIMP provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dall'ordinamento normativo generale e di settore. 

ART. 17 - COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI TERZI NELL'AMBITO DELLA RICERCA
1. Nell'ambito delle attività di ricerca possono essere coinvolti soggetti terzi che concorrano al miglioramento dei risultati delle attività previste attraverso specifiche convenzioni che disciplinino la proprietà dei risultati e dei prodotti, nonché gli oneri derivanti dalle attività del progetto.
2. Le convenzioni sono sottoposte all'approvazione del Cdl.

ART. 18 - RAPPORTI CON ISTITUZIONI SANITARIE EXTRAREGIONALI
1. Il Cdl stabilisce e mantiene i rapporti con le strutture di riferimento nazionale e i COR, finalizzati a garantire un allineamento metodologico con gli standard operativi nazionali e internazionali, anche attraverso la promozione della partecipazione del personale del COMIMP a iniziative di formazione di settore.
2. Il Cdl cura i rapporti e definisce con le istituzioni sanitarie extraregionali protocolli di intesa per facilitare l'acquisizione delle informazioni cliniche relative a residenti pugliesi ricoverati fuori della regione Puglia.

TITOLO V- GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E PATRIMONIALE
ART. 19 - FONTI DI FINANZIAMENTO
1. Le attività del COMIMP sono finanziate con apposito capitolo di entrata, nel quale confluisce parte degli introiti derivanti dalle sanzioni ex D.Lgs. 758/94 per la parte di competenza regionale.

ART. 20 - GESTIONE ED IMPIANTO CONTABILE
1. Le procedure amministrative riguardanti la gestione e l'impianto contabile, nonché i documenti contabili fondamentali previsti dalla normativa regionale di riferimento, saranno progressivamente adattati in relazione all'effettiva realizzazione degli adempimenti necessari alla piena attivazione del COMIMP e comunque non oltre dodici mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento è sottoposto a revisione ad ogni mutamento del quadro legislativo nazionale e regionale che lo ponga in contrasto con specifiche norme di riferimento.