INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 50

 

Roma, 8 novembre 2017

 

 

Al

Dirigente generale vicario

Ai

Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a:

Organi istituzionali

 

Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo

 

Organismo indipendente di valutazione della performance

 

Comitati consultivi provinciali


Oggetto
Obbligo e tutela assicurativa dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari: classificazione tariffaria, retribuzione imponibile e modalità di calcolo del premio assicurativo. Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, art. 25, comma 5.

Quadro normativo
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
* Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità 10 ottobre 1985: "Regolamentazione della 'gestione per conto dello Stato' della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'Inail".
* Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".
* Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".
* Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 12 dicembre 2000: "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione".
* Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
* Circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34: "Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali e prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione".
* Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151: "Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3.".
* Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10: "Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965."
* Legge 28 aprile 2016, n. 57: "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace".
* Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116: "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57".
* Circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2017."

Premessa
Con il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge 28 aprile 2016, n. 57, di riforma organica della magistratura onoraria.
La riforma delinea il nuovo status del magistrato onorario e introduce altresì le norme che regolano l'accesso, la durata dell'incarico, le conferme, le indennità e le procedure disciplinari che sono le medesime sia per il giudice onorario di pace, sia per il vice procuratore onorario.¹
I giudici onorari di pace e i giudici onorari di tribunale (ex g.o.t) sono stati ricondotti a un'unica figura denominata giudice onorario di pace mentre è rimasta invariata quella dei vice procuratori onorari, anche se il ruolo e le funzioni di entrambe le figure vengono rideterminati nell'ambito del nuovo quadro normativo.
In ragione della natura onoraria dell'ufficio è espressamente stabilita la temporaneità dell'incarico, limitato a regime a non più di due quadrienni, nonché la cessazione al compimento del sessantacinquesimo anno di età.²
L'incarico deve essere svolto compatibilmente con le attività lavorative e professionali, richiede un impegno complessivo non superiore a due giorni a settimana e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.³

Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari
Il giudice onorario di pace è il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace, mentre il vice procuratore onorario è il magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica.
La riforma attribuisce al giudice onorario di pace e al vice procuratore onorario compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali, nonché funzioni propriamente giudiziarie.
In particolare, i giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali e sono inoltre assegnati alla struttura organizzativa denominata "ufficio per il processo" costituita...(omissis) presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti.
In analogia con T'ufficio per il processo", in ogni procura della Repubblica presso i tribunali ordinari è istituito l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, che si avvale, secondo le determinazioni organizzative del Procuratore della Repubblica, anche dei vice procuratori onorari.
Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 contiene poi un regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma e per i procedimenti civili e penali assegnati e assegnabili ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto.¹⁰
Si espongono le seguenti istruzioni sul regime assicurativo dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, così come delineato dalla riforma organica della magistratura onoraria.

Obbligo assicurativo
Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari impegnati, in ragione delle rispettive funzioni giurisdizionali, nelle lavorazioni rischiose di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono persone assicurate all'Inail.
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è prevista per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nonché per quelli in servizio alla medesima data, come espressamente indicato dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
Il rapporto di lavoro dei giudici di pace tuttavia ha proprie peculiarità, in ragione delle quali non è possibile estendere a essi le modalità di tutela assicurativa previste per i magistrati professionali, ai quali è riconosciuto lo status di pubblici dipendenti.¹¹
La configurabilità di un rapporto di pubblico impiego in capo alla magistratura onoraria è infatti esplicitamente esclusa dalla legge delega 28 aprile 2016, n. 57 che, nel riformare la materia, attribuisce rilievo determinante alla temporaneità dell'incarico di che trattasi.
Ne consegue una diversa regolamentazione dei compensi percepiti dai magistrati onorari rispetto ai magistrati professionali, riconducibili, rispettivamente, a una indennit๲ e a una retribuzione, nonché una diversa articolazione dei relativi regimi previdenziali e assicurativi modulati in considerazione della professionalità o della onorarietà dell'incarico.
In particolare, per effetto dell'art. 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che apporta modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali, non sono più ricondotte fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, bensì nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo.¹³
Il regime previdenziale e assistenziale delineato dalla riforma deve attuarsi senza oneri per la finanza pubblica, attraverso l'acquisizione delle risorse necessarie per la copertura assicurativa dei magistrati onorari, mediante misure che incidono sulle indennità percepite dagli stessi,¹⁴ secondo le modalità di calcolo nel seguito specificate.

Classificazione tariffaria, retribuzione imponibile e modalità di calcolo del premio assicurativo.
Le nuove disposizioni¹⁵ prevedono che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è attuata con le modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta.
La classificazione tariffaria delle specifiche attività svolte dai giudici onorari e dai vice procuratori onorari impegnati abitualmente a svolgere le proprie funzioni mediante l'uso di videoterminali e macchine elettroniche di ufficio è da individuare nella voce di tariffa 0722 della Gestione altre attività¹⁶ Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio; personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori di cassa e simili, cui corrisponde un tasso pari al 5 per mille.
Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio¹⁷, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile.¹⁸

Tutela
L'applicazione della gestione ordinaria comporta il riconoscimento della totalità delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto, ivi compresa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Tali prestazioni saranno commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio assicurativo.

Istruzioni operative
Denuncia di esercizio e calcolo del premio assicurativo
Il Ministero della giustizia inoltra all'Inail in via telematica la denuncia di iscrizione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i giudici onorari e i vice procuratori onorari utilizzando il servizio disponibile sul portale www.inail.it.
In sede di prima applicazione della nuova tutela assicurativa dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, la denuncia di iscrizione deve essere inviata entro 30 giorni dall'emanazione della presente circolare, fermo restando la decorrenza della copertura assicurativa dal 15 agosto 2017, data di entrata in vigore dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
Ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa, l'ufficio competente del Ministero della giustizia riattiva il codice ditta a suo tempo comunicato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 all'interno del quale deve essere istituita una nuova Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) per la gestione del rapporto assicurativo dei giudici onorari e i vice procuratori onorari operanti su tutto il territorio nazionale.
Il premio di rata anticipato relativo al periodo assicurativo 15 agosto 2017 - 31 dicembre 2017 è calcolato dalla Sede Inail, competente per il codice ditta, e richiesto con il provvedimento di assicurazione e conteggio del premio tenuto conto dell'imponibile retributivo dichiarato con la denuncia di iscrizione e del tasso di premio previsto dal decreto ministeriale 12 dicembre 2000 per la lavorazione svolta¹⁹.
La liquidazione e il pagamento del premio per l'anno solare successivo a quello di attivazione della copertura assicurativa, unitamente alla regolazione del premio per l'anno precedente, devono essere effettuati in autoliquidazione ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Pertanto, entro il 28 febbraio 2018, ai sensi del decreto ministeriale del 9 febbraio 2015, il Ministero della giustizia, titolare del codice ditta Inail, presenta in via telematica la dichiarazione delle retribuzioni relative al 2017 determinate in base all'effettivo numero dei giudici di pace in servizio e ai mesi di presenza, utilizzando il servizio A.L.P.I. online.
Entro il 16 febbraio 2018, ai sensi del citato articolo 28, deve quindi essere calcolato il premio anticipato per l'anno 2018 (rata) e il conguaglio per l'anno 2017 (regolazione) e pagato il premio complessivo di autoliquidazione, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 EP (Enti Pubblici).
Il premio di assicurazione per gli anni successivi al primo anno solare intero deve essere sempre corrisposto in autoliquidazione, fermo restando il diritto dell'Istituto di richiedere le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quant'altro dovuto.
L'accesso ai Servizi online è subordinato al rilascio delle credenziali dispositive da richiedere utilizzando l'applicativo online Richiedi credenziali dispositive disponibile su www.inail.it (Accedi ai Servizi Online > Registrazione - Login > Istruzioni per l'accesso > Registrazione utente > Registrazione utente con credenziali dispositive).

Denuncia di infortunio sul lavoro e di malattia professionale
L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale ricade sull'ufficio competente individuato dal Ministero della giustizia, sulla base del proprio assetto organizzativo interno. Tale ufficio è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e in particolare agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e 54.
In particolare, per effetto del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che ha modificato l'art. 53 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le denunce d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale devono essere inoltrate per via telematica e corredate dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, come previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che ha modificato l'art. 53 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Il responsabile dell'ufficio individuato per effettuare le denunce di infortunio, in possesso delle credenziali dispositive per l'accesso al portale www.inail.it rilasciate ai datori di lavoro della gestione ordinaria può a sua volta decentrare la funzione di invio delle denunce di infortunio abilitando i responsabili sul territorio al ruolo di "Datore di lavoro"²⁰ cui compete tale adempimento.
Il ruolo "Datore di lavoro" consente infatti di accedere, tra gli altri, ai servizi per l'invio della denuncia/comunicazione di infortunio e denuncia della malattia professionale.
Ciascun utente abilitato come "Datore di lavoro" può effettuare le denunce per la Posizione Assicurativa Territoriale (PAT), appositamente istituita per la gestione del personale in esame, abbinata al codice ditta di cui è titolare il Ministero.
Per quanto riguarda la trasmissione all'Inail delle denunce in discorso si rinvia alla circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34.
L'obbligo di informare l'autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o una prognosi superiore a 30 giorni si intende assolto con l'invio all'Inail della denuncia d'infortunio per via telematica.
Resta fermo l'obbligo degli assicurati, compresi quelli oggetto della presente circolare, di dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, come previsto dall'art. 52 del Testo unico.
In proposito, come precisato nella circolare Inail-21 marzo 2016, n. 10, tale obbligo si intende assolto comunicando alla struttura competente alla denuncia l'identificativo e la data di rilascio del certificato medico trasmesso all'Inail con le modalità sopra indicate.
È opportuno, infine, precisare che, per le denunce di infortunio/malattia professionale relative ai giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, l'ufficio competente non dovrà utilizzare le modalità di denuncia e le credenziali di accesso già in uso per la speciale gestione per conto dello Stato, concernente esclusivamente i dipendenti del Ministero della giustizia.


Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

_____________
¹ Gli artt. 29-31 stabiliscono delle disposizioni speciali per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
² Art. 18, comma 3, del decreto legislativo citato.
³ Art. 1, comma 3 del decreto legislativo citato.
Art. 1 comma 1, del decreto legislativo citato.
Art. 1 comma 2, del decreto legislativo citato.
Art. 9 "funzioni e compiti dei giudici onorari di pace" e art. 16 "funzioni e compiti dei vice procuratori onorari" del decreto legislativo citato.
Art. 9, comma 1, del decreto legislativo citato.
Art. 9, comma 2, del decreto legislativo citato.
Artt. 2 e 16 del decreto legislativo citato.
¹⁰ Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2017, n. 38.
¹¹ Per questi ultimi, in quanto dipendenti dello Stato, e quindi in presenza del requisito richiesto ex art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è garantita dall'Ordinamento, in presenza delle lavorazioni rischiose previste dall'art. 1 del succitato decreto, con la speciale modalità di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 1985 (gestione per conto dello Stato).
¹² Art. 23 "indennità spettante ai magistrati onorari" del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
¹³ Art. 53, comma 2, lettera f bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
¹⁴ Cfr ar.t 2, comma 13, lettera l) della legge delega 28 aprile 2016, n. 57.
¹⁵ Art. 25, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
¹⁶ Art. 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
¹⁷ Circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, § 7 "Retribuzione di ragguaglio". Per l'anno 2017, la retribuzione di ragguaglio corrisponde a euro 16.195,20 su base annua.
¹⁸ Art. 25, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo citato.
¹⁹ Cfr § "Classificazione tariffaria, retribuzione imponibile e modalità di calcolo del premio assicurativo".
²⁰ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."