Cassazione Penale, Sez. 4, 8 novembre 2017, n. 50982 - Operaio irregolare travolto da una valanga di terra. Mancato rinforzo dello scavo e omissioni in materia di sicurezza


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 05/10/2017

 

Fatto


1. La Corte di Appello di Sassari, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti S.P., S.D., G.C., D.A. e I.L., con sentenza del 10.6.2016 in parziale riforma della sentenza impugnata, emessa dal GUP del Tribunale di Sassari in data 28.3.2012: • riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata al capo A), rideterminava la pena nei confronti di S.D., G.C., D.A. ed I.L. nella misura di anni 1 e mesi 2 di reclusione ciascuno; • dichiarava non doversi procedere nei confronti di D.A. ed I.L. in ordine al reato loro ascritto al capo B), perché estinto per intervenuta prescrizione; • assolveva D.A., S.D., G.C. dai reati loro ascritti ai capi F) e G) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; • revocava la condizione cui era stata subordinata la sospensione condizionale della pena concessa a S.D., G.C., D.A. ed I.L.; • confermava la sentenza impugnata nei confronti di S.P. e lo condannava al pagamento delle spese del presente grado di giudizio ed a rifondere alle parti civili costituite le relative spese legali.
2. Il giudice di primo grado, separate le posizioni processuali degli originari coimputati P.P., sindaco del comune di M., committente dei lavori, F.F., responsabile per il Comune di M. del procedimento amministrativo, F.E.C., direttore responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori per i quali si procedeva con rito ordinario, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato S.P., S.D., G.C., D.A., I.L. responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi A), B), F) e G) della rubrica (omicidio colposo, violazione legge infortuni sul lavoro e falso in scrittura privata) commessi in M. il 3.7.2008, e li aveva condannati tutti alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione in relazione al reato di cui al capo A), nonché D.A. e I.L. alla pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto per il reato di cui al capo B) ed infine D.A., S.D. e G.C., limitatamente ai reati di cui ai capi F) e G), unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena complessiva di mesi 4 e giorni 20 di reclusione, oltre che tutti al pagamento delle spese processuali. Il GUP sassarese aveva concesso a tutti gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandola al pagamento delle provvisionali disposte a favore delle parti civili, e aveva altresì condannato gli imputati al risarcimento del danno cagionato ai congiunti di G.P.A., costituitisi parte civile. Aveva, inoltre, condannato D.A., S.D. e G.C. al risarcimento del danno subito dalla parte civile S.F., danni da liquidarsi, per tutti, in sede civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva di € 60.000,00 in favore di ciascuno dei genitori della vittima e di € 30.000,00 per ogni sorella, a carico dei condannati per il delitto di cui al capo a), nonché una provvisionale di € 8.000,00 in favore di S.F. a carico dei condannati di cui ai capi f) e g), con condanna al pagamento delle spese per l'azione civile.
Il giudice di prime cure aveva, inoltre, assolto D.A. e I.L. dal reato loro ascritto al capo G perché il fatto non sussiste e il coimputato C.V. dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.
3. A questo punto del giudizio, pertanto, resta in piedi per i cinque odierni ricorrenti la sola condanna di cui al capo A:
• delitto di cui all’art. 589 cpv. C.P. perché, ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza, nell'esecuzione di lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del centro abitato e del caseificio della cooperativa allevatori del comune di M. all'interno del cantiere della IBI Idrobioimpianti S.p.A., S.P. in qualità di escavatorista, titolare della omonima ditta individuale (ditta impegnata nei predetti lavori in virtù di un accordo verbale intercorso tra il suo titolare e S.D. e G.C. della IBI Idrobioimpianti SpA), (...), S.D. procuratore della IBI idrobioimpianti S.P.A. per la stipula del contratto di nolo a caldo, G.C. assistente tecnico di cantiere della IBI idrobioimpianti S.p.a., D.A. amministratore unico della IBI idrobioimpianti S.p.a., società appaltatrice per l'esecuzione delle opere sopra descritte, I.L., direttore tecnico della IBI idrobioimpianti S.p.a., (...):
1. TUTTI, (compreso S.P. ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettere a) e b) D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81), in violazione di quanto disposto dall'art. 119 D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, non avendo provveduto ad utilizzare le necessarie armature di sostegno della scavo, avente nel punto in cui l'incidente si è verificato una profondità superiore a m. 1,50, non avendo provveduto a garantire la consistenza del terreno e dunque adeguata stabilità anche in relazione alla pendenza delle pareti e non avendo vigilato sulla effettiva adozione della misura di protezione in parola;
2. TUTTI (compreso S.P. ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettere a) e b) D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81) in violazione di quanto disposto dall'art. 120 D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 non avendo, in presenza di un deposito necessario di terra sul bordo della scavo descritto in precedenza, provveduto alle necessarie puntellature e non avendo vigilato stilla effettiva adozione della misura di protezione in parola;
3. S.D. - G.C. - D.A. - I.L. in violazione di quanto disposto dall'art. 96 e. I lett. g) D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 combinato con l'art 89 comma I lett. h) stesso decreto, non avendo provveduto a redigere un idoneo piano operativo di sicurezza atteso che quello depositato non menzionava le opere di puntellatura e di armature sopradescritte e P.P. e F.F. non avendo verificato la corretta compilazione del P.O.S. e l'indicazione dei rischi specifici e dunque la sua idoneità;
4. S.D. - G.C. - D.A. - I.L. (...), in violazione di quanto disposto dall'art. 90 comma 9 lett. a) DL.vo 9 aprile 2008 n. 81 non avendo verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria e/o esecutrice dei lavori in relazione ai lavori di scavo prima descritti che imponevano, durante la loro esecuzione, le cautele, del tutto omesse, già indicate ai punti 1. e 2.;
5. omissis
6. S.D. - G.C. - D.A. - I.L. (...) in violazione del disposto degli artt. 90 comma 1 e 15 comma 1, lett.re a) ed n) D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, non avendo considerato quali misure generali di tutela della salute e delta sicurezza dei lavoratori i rischi legati alla natura del terreno, previsti nella "relazione geologica, idrogeologica e geotecnica" allegata al progetto esecutivo dei lavori, nonché non provvedendo a dare adeguata informazione e formazione ai lavoratori, e in particolare al G.P.A. su tali rischi;
7. TUTTI inoltre avendo omesso di intervenire e controllare la regolarità del rapporto di G.P.A. risultato lavoratore "in nero", non assunto cioè da nessuna delle imprese (Idrobioimpianti S.p.A. e ditta individuale S.P.) interessate ai lavori cagionavano la morte di G.P.A. il quale, mentre si trovava sul fondo della trincea appena scavata, col compito di posizionare i tubi e raccordarli con quelli posati in precedenza, veniva travolto, a causa dell'improvviso crollo della parete, in quel punto alta circa 2,5 metri, dalla parete stessa e dai detriti terrosi di riporto (che formavano un cumulo di circa tre metri di altezza), accumulati a fianco dello scavo, riportando gravissime lesioni personali, determinate da meccanismo lesivo misto, traumatico ed asfittico, in conseguenza delle quali decedeva. In M. il 3 luglio 2008.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
• S.P., difeso dall'Avv. omissis
- Art. 606 comma i lett. e): "Manifesta illogicità della, motivazione"
- Art. 606 comma 1 lett. b): "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale", con particolare riferimento all'art. 533 c.p.p.: "Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio".
Il difensore ricorrente rileva che entrambi i giudici di merito pervenivano all'affermazione della penale responsabilità del suo assistito sulla base di discutibili giudizi di "compatibilità", giungendo ad una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quanto risultava dagli elementi di fatto e di diritto acquisiti al processo.
La ricostruzione operata sarebbe priva di riscontri obiettivi nei documenti processuali, che attesterebbero il contrario, ma che verrebbero, comunque, utilizzati nel convincimento di colpevolezza, operando una vera e propria alterazione della verità dei fatti. Il ricorrente precisa che dalle indagini risultavano accertate le seguenti circostanze: 1. la vittima era un lavoratore in nero, in quanto non risultava alle dipendenze né della IBI, né di S.P.; 2. vi era una cantiere della IBI; 3. S.P. lavorava come escavatorista all'intero di tale cantiere in forza di un contratto di nolo a caldo. Lo S.P. agendo in presenza di un contratto di nolo a caldo, che esisteva formalmente, avrebbe perciò dovuto essere assolto, in quanto agiva sotto le direttive e il controllo della IBI, unica responsabile della sicurezza dei lavoratori nel cantiere. Ed invece -ci si duole- il giudice di primo grado, nonostante l'esistenza di dati documentali certi, configura il rapporto tra la IBI e lo S.P. come subappalto, caratterizzato dall'esistenza di un'organizzazione di mezzi e servizi.
Il ricorrente si chiede in base a quali elementi sia stata configurata l'esistenza di persone e mezzi propri dal momento che l'unico mezzo era l'escavatore condotto dallo S.P. e le persone erano il G.P.A., lavoratore in nero, che non risultava alle dipendenze di nessuno e S.U., padre dell'indagato, visto in alcune occasioni all'interno del cantiere e presente nelle vicinanze di M. il giorno del sinistro. Tale assunto del primo giudice, veniva confermato anche dalla sentenza di appello laddove afferma che nel cantiere non operava nessun dipendente o mezzo della IBI. Tale circostanza sarebbe smentita, però, secondo il ricorrente, dalle dichiarazioni di C.V., che affermava di essersi recato in cantiere per verificare se vi fossero tubi da posare, con la logica conseguenza che quest'ultimo, dipendente IBI, era addetto alla posa dei tubi. Inoltre viene evidenziato che la stessa sentenza impugnata dichiara che l'ingegnere G.C. dava istruzioni sull'altezza dello scavo da eseguire. Pertanto la ditta incaricata non poteva che essere la IBI. E se è vero che al momento dell'incidente erano da soli S.P. e G.P.A. è anche vero che il C.V. stava arrivando per vedere se c'erano tubi da posare, mentre sicuramente, lo afferma la sentenza, non c'era S.U..
La sentenza impugnata - prosegue il ricorso- ritiene che S.P. provvedesse sia allo scavo, che alla posa e congiunzione dei tubi, nonché alla copertura degli stessi con il terreno, ma il ricorrente ritiene illogico tale convincimento, evidenziando come lo stesso delinei la sussistenza dell'organizzazione di persone e mezzi, che differenzia il ritenuto rapporto di subappalto dall'effettivo rapporto esistente di nolo a caldo. Il G.P.A. sarebbe stato ritenuto dipendente dello S.P. sulla base di un'intercettazione dalia quale però non è possibile rilevare per chi la vittima lavorasse, ma solo che fosse stato portato in cantiere dallo S.P., amico della vittima. L'incertezza su tale fondamentale elemento farebbe venir meno l'esistenza dell'organizzazione di persone. L'impugnata sentenza, inoltre, non giustificherebbe perché ritenga inconfutabile che nel cantiere lavorassero solo S.P., G.P.A. e S.U..
E ancora, la stessa sentenza, a fronte della prova documentale che S.U. lavorasse a 200 Km di distanza come collaboratore scolastico, risponderebbe che tale impegno lavorativo non sarebbe incompatibile con la possibilità di dedicarsi ad altre attività. Quindi, conclude il ricorrente, l'argomentazione adoperata per affermare la responsabilità di S.P. sarebbe fondata esclusivamente su deduzioni e congetture del tutto illogiche. Chiede, pertanto l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
• D.A., difesa dall'Avv. omissis:
a. Violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla erronea definizione di ipotesi di responsabilità della ricorrente con mero riferimento alla sua carica societaria.
b. Violazione dell'art. 606 b) cod. proc. pen. in relazione alla erronea applicazione degli articoli 40 e 41 cod. pen.
c. Violazione dell'art. 606 b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 e 113 cod. pen. 
d. Mancanza manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen. sul punto della mancata specificazione del contributo causale della ricorrente e, comunque, di una condotta riconducibile a detto contributo.
La ricorrente rileva che la sentenza impugnata pur accogliendo le doglianze difensive e correggendo il deviante errore rappresentato dalla attribuzione alla D.A. della responsabilità di essersi precipitata in Sardegna il giorno stesso dell'incidente e di aver collaborato alla formazione delle scritture false, coinvolgendosi così direttamente nella causazione dell'evento, non ne trarrebbe le logiche conseguenze sul piano motivazionale.
Non spiegherebbe, infatti, il provvedimento impugnato, come ciò sia conciliabile con il mantenimento dell'accusa nei confronti della D.A. che era stata ritenuta dal primo giudice concorrente quanto meno morale non più solo come legale rappresentante, proprio in virtù del comportamento attribuitole e poi rilevatosi errato, per essere stata la sorella D.D. a recarsi in Sardegna, rendere la dichiarazione e consegnare ai Carabinieri la documentazione relativa ai lavori.
L'errore riconosciuto dalla corte di appello dimostrerebbe, secondo la ricorrente, che nessuna ingerenza nelle modalità di registrazione dei contratti e nelle disposizioni sulla sicurezza sarebbe riconducibile a D.A..
Nessuna analisi motivazionale sarebbe stata compiuta in relazione agli addebiti a carico della stessa legati alle attività proprie del suo ruolo. L'avvenuto capovolgimento delle originarie accuse mosse all'amministratrice, avrebbe dovuto comportare una verifica della posizione, tanto più che veniva anche assolta per il capo c) dell'imputazione, in quanto il POS predisposto contemplava le indicazioni per ovviare al rischio di seppellimento.
Pertanto la motivazione della riconosciuta responsabilità sarebbe fondata esclusivamente sul ruolo di legale rappresentante ed amministratore unico, divenendo, perciò, insufficiente, tanto più alla luce della delega di funzioni e responsabilità datata 20.2.2007 fatta a S.D..
Tale delega è stata dalla Corte distrettuale ritenuta priva di validità perché la somma attribuita al delegato per l'esercizio della funzione sarebbe stata giudicata non congrua nemmeno rispetto ai soli lavori assegnati all'impresa S.P., valutati per un importo di € 60.000,00.
Tale argomento, tuttavia, per la ricorrente, sarebbe apodittico e indimostrato, in quanto privo di un riferimento concreto a valutazioni pertinenti.
Non si capirebbe perché la somma attribuita al delegato di € 2000,00 annui, viene ritenuta esigua ed in virtù di quale analisi di valori economici. 
Viene anche evidenziato, del resto, come le paratoie, necessarie ad evitare il franamento vanno realizzate con tavole di legno e sono a disposizione di tutti i cantieri per opere di scavo e di movimento terra.
d. Violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis, 133 e 69 cod. pen.
La ricorrente eccepisce che la valutazione del trattamento sanzionatorio sarebbe avvenuta in maniera collettiva, come nel caso di concorso di persone nel reato, mentre andava riferita ad ogni singolo imputato valutando qualifiche e ruoli diversi.
La ricorrente, riconosciuta estranea ad ogni ingerenza nella vicenda, è stata equiparata nel trattamento sanzionatorio agli altri imputati, nonostante la stessa abbia partecipato prò quota al risarcimento del danno pur avendo ricoperto la carica di amministratore per un breve periodo, abbia ottemperato a tutte le deleghe in materia di sicurezza del lavoro, non sia intervenuta dopo il tragico evento, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice e non le sia stato addebitato alcun atto societario che potesse avere rilievo in relazione al processo.
Le attenuanti -ci si duole- sono state ritenute equivalenti all'aggravante contestata, ma avrebbero potuto essere dichiarate prevalenti anche per la valutazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.
Non vi sarebbe motivazione sul punto.
Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
• S.D., G.C. e I.L., difesi dall'Avv. Omissis:
a. Mancanza,, insufficienza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alle doglianze mosse con l'atto di appello in relazione alla ricostruzione del sinistro ed in particolare della attività, della posizione della vittima al momento dello stesso nonché dell'efficacia eziologica dell'intervento dell'e- scavatore manovrato da S.P. e da suo padre S.U.; in particolare al diniego di un approfondimento peritale sulla procedura di sistemazione del tubo sul fondo dello scavo, della larghezza e profondità dello stesso, sulle ragioni della precipitosa sottrazione del pesante mezzo agli accertamenti investigativi, attesa la manifesta inesperienza in materia confessata dal perito ing. R.
I ricorrenti, a mezzo del comune difensore, evidenziano la necessità di un accertamento peritale, già richiesto in sede di appello, al fine di accertare la dinamica dei fatti e l'attività svolta dal G.P.A..
Incerta parrebbe anche la posizione della vittima che, al momento dell'incidente, si trovava, secondo una prima ricostruzione, operata seguendo le dichiarazioni iniziali del C.V., sul ciglio dello scavo, poi, sul fondo dello scavo, a seguito della ritrattazione del C.V. ed infine, secondo la ricostruzione della corte di appello, in piedi all'interno dello scavo, in una posizione contraddicente rispetto alla ricostruzione peritale recepita nella modifica del capo di imputazione e nella ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado.
I ricorrenti chiariscono i motivi per cui sarebbe necessario l'accertamento tecnico evidenziando le operazioni necessarie alla posa delle tubazioni e la conseguente posizione obbligatoria dell'escavatore di fianco o a cavallo della trincea, tenuto conto della necessità del suo impiego per il collegamento dei tubi.
Nella motivazione della sentenza impugnata non sarebbe stata fornita risposta ai quesiti posti, in quanto la corte territoriale si sarebbe adagiata sulla motivazione di primo giudice, con l'unica variante della posizione della vittima.
Ancora una volta, i ricorrenti richiamano l'avvenuta restituzione dell'escavatore a S.F., paventando l'avvenuta perpetrazione di una frode processuale, evidenziando che dalle foto del mezzo si rileva l'eliminazione delle briglie che dovevano essere fissate sulla benna e la presenza di macchie rossastre sulla benna.
I ricorrenti definiscono fantasiosa e confusa la motivazione, laddove rinviene la causa della frattura della clavicola in un ramo o una radice. Detta conclusione non sarebbe sorretta da alcun elemento di fatto e rispetto alla quale, risulterebbe più plausibile l'ipotesi di un casuale e maldestro impatto contro la benna dell'escavatore, di cui ribadiscono la necessità di una valutazione da parte di un consulente che abbia anche una minima esperienza di cantiere.
b. Mancanza insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati G.C., S.D., I.L..
I ricorrenti eccepiscono l'assoluta carenza di motivazione in relazione all'ingerenza causale che le singole violazioni di legge di tipo contravvenzionale avrebbero avuto rispetto alla produzione dell'evento.
Non sarebbe rinvenibile l'efficienza eziologica delle imperfezioni amministrative dell'adozione del POS, dal momento che le puntellature sono comunque imposte dall'art. 119 D.L.vo 9.4.2008, dell'omessa verifica dell'idoneità della ditta S.P., dell'omessa valutazione della relazione geologica posto che la stessa si riferisce alla zona dell'impianto principale ed alla sua stabilità e non al percorso della condotta e che comunque risulta superata dalla necessità di puntellare la zona ed, infine, della circostanza che il G.P.A. lavorasse in nero, dal momento che era comunque tutelato dalle norme a tutela del lavoratore.
Si tratta, continuano i ricorrenti, di ipotesi contravvenzionali, punibili separa-tamente, ma ininfluenti rispetto all'evento lesivo.
In relazione alla posizione di G.C., assistente tecnico di cantiere, viene ravvisata la colpa nella mancata indicazione allo S.P. della necessità di provvedere alla puntellatura dello scavo superiore a m.1,50, ritenendo ininfluente che lo stesso fosse subentrato solo da un paio di giorni, senza indagare sui tempi di scavo e sull'inizio degli stessi nel tratto in cui appariva quella profondità e senza acquisire il giornale di cantiere dal quale risulta che quel tratto fu iniziato proprio la mattina dell'incidente.
In relazione alla posizione di S.D. viene eccepita contraddittorietà della motivazione, in quanto i giudici non chiariscono il motivo per cui venga ritenuto fonte della sua responsabilità il POS che sarebbe stato introdotto successivamente al sinistro, con conseguente impossibilità di retrodatarne l'efficacia.
Del tutto inconferente sarebbe, poi, l'avvenuta ingerenza nella predisposizione delle comunicazioni postume a S.F. del contratto di nolo a caldo, mai formalmente stipulato. Nè i giudici avrebbero spiegato come tale attività fittizia, successiva all'evento, possa dimostrare il coinvolgimento di responsabilità dello stesso.
In relazione alla posizione di I.L., si ribadisce che il suo ruolo di direttore tecnico della IBI, non contraddice la sua tesi difensiva che lo stesso si occupasse solo della parte formale relativa ai contratti di appalto, senza alcuna ingerenza nel funzionamento dei cantieri. Il richiamo alla sua funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione del cantiere di M. sarebbe contraddittorio, dal momento che la fonte di tale qualifica si rinviene nel Pos del cantiere di M., ritenuto non genuino.
Infine, i ricorrenti rilevano che, per tutte le posizioni processuali, si è ritenuto di configurare come contratto di subappalto e non come nolo a caldo un accordo verbale del quale non è possibile definire i contorni giuridici. Le ricostruzioni secondo le quali gli aggiustamenti postumi con sottoscrizioni apocrife avessero tentato di trasformare in una nolo a caldo un preesistente contratto di subappalto, piuttosto che regolarizzare un effettivo contratto di nolo a caldo, tempestivamente già comunicato al Comune di M., sarebbero temerarie e confuse.
Chiedono, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Con memoria del 19.11.2016, a firma del medesimo avv. Omissis, i ricorrenti hanno presentato motivi nuovi.
Si lamenta che la corte di appello avrebbe rigettato la memoria di I.L., con la quale si contestava l'avvenuta condanna sulla scorta delle risultanze camerali.
Si evidenzia che il ruolo di direttore tecnico della IBI era svolto ai sensi dell'art. 26 DPR 34/2000 per la sola partecipazione alle gare. Tale ruolo non va confuso con la figura del dirigente destinatario degli obblighi di sicurezza che va identificato nel direttore tecnico di cantiere Tale direttore non può rilevarsi dal certificato camerale ma va indicato dal POS. L'incarico inoltre va conferito dal datore di lavoro per ogni singolo cantiere in forma scritta con delega e conferimento dei poteri di iniziativa e di spesa, con relativa accettazione.
Nel caso di specie non vi sarebbero stati né incarichi né deleghe.
Nel POS -prosegue il ricorso- viene indicato come direttore tecnico di cantiere l'ing. F.G., mentre I.L. è indicato solo come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come indicato anche sulla tabella di cantiere.
Durante i lavori lo stesso I.L. dichiara di non avere avuto rapporti né con l'amministrazione committente, né con la direzione dei lavori, né con il Coordinatore per la sicurezza e l'esecuzione, né di avere avuto altro compito esecutivo nella realizzazione dell'opera.
Precisa che il suo ruolo era, a norma di legge, quello di un semplice consulente del datore di lavoro, escluso dai soggetti sanzionabili per le violazioni in tea di sicurezza dei lavoratori.
Richiama diversi precedenti di questa Corte sul punto e precisa una serie di elementi di fatto che ne escluderebbero, in ogni caso, la responsabilità, ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
 

Diritto


1. I motivi sopra illustrati sono tutti infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno tutti rigettati.
2. Le doglianze proposte sono, per lo più, prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive.
I ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che, come quella del GUP sassarese, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, come già quello di primo grado, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità degli odierni ricorrenti, in un caso in cui pacifico appare il mancato rinforzo dello scavo, in violazione dell'art. 119 D.lgs 81/08, così come la mancata adozione di misure di protezione e la mancata individuazione nel POS del rischio specifico che ha poi portato alla morte della parte lesa.
Passando ad analizzare i vari motivi di ricorso, va evidenziato che, in particolare, per quanto riguarda la posizione di S.P. va rilevato come logicamente e correttamente in punto di diritto i giudici di merito abbiano escluso l'esistenza di un contratto di nolo a caldo, che, gioverà ricordarlo, è un contratto atipico, assimilabile come disciplina alla locazione di cose mobili o, meglio, alla "locatio operis" oppure al noleggio contemplato dal codice della navigazione ovvero all'appalto di servizi, in base al quale ci si procura il godimento di una macchina con il relativo operatore. Il "nolo a caldo", in altri termini, si configura come un contratto innominato caratterizzato da una prestazione principale, avente ad oggetto la locazione o il c.d. noleggio di un macchinario, e da una accessoria, rappresentata dall'attività del soggetto addetto (sul punto Sez. 3, n. 6923 del 13/6/1997, Rv. 208442, che ebbe a ritenere che la sistemazione in sito di micropali e l’immissione di cemento liquido in essi costituisse un cottimo e non un "nolo a caldo", in quanto dette operazioni erano specialistiche e non limitate al funzionamento delle attrezzature particolari).
Nel caso di specie, non solo appare non configurabile la fattispecie del contratto invocato a propria difesa dallo S.P., ma nemmeno vi è mai stata la stipula del preteso formale contratto richiamato dal ricorrente. L'unico contratto, mai stipulato, ma indicato all'amministrazione comunale come modalità di realizzazione dei lavori, peraltro, sarebbe dovuto intercorrere con altra ditta, di S.F., nemmeno esistente al momento dei fatti.
3. I giudici del merito, hanno logicamente ritenuto, nella vicenda in esame, la mancanza di credibilità della linea difensiva avvalorata da un comportamento complessivo degli imputati mistificatorio e tendente a coprire una serie di gravissime violazioni in tema di sicurezza, che vanno dall'utilizzazione di un lavoratore in nero, alla consapevole omissione della puntellatura nonostante l'esistenza di una perizia geologica, sullo stato del terreno. E correttamente la corte di appello ha ritenuto la configurabilità di un contratto di appalto tra la IBI e lo S.P.. Quest'ultimo dichiarava espressamente che il padre lo aiutava nelle commissioni inerenti i lavori. Inoltre è S.U. a suggerire telefonicamente al figlio di portare via l'escavatore per evitarne il sequestro e sempre S.U. intrattiene le conversazioni telefoniche intercettate con i rappresentanti della IBI in merito alla vicenda, dimostrando il suo diretto coinvolgimento.
Del tutto logico appare anche il ragionamento seguito dalla corte di appello laddove esclude la rilevanza della certificazione rilasciata dal MIUR, evidenziando come l'attività lavorativa non era incompatibile con la possibilità di dedicarsi ad altre attività, soprattutto nel periodo estivo, tenuto conto che si trattava, tra l'altro, di un'attività in nero.
Parimenti logica appare la deduzione che il G.P.A. lavorasse alle dipendenze di S.P., dal momento che proprio lui dichiarava di avergli proposto il lavoro.
Come rileva la Corte territoriale a pag. 52 della sentenza impugnata, dalle risultanze processuali emerge con chiarezza che nel cantiere temporaneo e mobile, partito dall'abitato di M. e che progrediva in direzione del depuratore, non operava nessun dipendente e nessun mezzo della IBI.
Costoro compreso C.V. - accorsero sul luogo dopo il disgraziato evento, per aiutare S.P., che si trovava da solo con la vittima e si stava già adoprando per liberare quest' ultima dalla terra. Non corrisponde al vero la deduzione difensiva relativa alle dichiarazioni del C.V., in quanto questi precisa che il mattino dell'incidente si stava recando all'altro cantiere, gestito dalla IBI, per verificare se si dovessero posare dei tubi.
Il posizionamento dei tubi, ognuno lunghi 12 metri, richiedeva l'intervento di un mezzo meccanico e, a tal fine, sul posto era presente solo l'escavatore condotto da S.P.. Questi provvedeva sia allo scavo, sia alla posa e congiunzione dei tubi ed alla loro copertura con la terra, avvalendosi dell'ausilio del padre S.U. ed, appunto, del G.P.A..
Le stesse conversazioni registrate, dove proprio S.U. riferisce - evidentemente in base al racconto resogli dal figlio - il tipo di attività in corso poco prima che si verificasse l'infortunio, sono state condivisibilmente ritenute inequivocabili in tal senso. Altrettanto significativo è il dialogo in cui il medesimo spiega che il figlio era molto amico della vittima, che era stato proprio S.P. a proporgli quel lavoro: "lui lo aveva portato per aiutarlo, per farlo lavorare cosa"'.
E' pertanto indubitabile, come si diceva, che il G.P.A. era dipendente in nero di S.P., il quale (subentrato nella titolarità della sorella) di fatto operava in regime di subappalto in quanto il suo lavoro non si limitava alla mera conduzione dell'escavatore sotto la direzione e l'organizzazione della ditta IBI, ma gestiva autonomamente il cantiere temporaneo e mobile, con organizzazione di persone e mezzi propri. L'unico intervento da parte della IBI era costituito dalle indicazioni fornite dall'ingegnere G.C. in ordine all'altezza dello scavo da eseguire.
4. Immuni da vizi logici e corrette in punto di diritto appaiono, pertanto, le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale che, condividendo sul punto le diffuse considerazioni del giudice di prime cure, ha ritenuto che la posizione di garanzia nei confronti della povera vittima era stata assunta non solo da S.P., ma anche da tutti gli altri imputati (ad eccezione del C.V.) per il ruolo da ciascuno ricoperto nell’impresa IBI, posto che questa affidò al predetto S.P. un lavoro che aveva tutte le caratteristiche del subappalto, senza rispettare le formalità richieste nel caso di opere pubbliche (anzi comunicando all'Amministrazione Comunale di M. un tipo di contratto completamente diverso), senza verificare l'idoneità dell'impresa subappaltatrice al compimento di quel tipo di opere senza accertare la regolare posizione lavorativa dei dipendenti di quest'ultima, senza informare la stessa sui rischi, comunicarle il POS, vigilare sull'adozione delle misure di prevenzione (tenuto conto delle caratteristiche del terreno su cui veniva compiuto lo scavo, come da relazione idrogeologica e geotecnica allegata al progetto esecutivo dei lavori della IBI) e senza alcuna comunicazione e controllo sulla necessità di apprestare adeguate armature e puntelli, in effetti previste nel POS della IBI, al fine di evitare cedimenti o frane in considerazione dell'altezza delle pareti dello scavo, di gran lunga superiori a m. 1,50.
5. Di fronte ad un subappalto non formalizzato, che richiedeva e richiese allo S.P. una autonoma organizzazione di mezzi e di persone, in altri termini, da un lato la IBI, attraverso i suoi responsabili di cantiere e la sua dirigenza, non operò vigilanza alcuna sulla ditta subappaltatrice, che addirittura faceva lavorare un operaio "al nero" in violazione dell'art. 26 del Dlgs. 81/08, ma al contempo - come rileva in motivazione la Corte territoriale- conservò ampi spazi di ingerenza, attraverso gli interventi in loco dell'ingegnere di cantiere G.C., uomo della IBI che decideva il tipo di scavo, ne determinava la profondità, e che quindi era pienamente consapevole delle plateali manchevolezze in materia di sicurezza di quel cantiere mobile.
Anche S.D., dal suo canto, che era colui che ha firmato tutte le scritture private apocrife e che insieme a G.C., per il ruolo ricoperto, era tenuto, insieme a G.C., a vigilare sul rispetto della normativa antinfortunistica, era evidentemente titolare di una posizione di garanzia. Così come I.L., non tanto in virtù dell'Incarico di responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, così indicato nel POS del cantiere di M., bensì di direttore tecnico della IBI.
6. Quanto alla questione posta circa la mancata perizia tesa a ricostruire la dinamica dell'incidente, la Corte territoriale l'aveva già argomentatamente e logicamente confutata sulla scorta della ricostruzione sulla dinamica dell'Infortunio e sulla causa della morte del G.P.A., ritenuta pienamente appagante, compiuta dal giudice di prime cure attraverso un vaglio critico di tutte le risultanze processuali.
Va, peraltro, ricordato, che non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva nel giudizio abbreviato non condizionato (Sez. 5, n. 27985 del 5/2/2013, Rossi, Rv. 255566) e che la sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (Sez. 4, n. 7444 del 17/1/2013, Sciarra, Rv. 255152).
Peraltro, come costantemente ribadito da questa Corte di legittimità, la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (Sez. 6 n. 43526 del 3/10/2012, Ritorto e altri, Rv. 253707).
7. Infondate sono anche le doglianze proposte in relazione alla posizione di D.A., della quale la sentenza impugnata correttamente riconosce la responsabilità in qualità di legale rappresentante della società che ha ricevuto l'appalto e conferito il subappalto.
La delega per la sicurezza rilasciata, infatti, come correttamente osservato dalla sentenza di appello non conferiva certamente un potere di spesa adeguato ai lavori da eseguire ed in ogni caso, poi, in capo alla legale rappresentante della IBI, esisteva un obbligo di controllo del delegante nei confronti del delegato relativo alla corretta gestione del rischio.
Rileva articolatamente e logicamente la Corte territoriale che non può condividersi la tesi secondo cui ella avrebbe investito delle funzioni di controllo S.D., con particolare riguardo all'osservanza di tutte le cautele per la sicurezza sul luogo di lavoro, in quanto la prodotta delega di funzioni e responsabilità datata 20/2/2007, attribuiva al delegato, per l'esercizio di tale funzione un fondo di spesa di 2000 euro l'anno, atto che è stato ritenuto non avere alcuna validità non solo rispetto all'insieme dei lavori dì costruzione dell'impianto di depurazione, assunti presso amministrazione comunale di M., ma neppure rispetto a quelli strettamente assegnati all'impresa S.P., valutati per un importo di 60.000 euro nella lettera datata 13.06.2008 indirizzata al Comune di M., dove si comunicava che le attività di movimento terra per la realizzazione dei collettori fognari sarebbero state eseguite con 'nolo a caldo" dall'impresa di S.F..
Tra l'altro, comunque, si rileva nella sentenza impugnata - che pure dà atto che non fu lei, ma la sorella a precipitarsi in Sardegna lo stesso giorno dell'infortunio- che dall'esame del POS emerge che la medesima rivestiva il ruolo di coordinatore della sicurezza del cantiere.
La sentenza impugnata si colloca, dunque, correttamente nell'alveo della giurisprudenza di questa Corte per cui, in tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e alla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato (Sez. 4, n. 10702 del 1/2/2012, Mangone, Rv. 252675).
E' indubbio, infatti, che nel caso di specie sono state compiute gravissime violazione e tutta la complessiva gestione del rischio è stata macroscopicamente sottovalutata, a cominciare daN'affidamento in subappalto ad una ditta che operava senza i minimi requisiti e accorgimenti in materia di sicurezza.
Pertanto, divengono del tutto ininfluenti il mancato coinvolgimento della D.A. nella gestione immediatamente successiva dell'evento e la circostanza che abbia rivestito la funzione di legale rappresentante per un breve periodo, dal momento che ciò non la esimeva dagli obblighi di vigilanza e dalle responsabilità connesse al suo ruolo.
8. Infondate si palesano, in ultimo, anche le doglianze in punto di mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena.
Peraltro, va ricordato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
L'obbligo motivazionale appare adempiuto sufficientemente, avendo legitti-mamente la Corte territoriale, unitariamente per tutti gli imputati e pur concesse le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'avvenuto risarcimento del danno alle persone offese, convalidato il giudizio di gravità dei fatti operato dal giudice di primo grado (cfr. pag. 30 della sentenza di primo grado e pag. 58 di quella di secondo grado), peraltro irrogando una pena inferiore al c.d. medio edittale.
Sul punto questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -come quello che ci occupa- il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui aN'art. 133 cod. pen (così Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153). Già in precedenza si era, peraltro, rilevato
come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).
9. Al rigetto dei ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché - il solo S.P. che non risulta allo stato avere operato alcun risarcimento- delle spese sostenute dalle costituite parti civili liquidate come in dispositivo.
 

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione - il solo S.P.- delle spese sostenute dalle costituite parti civili che liquida in complessivi euro 2500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2017