Cassazione Penale, Sez. 4, 08 novembre 2017, n. 50967 - Eclatante mancanza di basilari regole prevenzionali nel lavoro in quota: è obbligo del committente richiamare l'appaltatore al rispetto della disciplina


 

 

Le conclusioni cui perviene il giudice territoriale sul punto, oltre che prive di contraddizioni e non illogiche, risultano coerenti con la giurisprudenza del S.C. che da un lato esclude che il committente sia gravato da obblighi in materia antinfortunistica con riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica da adottare in determinate lavorazioni, nonché nella utilizzazione di particolari tecniche lavorative o nella scelta o nell'uso di particolari macchinari e strumenti, dall'altro non lo ritiene esonerato da obblighi prevenzionali, di carattere non specifico, come nella ipotesi di caduta dall'alto di un operaio da un lucernaio o da un cornicione (sez.III, 25.2.2015, Cicuto, Rv. 262757; sez.IV, 28.11.2013, Schiano di Cola e altro, Rv. 259086).
2.3 A tale proposito risulta evidente che, ammessa la responsabilità del committente per eventi infortunistici determinati dalla inosservanza della disciplina antinfortunistica, che fa carico primariamente al datore di lavoro, la stessa può essere estesa al committente laddove l'evento possa ritenersi causalmente collegato ad una omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (sez.IV, 23.1.2014, Ramunno, Rv. 259286), specie nel caso in cui la mancata adozione o la inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (come ha affermato il S.C. in tema di inizio lavori nonostante l'omesso allestimento di idoneo ponteggio sez.IV, 4.12.2012, Bracci, Rv. 255282).
3 Orbene i giudici di merito hanno fornito ampia, logica e condivisibile spiegazione delle ragioni fondanti la responsabilità della A.F., gravata da obblighi di programmazione e di vigilanza sulla corretta adozione di misure di sicurezza, pure previsti dalla legge, che nel caso in specie non erano stati delegati a terze figure di garanzia, che le imponevano, a fronte della insipienza organizzativa e della eclatante evanescenza applicativa di basilari regole prevenzionali (impalcature prive di parapetti, tavole fermapiedi e in certi punti anche incomplete nel piano di appoggio) rilevabili ictu oculi, l'obbligo di richiamare l'appaltatore al rispetto della disciplina antinfortunistica, pretendendone l'applicazione e, se del caso, adoperarsi per la eliminazione delle fonti di rischio anche mediante i poteri inibitori nascenti dalla posizione contrattuale di cui era titolare (da ultimo cfr. sez.IV, 9.2.2016, Russo e altro, Rv.266963), in tale inerzia risolvendosi la condotta colposa ad essa attribuita.


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 05/07/2017

Fatto



1. La Corte di Appello di Napoli con la sentenza impugnata confermava la decisione del Tribunale di Torre Annunziata la quale aveva riconosciuto A.F. colpevole del reato di omicidio colposo ai danni del prestatore d'opera C.V., cui erano stati affidati, unitamente al comproprietario C.P., alcuni lavori edili tra cui l'opera di tinteggiatura esterna di fabbricato condominiale. Il C.V. era precipitato dalla impalcatura, dallo stesso predisposta, a causa della inidoneità realizzativa.
2. Il giudice territoriale, esclusi in capo ai committenti profili di colpa specifica, pure separatamente contestati, per non avere nominato un coordinatore, o comunque un responsabile tecnico che dirigesse e controllasse gli interventi edili appaltati, in quanto tale obbligo non andava riferito al tipo di cantiere in cui operava il C.V., ravvisava in capo alla ricorrente un addebito di colpa generica omissiva "in vigilando", non avendo adeguatamente controllato e, conseguentemente, considerato, la manifesta precarietà e la instabilità dell'impalcatura predisposta dal prestatore d'opera, la quale si presentava priva di fermapiedi e di parapetti ma consistente, quali elementi strutturali, solo di tavole e di lamiere.
Evidenziava che, a fronte di tale macroscopica e facilmente individuabile instabilità dell'opera provvisionale, i committenti avrebbero dovuto richiamare l'appaltatore al rispetto dell'osservanza della corretta posa in opera e dell'uso dei presidi di sicurezza, assumendo sotto questo profilo una posizione di garanzia che ne determinava la responsabilità dell'infortunio subito dal lavoratore, in quanto collegato al mancato rispetto degli obblighi di controllo di cui sopra, da cui discendeva anche l'obbligo di richiamare il prestatore affinchè venissero eliminate le fonti di rischio per i lavoratori.
3. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato affidandosi a due motivi di ricorso.
3.1 Con un primo motivo si deduce violazione di legge processuale per mancata corrispondenza tra i profili di colpa ascritti alla A.F. in imputazione, rispetto a quelli evidenziati dalla motivazione della sentenza impugnata, che riconducevano agli specifici obblighi riconosciuti in capo al committente dall'art. 2 e 3 del Dec.lgs. 494/1996 come trasfusi nell'art. 90 D. Lgs. 81/2008, con palese modifica sostanziale del fatto contestato sotto il profilo della colpa addebitata, del tutto estranea al capo di imputazione, e con riferimento alla relazione causale laddove l'evento mortale veniva collegato a specifici obblighi di Intervento e di Inibizione in capo ai committenti, condotte ugualmente estranee alla contestazione.
3.2 In ipotesi di mancato accoglimento del suddetto motivo di ricorso si solleva questione di legittimità costituzionale degli art.521 e 522 cod.proc.pen. in relazione agi art.24 e 111 Cost. stante la inammissibile e radicale immutazione del fatto contestato e la conseguente lesione del diritto di difesa dell'imputato, la quale si era adoperata per dimostrare nel giudizio la insussistenza dello specifico profilo di colpa addebitato in imputazione.
3.3 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge in relazione agli art.3 e 6 del D. lgs 626/94, assumendo che le misure generali di tutela hanno come destinatario il datore di lavoro di talché non può ritenersi esigibile da parte del committente, soprattutto se soggetto privato e privo di specifiche competenze tecniche, di verificare la concreta adozione di cautele antinfortunistiche da parte dell'appaltatore tanto da esigerne la applicazione sul posto di lavoro in assenza di una specifica previsione normativa. Sotto diverso profilo si assume che nel caso in specie faccia difetto la evidenza di palese violazione delle suddette norme, né é possibile ravvisare una generica negligenza o imprudenza del committente in presenza di incarico affidato a un singolo lavoratore autonomo che operava in autonomia imprenditoriale assumendo i rischi del proprio operato.
3.4 Ci si duole altresì del fatto che il giudice dell'appello non avesse proceduto, sul piano causale, ad una puntuale verifica contro fattuale, in ragione della pluralità di condotte e di eventi che si erano susseguiti andando ad interferire tra di loro nella serie causale de quo.
 

Diritto


1. Il primo motivo di ricorso risulta infondato in quanto il giudice territoriale ha evidenziato, con coerente e logico argomentare, che non si sia realizzata alcuna modifica sostanziale della contestazione, così da compromettere il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, atteso che l'originario capo di imputazione contiene, sia con il richiamo alla colpa generica, sia con riferimento alla specifica norma violata (art.6 D.L.vo 494/96) e alla condotta doverosa che non era stata tenuta né direttamente né attraverso la nomina di un responsabile dei lavori, tutti gli elementi valorizzati dai giudici di merito per riconoscere la responsabilità della prevenuta, in punto di adeguata descrizione della condotta ascritta, del rapporto di causalità con l'evento e del riconoscimento dell'elemento psicologico.
2. Sul punto peraltro va subito riaffermato che il principio di correlazione tra sentenza e accusa oggetto di contestazione, riconducibile all'art.521 cod.proc.pen. risulta violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità e di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia verificata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione del contenuto essenziale dell'addebito nei confronti dell'imputato, il quale si troverebbe sottoposto a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere alcuna possibilità di apprestare adeguata difesa.
Il principio non risulta al contrario violato quando nei fatti, così come contestati, ovvero ritenuti nella decisione del giudice di merito, si possa parimenti individuare un nucleo comune e, in particolare quando gli stessi si trovano in rapporto di continenza.
1.2 In tale prospettiva per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenirsi ad una incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un effettivo pregiudizio per la difesa dell'imputato.
2.3 Ne deriva che la indagine volta ad accertare la violazione del suddetto principio, non deve esaurirsi nel mero pedissequo confronto puramente letterale fra imputazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione si appalesa del tutto insussistente quando l'imputato, anche mediante l'iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (Sez.Un, 22.10.1996 Di Francesco, Rv.205619).
2.4 Orbene nel caso in specie il primo motivo di ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte territoriale la quale ha fornito logica ed esaustiva risposta alle puntuali doglianze sollevate nei motivi di appello, attraverso il richiamo, già contenuto nel capo di imputazione che evoca l'art.6 D.L.vo 494/1996, agli obblighi che comunque la norma riconosce in capo al committente, che non si risolvono nella predisposizione delle misure di sicurezza e di salvaguardia dei lavoratori sul luogo di lavoro, che fanno carico alla parte datoriale, ma che comprendono la vigilanza sull'effettiva adozione da parte dell'appaltatore di cautele che non richiedano, all'atto della verifica, particolari competenze e abilità tecniche, nonché oneri di segnalazione, inibizione e di intervento ogni qualvolta tali misure siano omesse.
1.3 Orbene il capo di imputazione contiene tale addebito, in primo luogo attraverso il richiamo alla disciplina del d. Lgs. 494/96 il cui art.3 fa carico al committente di conformarsi alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza del lavoratori di cui all'art.3 D.lgs. 626/94 (trasfuso nell'art.15 d.lgs. 2008/81), il quale, a sua volta, fa onere al committente di eliminare delle fonti di rischio per i lavoratori. In secondo luogo attraverso la specifica enunciazione della condotta omessa, e cioè viene fatto carico alla A.F. (e al comproprietario C.P.) di avere omesso i dovuti controlli, enunciazione generica che assume specificità se correlata alla prescrizione posta immediatamente prima, ove era contestato alla A.F. un addebito specifico (da quale veniva assolta) al fine di vigilare sull'ottemperanza da parte del C.V. delle norme relative alla prevenzione degli Infortuni sul lavoro (nonché omettevano essi stessi i dovuti controlli).
1.4 Invero una volta stabilito che in presenza di cantiere sottosoglia il committente non aveva l'obbligo di nominare un delegato, responsabile delle opere, né un'altra figura di garanzia o di coordinamento che si affiancasse, ovvero interagisse con il datore di lavoro, ancora più concreto e attuale si poneva l'addebito, contenuto in imputazione di avere omesso - essi stessi - di predisporre i controlli funzionali alla vigilanza dell'ottemperanza da parte del C.V. delle norme antinfortunistiche, omissione di controlli che era posta in relazione, nella stessa imputazione (così cagionando) il decesso di C.V. avvenuto per precipitazione da un ponteggio privo di dispositivi di sicurezza anticaduta.
1.5 Il giudice territoriale ha pertanto posto in luce, con motivazione esente da vizi logico giuridici, che nessuna sostanziale immutazione del fatto sia intervenuta in sentenza, sia con riferimento alla descrizione della condotta omissiva tenuta, sia con riferimento alla relazione causale con l'evento, sia infine con riferimento alla natura e al contenuto delle regole cautelari omesse, la cui fonte normativa risulta altresì adeguatamente specificata.
1.5 L'assoluta mancanza di qualsiasi profilo di discrasia tra accusa e decisione assunta rende del tutto irrilevante, ai fini del decidere, la questione di legittimità costituzionale degli art.521 I e II comma e 522 I e II comma c.p.p. sollevata dalla difesa in relazione agli art.24 e 111 Cost., sia per non essere state esposte specificatamente le ragioni del contrasto, che rendono al pari del tutto inammissibile la istanza proposta.
2. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato.
Il giudice di appello pone in rilievo una palese violazione di norme antinfortunistiche nella predisposizione delle impalcature e del piano di appoggio dei lavoratori chiamati a lavorare in quota, facendo derivare una tale evidenza da elementi documentali, fotografici e dichiarativi (testimonianza del responsabile USL), peraltro non contestati specificamente dalla parte ricorrente, che non possono formare oggetto di apprezzamento e di valutazione da parte del giudice di legittimità. Al contempo il giudice territoriale opinava che una tale situazione di palese insicurezza per i lavoratori risultava chiaramente percepibile ai committenti, proprietari dell'immobile da ristrutturare, in quanto la struttura che componeva l'impalcatura era carente di elementi essenziali, quali tavole fermapiedi, parapetti, aste e tiranti e controventatura, di agevole e immediata rappresentazione che attribuiva all'apparato delle impalcature una parvenza di instabilità e di approssimazione.
2.1 Evidenziava altresì che i committenti erano titolari di una posizione di garanzia autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, seppure ad essa subalterna in materia antinfortunistica, idonea a fondare la loro responsabilità per episodio infortunistico occorso al lavoratore in caso di omesso controllo dell'adozione da parte dell'imprenditore, delle misure generali della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.3 D.Lgs.626/94 (trasfuso, con ulteriori prescrizioni nell'art.15 L.81/2008), per non avere segnalato al datore di lavoro le fonti di pericolo, ovvero per non avere preteso la loro eliminazione, attivando in difetto poteri inibitori o sostitutivi comunque dovuti.
2.2 Le conclusioni cui perviene il giudice territoriale sul punto, oltre che prive di contraddizioni e non illogiche, risultano coerenti con la giurisprudenza del S.C. che da un lato esclude che il committente sia gravato da obblighi in materia antinfortunistica con riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica da adottare in determinate lavorazioni, nonché nella utilizzazione di particolari tecniche lavorative o nella scelta o nell'uso di particolari macchinari e strumenti, dall'altro non lo ritiene esonerato da obblighi prevenzionali, di carattere non specifico, come nella ipotesi di caduta dall'alto di un operaio da un lucernaio o da un cornicione (sez.III, 25.2.2015, Cicuto, Rv. 262757; sez.IV, 28.11.2013, Schiano di Cola e altro, Rv. 259086).
2.3 A tale proposito risulta evidente che, ammessa la responsabilità del committente per eventi infortunistici determinati dalla inosservanza della disciplina antinfortunistica, che fa carico primariamente al datore di lavoro, la stessa può essere estesa al committente laddove l'evento possa ritenersi causalmente collegato ad una omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (sez.IV, 23.1.2014, Ramunno, Rv. 259286), specie nel caso in cui la mancata adozione o la inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (come ha affermato il S.C. in tema di inizio lavori nonostante l'omesso allestimento di idoneo ponteggio sez.IV, 4.12.2012, Bracci, Rv. 255282).
3 Orbene i giudici di merito hanno fornito ampia, logica e condivisibile spiegazione delle ragioni fondanti la responsabilità della A.F., gravata da obblighi di programmazione e di vigilanza sulla corretta adozione di misure di sicurezza, pure previsti dalla legge, che nel caso in specie non erano stati delegati a terze figure di garanzia, che le imponevano, a fronte della insipienza organizzativa e della eclatante evanescenza applicativa di basilari regole prevenzionali (impalcature prive di parapetti, tavole fermapiedi e in certi punti anche incomplete nel piano di appoggio) rilevabili ictu oculi, l'obbligo di richiamare l'appaltatore al rispetto della disciplina antinfortunistica, pretendendone l'applicazione e, se del caso, adoperarsi per la eliminazione delle fonti di rischio anche mediante i poteri inibitori nascenti dalla posizione contrattuale di cui era titolare (da ultimo cfr. sez.IV, 9.2.2016, Russo e altro, Rv.266963), in tale inerzia risolvendosi la condotta colposa ad essa attribuita.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5.7.2017