Categoria: 2007
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Tipologia: Protocollo
Data firma: 2 ottobre 2007
Validità: Biennale
Parti: Istituzioni, Ilva Taranto, OO.SS,
Settori: Metalmeccanici, Ilva


Protocollo per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell' ambito ILVA Taranto

Premesso
- che il Ministero della Salute, Regione, Strutture Territoriali sono deputate alla salute e sicurezza dei cittadini in ogni manifestazione della loro soggettività ivi compresa l'attività lavorativa;
- che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale integra le competenze del Ministero della Salute attraverso le proprie specifiche competenze in materia di tutela dei lavoratori;
- che Ispesl e Inail sono Enti ai quali la vigente normativa assegna compiti di rilevante spessore in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori;
- che RIVA FIRE SpA è la Società capo fila del Gruppo RIVA, il quale ultimo con una produzione complessiva di acciaio di circa 18 milioni di tonnellate, localizzata in dieci differenti Paesi, anche extraeuropei, costituisce una realtà industriale che si colloca tra i primi produttori del mondo del settore ed occupa in Italia oltre 20.000 dipendenti;
- che in particolare lo stabilimento di Taranto, con una produzione potenziale di 10 milioni di tonnellate, nel cui ambito sono occupati oltre 13.000 dipendenti, costituisce un sito strategico per le politiche industriali del Gruppo;
- che il Gruppo Riva è dotato di una policy per la gestione della salute e sicurezza, che sancisce la volontà e l'impegno del Gruppo per la prevenzione dei rischi;
- che ILVA è seriamente impegnata a migliorare la performance della sicurezza e si avvale, anche a tal fine, della consulenza di aziende nazionali ed internazionali specialistiche per la sicurezza sul lavoro in siderurgia, che coadiuvano gli interventi aziendali in materia;
- che a seguito di accordi integrativi con le Organizzazioni Sindacali dal 12 novembre 2003, è operativo un "Comitato di stabilimento per la sicurezza", composto dal Direttore di stabilimento, dal Responsabile del personale, dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal medico competente di fabbrica, da quattro Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e due RSU, e che attualmente in Azienda oltre ai sei RLS, previsti dal D.Lgs. 626/94, operano ulteriori sei RLS, per i quali è previsto un piano specifico di formazione, del tutto analogo a quello previsto per i tecnici aziendali del servizio di prevenzione e protezione;
- che l'Azienda ha avviato dall'ottobre 2005, sotto la supervisione di una società internazionale esperta nel campo della salute e sicurezza nel settore siderurgico, una serie di auditing finalizzati a valutare gli standard ILVA Taranto ed individuare proposte strategiche per il miglioramento, allineandoli con le migliori pratiche internazionali del settore;
- che l'Azienda, fermo restando gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94, ha avviato un progetto di perfezionamento della propria analisi e valutazione dei rischi, attraverso un approfondimento del proprio Documento di valutazione con la consulenza del TÜV Rheinland Industrie Service GmbH ed una revisione completa delle proprie procedure di sicurezza con la consulenza della FLEMING TECNA Srl, anche con il coinvolgimento dei RLS;
- che è stata avviata una capillare attività d'informazione e formazione di tutto il personale dipendente, con la partecipazione delle linee operative, dell'ufficio personale, del servizio di prevenzione e protezione, al fine di dare la massima conoscenza e diffusione alle procedure di sicurezza;
- che è già operante, all'interno dello stabilimento, un ambulatorio Inail, costituito a seguito della convenzione firmata tra Inail - Puglia e ILVA;
- che l'ampiezza del sistema degli appalti e subappalti all'interno dello stabilimento di Taranto richiede un sistema di controllo e monitoraggio ad hoc, al fine di migliorare l'approccio alla sicurezza di tutte le aziende che operano all'interno dell'ILVA;
- che le Organizzazioni Sindacali assegnano straordinaria rilevanza alla necessità di rafforzare le misure a tutela della sicurezza dei lavoratori occupati nello stabilimento ILVA di Taranto;
- che atti di coordinamento tecnico delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, in base alle previsioni dell'art. 7 octies del D.Lgs. 229/99, possono essere adottati d'intesa con la regione interessata, fermo restando quanto previsto in materia dagli artt. 25 e 27 del soprarichiamato D.Lgs. 626/94;
- che le fenomenologie infortunistiche continuano a far registrare eventi anche luttuosi presso gli ambienti di lavoro maggiormente esposti a rischio;
- che è fortemente avvertita, da parte di tutte le componenti sociali, l'esigenza di una più incisiva pianificazione di misure finalizzate al contenimento degli eventi infortunistici, in linea anche con le direttive emanate dalla Comunità Europea e che pertanto occorre realizzare un reale e costante coordinamento delle azioni che appare opportuno attuare tra la parte pubblica, le parti datoriali e la componente sindacale;
- che la gestione della sicurezza, affidata, ai sensi della normativa vigente, alla responsabilità delle singole imprese appaltatrici operanti nello stabilimento ILVA, impone, integrando gli obblighi di legge, la individuazione ovvero il rafforzamento degli strumenti di verifica dell'idoneità tecnica professionale nonché amministrativa delle imprese in questione, ponendo in essere un rigoroso strumento di controllo delle stesse, qualificate secondo criteri selettivi di solidità finanziaria, regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa dei propri lavoratori;
- che sussiste un comune interesse ad attivare forme di concreta collaborazione per il perseguimento dell'obiettivo di migliorare la sicurezza, promuovere la salute nei luoghi di lavoro, diminuire il numero degli infortuni e delle malattie professionali all'interno dell'Azienda ILVA di Taranto;
- che l'attività di prevenzione infortunistica da parte degli organi preposti alla vigilanza non può essere basata unicamente su iniziative di tipo repressivo, ma deve altresì sostanziarsi in iniziative di supporto, anche formativo, di orientamento e di facilitazione nell'adozione di parametri di crescente sicurezza nei posti di lavoro;
- che le radicali trasformazioni delle realtà produttive e delle forme contrattuali rendono sempre più indispensabile che il problema sicurezza nei posti di lavoro diventi sempre più patrimonio di conoscenza e terreno di concrete iniziative da parte di tutti gli operatori a partire dal management aziendale e non sia affidato esclusivamente ai soggetti formalmente a ciò preposti;
- che il diritto alla salute e alla sicurezza deve essere centrale nelle politiche del lavoro per far sì che obiettivi qualificanti di prevenzione di vecchie e nuove nocività, sull'organizzazione del lavoro, sugli appalti, siano punti forti di un'ampia e articolata strategia condivisa dai soggetti sociali interessati;
- che la valorizzazione dell'apporto delle parti sociali e della bilateralità costituisce una delle chiavi di successo delle iniziative in tema di prevenzione antinfortunistica.

Preso atto che
- la Commissione Europea ha fissato l'obiettivo della diminuzione degli infortuni e delle malattie professionali nei Paesi aderenti del 25% nel quinquennio 2007/2012;
- la strategia a sostegno di questo impegnativo obiettivo prevede, tra l'altro, la definizione di strategie nazionali rivolte ai settori ed alle imprese più direttamente coinvolti, nonché la individuazione e valutazione dei possibili nuovi rischi mediante un rafforzamento della ricerca, lo scambio di conoscenze e l'applicazione pratica dei risultati;
- l'Azienda ha già avviato presso lo stabilimento di Taranto un processo di miglioramento delle condizioni di lavoro e che si è prodotta una significativa diminuzione degli infortuni denunciati all’Inail nel corso dell'anno 2006 rispetto ai trend degli anni precedenti e che tale diminuzione si sta consolidando ed accentuando nel 2007;
- occorre ciononostante incrementare le iniziative per le imprese appaltatrici operanti nello stabilimento, anche mettendo a frutto i risultati della collaborazione realizzata tra le parti pubbliche sottoscrittrici del presente atto;
- il contenuto del presente atto esprime in forma condivisa e acquisita da tutti le decisioni assunte a livello di Commissione Europea in ordine al continuo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le parti pubbliche hanno convenuto di porre in essere un impegno comune per il miglioramento della prevenzione e sicurezza nell'ILVA di Taranto, in particolare:
○ costituendo un Nucleo Operativo Integrato (NOI) che, coordinato operativamente dall'Azienda Sanitaria Locale, assicuri supporto, orientamento, monitoraggio, controllo ed assistenza delle azioni e degli interventi posti in essere dalle parti datoriali;
○ redigendo un'intesa, mediante la quale le parti pubbliche e le parti sociali assumono, nel quadro delle rispettive competenze e responsabilità attribuite dalla normativa, impegni ed iniziative che possano concorrere al contenimento, e ove possibile all'azzeramento, degli eventi infortunistici.

Tutto ciò premesso
Il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Regione Puglia, il Prefetto, la Provincia di Taranto, Ausl TA/1, Arpa Puglia, Inail, Ispesl, ILVA SpA, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali convengono quanto segue:

L'Azienda ILVA Taranto, si impegna:
a) a rafforzare all'interno del servizio di prevenzione e protezione, il nucleo già dedicato alle attività di controllo e coordinamento delle imprese in appalto, anche al fine di monitorarne le prestazioni; a tal proposito avvierà una attenta attività di monitoraggio, anche per lavorazioni saltuarie, in merito all'organizzazione del lavoro osservato dalle imprese in appalto, per gli aspetti in grado di incidere negativamente sulle condizioni di sicurezza del lavoro in stretto collegamento e coordinamento con i responsabili delle stesse;
b) ad innalzare ulteriormente il livello di controllo in campo delle attività svolte dalle imprese appaltatoci, per verificare il rispetto delle normative di sicurezza, anche delle imprese subappaltatrici, monitorando, per le stesse imprese, la presenza all'interno dell'organizzazione delle figure dei RLS e RSPP/ASPP;
c) a richiedere alle imprese appaltatrici l'attuazione di percorsi formativi, predefiniti con l'Azienda stessa (ILVA), per i propri subappaltatori, secondo tempistiche concordate;
d) a fornire l'elenco completo di tutte le risorse umane a libro matricola ILVA con dati anagrafici, data assunzione e qualifica, e a richiedere, con espressa clausola contrattuale, alle Ditte appaltatrici di fornire all'ILVA ed al NOI l'elenco delle risorse umane che vengono impiegate nei processi produttivi con dati anagrafici, data di assunzione, reparto di assegnazione e qualifica, periodo di lavoro, tipo di prestazione fornita; tali flussi informativi potranno essere garantiti anche in via telematica non appena disponibili;
e) ad aggiornare il documento di sicurezza di cui al D.Lgs. 626/94, tenendo conto delle particolari evidenze di rischio ed a trasmettere copia di esso al Nucleo Operativo Integrato con modalità e tempi stabiliti;
f) a favorire il coordinamento dei RLS delle imprese appaltatrici;
g) ad implementare l'applicazione del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza, in materia di Coordinamento e Comparazione delle misure di Prevenzione e Protezione, nelle attività in cui sono presenti lavoratori appartenenti alle imprese appaltatrici;
h) a favorire una attiva cooperazione all'attuazione delle misure dì prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa delle ditte appaltatrici, in relazione alla tipologia di lavorazioni oggetto dell'appalto, favorendo tutti gli scambi informativi utili all'eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, promuovendo anche attraverso interventi informativi e formativi ad hoc, il coinvolgimento dei RSPP e dei RLS;
i) a migliorare le procedure relative alla qualifica dei fornitori, in modo da assicurare una più efficace verifica degli aspetti organizzativi predisposti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici, per la gestione delle problematiche riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro. Tale impegno si concretizza nella individuazione, definizione e verifica di due ulteriori elementi di valutazione delle imprese:
a. presenza dei RLS nelle imprese con numero di dipendenti superiori a 15 Unità, come previsto dall'art. 18 comma 3 del D. Lgs. 626/94;
b. impegno da parte di tutte le imprese appaltatrici, di fornire a corredo della loro documentazione tecnico/amministrativa, i dati relativi all'andamento antinfortunistico relativo agli ultimi tre anni, nonché la documentazione sulla formazione del proprio personale;
j) ad effettuare una dettagliata analisi degli eventi infortunistici e degli incidenti attraverso un costante monitoraggio sull'andamento e sulle modalità di accadimento degli stessi secondo criteri definiti, al fine di consentire il perfezionamento dei sistemi di prevenzione;
k) a comunicare all'ASL, secondo modalità definite, gli incidenti ("mancati infortuni" e/o eventi di rischio) che hanno comportato la sospensione delle operazioni;
1) ad esercitare un controllo costante sui fattori di rischio e una verifica sul rispetto delle norme che presiedono alla sicurezza negli ambienti di lavoro da attuare attraverso i RSPP e RLS ILVA sull'intero processo produttivo comprensivo delle attività svolte dalle imprese appaltatrici, che dovranno relazionarsi con ILVA per l'adozione degli interventi di miglioramento, secondo uno standard minimo definito attraverso uno specifico sistema di gestione della sicurezza aziendale;
m) ad aumentare ulteriormente l'impegno formativo non solo a favore dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dell'Azienda (RSPP), ma anche nei confronti di tutta la struttura di coordinamento aziendale, e a dare attuazione alla formazione d'ingresso dei propri lavoratori, secondo linee di indirizzo definite.

I soggetti di parte pubblica, dal canto loro, si impegnano:
1) ad assumere tutte le iniziative di affiancamento, supporto, orientamento e facilitazione per la realizzazione delle azioni di cui ai punti precedenti;

2) a potenziare il sistema di sorveglianza del fenomeno infortunistico tramite:

a. l'utilizzo dei nuovi flussi informativi Inail-Ispesl-Regioni;
b. l'applicazione in ambito dell'ILVA del sistema, già validato a livello nazionale e regionale, di sorveglianza sugli infortuni mortali e gravi;
c. l'analisi dei flussi informativi e delle cause e distribuzione infortuni gravi e mortali;

3) ad assicurare la massima disponibilità di supporto, orientamento, monitoraggio, controllo ed assistenza delle azioni e degli interventi posti in essere da parte della stessa Azienda ILVA, attraverso il Nucleo Operativo Integrato coordinato dall'ASL e del quale fanno parte DPL, Inail, Arpa e Ispesl, che opererà nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità previste dalla normativa vigente ed in coerenza con la programmazione disposta dalle amministrazioni centrali.

All'interno del NOI vengono garantite azioni strettamente integrate tra gli operatori ASL, DPL, Inail, Arpa e Ispesl al fine di una ottimizzazione delle risorse per l'incremento delle azioni di controllo e di prevenzione.
Detto organismo, dovrà utilizzare flussi informativi utili a tracciare specifici profili di rischio al fine di individuare obiettivi e priorità di interventi per la riduzione degli eventi infortunistici.

Fim, Fiom Uilm si impegnano, parallelamente, ad attivare una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei RLS, al fine di rendere più operativo il confronto con il Servizio aziendale di prevenzione e protezione nell'azione di indirizzo dei lavoratori all'attuazione delle misure di sicurezza, anche individuali, nella consapevolezza delle parti che il mancato rispetto rappresenta, non solo inadempienza alla normativa di legge e aziendale, bensì anche un pericolo sia per il trasgressore, che per gli altri lavoratori.

Il presente protocollo ha durata biennale a decorrere dalla data della stipula: durante detto periodo le parti potranno proporre e concordemente definire modifiche ed integrazioni, anche in riferimento all'evoluzione del quadro normativo.

Taranto, 2 Ottobre 2007

Ministero della Salute
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Prefetto di Taranto
Presidente della Regione Puglia
Presidente della Provincia di Taranto
Arpa Puglia
Inail
Ispesl
Ausl TA/1
Direzione Provinciale del Lavoro
ILVA SpA
Cgil
Cisl
Uil
Fim-Cisl
Fiom-Cgil
Uilm-Uil