Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 novembre 2017, n. 27323 - Infortunio sul lavoro. Giudizio di rinvio davanti allo stesso giudice


 

 

 

Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: LEO GIUSEPPINA Data pubblicazione: 17/11/2017

 

 

 

Fatto

 


La Corte di Cassazione, con la sentenza. 541/2011, in accoglimento del ricorso proposto da T.G., cassava la sentenza n. 786/2005 della Corte di Appello di Milano, rinviando la causa alla stessa Corte, in diversa composizione. La Corte di legittimità aveva riscontrato vizio di motivazione, non essendo rimasto chiarito lo svolgimento dei fatti. L'efficacia causale dell'organizzazione del lavoro e del posizionamento degli utensili nella dinamica del sinistro ed il carattere inconsulto della manovra posta in essere dal lavoratore infortunato.
Il lavoratore riassumeva la causa domandando la riforma della sentenza di primo grado che non aveva ravvisato alcun responsabilità della società per l'infortunio sul lavoro.
La Corte territoriale di Milano, con sentenza depositata il 9/1/2014, respingeva il ricorso in riassunzione.
Per la cassazione della sentenza ricorre il T.G. sulla base di cinque motivi ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 del codice di rito.
La C.A. S.p.A., società datrice di lavoro del ricorrente, è rimasta intimata.
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 158, 380 e 383 c.p.c., poiché la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 541/2011, rilevata la presenza di un vizio di motivazione, disponeva il rinvio alla Corte d'Appello di Milano, ma in diversa composizione. Ma questa indicazione non è stata rispettata, poiché la sentenza n. 786/2005 è stata resa da un Collegio composto dai Giudici: OMISSIS: la sentenza 1372/2013, in sede di giudizio di rinvio, è stata pronunciata da un Collegio composto dai Giudici: OMISSIS. Quindi in entrambi i Collegi risulta componente la dott.ssa T..
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., essendo stato riesaminato il punto relativo alla “responsabilità del datore di lavoro", già accertato in primo grado e passato in giudicato, perché non impugnato.
3. Con il terzo motivo il T.G. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., nonché vizio di motivazione.
4. Con il quarto motivo si censura la omessa valutazione di prove decisive, nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
1.1. Il primo motivo è fondato.
La sentenza oggetto del presente giudizio è, infatti, nulla, ai sensi dell'art. 158 del codice di rito, poiché attiene ad un vizio relativo alla costituzione del Giudice; nella fattispecie, del Collegio della Corte d'Appello di Milano. Tale Collegio, anche in sede di giudizio di rinvio, presentava nella sua composizione un Consigliere, la dott.ssa T. che aveva composto anche quello che aveva pronunziato la sentenza che la Corte di legittimità aveva annullato, con rinvio alla medesima Corte d'Appello, ma in diversa composizione.
Al riguardo, le S.U. di questa Suprema Corte hanno, in più occasioni, ribadito che “se il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudice monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sulbalterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione ex art. 52 c.p.c." (Cass., S.U., nn. 8723/2012, 5087/2008, 10139/2004).
Per tutto quanto esposto, la sentenza va cassata in relazione al primo motivo, restando assorbiti gli altri, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Brescia, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito, a quanto affermato dalla prima sentenza di rinvio di questa Corte, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c..
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri; cassa e rinvia alla Corte di Appello di Brescia anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 10 novembre 2016