ACCORDO FRA L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI UNIVERSITARI E OSPEDALIERI NEI LUOGHI DI LAVORO ALL’INTERNO DEL POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 10 DEL D.M. 363/98.

tra

l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - di seguito “Università” ovvero “Ateneo” -, Via Zamboni, 33, ***, in persona del Rettore pro-tempore, Prof. Ivano Dionigi, domiciliato per la sua carica presso l’Università medesima, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 Gennaio 2013

e

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi - di seguito “Azienda”-, Via Albertoni, 15, ***, in persona del Direttore Generale Sergio Venturi, domiciliato per la sua carica presso l’Azienda medesima.
 

Premesso

che l’art. 10 del D.M. 363/98 prevede che “al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso Enti esterni, così come di quelli di enti esterni che prestano la propria opera presso le Università, (...) i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94. sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole Università, attraverso specifici accordi”;
che il rinvio contenuto nell’art. 10 del citato D.M. n. 363/98 deve ora intendersi riferito alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 81/2008, secondo quanto dispone l’art. 304, comma 3, dello stesso decreto legislativo;
che, con deliberazione del Direttore Generale n. 79/2007 e con Decreto del Rettore, 6 giugno 2007, n. 751/27311 è stato adottato il Regolamento costitutivo e di funzionamento dei Dipartimenti ad attività integrata (DAI);
che è necessario riconsiderare l’Accordo in tema di sicurezza sottoscritto fra Università e Azienda l’11.1.2000;
 

Visti:

• il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
• il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
• il protocollo d’intesa tra Regione e Università dell’Emilia-Romagna, sottoscritto il 14 febbraio 2005, in attuazione dell’art. 9, comma 3, della legge regionale 23/12/2004, n. 29, “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale”;
• l’accordo attuativo in essere fra l’Università e l’Azienda;
 

Convengono quanto segue:

1) La figura del DATORE DI LAVORO è individuata nel Direttore Generale dell’Azienda e nei suoi delegati, rispettivamente, come da incarichi conferiti con atti PG n. 36825 del 5.10.2010 e PG. n. 36829 del 5.10.2010, allegati al presente accordo;
il DATORE DI LAVORO rimane quello dell’Università per gli spazi destinati ad attività non di diretta pertinenza dell’Azienda in cui si svolge unicamente o con rilevante prevalenza attività universitaria (aule didattiche, biblioteche, sale di lettura, laboratori ecc.). Tali spazi sono evidenziati in colore viola nelle planimetrie allegate al presente accordo quale sua parte integrante e sostanziale. L’elenco è tassativo, qualsiasi variazione deve essere concordata congiuntamente.
2) Le figure dei DIRIGENTI sono individuate:
a) nei Dirigenti delle strutture complesse e delle altre Strutture dotate di budget dall’Azienda, sia a direzione universitaria sia a direzione ospedaliera, come indicate nell’allegato organigramma aziendale di Sicurezza, approvato con deliberazione n. 452 del 12 dicembre 2011, parte integrante del presente accordo;
b) nei Direttori dei Dipartimenti Universitari, relativamente ai medesimi spazi non di diretta pertinenza dell’Azienda, evidenziati in colore viola nelle allegate planimetrie.
3) Le figure dei PREPOSTI che collaborano con i Dirigenti delle Strutture di cui al punto 2) sono individuate in relazione al ruolo e alle funzioni svolte nell’organizzazione ospedaliera o universitaria, secondo le attività cui sovrintendono;
4) I LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE D’EMERGENZA (di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza) vengono designati preventivamente dai Datori di lavoro prevenzionistici secondo criteri e modalità concordati, a cura dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e protezione.
Il PIANO DI EMERGENZA INCENDIO cui gli incaricati si devono attenere, è quello predisposto a cura dell’Azienda che lo metterà a disposizione dell’Università.
L’Azienda provvederà a dare adeguata informazione riguardo alla programmazione ed organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento cui i lavoratori, in quanto addetti alle squadre d’emergenza, devono partecipare. Gli oneri relativi alla formazione ed aggiornamento saranno preventivamente determinati e comunicati all’Università di Bologna che, per il proprio personale se operante nelle zone di pertinenza universitarie, ne sosterrà il costo per persona formata; per il personale in assistenza i costi saranno comunque a carico dell’Azienda.
5) Il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE è quello di riferimento proprio di ciascun Datore di Lavoro, come individuato dal presente accordo.
6) L’ESPERTO QUALIFICATO è individuato in quello dell’Azienda, designato dal Direttore Generale, fatto salvo quanto meglio specificato dall’accordo in materia di gestione della sorveglianza fisica di radioprotezione, allegato al presente documento come sua parte integrante e sostanziale.
7) Il MEDICO COMPETENTE (MEDICI COMPETENTI) e il MEDICO AUTORIZZATO sono quelli dell’Azienda, nominati dal Direttore Generale che, oltre a svolgere le funzioni nei confronti del personale individuato all’interno dell’Azienda, in conformità allo specifico accordo allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale, svolgono la sorveglianza sanitaria:
a. per il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo in convenzione con l’Azienda per lo svolgimento di attività assistenziale;
b. per i ricercatori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca autorizzati dall’Azienda allo svolgimento di attività assistenziale;
c. per gli iscritti ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie in Fisioterapia, Infermieristica - sezione formativa Bologna 1, Ostetricia, Tecniche di laboratorio Biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia;
d. per i Medici in Formazione Specialistica;
e. per ulteriori categorie previste da futuri eventuali accordi;
f. per altre categorie non ricomprese nell’elenco precedente e che svolgano la propria attività all’interno dei locali del Policlinico in ragione di un rapporto di lavoro, di studio, di collaborazione o altro intercorrente con l’Università.
8) L’Università si impegna a far proprie le determinazioni adottate in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dal “Datore di Lavoro” dell’Azienda, e suoi collaboratori (Medici Competenti, Medici Autorizzati, Responsabili della Prevenzione e Protezione, Esperti Qualificati) e ottempera alle disposizioni impartite da questi ultimi, che riguardino la tutela della salute nei luoghi di lavoro di pertinenza dell’Azienda. Le deleghe di funzioni e l’organigramma dei ruoli dell’organizzazione dell’Azienda, responsabili per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e per l’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione, sono allegate alla presente convenzione come parte integrante e sostanziale. Ogni variazione all’organigramma o alle deleghe del Datore di Lavoro dell’Azienda in tema di tutela della salute dei lavoratori, che si dovesse verificare nel corso della vigenza della presente convenzione, verrà tempestivamente comunicata dal “Datore di Lavoro” stesso al Rettore dell’Ateneo.
Parimenti l’Azienda si impegna a far proprie le determinazioni adottate in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dal “Datore di Lavoro” dell’Ateneo e ottempera alle disposizioni impartite da questo ultimo che riguardino la tutela della salute nei luoghi di lavoro di pertinenza universitaria (evidenziati in viola in planimetria).
9) Tutti i LAVORATORI dell’Azienda e dell’Università e le categorie ad essi equiparate secondo la disposizione del decreto 5 agosto 1998, n. 363, art. 2, co. 4, hanno il diritto di ricevere lo stesso livello di protezione indipendentemente dal Datore di Lavoro individuato. Di essi si deve tener conto nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi nei luoghi di lavoro (DVR) e nella programmazione della sorveglianza sanitaria, nonché della informazione, formazione e addestramento previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Le persone da equiparare ai lavoratori sono individuate a cura dell’Università, tramite i propri Dirigenti e Direttori delle strutture. L’Università, tramite i propri Dirigenti e Direttori delle strutture, si impegna a trasmettere formalmente e tempestivamente all’Azienda gli elenchi dei soggetti interessati, e a mantenerli aggiornati nel tempo, secondo le modalità previste negli accordi allegati.
10) I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. Ai sensi del Titolo I, Capo II, Sez. VII, art. 47, co. 4, del D.lgs. 9.04.2008, n. 81 e s.m.i., gli RLS sono eletti o designati dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali dell’Azienda e dell’Università, secondo le modalità proprie di ciascuno dei due enti.
Alla riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dell’Azienda partecipano almeno due Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell’Ateneo.
11) L’Azienda e l’Università si impegnano a condividere tra loro tutta la documentazione riguardante gli interventi edilizi e impiantistici realizzati a proprio carico e le relative certificazioni, secondo quanto sarà separatamente specificato tra le parti. Ogni intervento che interessi spazi condivisi o di pertinenza dell’Ente stesso o dell’altro Ente, dovrà essere preventivamente comunicato dall’Ente esecutore, al fine della necessaria condivisione.
12) I Servizi di Prevenzione e Protezione dell'Azienda e dell'Università si impegnano a trasmettersi reciprocamente, non appena disponibili, i risultati dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), rispettivamente redatti per le aree a prevalenza aziendale e universitaria, allo scopo di condividerne le informazioni e i piani di adeguamento.
13) Allo scopo di garantire identica tutela a tutti i lavoratori operanti nel Policlinico, Azienda e Università concordano le seguenti modalità operative di gestione della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro:
a) il piano di emergenza incendio dell’Azienda si applica in via esclusiva in tutti i padiglioni del Policlinico nei quali sono presenti sia attività aziendali sia attività universitarie.
b) al fine di garantire adeguata informazione anche all’utenza e per esigenze di uniformità, la segnaletica di sicurezza e informativa che deve essere adottata indistintamente è quella aziendale.
c) I dispositivi di protezione individuale (DPI), a parità di esposizione o valutazione del rischio, devono avere le medesime caratteristiche, a prescindere dal produttore o dall’acquirente. Nei casi in cui, negli spazi riservati integralmente all’Università, siano richiesti o utilizzati DPI disponibili in Azienda, l’Università provvede al rimborso dei costi.
d) L’Azienda tenuto conto delle proprie e specifiche caratteristiche organizzative e di organizzazione del lavoro, favorisce la conoscenza delle iniziative formative e informative e la partecipazione del personale dell’Università alle azioni di formazione e informazione programmate ed organizzate dall’Azienda stessa sui temi della sicurezza per il proprio personale. L'Università da parte sua coinvolgerà tutto il personale operante nelle aree di propria pertinenza per una adeguata formazione e addestramento alle attività che in esse si svolgono.
e) L’Azienda e l’Università (entrambi i Datori di Lavoro) garantiscono reciprocamente pari disponibilità di accesso alle procedure di sicurezza da parte dei lavoratori impiegati nei propri ambiti di competenza.
f) la gestione delle attrezzature ai fini della sicurezza dei lavoratori, sarà oggetto di separato accordo. A tal fine, si conviene che le parti provvedano a darsi reciproca informazione circa le attrezzature sanitarie esistenti negli spazi di rispettiva pertinenza, come risultanti dalle planimetrie allegate. Si stabilisce fin d’ora, fatta salva ogni ulteriore specifica nell’accordo in via di definizione, quanto segue:
- ogni attrezzatura deve essere corredata di manuale d’uso
- ogni attrezzatura deve essere rispondente alla normativa ad essa applicabile
- devono essere svolte le verifiche di sicurezza, dove previsto, con la periodicità prevista dalla norma
- devono essere svolte le attività di manutenzione preventiva previste dal costruttore nel manuale d’uso
g) la gestione rifiuti sarà oggetto di accordo specifico. Nelle more, ciascuna delle parti è responsabile per la gestione dei rifiuti prodotti nelle aree di rispettiva pertinenza, come definite dal presente accordo.
14) L’Università e l’Azienda e i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione si impegnano a consultarsi reciprocamente ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario da una delle parti, al fine del miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Definiscono comunque fin d’ora che alla riunione periodica dell’Azienda, di cui al capo III, sez. III, art. 35 del D.lgs. 9.04.2008, n. 81 e s.m.i. sono invitati anche il Rettore o un suo rappresentante e almeno due R.L.S. indicati dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell’Università quali referenti all’interno dell’Azienda.
15) Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà la durata di tre anni. Potrà essere rinnovato per un uguale periodo, previa conferma con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data di scadenza dello stesso. Eventuali modifiche ed integrazioni dell’accordo - che non necessitino di approvazione preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo - potranno essere apportate previa conferma data dalle parti mediante scambio di corrispondenza.
A integrazione di quanto stabilito negli accordi allegati, si concorda che, relativamente alla durata, gli stessi abbiano la medesima scadenza del presente e possano essere rinnovati con la stessa decorrenza.
16) Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione ed attuazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, il foro competente sarà quello di Bologna.
17) Il presente atto è da registrarsi solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986; è soggetto altresì all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/ 1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa Parte I art. 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992 con onere a carico delle parti.

Bologna, 25 Febbraio 2013
 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
IL RETTORE
Prof. Ivano Dionigi

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Sergio Venturi


Fonte: unibo.it