Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 27 giugno 2007
Validità: Triennale
Parti: Istituzioni, Imprese Portuali, OO.SS.
Settori: Trasporti, Porto Napoli
Fonte: Ministero del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali


Protocollo d'intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell'ambito portuale di Napoli

Premesso che:
• il fenomeno degli infortuni sul lavoro costituisce una perdurante, grave emergenza sociale di carattere nazionale;
• tale fenomeno è accompagnato e spesso alimentato da forme di lavoro irregolare e di lavoro sommerso che si associano alla mancata adozione delle misure prescritte a salvaguardia della incolumità dei lavoratori;
• il diritto alla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria di tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche, a livello centrale e locale, al quale sono chiamati a partecipare le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, e richiede la realizzazione di azioni organiche e congiunte, nell'ambito delle rispettive responsabilità, per:

- rendere ancor più incisiva l'azione di vigilanza e contrasto nei confronti di situazioni di irregolarità,
- fornire il massimo impulso all'attività di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza,
- accompagnare e sostenere le imprese che intendono raggiungere più elevati livelli di sicurezza;

• la centralità della cultura della sicurezza, che trova nel D.Lgs. n. 626/94 formale riconoscimento normativo e valido strumento per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, va promossa a tutti i livelli individuando gli elementi che ne impediscono la totale affermazione negli ambienti di lavoro;
• la piena attuazione del disposto normativo del D.Lgs. n. 626/94 si basa sul coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza e trova la sua esplicitazione nel rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito RLS) e, pertanto, la valorizzazione del molo del RLS costituisce un elemento essenziale delle politiche della prevenzione e della sicurezza, in relazione ai compiti ad esso attribuiti;
• l'incremento dei traffici registratosi, negli ultimi anni, nel Porto di Napoli ha prodotto un notevole aumento delle attività negli ambiti demaniali marittimi a ciò destinati, generando, di conseguenza, la necessità di una maggiore attenzione ai profili di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
• nell'area portuale, malgrado l'impegno dei soggetti pubblici preposti alla prevenzione, al controllo e alla repressione delle violazioni di legge, ivi compresa l'attività svolta dal Comitato di Igiene e Sicurezza ex. art. 7 D.Lgs. 272/99, continuano purtroppo a ricorrere infortuni, anche gravi, in relazione ai rischi peculiari del lavoro connesso alle attività portuali;
• che per tali presupposti è fortemente avvertita, da parte di tutte le. componenti sociali, l'esigenza di attivare una più incisiva pianificazione di misure finalizzate al contenimento degli eventi infortunistici, in linea anche con le direttive emanate dalla Comunità Europea, da realizzare con il costante impegno e coordinamento della parte pubblica, delle parti datoriali e della componente sindacale;
• il presente protocollo è finalizzato, in via prioritaria, a realizzare maggiori condizioni di sicurezza in favore degli operatori portuali e si propone, per il futuro, l'estensione a tutti i lavoratori che prestano la propria attività all'interno della predetta area (marittimi, edili, metalmeccanici ed eventuali altre categorie presenti in ambito portuale);
• l'organizzazione del lavoro e la gestione della sicurezza è affidata, ai sensi della normativa vigente, alla responsabilità delle singole imprese operanti in ambito portuale;
• che nel corso degli incontri svoltisi in Prefettura si è convenuto di porre in essere iniziative finalizzate all'avvio di un impegno comune per il miglioramento delle attività di prevenzione e sicurezza del lavoro nel porto di Napoli;
• tra gli impegni assunti, sono stati concordati, in particolare:
1. la costituzione di un Sistema Operativo Integrato (SOI) che, coordinato operativamente dall'Azienda Sanitaria Locale, assicuri il monitoraggio ed il controllo delle attività e degli interventi posti in essere dalle imprese;
2. la redazione di un'intesa, mediante la quale le parti pubbliche e le parti sociali assumono, nel quadro delle rispettive competenze e responsabilità scaturenti dalle vigenti disposizioni normative, impegni ed iniziative che possano concorrere al contenimento e. tendenzialmente, all'azzeramento degli eventi infortunistici;
3. l'istituzione di un presidio per fronteggiare le emergenze sanitarie di tutti coloro che lavorano nel porto;
4. la promozione di azioni coordinate presso i Ministeri competenti, in conformità all'avviso comune espresso dalle parti sociali al Governo in data 26.7.2005, per rendere obbligatoria l'istituzione, in tutti i porti, dei Comitati di Igiene e Sicurezza del Lavoro Portuale previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 272/99 e per il completamento, in tempi rapidi, del quadro normativo vigente attraverso l'emanazione dei decreti attuativi previsti dagli artt. 6 e 14 dello stesso decreto legislativo;

Tutto ciò premesso
l'Assessore regionale alla sanità, l'Assessore regionale alla istruzione, formazione e lavoro, il Prefetto di Napoli, il Presidente dell'Autorità Portuale, il Direttore generale dell'ASL Napoli 1, il Direttore provinciale dell'Inail, il Direttore provinciale del Lavoro, il Direttore provinciale dell’Inps, il Direttore dipartimentale dell’Ispesl, il Comandante della Capitaneria di Porto, i datori di lavoro delle imprese operanti in ambito portuale autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della legge 84/94, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl convengono quanto segue:

le organizzazioni sindacali si impegnano:
a) a promuovere l'elezione dei RR.LL.SS a copertura di tutte le imprese operanti nell'area portuale e a facilitarne il coordinamento;

i datori di lavoro delle imprese portuali, ivi compreso il fornitore di lavoro temporaneo, si impegnano:
a) ad aggiornare il documento di sicurezza di cui all'art. 4 D.Lgs. 272/99, tenendo conto dei contenuti della presente intesa e delle eventuali ulteriori evidenze di rischio ed a trasmettere copia dello stesso all'ASL e all'Autorità Portuale, con modalità e tempi che saranno precisati dal Sistema Operativo Integrato in un protocollo tecnico;
b) a costituire un coordinamento tra RR.LL.SS. e tecnici aziendali, con modalità che verranno concordate tra le parti sociali, allo scopo di attivare e monitorare le azioni di cui al punto precedente;
c) a rendere disponibile un monte ore pari a 4.500 (quattromilacinquecento), necessario a consentire l'impegno di un numero di lavoratori dipendenti nella misura massima di cinque unità, da individuare tra gli eletti RLS nelle rispettive aziende. Gli stessi svolgeranno compiti di collegamento con i RR.LL.SS. di ciascuna impresa ed opereranno, secondo modalità definite nel documento tecnico allegato, al fine di agevolare il colloquio con gli uffici preposti alle funzioni di vigilanza e prevenzione e con le maestranze interessate; Ciascuna azienda renderà disponibili non più di due lavoratori tra quelli eletti tra i RR.LL.SS.;
d) a migliorare la comunicazione interna favorendo la partecipazione di tecnici aziendali e RR.LL.SS. a riunioni periodiche di coordinamento, convocate dal SOI con cadenza mensile, nel corso delle quali verranno rese manifeste le problematiche di maggiore interesse e valutati gli indirizzi di prevenzione; per favorire la partecipazione dei RR.LL.SS. alle riunioni mensili del SOI, le imprese incrementeranno il monte ore annuo di cui art. 19 del D.L.gvo 626/94 nella misura massima di ulteriori 40 ore pro-capite;
e) ad effettuare una dettagliata analisi degli eventi infortunistici e degli incidenti attraverso un costante monitoraggio sull'andamento e sulle modalità di accadimento degli stessi secondo criteri definiti nel protocollo tecnico già citato, al fine di consentire il perfezionamento dei sistemi di prevenzione;
f) a comunicare all'Autorità Portuale, secondo modalità definite dal protocollo tecnico già citato, gli incidenti ("mancati infortuni" e/o eventi di rischio) che hanno comportato la sospensione delle operazioni ex art. 4 e 3 D.Lgs. 272/99;
g) ad esercitare un controllo costante sui fattori di rischio e una verifica sul rispetto delle norme che presiedono alla sicurezza negli ambienti di lavoro seguendo uno standard minimo di sistema di gestione della sicurezza aziendale, definite nel protocollo tecnico, da concordare con le imprese;
h) a porre in essere una mirata attività di prevenzione, estesa anche alle lavorazioni aventi natura saltuaria o precaria, attraverso il metodico controllo sull'organizzazione del lavoro delle imprese che, a qualsiasi titolo, concorrono al ciclo produttivo e fermo restando i ruoli e le responsabilità delle singole imprese operanti;
i) ad individuare e soddisfare le esigenze in materia di formazione non solo in favore dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, ma anche dei livelli dirigenziali e dei preposti al coordinamento operativo delle attività e a dare attuazione agli accordi nazionali sulla formazione d'ingresso per i lavoratori portuali.

I soggetti di parte pubblica, dal canto loro, si impegnano:
1) ad emanare, a cura dell'Autorità Portuale, entro novanta giorni dalla costituzione del SOI, uno specifico regolamento che consenta di acquisire in via telematica i dati relativi all'impiego dei personale, ivi compreso il lavoro temporaneo, per ciascun turno di lavoro, ordinario, straordinario e suppletivo;
2) a contribuire all'attuazione degli impegni di cui al precedente punto c), con risorse rese disponibili dall'autorità portuale nella misura massima di 1.500 (millecinquecento) ore;
3) ad assumere tutte le iniziative di supporto, orientamento e facilitazione per la realizzazione delle azioni di cui al presente protocollo;
4) a potenziare il sistema di sorveglianza del fenomeno infortunistico portuale tramite

a) l'utilizzo dei nuovi flussi informativi Inail-Ispesl-Regione adattati all'area portuale secondo le definizioni contenute nel protocollo tecnico citato;
b) l'applicazione nell'ambito del Porto di Napoli del sistema, già validato a livello nazionale, di sorveglianza sugli infortuni mortali e gravi, questi ultimi selezionati in base a quanto definito nel richiamato protocollo tecnico;
c) il miglioramento dei flussi informativi tra le parti pubbliche, e tra le stesse ed il Comitato di Igiene e Sicurezza ex art. 7 D.Lgs. 272/99 con criteri, modalità e tempi da definire nel protocollo tecnico;

5) a costituire un Sistema Operativo Integrato, coordinato sotto il profilo operativo dall'ASL, del quale faranno parte Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, DPL, Inail, Inps e Ispesl, nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità previste dalla normativa vigente ed in coerenza con la programmazione disposta dalle amministrazioni centrali, per il continuo monitoraggio e controllo delle azioni e degli interventi posti in essere da parte delle imprese portuali/operatori portuali; All'interno del SOI saranno garantite azioni strettamente integrate tra gli operatori ASL, gli Ispettori dell'Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto, al fine di consentire un utilizzo ottimale delle risorse per l'incremento delle azioni di controllo e di prevenzione.
Detto organismo, che opererà con modalità definite nel protocollo tecnico, dovrà utilizzare flussi informativi utili a tracciare specifici profili di rischio al fine di individuare obiettivi e priorità di intervento per la riduzione degli eventi infortunistici;
6) a realizzare, attraverso l'azione congiunta dell'Autorità Portuale e dell'Autorità Marittima, una azione di controllo preventiva del territorio portuale complessivamente inteso al fine di risolvere le criticità emerse (viabilità, ingombri, illuminazione...);
7) a prevedere, d'intesa tra l'ASL e l'Autorità Portuale, l'istituzione di un posto di pronto soccorso in ambito portuale operativo H 24. Nelle more l'Autorità Portuale si impegna a garantire il mantenimento del Presidio sanitario provvisto di ambulanza, già istituito a decorrere dal 17 maggio c.a.;
8) ad organizzare, a cura dell'ASL, e con oneri a carico della Regione Campania e degli ulteriori enti preposti a tale funzione,corsi di formazione per il personale ispettivo della Autorità Portuale di Napoli e per i lavoratori di cui al punto c), coerenti con le finalità previste nel presente protocollo, con particolare riferimento all'attuazione del punto 5.

II presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula, durante detto periodo le parti potranno proporre e concordemente definire modifiche ed integrazioni, anche in riferimento all'evoluzione del quadro normativo. Il SOI trasmetterà, con cadenza semestrale, al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale, una dettagliata relazione sulle azioni intraprese in attuazione degli impegni assunti con presente protocollo, per una più incisiva azione di prevenzione, vigilanza e contrasto finalizzata a garantire più elevati livelli di sicurezza. II Prefetto, nell'ambito delle sue competenza, riferirà al Governo e, segnatamente al Ministero della Salute e al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle iniziative assunte per la realizzazione di azioni organiche e congiunte per la salvaguardia della vita e della salute, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in ambito portuale.

Napoli, 27 giugno 2007

Assessore regionale alla sanità
Assessore regionale al lavoro
Prefetto
Presidente dell'Autorità Portuale
Comandante della Capitaneria di Porto
Direttore generale dell'ASL Napoli 1
Direttore provinciale dell'Inail
Direttore provinciale dell'Inps
Direttore dipartimento territoriale Ispesl
Direttore provinciale del Lavoro
Rappresentanti delle OO.SS:
Cgil
Cisl
Uil
Ugl
Filt-Cgil
Fit-Cisl
Uil-Uiltrasporti
Ugl-Mare
Imprese portuali:
Soteco srl
Conateco spa
Magazzini Generali
Merismar srl
Terminal Traghetti
De Luca e C. srl
Simm spa
Magazzini Tirreni
Snav