Regione Sardegna
Legge Regionale 30 maggio 2008, n. 8
Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
B.U.R. 9 giugno 2008, n. 19

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Finalità

1. In attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione in materia di diritto al lavoro e in armonia con le disposizioni statali e con le normative comunitarie aventi analoghe finalità la Regione, nell’ambito del programma degli interventi per la sicurezza del lavoro, il miglioramento della qualità lavorativa e di contrasto del lavoro nero e irregolare di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), stabilisce criteri e modalità per l’erogazione, con carattere di urgenza, di un contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna.
2. La Regione promuove, inoltre, specifiche e urgenti misure per realizzare un effettivo coordinamento fra tutti i soggetti pubblici e privati ai quali sono affidati, dalla normativa in vigore, compiti in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro.
3. Nell’ambito del Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione di cui all’articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego), l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale provvede, anche tramite i soggetti di cui all’articolo 5 della predetta legge, alla predisposizione e realizzazione di uno specifico programma pluriennale di formazione per la sicurezza, articolato e aggiornato annualmente, rivolto prioritariamente agli operatori pubblici e privati preposti alle attività di prevenzione, controllo e repressione degli incidenti sul lavoro, alle imprese e ai lavoratori.
4. Il programma di cui al comma 3 è approvato nell’ambito del Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di sanità e lavoro, previo parere dei soggetti istituzionali e sociali acquisito ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2008.

 

Art. 2
Programma di formazione

1. Il programma di formazione previsto dall’articolo 1 è realizzato a valere sulle disponibilità finanziarie stanziate nel Fondo regionale per l’occupazione, impiegando anche, compatibilmente con le disposizioni per l’utilizzo di fondi comunitari, risorse del Fondo sociale europeo (FSE). A tal fine l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nella sua qualità di autorità di gestione del FSE, provvede a sottoporre agli organismi competenti la proposta di programma.

 

Art. 3
Contributi a favore delle famiglie

1. Le prestazioni a sostegno delle condizioni economiche familiari di cui alla presente legge, consistono in un contributo una tantum a favore dei familiari superstiti della lavoratrice o del lavoratore deceduti a causa di infortunio sul lavoro. L’importo è stabilito, con decreto dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro la misura massima di euro 30.000, tenendo debito conto delle condizioni sociali ed economiche degli aventi diritto di cui al comma 3.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso qualsiasi siano la natura e la tipologia di lavoro autonomo o subordinato svolto dalla vittima dell’infortunio e prioritariamente nel caso in cui la stessa risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il contributo è assegnato, dietro richiesta, ai sensi del comma 4, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli o, in mancanza di questi, agli ascendenti o, in mancanza di questi, ai fratelli e alle sorelle, ai conviventi, anche senza prole, dei lavoratori sardi deceduti a causa di incidente sul lavoro. I medesimi benefici sono estesi anche ai familiari dei lavoratori comunitari ed extra-comunitari che lavorano presso aziende operanti nell’Isola.
4. Il beneficio è erogato con carattere di massima urgenza e, comunque, entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza da parte degli aventi diritto di cui al comma 3 o, in alternativa, su richiesta del responsabile dei servizi sociali del comune di residenza, previi gli accertamenti di legge.

 

Art. 4
Adeguamento del contributo

1. La Regione provvede all’erogazione del contributo entro le misure, da aggiornarsi annualmente in relazione all’andamento dell’inflazione rilevato dall’ISTAT, stabilite dalla presente legge. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo regionale per l’occupazione di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008 è incrementata di euro 2.500.000 per l’anno 2008 e di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, secondo quanto stabilito all’articolo 6.

 

Art. 5
Norma transitoria

1. Nel primo anno di attuazione della presente legge la dotazione finanziaria è destinata a interventi relativi agli infortuni accaduti negli anni 2007 e 2008.

 

Art. 6
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l’attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.500.000 per l’anno 2008 e in euro 1.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2008 e per il triennio 2009-2011 sono apportate le seguenti modifiche:
in aumento
UPB S02.03.001
Politiche attive del lavoro - spese correnti
2008 euro 2.500.000
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - spese correnti
2008 euro 2.500.000
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale n. 3 del 2008. 3. Le spese previste per l’attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 maggio 2008

Soro