Cassazione Civile, Sez. 6, 24 novembre 2017, n. 28027 - Domanda di risarcimento danni da mobbing subito dal dirigente medico: inammissibile


Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 24/11/2017

 

Rilevato
che, con sentenza del 3 marzo 2015, la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno di rigetto della domanda proposta da L.B. - dirigente medico impiegata presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro di San Benedetto del Tronto - nei confronti dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche ( d’ora in avanti: A.S.U.R.) e di P.T. intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito una serie di comportamenti vessatori e persecutori asseritamente integranti “mobbing” posti in essere dal P.T. — direttore responsabile del servizio — con l’avallo dell’A.S.U.R dall’agosto 2003;
che, ad avviso della Corte territoriale, correttamente il Tribunale aveva ritenuto non provata la sussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessata e, quindi, la ricorrenza di una condotta di "mobbing", e valutato detti episodi riconducibili, piuttosto, ad una situazione di contrasto personale della L.B. con il P.T. sfociata in una condizione di tensione ed avversione reciproca;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la L.B. affidato a due motivi cui resistono con separati controricorsi il P.T. e l’A.S.U.R.;
che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che la L.B. ed il P.T. hanno depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.: la prima, dichiarando di dissentire dalla proposta del relatore ed evidenziando che, comunque, l’A.S.U.R. aveva l’obbligo di intervenire onde por fine alla situazione di conflitto creatasi tra la ricorrente ed il P.T.; il secondo, per aderire alla proposta insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
 

 

Considerato
che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 cod. civ. e 15, 18e 19 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché dell’art. 39 Cost. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) evidenziandosi come non può essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro e del dipendente preposto allo specifico settore aziendale per la mancata adozione di adeguate misure a tutela della integrità psicofisica del prestatore di lavoro ed idonee a por fine alla situazione di conflitto insorta nell’ambiente lavorativo sia pur a seguito di una reazione del lavoratore; con il secondo motivo viene lamentata violazione degli artt. 2087 e 2697 cod. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello rigettato la domanda risarcitoria esimendo il datore di lavoro dal dimostrare - a fronte della puntuale allegazioni delle ascritte violazioni e della prova del danno e del nesso causale tra questo ed il rapporto di lavoro fornita dalla L.B. — di aver ottemperato all’obbligo di protezione della salute di quest’ultima;
che entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili in quanto non tengono della motivazione dell’impugnata sentenza che — in applicazione del principio di diritto secondo cui “Nella ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamento del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi della configurabilità di una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati - esaminati singolarmente, ma sempre in sequenza causale - pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili.” ( cfr. Cass. n. 4222 del 03/03/2016 Cass. n. 18927 del 05/11/2012) - ha escluso la sussistenza di comportamenti vessatori nei confronti della L.B., dopo un’accurata valutazione dei singoli episodi denunciati operata attraverso la disamina della emergenze istruttorie;
che, peraltro, i motivi si risolvono anche - nonostante il formale richiamo contenuto nelle intestazioni a plurime violazioni di norme di legge - nella denuncia di una errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti alfine di ottenere una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003) e ciò in quanto, nel caso in esame, i fatti controversi da indagare sono stati presi in esame dalla Corte territoriale, sicché non può certo trattarsi di omesso esame, ma di accoglimento di una tesi diversa da quella sostenuta dal ricorrente;
che, per tutto quanto sopra considerato, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate per ciascuno dei controricorrenti in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
così deciso in Roma il 18 ottobre 2017