Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 07 dicembre 2017, n. 55008 - Operaio neo assunto precipita dall'alto durante i lavori di verniciatura sul tetto di un capannone. Mancanza di un CSE e rischi interferenti


Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 14/11/2017

 

 

Fatto

 

1. La Corte di appello di Brescia il 25 settembre 2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 20 dicembre 2013 con la quale S.P. e A.E.N. erano stati riconosciuto colpevoli dell'omicidio colposo di E.C.C., con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto contestato come commesso il 18 agosto 2010, sentenza che era stata appellata sia dal Procuratore generale territoriale sia da S.P., ha ridotto la pena nei confronti dell'imputato appellante; con conferma nel resto.
2. Dalle sentenze di merito si traggono le seguenti informazioni.
2.1 E.C.C. è morto il 18 agosto 2010 in conseguenza delle gravissime lesioni al cranio e ad altre parti del corpo patite per effetto della precipitazione dall'alto, da circa otto metri, mentre stava lavorando in quota all'interno della stabilimento della ditta I.F.P. s.r.l., in particolare mentre era intento ad attività di pulitura e di verniciatura delle parti metalliche delle capriate costituenti il sostegno del tetto del capannone.
La dinamica dell'infortunio è stata ricostruita nei seguenti termini: per poter provvedere alla pulitura e alla ri-verniciatura delle travi delle capriate, era stato collocato un carro-ponte della ditta I.F.P. s.r.l. di S.P., carro-ponte che era stato ivi condotto da un dipendente della stessa società, A.P., appositamente incaricato della movimentazione del carro-ponte, con i due longheroni di metallo protesi verso l'altro, tra i quali erano state appoggiate delle assi in legno da casseratura (lunghe circa due metri, larghe cinquanta centimetri e spesse 2,5 centimetri), assi normalmente usate per contenere il calcestruzzo fresco, nell'occasione impropriamente adoperate per coprire il vuoto e, così, creare una superficie di camminamento e di appoggio di materiale e di trabattelli (cavalletti) senza ruote sui quali salivano gli operai per raggiungere le assi da dipingere.
La rottura di una di tali assi, inidonee per tipologia, spessore, resistenza e stato di usura, essendo molto deteriorate, provocava la precipitazione a terra e, conseguentemente, la morte dell'operaio E.C.C., che era stato assunto con contratto di lavoro individuale a tempo determinato dalla Tekno System di A.E.N. il 16 agosto 2010, il medesimo giorno in cui G.F., legale rappresentante de La Nuova Saver, aveva subappaltato, a ciò autorizzato espressamente dalla società I.F.P., le opere affidate dalla committente. Il lavoratore neo-assunto aveva lo stesso giorno dell'assunzione sia firmato un documento in cui dichiarava di avere ricevuto formazione ed informazione sia iniziato concretamente il lavoro.
Il 18 agosto 2010 erano presenti sul luogo dell'infortunio, oltre al dipendente della I.F.P. s.r.l., A.P., incaricato sia di aprire e chiudere il capannone sia di movimentare il carro-ponte, e oltre alla vittima anche G.F., della s.r.l. Nuova Sa. Ver., ed il suo socio F.I. anch'essi sul piano di lavoro creato sopra il carro-ponte.
2.2. Sono stati riconosciuti responsabili del decesso di E.C.C. le seguenti persone:
S.P., in qualità di amministratore con delega per gli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro della I.F.P. s.r.l., impresa committente dei lavori di manutenzione e verniciatura della struttura metallica di sostegno del tetto del capannone dello stabilimento della I.F.P. s.r.l.;
G.F. (separatamente giudicato con rito semplificato - applicazione di pena su richiesta), amministratore con delega per gli aspetti di igiene e di sicurezza del lavoro della s.r.l. Nuova Sa. Ver., impresa affidataria ed esecutrice dei lavori di manutenzione del tetto dello stabilimento della I.F.P.;
A.E.N. (processata insieme a S.P.), in qualità di amministratrice unica della ditta Tekno Sysem s.r.l., impresa esecutrice in subappalto di parte dei lavori di manutenzione in questione.
La responsabilità di S.P. è stata affermata, per quanto in questa sede specificamente rileva, per avere omesso di nominare un coordinatore per l'esecuzione dei lavori e per avere, così, trascurato di porre le premesse per l'adozione e l'attuazione delle misure finalizzate a tutelare la salute e la sicurezza dei lavori impegnati nel cantiere, tra cui l'adozione di un piano di sicurezza e di coordinamento (v. infatti, pp. 20-22 della sentenza impugnata e, ampius, pp. 12-19 della sentenza di primo grado).
E' emerso, infatti, che la committente I.F.P. s.r.l. gestì in concreto l'appalto, sotto il profilo della sicurezza del lavoro, redigendo il documento unico di valutazione del rischio (acronimo: D.U.V.RI.) previsto dall'art. 26 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, integrato con i piani operativi di sicurezza (acronimo: P.O.S.) delle imprese esecutrici.
Secondo i Giudici di merito, si sarebbe, invece, dovuta rispettare la disciplina posta sui cantieri temporanei o mobili dal titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 (artt. 88 ss.), essendosi, in realtà, realizzato un cantiere temporaneo di manutenzione di strutture metalliche di copertura del capannone, e, data la contemporanea presenza sul cantiere di due imprese esecutrici dei lavori (cioè La Nuova Sa. Ver. e la Tekno Sysem), oltre che di un proprio dipendente, A.P., incaricato di movimentare il carro-ponte che fungeva da base per l'impalcatura realizzata in quota, si sarebbe dovuto nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (art. 90), con funzione anche di coordinatore per la progettazione, che avrebbe dovuto redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (acronimo: P.S.C.) di cui all'art. 100 del d. lgs. n. 81 del 2008, specialmente necessario in ragione della effettuazione di lavori a notevole altezza, circa dodici metri, e che a tale P.S.C. avrebbero, poi, dovuto fare riferimento i P.O.S. delle imprese esecutrici, integrandolo nel dettaglio.
Il (non nominato) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrebbe avuto - tra l'altro - i compiti di segnalare al committente l'inosservanza nella disposizione di cui all'art. 95 del d. lgs. n. 81 del 2008 e anche di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.
La nomina del coordinatore sarebbe stata necessaria sin da prima dell'affidamento dei lavori alla Tecno System, ai sensi dell'art. 90 del d.l.gs. n. 81 del 2008, e, una volta proceduto al subappalto, si sarebbero dovute aggiornare le valutazioni già svolte per valutare la esistenza o meno di rischi interferenziali ed aggiuntivi.
In ogni caso - hanno osservato i Giudici di merito - nei documenti di sicurezza redatti per l'intervento (cioè D.U.V.RI. della I.F.P. e P.O.S della La Nuova Sa.ver. e Tecno System) non vi era alcun riferimento all'uso del carro-ponte, in realtà utilizzato quale struttura fissa di sostegno dei ponteggi in quota, e, dunque, nemmeno all'uso delle assi per creare un pavimento in quota.
3. Ricorre tempestivamente, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza S.P., che si affida a cinque motivi con i quali denunzia violazione di legge - quanto al primo motivo - e promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale - quanto agli ulteriori quattro - chiedendo l'annullamento, senza rinvio ovvero, in subordine, con rinvio.
3.1. Con il primo motivo (pp. 3-5 del ricorso) il ricorrente censura l'applicazione delle disposizioni degli artt. 88 e ss. (titolo IV) del d.lgs. n. 81 del 2008, anziché, come si stima preferibile, quella dell'art. 26 dello stesso, sia in quanto i lavori di verniciatura - sottolinea il ricorrente - non sono espressamente compresi nell'elencazione contenuta nell'allegato X richiamato dall'art. 89 del d. lgs. n. 81 del 2008 sia perché la disciplina del titolo IV si applicherebbe soltanto alle attività svolte all'interno di un cantiere edile o di ingegneria civile sia perché l'art. 26 si applicherebbe a tutti gli appalti endo-aziendali.
Si sottolinea anche che le attività svolte nel caso di specie non sarebbero state complesse, essendo consistite nella mera pulitura e verniciatura delle parti metalliche, e che la stessa polizia giudiziaria intervenuta aveva inquadrato la situazione nella disciplina di cui all'art. 26 del d. lgs. n. 81 del 2008.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso (pp. 5-9 del ricorso) si censura la ritenuta erronea applicazione degli artt. 18 e 28 del d. lgs. n. 81 del 2008 e, nel contempo, la mancanza e l'illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto l'inidoneità del D.U.V.RI.
Richiamato il contenuto della deposizione di un teste ufficiale di p.g. della A.S.L., P.T., secondo il quale il D.U.V.RI. predisposto dall'Imputato, se fosse stato effettivamente applicato, sarebbe stato sufficiente, assume il ricorrente, che ritiene applicabili gli artt. 26 e ss. del d. Lgs. n. 81 del 2008, che, in applicazione degli artt. 28 e ss. dello stesso, l'obbligo di cooperazione tra committente ed appaltatore è limitato all'attuazione delle misure di prevenzione rivolte ad eliminare i soli pericoli comuni cioè quelli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, incidono sui dipendenti dell'appaltante e su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, rispetto ai quali assume ogni relativa responsabilità.
La morte dell'operaio, la cui posizione dipendeva - si ritiene - dall'appaltatore e non dall'appagante, sarebbe, perciò, secondo il ricorrente, da addebitare esclusivamente a G.F. della Nuova Saver s.r.l.
Erronea sarebbe anche la valorizzazione da parte dei Giudici di merito della circostanza che il D.U.V.RI. era stato redatto prima che la società appaltante avesse definito le modalità operative di compimento delle opere appaltate, in quanto all'imputato S.P., secondo la lettura del ricorrente, non incombevano oneri in materia di rischi specifici: la verniciatura, infatti, avrebbe potuto porre in pericolo solo i lavoratori dipendenti dell'appaltatore e non anche quelli dell'appaltante, che erano tutti in ferie nel mese di agosto 2010, con radicale esclusione - si stima - di ogni interferenza, fatta eccezione per il solo addetto alla apertura e chiusura dell'immobile ad alla movimentazione del carro-ponte, A.P., che peraltro non poteva essere interessato da infortuni rispetto alle attività svolte in quota perché l'area sottostante il carro-ponte era - assume il ricorrente - opportunamente segregata.
3.3. Mediante l'ulteriore motivo di impugnazione (pp. 9-16) si denunzia violazione degli artt. 26 ed 88 ss. del d. lgs. n. 81 del 2008, degli artt. 1655 ss. cod. civ. e degli artt. 40-41 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e mancanza ed illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza afferma la colpevolezza dell'imputato ritenendo la ricorrenze nella fattispecie di un contratto di appalto, al quale - ma, si stima da parte del ricorrente, erroneamente ed illegittimamente - riconnette gli obblighi di cui agli artt. 90 e ss. del d. lgs. n. 81 del 2008.
Sulla premessa che le sentenze di merito affermano la responsabilità dell'imputato «sul presupposto che egli prima dell'Inizio dei lavori era a conoscenza che sarebbe intervenuta altra ditta oltre a Nuova Saver e, conseguentemente[,] avrebbe dovuto provvedere alla nomina di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori» (così alla p. 9 del ricorso in relazione alla p. 21 della sentenza di appello), assume il ricorrente trattarsi di «un approccio sillogistico, basato su dati formali[stici]» (p. 10 del ricorso).
Non si sarebbe, in realtà, in presenza di un subappalto, nonostante le espressioni usate dai contraenti, ma, essendo il Giudice libero di qualificare correttamente i rapporti secondo la vera natura delle cose, di una mera interposizione di manodopera (la titolare della ditta Tekno System, A.E.N., di mestiere fa la cameriera, come si legge nella carta di identità; la Tekno Sysem ha fornito soltanto manodopera; la vittima era stata assunta a tempo determinato proprio il giorno del contratto con Fabrizio G.F. della s.r.l. Nuova Sa. Ver,). Si sottolinea al riguardo che alla p. 21 della sentenza impugnata si legge, testualmente, che «il subappalto si è estrinsecato esclusivamente nella fornitura di un operaio che affiancava i dipendenti della Nuova Saver».
In ogni caso, la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che con l'arrivo di E.C.C. non è insorto alcun rischio interferenziale nuovo né si è aggravato il pre-esistente, avendo l'operaio verniciato così come avevano fatto gli altri nei giorni precedenti, e che «se, invece, di far impiegare E.C.C., la società Nuova Saver avesse deciso di aggregare un altro suo dipendente, nessun problema di imputazione di responsabilità in capo a S.P. si sarebbe posto» (così alla p. 13 del ricorso).
In definitiva, non vi sarebbe stato nessun rischio per l'unico dipendente di S.P., e nessuna interferenza tra le attività della Nuova Sa. Ver. G.F. e di altri, in quanto in concreto la situazione dell'unico estraneo era "assimilabile" a quella di un dipendente della stessa Nuova Sa. Ver.
3.4. Il quarto motivo di ricorso (pp. 17-18) denunzia promiscuamente violazione di legge ed illogicità motivazionale per avere sostanzialmente addebitato all'imputato una cooperazione colposa ai sensi dell'art. 113 cod. pen. con altri in realtà mai formalmente contestata.
3.5. Con l'ultimo motivo, infine (pp. 18-19), si censura il mancato riconoscimento della prevalenza delle, pur ritenute, attenuanti generiche.
 

 

Diritto

 


l. Il ricorso, che, almeno in larga parte, reitera doglianze già mosse in appello ed alle quali la sentenza di secondo grado ha fornito - non incongrue e non illegittime - risposte, non può trovare accoglimento.
1.1. Appare opportuno premettere che, oltre ad alcune denunziate violazioni di legge, i ricorsi in esame censurano, in larga parte, difetto di motivazione, promiscuamente (motivi nn. 2, 3, 4 e 5) rispetto a pretese violazioni di legge. 
1.1.1. - Ebbene, è noto che, nell'esaminare le doglianze attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, particolarmente rigorosi sono i limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito (cfr. ad esempio, ex plurimis, le considerazioni svolte nella parte motiva della sentenze di Sez. 4 n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636, specc. ai punti nn. 4.1. e 4.2.).
Infatti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento operato dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:
1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Con l'ulteriore precisazione, quanto all'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che essa deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento.
In altri termini, l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore (non modificata dalla novella sul testo dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. a e b), a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Inoltre, il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica, come si è detto con espressione particolarmente efficace, "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa (ovvero ad altri che devono essere specificamente indicati nel ricorso) ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante ed incompatibile con i principi della logica.
Sicché, in sintesi, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia:
a) sia "effettiva" e non già meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da incongruenze insormontabili tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione: c.d. autosufficienza dell'impugnazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Nel vigente ordinamento, infatti, alla Corte di cassazione non è consentito procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli operati dal giudice del merito; così come non è consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito: infatti al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ipoteticamente preferibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
1.1.2. Ebbene, al primo motivo di ricorso, proteso a censurare la riconducibilità dell'attività lavorativa in concreto svolta nella disciplina di cui al titolo IV del d. lgs. n. 81 del 2008, la Corte territoriale ha fornito sintetica risposta, non incongrua né illegittima (pp. 19-20 della sentenza impugnata). Ha, infatti, valorizzato la natura dell'attività di verniciatura quale attività manutentiva (come del resto riconosciuto dai consulenti Omissis), per ciò rientrante nell'elenco di cui all'allegato X richiamato dall'art. 89 del d. lgs. n. 81 del 2008, stimando - correttamente - irrilevante il luogo in cui la stessa venga svolta, potendo, come nel caso di specie, essere anche intra-aziendale. 
Si passino ora ad esaminare le, ulteriori, censurate violazioni di legge, essendo nella concreta struttura dei ricorsi denunziate promiscuamente rispetto ai dedotti difetti motivazionali (motivi nn. 2, 3, 4 e 5).
1.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati insieme.
1.2.1. Il secondo motivo presuppone, a ben vedere, l'applicabilità dell'art. 26 e non già del titolo IV del d. lgs. n. 81 del 2008, sicché la soluzione di diritto adottata per il primo motivo impone il rigetto anche dell'ulteriore.
In punto di fatto, inoltre, si osserva, quanto alla segregazione della zona sottostante il carro-ponte (pp. 8-9 e 13), che S.P., tramite il proprio dipendente A.P. incaricato della movimentazione del carro-ponte, ha avuto una concreta e rilevantissima ingerenza nella realizzazione di un piano di lavoro in quota, pericoloso e causativo, come si è visto del decesso di E.C.C., tramite, appunto, il carro-ponte non previsto dal D.U.V.RI., siccome redatto prima, e che A.P., comunque, non avrebbe potuto essere protetto dalla segregazione, anche ove esistente, né mentre era al guida del mezzo né mentre vi saliva e vi scendeva.
La sentenza impugnata risponde sul punto, evidenziando, tra l'altro, che sin dal 16 agosto 2010 S.P. sapeva della compresenza di dipendenti della s.r.l. Nuova Sa. Ver. (di G.F.) e della Tekno Sysem s.r.l. (di A.E.N.), impresa esecutrice in subappalto di parte dei lavori di manutenzione, oltre che di un proprio dipendente, A.P., e che tale situazione avrebbe imposto sia la valutazione dei rischi di interferenza reciproca sia la nomina di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori (pp. 20-21 della sentenza impugnata).
1.2.2. Quanto al terzo motivo, la sentenza di appello risponde, in particolare specificando che S.P. «già ben prima dell'inizio dei lavori avrebbe dovuto porsi il problema della nomina di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che nel caso di specie appariva necessario (non solo per le interferenza tra Nuova Saver e la ditta subappaltatrice ma anche per le interferenze con il personale della stessa IFP) [...] il problema della nomina del coordinatore sorgeva già al momento della accettazione del subappalto [...] La circostanza, poi, che il subappalto si è estrinsecato esclusivamente nella fornitura di un operaio che affiancava i dipendenti della Nuova Saver è una considerazione che può effettuarsi ex post, dopo avere verificato quanto realmente avvenuto ma ciò non esimeva il S.P., al momento in cui sapeva che già due imprese avrebbero lavorato per i lavori da lui appaltati, dal porre in essere tutti gli obblighi su di lui gravanti. Appare evidente che se fosse stato nominato un coordinatore questi si sarebbe reso immediatamente conto dell'inidoneità del ponteggio realizzato da Nuova Saver e, quindi, avrebbe dovuto bloccare immediatamente I lavori sin dal loro inizio [...] in sede di primo sopralluogo si sarebbe necessariamente reso conto dell'inidoneità del ponteggio allestito. Va altresì rilevato che nel momento in cui la Nuova Saver aveva deciso l'utilizzazione del carro ponte, coinvolgendo così i dipendenti della IFP, io stesso S.P. si sarebbe dovuto porre il problema relativo alla sicurezza del proprio dipendente che andava a movimentare il carro ponte con una struttura, abbastanza rilevante, collocata sopra. Egli avrebbe dovuto, quindi, verificare che il proprio dipendente non corresse rischi e, nel far ciò, si sarebbe reso conto della inidoneità della struttura. Si ricordi che io stesso dipendente [A.P.] sentito in udienza ha riferito che il S.P. era presente quei giorni in azienda [...]» (così pp. 21-22 della sentenza impugnata).
Sicché la questione della natura del contratto con la Tecno Sysem (se di subappalto o altro, v. pp. 3 e 11 dell'impugnazione di merito) è - quantomeno implicitamente - disattesa.
1.2.3. Il punto centrale della decisione sta nel concreto contenuto del ragionamento svolto (alle pp. 20-21 della sentenza di appello), che si riferisce testualmente:
«Appare evidente che il DUVRI è stato redatto prima ancora che si decidesse di utilizzare il carro ponte come base per le strutture su di esso successivamente poste. Ciò ha sicuramente importanza [...] nel momento in cui la Nuova Saver decide di utilizzare il carro ponte per poggiarvi sopra una struttura il committente non risulta estraneo alla scelta. Innanzitutto tale scelta è stata effettuata dopo che era stato redatto il DUVRI che, necessariamente[,] non prevedeva una tale evenienza. In secondo luogo, in conseguenza di tale scelta, il S.P. ha dovuto incaricare un proprio dipendente di muovere il carroponte secondo le necessità della Nuova Saver coinvolgendo, quindi, i propri dipendenti nell'attività che doveva essere eseguita dalla Nuova Saver e dovendo predisporre il necessario coordinamento. Già in questo momento, quindi, si ponevano problemi di rischi interferenziali non previsti dal DUVRI [...]».
Appare chiaro, dunque, che la Corte di appello, sia pure confondendo reiteratamente i diversi piani, dà atto, nella sostanza valorizzandoli, del ruolo attivo e della vera e propria ingerenza del committente S.P., che ha messo a disposizione sia un proprio mezzo meccanico, il carro ponte, utilizzato in concreto proprio come base dell'impalcatura, sia l'attività lavorativa di un proprio dipendente, addetto anche alla dislocazione del mezzo. Sicché è necessario fare applicazione nel caso di specie del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale l'ingerenza in concreto esercitata dall'appaltatore nei lavori lo rende responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 7954 del 10/10/2013, Ventura e altro, Rv. 259274; Sez. 3, n. 50996 del 24/10/2013, Gema, Rv. 258299; Sez. 4, n. 14407 del 07/12/2011, P.G. e P.C. in proc. Bergamelli, Rv. 253295): in conseguenza, «In tema di infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o de! prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo» (Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016, Vettor, Rv. 270100; in senso conforme v., tra le altre, Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi ed altri, Rv. 264974; Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672).
1.3. Le ultime due questioni, infine, sono poste dal ricorrente in maniera aspecifica, con mera reiterazione di doglianze già poste in appello e già risolte dalla Corte territoriale con motivazione adeguata e non illegittima, incentrata sia sull'assenza di qualsiasi profilo di lesione del diritto di difesa in concreto sia sulla gravità delle conseguenze della violazione della disciplina antinfortunistica (v., rispettivamente, p. 22 e p. 23 della sentenza impugnata).
2. Si deve, in conclusione, rigettare il ricorso con condanna, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/11/2017.