Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 dicembre 2017, n. 29582 - Infortunio sul lavoro: nei lavori svolti in appalto non è automatica la responsabilità del committente


 

 

Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo.

Tuttavia va esclusa una applicazione automatica di tale principio, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si deve prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori ovvero per lo svolgimento del servizio. A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgersi; i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera; nonché, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo (cfr. Cass. 11/07/2013 n.17178 cit.).


 

Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 11/12/2017

 

Fatto

 


1. La Corte di appello di Torino ha respinto il gravame proposto da S.S. ed ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva escluso la responsabilità, contrattuale ed extra contrattuale della società Balocco s.p.a. in relazione all'infortunio occorso al lavoratore, dipendente della Edil Fossano che aveva in appalto dei lavori di manutenzione ordinaria presso la Balocco, mentre stava rimuovendo una intelaiatura di ferro dal portone d'ingresso della società.
2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che dall'istruttoria svolta non fosse risultata confermata la responsabilità della società Balocco - unica ancora in giudizio poiché nel corso del giudizio di appello l'odierno ricorrente aveva rinunciato alla domanda proposta nei confronti della Edil Fossano e della Cattolica Assicurazioni s.p.a. avendo raggiunto con queste un accordo stragiudiziale - in relazione all'infortunio occorso al lavoratore. In particolare ha evidenziato che non era risultato confermato che lo S.S., dipendente della Edil Fossano, fosse tenuto ad eseguire ordini impartiti da personale della società appaltatrice della riparazione della muratura in un locale seminterrato. Ha evidenziato che il capitolato di appalto era rimasto immutato e che non era emerso chi avesse impartito l'ordine di eseguire il diverso lavoro sull'intelaiatura del portone. Pertanto ha ritenuto che la società Balocco non poteva essere a conoscenza del fatto che il lavoratore si sarebbe dedicato ad attività diverse e non era, conseguentemente, in grado di impedirle. Ha concluso quindi che, sebbene fosse risultato provato che il lavoro era stato svolto con modalità non sicure , tuttavia la violazione della normativa antinfortunistica non era imputabile alla Balocco, in mancanza di una prova sufficientemente rassicurante che il lavoro, estraneo a quello effettivamente commissionato alla Edil Fossano, era stato da lei richiesto. A conferma della non riferibilità della responsabilità per i danni subiti dal lavoratore, poi, ha sottolineato che nel corso dell'istruttoria era emerso che i contratti di appalto prevedevano sempre il divieto di utilizzazione delle attrezzature della Balocco e dunque non era configurabile alcun obbligo in capo alla committente di controllare che venissero utilizzati strumenti idonei tenuto conto, altresì, del fatto che l'impresa cui era stato affidato in appalto il lavoro, e da cui dipendeva lo S.S., era da tempo attiva e non vi erano mai stati infortuni.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre S.S. che articola due motivi con i quali denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2047 e 2087 cod. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. (primo motivo) e l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. (secondo motivo). La Balocco s.p.a. è rimasta intimata.
 

 

Diritto

 


4. Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, pur muovendo da esatti e condivisibili principi in base ai quali solo una condotta abnorme del lavoratore esonera dalla responsabilità il datore di lavoro che risponde anche nel caso di condotta imprudente o negligente, è poi pervenuta all'errata conclusione di escludere la responsabilità della committente Balocco nonostante fosse emerso incontrovertibilmente che era stato un dipendente della società a richiedere il lavoro di rimozione dei telai dal portone. Che pacificamente si trattava di un lavoro che richiedeva l'utilizzo di ponteggi o di cestelli elevatori. Che la responsabilità per il caso di omesso controllo dell'adeguatezza degli strumenti utilizzati per eseguire il lavoro commissionato era da presumersi posto che il lavoro era stato affidato ad una società che non era in possesso degli strumenti adatti a svolgerlo, che l'istruttoria aveva confermato che si era protratto per uno/due giorni e che lo strumento adoperato era incontestatamente inadatto ed apparteneva alla committente che ne aveva autorizzato l'utilizzazione almeno tacitamente di tal che la responsabilità sarebbe configurabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.. Aggiunge poi il ricorrente che anche sotto il profilo della culpa in eligendo la Balocco doveva essere chiamata a rispondere dei danni subiti posto che aveva affidato il lavoro ad un'impresa priva di strumenti idonei a svolgerlo e senza procedere ai dovuti controlli. Inoltre avrebbe errato la Corte di merito nel non considerare che era la Balocco s.p.a. a dover dimostrare che la scala era stata utilizzata contro la sua volontà e che l'attività di rimozione del telaio era stata svolta a sua insaputa. Circostanze che afferma poco credibili posto che il lavoro si era svolto in più giornate e con gran rumore di tal che era inverosimile che non fosse stato notato e dunque quanto meno tacitamente approvato. In definitiva ad avviso del ricorrente il giudice oltre a violare le citate disposizioni in tema di responsabilità sarebbe altresì incorso nella violazione dell'art. 116 cod. proc. civ nel valutare il materiale probatorio acquisito.
5. Con il secondo motivo di ricorso è lamentata la violazione dell'art. 2697 cod. civ.. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello nel valutare il materiale probatorio acquisito al processo avrebbe fatto un cattivo uso delle presunzioni che se correttamente valutate insieme alle altre prove acquisite avrebbero confermato la responsabilità della società convenuta (tacito assenso all'uso della scala, prelievo indebito della stessa, uso per più giorni, ordine di un dipendente di eseguire il lavoro, impresa appaltatrice priva di idonee attrezzature, consuetudine ad obbedire ad ordini della committente).


6. Le censure da esaminare congiuntamente per la loro connessione sono in parte inammissibili ed in parte infondate.
6.1. Occorre precisare che la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma ed integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., mentre è la censura che investe la valutazione del materiale probatorio (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) che può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360. Per tale aspetto, dunque, la censura contenuta nel secondo motivo di ricorso è inammissibile.
6.2. In ogni caso va rammentato che la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire (cfr., in tal senso, Cass. 22 marzo 2002, n. 4129, id. 28 ottobre 2009, n. 22818; 7 marzo 2012 n. 3563; 8 ottobre 2012, n. 17092 e 11/07/2013 n.17178).
6.3. Non è, infatti, configurabile una responsabilità del committente in re ipsa e cioè per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio. E' pur vero che è espressamente prevista dalla normativa di settore (prima, il d.lgs. n. 626 del 1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel d.lgs. n. 81 del 2008, art. 26) tutta una serie di obblighi a carico del committente connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione. Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, pertanto, il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo. Tuttavia va esclusa una applicazione automatica di tale principio, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si deve prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori ovvero per lo svolgimento del servizio. A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgersi; i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera; nonché, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo (cfr. Cass. 11/07/2013 n.17178 cit.).
6.4. Nella specie la Corte territoriale nel valutare la domanda risarcitoria avanzata dallo S.S. nei confronti della società appaltatrice del lavoro, con una valutazione del materiale probatorio esente da vizi e conforme ai principi in tema di presunzioni, ha in primo luogo escluso che vi fosse una prova rassicurante, anche solo in via presuntiva, del fatto che il lavoro nell'esecuzione del quale era occorso l'infortunio fosse riferibile ad una richiesta aggiuntiva comunque riferibile alla società committente ed inoltre non era stata confermata la deduzione che i lavoratori della Edil Fossano che aveva in appalto il lavoro di ripristino di alcuni locali della Balocco fossero tenuti ad eseguire gli ordini della committente. Non era neppure risultata dimostrata alcuna modifica dell'appalto ed era poi emerso che la Edil Fossano era società con una adeguata organizzazione, specializzata in lavori edili, che da lungo tempo collaborava con la Balocco e che negli anni non aveva subito infortuni.
6.5. Orbene, premesso che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito - non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie - va ribadito che le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; id. 20 aprile 2011, n. 9043; 13 gennaio 2011, n. 313; 3 gennaio 2011, n. 37; 3 ottobre 2007, n. 20731; 21 agosto 2006, n. 18214; 16 febbraio 2006, n. 3436; 27 aprile 2005, n. 8718).
6.6. Le doglianze mosse dall'attuale ricorrente non risultano attenere all'iter logico-argomentativo che sorregge la decisione - che, peraltro, risulta congruo e chiaramente individuabile - ma si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Giudice del merito in senso contrario alle aspettative del medesimo ricorrente e si traducono, quindi, nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.
6.7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non occorre invece provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che la società Balocco s.p.a. è rimasta intimata.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 luglio 2017