Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 dicembre 2017, n. 29960 - Domanda di nullità del licenziamento del dipendente di Poste Italiane. Art. 2087 c.c.


 

 

 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 13/12/2017

 

Fatto

 


1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di G.C. intesa all'accertamento della nullità, illegittimità, inefficacia del licenziamento per giusta causa irrogato con lettera in data 15.11.2010, con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società datrice, Poste Italiane s.p.a., al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate fino alla reintegra, nonché al risarcimento del danno scaturito dalla violazione degli obblighi di protezione ex art. 2087 cod. civ..
1.1. Il giudice di appello, ritenuto non preclusiva dell'autonomo apprezzamento dei fatti di causa da parte del giudice civile la sentenza di assoluzione del G.C. dal reato di cui all'art. 314, comma 2, cod. penale, premesso che era pacifico l'ammanco di cassa accertato in esito a ispezione presso l'ufficio ove il G.C. era stato applicato in sostituzione del responsabile, ammanco sul quale era stato fondato il recesso datoriale, ha ritenuto di dover privilegiare, rispetto alla successiva ritrattazione, in quanto più genuina, la dichiarazione resa nell'immediatezza dei fatti dal lavoratore il quale aveva ammesso di avere trattenuto la somma mancante per ragioni personali, riservandosi di indicarle agli ispettori; tale versione, rispetto a quella risultante dalla ritrattazione che ascriveva la mancanza accertata ad errore contabile, risultava, infatti, avvalorata dalle deposizioni dei testi C. e DC. da reputarsi più attendibili rispetto a quella del teste B., persona coinvolta nella vicenda; le mansioni svolte dal lavoratore, implicanti maneggio di danaro, l'atteggiamento ambiguo da questi tenuto, la non irrilevante entità della somma, configuravano una giusta causa di recesso dovendosi, anche alla luce delle ipotesi esemplificative previste dal contratto collettivo, ritenere proporzionata la sanzione espulsiva. Non sussistevano i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 2087 cod. civ., prospettato in relazione alle conseguenze psicofisiche scaturite dalla ripetute rapine verificatesi negli uffici nei quali aveva prestato servizio il G.C. e dai numerosi distacchi presso diverse sedi di lavoro, posto che dall'Istruttoria espletata era emerso che Poste si era dotata di adeguati sistemi di sicurezza e che i distacchi erano contrattualmente previsti e comunque era stata sempre acquisita la preventiva disponibilità a riguardo del lavoratore
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G.C. sulla base di 7 motivi. la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 651, 652, 653, 654 cod.proc. pen. e degli artt. 2106 e 2119 cod. civ., censurandosi la decisione per avere ritenuto che la sentenza di assoluzione in sede penale non precludesse l'autonomo apprezzamento dei medesimi fatti - a base del recesso datoriale - da parte del giudice civile; in particolare si sostiene la vincolatività in sede civile dell'accertamento della insussistenza materiale del fatto operata dal giudice penale con sentenza passata in giudicato.
2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa fatti e documenti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, rappresentati dallo stato psicofisico del Cervo all'atto dell'ispezione, che si assume avere influito sulla dichiarazione da questi resa nell'immediatezza agli ispettori, dalla circostanza che il lavoratore non aveva nascosto o tentato di occultare l'ammanco di cassa, dalle condizioni oggettive e soggettive dei testi escussi. Con riferimento alla prova testimoniale si deduce la inattendibilità delle deposizione dei testi favorevoli a Poste per essere gli stessi dipendenti dalla società e si sottolinea l'assenza di interesse del teste B. nel confermare la tesi del ricorrente relativa alla sussistenza di errore contabile, ove la stessa non fosse stata veritiera.
3. Con il terzo motivo di deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2016 cod. civ. e 2110 cod,. civ , degli artt. 1, 3, e 5 L. n. 604 del 1966 e dell'art. 7 L. n. 300 del 1970, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 anche in relazione all'art. 2697 cod. civ., insussistenza o non addebitabilità del fatto contestato. Erronea interpretazione delle risultanze probatorie in 
violazione dell'art. 5 L. n. 604 del 1966 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. . Si censura la decisione per avere ritenuto provata, omettendo di considerare i fatti decisivi in precedenza richiamati, la sussistenza e l'addebitabilità al G.C. del fatto contestato; si assume che il ragionamento presuntivo del giudice di appello era stato fondato su indizi privi dei necessari connotati di gravità, precisione e concordanza; si contesta la valutazione di inattendibilità della deposizione del teste B..
4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1455, 2104, 2106 e 2119 cod. civ., degli artt. 1,3,5, L. n. 604 del 1966 , art. 7 L. n. 300 /1970, artt. 115 e 116 cod. proc. civ. , violazione degli artt. 1362 e sgg. cod. civ., anche in relazione agli artt. 54, 55, 56 c.c.n.l. 11.2.2007 personale non dirigente, violazione norme ermeneutiche in tema di interpretazione del contratto collettivo e del principio del gradualismo delle sanzioni. Si critica la decisione perché, pur astrattamente richiamando i principi giurisprudenziali in tema di clausole elastiche, non aveva operato una valutazione coordinata unitaria dei dati legalmente rilevanti ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione; a tal fine si sottolinea che il dipendente non aveva mai cercato di celare l'ammanco, che difettava la volontà di appropriarsi delle somme risultate mancanti, che il G.C. non era mai stato destinatario di provvedimenti disciplinari, che al momento dei fatti versava in una situazione psico patologica particolare .
5. Con il quinto motivo si deduce omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, censurandosi la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi di protezione ex art. 2087 cod. civ. . Si assume che dalla prova orale era emersa una inadeguatezza dei sistemi di sicurezza adottati da Poste e che, in particolare, il giudice di appello aveva omesso di considerare che la relativa implementazione era avvenuta solo nell'anno 2005, in epoca successiva ad alcune delle rapine subite presso gli uffici nei quali prestava la propria attività il lavoratore. 
6. Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ. degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. , dell'art. 2697 cod. civ., erronea interpretazione delle risultanze probatorie in violazione dell'art. 5 L n. 604 /1966 . Si assume che la decisione, nell'escludere la violazione dell'art. 2087 cod. civ. da parte della società datrice, non era conforme al principio che impone al datore di lavoro l'adozione di tutte le misure tecnologicamente possibili per salvaguardare la salute psico - fisica del lavoratore e che, nel caso di specie, la inadeguatezza delle misure apprestata emergeva dalla numerose rapine delle quali era stato vittima il lavoratore, il quale, in considerazione della sua particolare situazione psico fisica, non avrebbe dovuto essere esposto al relativo rischio.
7. Con il settimo motivo si censura la decisione per mancata ammissione dei mezzi istruttorii, deducendosi violazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2967 cod. civ. e all'art. 24 Cost. nonché omessa o insufficiente valutazione su un punto decisivo della controversia e omesso esame di fatti decisivi. Si censura la decisione per non avere dato ingresso alle istanze istruttorie proposte e per non avere ammesso la ctu medico legale destinata a provare il pregiudizio sofferto ed il relativo nesso con la condotta datoriale.
8. Il primo motivo di ricorso è infondato alla luce del principio, ripetutamente ribadito da questa Corte, in tema di autonomia dell'accertamento del giudice penale rispetto all'accertamento operato in sede civile. E' stato, infatti, affermato che, ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall' accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (Cass. 11/03/2016 n. 4764); si è, inoltre, precisato che, in tema di effetti in sede civile, ex art. 654 cod. proc. pen., della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dibattimentale, con qualsiasi formula adottata, il "discrimen" tra efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall'apprezzamento della rilevanza in detta sede degli stessi fatti, essendo ipotizzabile che essi, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenza che dall'assoluzione dalla penale responsabilità non discende in tal caso l'automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da parte di detto giudice (Cass. 05/01/2015 n. 13; Cass. 29/11/2004 n. 22484); con particolare riferimento all'ipotesi di licenziamento per motivi disciplinari, fondato sui medesimi fatti oggetto di imputazione in sede penale, è stato chiarito che il giudice del lavoro, adito con impugnativa di licenziamento, non è affatto obbligato a tener conto dell' accertamento contenuto nel giudicato di assoluzione del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto svincolate dall'esito del procedimento penale (Cass. 09/06/2005 n. 12134).
8.2. La sentenza impugnata ha fatto coerente applicazione di tali principi laddove ha proceduto all'autonoma verifica e valutazione del fatti alla base dell'intimato licenziamento considerato che, nel caso di specie, la sentenza penale di assoluzione non conteneva alcun effettivo e specifico accertamento in ordine alla insussistenza del fatto materiale; come esplicitato sia nella parte motiva che nella stessa parte dispositiva, l'assoluzione dal reato ascritto è stata, infatti, fondata sulla insufficienza di prove in ordine alla insussistenza del fatto.
9. Il secondo motivo risulta inammissibile. In primo luogo il riferimento alla situazione clinica del G.C. al momento delle dichiarazioni rese all'ispettore è articolato in maniera alquanto generica in quanto affidato a considerazioni di fatto, prive di esplicitazione relativa agli atti e documenti di causa dai quali era dato desumere la circostanza e, soprattutto, priva, dell'adeguata illustrazione della decisività della stessa, non potendo conseguire in via automatica dalla esistenza di tale situazione, giammai prospettata in termini di assenza di capacità di intendere e di volere, la conferma della non veridicità delle dichiarazioni rese dal lavoratore nell'Immediatezza della scoperta dell'ammanco di cassa. Inoltre, parte ricorrente, nel dolersi della valutazione della prova orale da parte del giudice di merito, omette di trascrivere il contenuto delle deposizioni che assume erroneamente valutate cosi incorrendo nella violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. . Questa Corte ha,infatti, ripetutamente affermato che il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte. (Cass. 12/12/2014, n. 26174) Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il suo esatto contenuto (Cass. 07/02/2011, n. 2966). In altri termini, occorre non solo che la parte precisi dove e quando il documento asseritamente ignorato dai primi giudici o da essi erroneamente interpretato sia stato prodotto nella sequenza procedimentale che porta la vicenda al vaglio di legittimità; ma al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte, occorre altresì che detto documento ovvero quella parte di esso su cui si fonda il gravame sia puntualmente riportata nel ricorso nei suoi esatti termini. L'inosservanza anche di uno soltanto di questi oneri viola il precetto di specificità di cui al citato art. 366, primo comma, n. 6 e rende il ricorso conseguentemente inammissibile (Cass. 26174/ 2014 cit.). 
10. Il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile per una pluralità di profili.
10.1. In primo luogo la modalità di deduzione della violazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., non è conforme all'insegnamento di questa Corte secondo il quale il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 cod. prov. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. 03/08/2007 n. 5353; Cass. 17/05/2006 n. 11501 del 2006). Parte ricorrente si è sottratta a tale onere in quanto non ha individuato le affermazioni di diritto della sentenza impugnata in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie ma si è limitata a contestare la valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di appello.
10.2. In secondo luogo parte ricorrente è incorsa nella violazione dell'art. 366 cod. proc. civ. ( per cui si richiama quanto osservato in sede di esame del secondo motivo di ricorso) in quanto non ha assolto all'onere di integrale riproduzione delle deposizioni testimoniali della cui valutazione si duole.
10.3. In terzo luogo, la deduzione del vizio di motivazione non è conforme all'attuale configurazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, in quanto non individua alcuno specifico fatto, di rilevanza decisiva, il cui esame è stato omesso dal giudice di merito, ma tende ad un diverso diretto apprezzamento delle emergenze probatorie, attività preclusa al giudice di legittimità (tra le altre, Cass. 26/03/2010 n. 7394)
11. Il quarto motivo di ricorso è anch'esso inammissibile. Si premette che il giudice di appello ha ritenuto proporzionata la massima sanzione espulsiva sulla base di una serie di elementi, attinenti al profilo oggettivo e soggettivo, che ha ritenuto integrare la giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 cod.civ.; ha fatto, quindi, riferimento alle previsioni del contratto collettivo, come argomentazione aggiuntiva, destinata ad avvalorare la considerazione di gravità della condotta del lavoratore.
11.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici, (v., tra le altre, Cass. 26/04/2012 n. 6498).
11.2. Parte ricorrente, pur formalmente denunziando violazione di norme di diritto, sotto il profilo della corretta applicazione delle clausole generali di cui agli artt.2119 e 2106 cod. civ., non individua alcuno specifico contrasto con i criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, nei parametri astratti ai quali ha fatto riferimento il giudice di merito nel ritenere proporzionata la sanzione espulsiva; le critiche articolate, infatti, tendono, piuttosto, a contestare la valutazione di proporzionalità del licenziamento sotto il profilo della mancata considerazione di alcune circostanze di fatto, che - si sostiene- avrebbero condotto ad escludere l'applicabilità della sanzione espulsiva. In altri termini, ciò che viene in concreto criticato è l'apprezzamento di fatto delle circostanze del caso concreto ed il relativo giudizio di proporzionalità, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (v. tra le altre, Cass. 25/05/2012, n. 8293; Cass. 19/10/2007, n. 21965). Sotto questo profilo, occorre rilevare che trovando applicazione, ratione temporis, il testo attualmente vigente dall'art. 360 comma primo, n. 5 cod. proc. civ., la relativa denunzia richiedeva la indicazione dell'omesso esame di un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti.
11.3. Le deduzioni del ricorrente sono inidonee alla valida censura della decisione sia perché le circostanze delle quali si denunzia la omessa considerazione (assenza di precedenti disciplinari, situazione psicofisica del lavoratore ecc.) appaiono obiettivamente prive di decisività, sia perché parte ricorrente ha omesso di indicare il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui risulta l’esistenza delle stesse, il cui esame si asserisce omesso, nonché il come e il quando le stesse risultino nel quadro processuale ( Cass. Sezioni U. 07/04/2014, n. 8053).
11.4. Quanto ora rilevato assorbe l'esame delle ulteriori critiche formulate alla interpretazione delle previsioni del contratto collettivo in tema di gradualità delle sanzioni, in quanto il giudice di appello ha fondato la legittimità del licenziamento con riferimento alla nozione legale di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ. , senza specificamente ricondurre il fatto addebitato alle ipotesi previste dal contratto collettivo, evocate nell'economia della motivazione,solo in funzione confermativa della correttezza della valutazione di proporzionalità.
12. Il quinto motivo di ricorso è infondato, non essendo ravvisabile alcun omesso esame di un fatto avente rilevanza decisiva da parte del primo giudice in relazione alla questione della mancata adozione di adeguate misure di sicurezza atte a prevenire il rischio di rapine nell'ufficio al quale era adibito il G.C.. Il giudice di appello, infatti, con articolata argomentazione, priva di vizi logici, ha dimostrato di avere preso in considerazione le concrete misure di sicurezza esigibili dal datore di lavoro pervenendo alla conclusione dell'adeguatezza dei sistemi adottati da Poste. In particolare ha preso espressamente in considerazione la implementazione dei sistemi di sicurezza a partire da una certa data ( v. sentenza, pag. 7), di talché rispetto a tale circostanza non è configurabile l'omesso esame denunziato con il motivo in oggetto.
13. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile dovendosi richiamare quanto già osservato in relazione al terzo motivo di ricorso in ordine alla corretta la modalità di deduzione della violazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. . Anche in questo caso parte ricorrente non indica alcuna specifica affermazione di diritto della sentenza impugnata, in contrasto con i principi richiamati, ma si limita in concreto a contestare l'accertamento del giudice d'appello relativo all'osservanza da parte della società dell'obbligo di adozione delle misure idonei all'adeguata tutela del lavoratore in osservanza del precetto imposto dall'art. 2087 cod. civ..
14. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile con riferimento alla denunzia di mancato accoglimento delle istanze istruttorie, non avendo parte ricorrente specificamente indicato le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, come suo onere ( Cass. 30/07/2010 n. 17915).
14.1. Quanto poi alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, espressione di un potere discrezionale del giudice di merito ( tra le altre, Cass. 02/03/20 n. 4185), si rileva che, in assenza di condotta datoriale configurabile come violativa dell'obbligo di protezione ex art. 2087 cod. civ., non sussistevano i presupposti per far luogo alla stessa.
15. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi respinto.
16. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.
17. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sezioni U 17/10/2014 n. 22035).
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .