Ministero della difesa
Direzione Generale della Sanità Militare
IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE
 

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
Visto il D.Lgs. 3 Agosto 2009 n° 106, articolo 38 comma 1 lettera d-bis);
Visto il Regio Decreto 17 novembre 1932 “Regolamento sul servizio sanitario territoriale
militare
Visto il Regio Decreto 7 ottobre 1926, n. 2410 “Regolamento sul servizio sanitario aeronautico”',
Visto il D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 “Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382”;
Considerata la necessità di individuare la criteriologia e le procedure applicative per l’individuazione dei medici competenti in ambito Ministero Difesa ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 106/09 articolo 38 comma 1 lettera d) bis;
 

Adotta la seguente Direttiva

Articolo 1
Premessa

1. La presente Direttiva indica la criteriologia e le procedure amministrative da applicarsi in ambito Ministero della Difesa finalizzate alla individuazione degli ufficiali medici in spe quali medici competenti ai sensi dell’articolo 38 comma 1 lettera d) bis del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09 ed alla loro autorizzazione allo svolgimento delle attività professionali previste dalla qualifica di medico competente.
2. Destinatari della presente Direttiva sono gli ufficiali medici in spe delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, che, nel rispetto dei criteri e delle procedure amministrative di seguito indicate, potranno svolgere l’attività di medico competente.

 

Articolo 2
Titoli del medico competente militare

1. Per svolgere le funzioni di medico competente, con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, anche nell’Amministrazione della Difesa, è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
a) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
b) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
c) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
d-bis) svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

 

Articolo 3
Individuazione delle attività di medico nel settore del lavoro

Per svolgere le funzioni di medico competente, con esclusivo riferimento al ruolo degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, anche nell’Amministrazione della Difesa, ai fini dell’applicazione della lettera d) bis del comma 1 dell’articolo 38 D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09, è sufficiente avere svolto l’attività di ufficiale medico in spe nel settore del lavoro per almeno 4 anni, ancorché in maniera non continuativa.
Le attività di servizio, validamente utili ai fini del successivo riconoscimento del titolo di medico competente, dovranno caratterizzarsi per l’effettivo svolgimento da parte dell’ufficiale medico in spe delle attività professionali inerenti aspetti di igiene, di medicina preventiva o medico legali, con riferimento al personale, alle attività ed ai luoghi dell’Amministrazione della Difesa, svolte nell'ambito dell'area tecnico-operativa e/o dell’area tecnico-amministrativa e/o nell'ambito dell'organizzazione sanitaria dell'area tecnico-operativa e/o negli incarichi equipollenti.
Tali attività di servizio dovranno essere state svolte per un periodo non inferiore a 4 anni, ancorché in maniera non continuativa.
Sono considerate equipollenti le attività di servizio prestate dagli ufficiali medici in spe in altre amministrazioni pubbliche.

 

Articolo 4
Procedure per il riconoscimento della qualifica di medico competente

Le autorità sanitarie centrali di ciascuna Forza Armata, compresa l’Arma dei Carabinieri, comunicano i nominativi degli ufficiali medici in spe in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della presente Direttiva e lo trasmettono alla Direzione Generale della sanità militare per il riconoscimento della qualifica di medico competente.

 

Articolo 5
Autorizzazione allo svolgimento dell’attività di medico competente

Il possesso dei requisiti di cui alla lettera d) bis del comma 1 dell’articolo 38 del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/09 e della presente Direttiva, da parte degli ufficiali medici in spe delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, è riconosciuto con provvedimento del Direttore Generale della sanità militare.
La Direzione Generale della sanità militare istituisce apposito elenco dei medici competenti dell’Amministrazione della Difesa, provvedendone alla tenuta ed all’aggiornamento.

 

Articolo 6
Iscrizione all’Albo nazionale dei medici competenti presso il Ministero della Salute

Gli ufficiali medici in spe in possesso dei titoli e dei requisiti di cui all’articolo 3 della presente Direttiva sono iscritti a cura della Direzione Generale della sanità militare nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute ai sensi del D.M. 04.03.2009. 

 

Articolo 7
Programma di educazione continua in medicina

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08.
1 crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
A tal fine la Direzione Generale della sanità militare, previa specifica copertura finanziaria, provvederà ad organizzare o a promuovere appositi corsi scientifico-sanitari a carattere formativo e di aggiornamento nella specifica disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”, valido ai fini dell’Educazione continua in medicina da sottoporre, come previsto dalle vigenti direttive in materia, al Capo di Stato Maggiore della Difesa per la relativa approvazione. L’organizzazione dei suddetti corsi scientifico-sanitari dovrà necessariamente acquisire priorità nella programmazione annuale dei corsi ECM in ambito Ministero Difesa nonché essere sostenuta da opportuna copertura finanziaria.

Roma 5 maggio 2010
 

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. Isp. Capo Ottavio Sarlo