PROTOCOLLO D'INTESA

tra
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)
e
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
(di seguito denominato INAIL)
 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO il decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito d.lgs. 81/2008), recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che colloca l'INAIL nel sistema di prevenzione con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, e in particolare gli articoli 9, commi 1, 2, lettere d) e f), 5 e 6, lettera a);
VISTO l'articolo 2 del citato d.lgs. 81/2008, che prevede l'equiparazione al lavoratore "dell'allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione";
VISTO l'art. 37 del citato d.lgs. 81/2008, in tema di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l'Ispesl e l'Ipsema, attribuendone le relative funzioni all'INAIL, quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e vacazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92";
VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia con cui sono state assegnate al MIUR risorse pari a 150 milioni, al fine di attuare misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle con presenza di amianto;
VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca con il quale è stata autorizzata la stipula da parte delle Regioni di mutui trentennali a carico dello Stato al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'Istruzione scolastica la cui gestione è in capo al MIUR;
VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e con successiva delibera CIPE 30 giugno 2014 n. 22, con il quale sono stati stanziati sempre in favore del MIUR ulteriori finanziamenti pari a 400 milioni sempre interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e realizzazione di interventi in materia di edilizia scolastica;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti che ha previsto all'articolo 1, comma 159, di istituire la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante la "Revisione dei percorsi dell'Istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1 commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO il decreto dei Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto de! Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTI gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e del 7 luglio 2016, n. 128, punto 12.7, i quali prevedono, tra l'altro, che l'erogazione della formazione rivolta ai lavoratori, generale e specifica, quest'ultima per i settori della classe di rischio basso, possa essere effettuata in modalità di apprendimento e-learning',
VISTO l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2017, prot. n. 70 del 23 dicembre 2016;
VISTA la Carta d’intenti sottoscritta in data 24 giugno 2010 tra il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INAIL con la quale si è definito un piano di azioni in materia di educazione alla sicurezza sul lavoro, alla legalità e alla responsabilità, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione";
VISTO l'Addendum alla Carta di intenti, siglato in data 7 dicembre 2011, con il quale sono stati integrati ed ampliati gli obiettivi indicati nella Carta stessa per la definizione di una pianificazione strategica degli interventi da realizzare sul territorio nazionale;
VISTI i Protocolli di Intesa tra MIUR e INAIL del 20 febbraio 2002, del 29 gennaio 2007, del 18 maggio 2007 e del 20 novembre 2015, con i quali è stata consolidata la collaborazione, attraverso l'attivazione di programmi di interventi per la sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 

PREMESSO CHE

• il MIUR ha come fine istituzionale quello di diffondere e promuovere il diritto allo studio e alla formazione su tutto il territorio nazionale;
• il MIUR gestisce e attua, tra l'altro, misure di finanziamento destinate ad interventi di edilizia scolastica, anche promuovendo la diffusione della sicurezza degli edifici scolastici nelle scuole e la prevenzione e protezione dai rischi connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento;
• il MIUR si propone di rafforzare II raccordo tra scuola e mondo del lavoro, offrendo agli studenti opportunità formative dì alto e qualificato profilo, per l'acquisizione di competenze e titoli di studio spendibili nel mercato del lavoro In condizioni di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di apprendimento, anche al fine della diffusione e della promozione della cultura della sicurezza;
• l’INAIL è l'Ente pubblico del sistema istituzionale al quale il legislatore ha affidato, tra gli altri, compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti formativi e nella erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie;
• la promozione, la diffusione e li consolidamento della cultura della salute e sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per l'INAIL, che pertanto intende proseguire nella strategia di promuovere iniziative di sviluppo della cultura della prevenzione per contribuire al superamento delle distanze tra scuola e mondo del lavoro, favorendo la sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 

CONSIDERATO CHE LE PARTI

• concordano sull'importanza di promuovere programmi di sostegno per la sicurezza degli edifici scolastici e la prevenzione e protezione dai rischi connessi;
• convengono che il miglioramento continuo della cultura e dei valori della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si realizzi attraverso adeguati programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione delle misure nell'ambito della prevenzione;
• concordano sulla necessità di ideare e realizzare proposte progettuali, educative e didattiche, finalizzate a promuovere nelle giovani generazioni la comprensione delle problematiche riferite alle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la consapevolezza dell'adozione di comportamenti sicuri;
• convengono, in particolare, che la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di apprendimento possa essere realizzata attraverso lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali, tramite efficaci azioni di formazione e informazione destinate a quanti sono prossimi a inserirsi nel mondo del lavoro;
• prendono atto che nelle scuole secondarie di secondo grado l'alternanza scuola lavoro rappresenta parte integrante della progettazione formativa e costituisce uno strumento metodologico efficace sia per l'acquisizione di competenze scientifiche e tecnologiche spendibili nel mercato del lavoro, sia per l'orientamento dei giovani alle successive scelte di studio e di lavoro;
• concordano sulla necessità di fornire a tutto il personale che opera nella scuola, nonché agli studenti una idonea formazione sui temi della sicurezza degli edifici scolastici anche al fine di preservare la salute e l'incolumità all'interno delle medesime istituzioni scolastiche;
• convengono che, alla luce delle esigenze formative di recente emerse, si debba procedere alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo di intesa che disciplini le relative attività e che recepisca le disposizioni del Protocollo di intesa sottoscritto il 20 novembre 2015, ove compatibili, il quale nel contempo viene a cessare a far data dalla sottoscrizione del presente atto;
• convengono che il presente Protocollo disciplini la realizzazione di un interesse pubblico comune alle Parti;
 

RITENUTO CHE

in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, le interazioni e le sinergie tra MIUR e INAIL costituiscono una modalità funzionale per perseguire efficaci politiche di prevenzione e per fornire risposte integrate e di qualità all'esigenza di garantire la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di apprendimento e nei luoghi di lavoro, nel rispetto dei propri ruoli e competenze;

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Finalità)

Le Parti, con il presente Protocollo d'intesa, intendono sviluppare la più ampia collaborazione finalizzata all'Individuazione di strategie di intervento e alla realizzazione di programmi formativi volti a favorire la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nelle istituzioni scolastiche.

 

Articolo 2
(Modalità di attuazione)

Le Parti individuano le iniziative progettuali, con riferimento a ciascun ambito di competenza, sulla base di criteri di selezione e dì priorità di reciproco interesse, tenuto conto anche delle rispettive programmazioni e pianificazioni degli obiettivi e delle attività di sviluppo.
Le Parti promuovono e divulgano la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro in ogni ambiente di vita, di studio e di lavoro attraverso la valorizzazione delle specifiche proposte progettuali a valenza nazionale, realizzate anche con il coinvolgimento delle proprie Strutture territoriali.
Le eventuali future attività da svolgere in esecuzione del presente Protocollo e le relative modalità organizzative sono regolate da appositi accordi operativi definiti anche sulla base delle indicazioni del Comitato di coordinamento previsto al successivo art. 5 e possono caratterizzarsi anche per la costituzione di team progettuali e gruppi di lavoro.
Le Parti possono, ove necessario, valutare, di volta in volta, l’eventuale coinvolgimento partecipativo di altre Amministrazioni, Enti e Istituzioni pubbliche, in considerazione delle specificità delle rispettive competenze.

 

Articolo 3
(Impegni delle Parti)

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere a disposizione risorse professionali, tecniche e strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze, al fine di realizzare le iniziative progettuali e i relativi piani operativi, con particolare riferimento a percorsi formativi rivolti al personale scolastico, nonché agli studenti in attuazione del presente Protocollo, attraverso l’eventuale coinvolgimento delle proprie Strutture territoriali, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati
perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse ai sensi dell'art. 2 del presente Protocollo d'intesa.
In fase di prima attuazione le Parti realizzano programmi formativi volti a favorire la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nelle istituzioni scolastiche, ed in particolare corsi di formazione generale e specifica destinata agli studenti inseriti in percorsi di alternanza scuola lavoro, secondo modalità operative definite dal presente Protocollo d'intesa.
In particolare l'INAIL, con riferimento a quanto indicato nel comma 2 del presente articolo, si impegna a:
1. rendere disponibile, per l'erogazione agli allievi dell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado equiparati ai lavoratori ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008 in ragione del loro inserimento in percorsi di alternanza scuola lavoro, il corso di formazione previsto dall'articolo 37 del citato decreto legislativo, sia generale che specifica per i settori della classe di rischio basso ai sensi delle vigenti disposizioni indicate in premessa, della durata di quattro ore ciascuno, da erogarsi in modalità di apprendimento e-learning, sulla base di quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e n. 128 del 7 luglio 2016 citati in premessa, ed assicurarne i successivi adeguamenti in relazione ad eventuali interventi legislativi di modifica;
2. rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze al fine di valorizzare le iniziative progettuali individuate ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo d'intesa;
Il MIUR si impegna a:
3. mettere a disposizione risorse professionali, materiali e il necessario supporto tecnico, nonché a rendere disponibile un'adeguata piattaforma tecnologica compatibile ai fini dell'erogazione del predetto corso di formazione in modalità di apprendimento e-learning secondo quanto disposto dai citati Accordi Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e n. 128 del 7 luglio 2016 ed in particolare dall'Allegato II di quest'ultimo;
4. favorire la promozione e la divulgazione dell'iniziativa, il cui progetto formativo, nel rispetto della sfera di autonomia delle istituzioni scolastiche, può essere riconosciuto come credito formativo;
5. promuovere le iniziative progettuali individuate ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo d'intesa presso le istituzioni scolastiche.

 

Articolo 4
(Proprietà intellettuale)

Il materiale didattico realizzato dall'INAIL, relativo al corso di formazione di cui all'art. 3 del presente Protocollo d'intesa, e quello di supporto e di integrazione alle attività formative, costituisce proprietà intellettuale dell'INAIL, che è responsabile dei contenuti. Il materiale didattico è utilizzabile esclusivamente dai discenti attraverso la piattaforma resa disponibile dal MIUR ai sensi del predetto articolo 3, ai soli fini formativi, e non può essere diffuso o utilizzato da terzi.
I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo d'intesa saranno a disposizione delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata tra le medesime In virtù del presente Protocollo.

 

Articolo 5
(Comitato di coordinamento)

La pianificazione, programmazione ed organizzazione generale dei piani di attività da realizzare in attuazione del presente Protocollo d'intesa è svolta attraverso un Comitato di coordinamento composto da sei rappresentanti, di cui tre per il MIUR e tre per l'INAIL.
Il Comitato di coordinamento predispone piani annuali delle attività e dei progetti, delineando gli indirizzi strategici e programmatici degli interventi da realizzare e cura, altresì, il monitoraggio dello stato di attuazione degli accordi operativi con riferimento alle singole iniziative realizzate e al livello di raggiungimento degli obiettivi e all'efficacia delle azioni.
Il Comitato predispone il report annuale delle attività svolte da sottoporre ai rispettivi organi competenti.

 

Articolo 6
(Tavolo tecnico)

Per le finalità previste agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo d'intesa, le Parti possono costituire un Tavolo tecnico, composto da n. 3 referenti per ciascuna delle Parti e avente il compito di delineare gli indirizzi tecnici e organizzativi delle iniziative progettuali, programmare le procedure di monitoraggio delle fasi di sviluppo dei progetti e del livello di raggiungimento dei risultati, informando periodicamente il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 5.
Le Parti condividono la possibilità di valutare l'eventuale partecipazione al Tavolo tecnico di ulteriori esperti che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo ali buon andamento dei lavori.

 

Articolo 7
(Tutela dell'Immagine)

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere le iniziative comuni, utilizzando l'immagine di ciascuna di esse.
In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo.
L'utilizzazione del logo di ciascuna delle due Parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente Protocollo d'intesa, richiede il consenso di entrambe le Parti firmatarie del presente Protocollo.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni rientranti nell'ambito del presente Protocollo d'intesa, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

 

Articolo 8
(Trattamento dei dati)

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente Protocollo d'intesa vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, esclusivamente per le attività realizzate in attuazione del presente Protocollo.
Sono fatti salvi i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Le Parti si impegnano, altresì, ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie e informazioni di cui possono venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.

 

Articolo 9
(Durata)

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione, ha durata triennale e può essere rinnovato o modificato alla scadenza.
Eventuali accordi operativi conclusi ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo d'Intesa hanno una durata che non può superare la data di scadenza del presente Protocollo d'intesa.
Dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 16 Dicembre 2017
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
La Ministra
Valeria Fedeli

 

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Il Presidente
Massimo De Felice


Fonte: inail.it