PROTOCOLLO DI INTESA REGIONALE 

RELATIVO ALLE MISURE AGGIUNTIVE DI PROTEZIONE PER I LAVORATORI OPERANTI NEI CANTIERI DI MANUTENZIONE AUTOSTRADALI IN PRESENZA DI TRAFFICO

 

Premesso che:
• il diritto alla salute e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria per le Istituzioni, le Parti sociali e, in genere, per tutta la società civile e richiede, pertanto, la realizzazione di azioni congiunte nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
• è prioritaria la necessità di accrescere i livelli di informazione e formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di salute e sicurezza, nonché la cultura e la pratica della salute e sicurezza delle imprese e dei lavoratori, allo scopo di elevare in modo strutturale e permanente la sensibilità in tema di percezione del rischio in ambiente lavorativo;
• è necessario dare attuazione in modo puntuale ed efficace alle norme vigenti in materia, in particolare al d.lgs. n. 81/2008 e alla l. n. 123/2007;
• la completa attuazione del quadro normativo vigente non può prescindere da una parallela e continuativa attività formativa che porti ad una migliore percezione della valenza delle norme in argomento, attraverso una generale e capillare sensibilizzazione di tutti i soggetti che operano sulla piattaforma autostradale.
• in data 25 luglio 2015 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra la Prefettura di Genova, la Società Autostrade per l’Italia s.p.a., le Organizzazioni sindacali, l’Ance Genova, il Comitato Paritetico Territoriale e le locali ASL, finalizzato a garantire misure aggiuntive di protezione per i lavoratori operanti nei cantieri di manutenzione autostradali in presenza;
• in sede di verifica sullo stato di attuazione del menzionato Protocollo si è concordato sulla opportunità di migliorare e rafforzare gli strumenti ivi previsti nonché di estendere lo stesso a livello regionale, onde garantire comportamenti uniformi improntati alla tutela della sicurezza dei lavoratori sulla totalità dei cantieri autostradali liguri;

Considerato che:
• Autostrade per l’Italia s.p.a., Autostrada dei Fiori s.p.a., SALT-Società Autostrada Ligure Toscana S.p.a., Autostrada Torino-Savona s.p.a. e AutoCisa s.p.a. sono concessionarie, ciascuna per il tratto di competenza, della gestione della rete autostradale esistente all’interno della Regione Liguria;
• la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e la piena e continua fruibilità in sicurezza del traffico e della fluidità della piattaforma autostradale rappresentano obiettivi prioritari del servizio erogato dalla società;
• l’impegno degli Organi di vigilanza, nonché, in relazione alle rispettive competenze, di quello profuso dal personale delle società concessionarie, mira a rafforzare l’attività di prevenzione e di sorveglianza su tutti i comportamenti e le azioni in violazione delle norme del Codice della Strada messe in atto da chi fruisce del servizio autostradale;
• le OO.SS. nazionali hanno richiesto Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l’aggiornamento e la revisione del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili;
• le Società concessionarie:
- sono impegnate a operare per garantire e migliorare costantemente la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- nell’ambito della percentuale di affidamenti di lavori a terzi, così come definita dalle vigenti normative, agisce a ogni effetti in qualità di amministrazione aggiudicatrice;

Visti:
• il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, che prevede la creazione di un sistema il cui obiettivo è il mantenimento di livelli di sicurezza nelle prestazioni lavorative di ciascun addetto e la dotazione delle misure necessarie a preservare la salute dei prestatori di lavoro; tale fine è perseguito attraverso l’introduzione di un modello organizzativo, predeterminato dalla legge, incentrato su alcune figure cardine all’interno dei luoghi di lavoro cui è attribuito il compito di dare attuazione alle disposizioni normative in materia, di adottare le misure di tipo preventivo volte a eliminare o contenere il rischio, nonché quelle finalizzate alla informazione e formazione;
• in particolare, gli artt. 47-50 del menzionato decreto legislativo che, nel prevedere le figure dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo, ne disciplina le relative attribuzioni, compreso il diritto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
 

Tutto ciò premesso e considerato

Le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, Autostrade per l’Italia- Direzione 1° Tronco, Autostrada dei Fiori, S.A.L.T., Autostrada Torino-Savona, AutoCisa, A.S.L. 1, 2, 3, 4 e 5, la CGIL, CISL, UIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, FILLEA-CGIL, FILT-CISL, UILTRASPORTI, FILT CGIL, SLA, ANCE Genova, ANCE Imperia, ANCE Savona e ANCE La Spezia;
 

Convengono e stipulano quanto segue:

art. 1
(Obblighi delle Società Concessionarie)

Le Società concessionarie, limitatamente alle tratte inserite nell’ambito territoriale della regione Liguria, per le sole attività di manutenzione, in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione alle procedure e verifiche previste dalle norme vigenti in materia di affidamento lavori, con particolare riferimento al possesso di regolare D.U.R.C. da parte delle Imprese appaltatrici, si impegnano, altresì, a:
a) inviare alle OO.SS. Territoriali firmatarie del presente protocollo, alle A.N.C.E. territoriali nonché a E.S.S.E.G, E.S.E., S.E.I.-C.P.T. e C.P.T. LA SPEZIA, copia della notifica preliminare di inizio lavori nonché gli eventuali aggiornamenti trasmessi all’ASL competente conformemente alle previsioni di cui al D.lgs. n. 81/2008;
b) far pervenire al r.u.p. eventuali segnalazioni di vertenze su temi per i quali sia necessario sospendere i pagamenti, ai sensi di legge, allo scopo di trattenere somme a garanzia del soddisfacimento di diritti oggetto della vertenza stessa e concernenti i cantieri in corso in autostrada.
c) verificare tramite il proprio sistema di prevenzione e protezione sul lavoro il rispetto, da parte del proprio personale aziendale, delle vigenti normative in materia di sicurezza;
d) consegnare alle Imprese affidatarie e ai responsabili della sicurezza e, dove previsto, ai coordinatori per la sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/08, le linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada e gli standard integrativi agli schemi segnaletici di cui al disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo (D.M. 10 luglio 2002), a sua volta richiamato dal D.M. 12/12/2011 per la definizione delle misure di sicurezza temporanee da applicarsi sulla rete autostradale di competenza (a titolo esemplificativo vengono allegate al presente protocollo le linee guida vigenti all’atto della firma del medesimo);
e) consegnare, altresì, alle Imprese affidatarie, all’atto della stipula del contratto di appalto, una copia del presente protocollo, invitando contestualmente le Imprese medesime a:
I. effettuare, prima dell’avvio dei lavori, un incontro con le organizzazioni sindacali edili firmatarie del presente Protocollo al fine di approfondire le tematiche afferenti all’organizzazione del lavoro, alla sicurezza e alla logistica del cantiere, anche con riferimento al supporto che può essere fornito dall’organismo paritetico di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, dandone preventiva comunicazione alle società concessionarie. La comunicazione dell’incontro andrà comunicata altresì alle A.N.C.E. territoriali ai fini di un’eventuale partecipazione.
II. agevolare l’accesso nel cantiere, secondo modalità e procedure definite dall’impresa interessata e condivise con le società concessionarie, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ovvero agli RLST, ove non presenti i primi, e, nell’ambito delle linee-guida scaturenti da apposita intesa tra le associazioni ANCE di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, ai tecnici degli Organismi Paritetici, secondo le previsioni di cui agli artt. 48 e 51 del d.lgs. n. 81/2008;
f) fornire l’adeguata formazione prevista dalla normativa in materia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.T.) ed ai tecnici degli Organismi Paritetici di cui al comma e) II entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dagli stessi al fine del rilascio delle autorizzazioni a manovra in autostrada necessarie per l’accesso al cantiere;
g) verificare, su specifica segnalazione delle OO.SS., gli eventuali inadempimenti alle prescrizioni di cui alla lett. e) II;
h) resta espressamente inteso che i tecnici di E.S.S.E.G, E.S.E., S.E.I.-C.P.T. e C.P.T. LA SPEZIA svolgono esclusivamente le funzioni di consulenza previste dai rispettivi statuti e non funzioni di verifica e controllo e avranno accesso ai cantieri autostradali solo previa richiesta scritta della impresa interessata o delle relative RSA/RSU.

 

art. 2
(Obblighi delle Associazioni)

Le associazioni provinciali ANCE si impegnano a porre in essere ogni azione utile nei confronti dei propri associati affinché sia data attuazione alle previsioni di cui ai nn. I e II dell’art. 1, lett. e.

 

art. 3
(Obblighi delle Organizzazioni sindacali)

Le OO.SS. si impegnano a diffondere e illustrare i contenuti del presente protocollo, nonché a richiamare l’attenzione sui comportamenti da osservare nell’ambito della piattaforma autostradale, attivando, a tal fine, specifiche campagne di informazione.

 

art. 4
(Impegni comuni)

Le parti contraenti:
1. convengono che l’attività di E.S.S.E.G, E.S.E., S.E.I.-C.P.T. e C.P.T. LA SPEZIA si svolgerà esclusivamente nei limiti di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/08 e successive modifiche, nell’ambito dei vincoli imposti da esigenze di sicurezza interni al cantiere o sulla piattaforma autostradale.
2. si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze e sfere di azione, a sensibilizzare il cittadino utente sulle problematiche relative alla sicurezza e alla salute nelle attività di cantierizzazione, manutenzione e gestione della piattaforma autostradale e alla gestione della viabilità e del traffico.

 

art. 5
(Monitoraggio)

Le parti firmatarie del presente protocollo si incontrano di norma in ambito provinciale presso la sede della società concessionaria, con frequenza semestrale per il monitoraggio di quanto in esso previsto, salva la possibilità che, su richiesta di ciascun sottoscrittore, per motivate esigenze di carattere eccezionale, si richieda alla Prefettura competente la convocazione di ulteriori riunioni infrannuali.

 

art. 6
(Durata)

Il presente protocollo sperimentale ha durata di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione. Alla scadenza i soggetti firmatari, previa verifica delle azioni intraprese, valuteranno l’opportunità di eventuali misure migliorative nonché la proroga dei termini in esso previsti.
Le Società concessionarie e le OO.SS. edili si aggiornano in sede aziendale entro 30 giorni dalla stipula dell’Accordo per disciplinare le misure attuative di dettaglio previste dal presente Protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto

Genova, 14 dicembre 2017
 

 

Prefettura di Genova
Prefettura di Imperia
Prefettura di La Spezia
Prefettura di Savona
Regione Liguria
Inail Liguria
Autostrade\\ per l’Italia
Autostrada dei Fiori s.p.a.
S.A.L.T. s.p.a.
Autostrada Torino-Savona s.p.a.
AutoCisa s.p.a.
CGIL LIGURIA
CISL LIGURIA
UIL LIGURIA
FILT/CGIL LIGURIA
FIT/CISL LIGURIA
UILTRASPORTI LIGURIA
FILLEA/CGIL LIGURIA
FILCA/CISL LIGURIA
FENEAL/UIL LIGURIA
ANCE GENOVA
ANCE IMPERIA
ANCE LA SPEZIA
ANCE SAVONA


Fonte: inail.it