Tipologia: Ipotesi di accordo rinnovo CCNL
Data firma: 14 dicembre 2017
Parti: Federagenti e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Agenzie marittime
Fonte: fiscal-focus.it

Sommario:


Ipotesi di accordo

Oggi 14 dicembre 2017 in Genova presso gli uffici di Federagenti si sono incontrate: Federagenti […] e le OO.SS.: Filt/Cgil […], Fit/Cisl […], Uiltrasporti […], per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle agenzie marittime in scadenza alla data del 31/12/2017.
Le parti concordano:

Art. 47
Il secondo livello di contrattazione, si svolgerà una sola volta nel corso dell'attuale vigenza contrattuale, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicate.
Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL
I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto operanti all'interno dell'Azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti d'intesa con le strutture territoriali/regionali delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL
In caso di presenza delle RSA o RSU trova applicazione quanto previsto nel punto 5 dell'accordo interconfederale 28 giugno 2011 e del 21 settembre 2011, e da quanto previsto dal Regolamento di recepimento nel settore trasporti del testo Unico sulla rappresentatività del 16 luglio 2015.
In caso di assenza di RSU o RSA sono competenti le strutture sindacali territoriali riconducibili alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL Per quanto concerne il sistema delle consultazioni dei lavoratori in caso di contratti collettivi aziendali firmati dalle OO.SS. territoriali trova applicazione quanto previsto nel punto 5 dell'accordo interconfederale 28 giugno 2011 e del 21 settembre 2011.
[…] Laddove la contrattazione sia esercitata a livello aziendale o territoriale, essa costituisce il presente livello negoziale e sostituisce integralmente la contrattazione di 2° livello nazionale.
[…]
Alla contrattazione di secondo livello, vengono demandate le seguenti materie, con le modalità previste negli accordi interconfederali suddetti:
a) individuazione di figure professionali non esemplificate nella classificazione, da sottoporre alla verifica dell'apposita Commissione nazionale prima dell'inquadramento;
b) l'applicazione delle norme inerenti l'orario di lavoro e le forme di articolazione previste dall'art. 15;
c) la gestione dell'orario straordinario in relazione ai previsti meccanismi di cumulo delle ore prestate, con trasformazione delle stesse in riposi compensativi;
d) le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni in attuazione delle norme esistenti;
e) la misura di indennità di mensa e/o indennità o ticket sostitutivi mensa ed eventuali altre indennità connesse a specifiche e comprovate situazioni territoriali;
f) la sperimentazione di forme innovative di organizzazione del lavoro funzionali alla rotazione di mansione ed alla crescita professionale;
g) la definizione di fabbisogni formativi e la contrattazione di percorsi professionali;
h) particolari misure che favoriscano la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
i) reperibilità;
j) la fruizione dei permessi ai sensi dell'art. 15, permessi retribuiti, del presente contratto.
l) eventuali erogazioni economiche a natura premiale (premi di risultati) in qualsivoglia forma corrisposta (denaro, benefits, welfare ecc)
m) eventuali ulteriori quote da destinare al fondo di previdenza integrative Priamo
Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di vigenza.
Le eventuali richieste, anche aziendali, che prevedessero modifiche alla presente disciplina dovranno essere discusse su un tavolo nazionale e in tale ambito eventualmente condivise.

Art. 29 Bis (Permessi Formazione professionale)
La formazione dei lavoratori, nelle materie in cui vige un obbligo di legge, deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
I lavoratori hanno diritto, nell'ambito dell'orario di lavoro ad ulteriori 20 ore nel corso dell'anno per la partecipazione ai corsi di formazione erogati dall'Ente Bilaterale Nazionale.
La scelta dei corsi dovrà essere attinente all'attività lavorativa del dipendente e comunque compatibile alle esigenze tecnico-organizzative dell'azienda.
Le ore non usufruite non sono cumulabili.

Art. … (Reperibilità)
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per assicurare, secondo un programma, la continuità dei servizi e la funzionalità degli impianti.
Possono essere individuate a livello aziendale, previo esame congiunto per una sua definizione con le RSU/RSA ove presenti, le figure professionali soggette ad essere reperibili in ore non lavorative per sopperire ad esigenze tecnico-organizzative connesse alla corretta operatività dell'azienda nonché alla sicurezza delle strutture. A livello aziendale saranno altresì individuati i periodi massimi di reperibilità, il compenso specifico spettante al lavoratore in reperibilità nonché le modalità applicative di un eventuale recupero del riposo giornaliero interrotto per effetto della reperibilità.
I lavoratori interessati non possono rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.

Art. 34 bis Lavoro Part-time per maternità
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di part-time, le lavoratrici ed i lavoratori a seguito di maternità/paternità e sino al compimento del terzo anno di vita del minore, nonché la lavoratrice ed il lavoratore che abbia avuto un minore in affido od adozione entro i primi tre anni dall'ingresso in famiglia, potranno richiedere la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro in part time per la durata di sei mesi anche rinnovabili.
Il part-time sarà concesso entro i seguenti parametri:
aziende da 21 a 50 dipendenti 1 part-time;
aziende da 51 a 75 dipendenti 2 part-time;
dal 76 dipendente un part-time ogni 25 dipendenti;
il part time sarà concesso per periodi semestrali ed in caso di più richiesta a rotazione;
La lavoratrice/il lavoratore potrà presentare la domanda al termine della astensione obbligatoria dal lavoro.
In presenza di un numero di richieste eccedenti il limite di cui sopra l'azienda concederà il part time in base alla data di presentazione della domanda.
La lavoratrice/lavoratore che ha già usufruito della trasformazione a seguito della medesima maternità potrà ripresentare la domanda per un ulteriore semestre solo alla scadenza del periodo precedente.
Diversi criteri di concessione potranno essere stabiliti in sede di contrattazione di secondo livello
Si demanda alla contrattazione di secondo livello l'attuazione delle possibilità di usufruire ad ore del congedo parentale ai sensi dell'art. 1 comma 339 l. 228/2012;

Viene istituita una commissione bilaterale nazionale paritetica per approfondire le tematiche del welfare aziendale.
La stessa commissione approfondirà inoltre le tematiche di aggiornamento dei profili professionali nonché la stesura dell'articolato del CCNL dei dipendenti delle agenzie marittime.

La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta al percorso assembleare dei lavoratori e della Federagenti e le parti si impegnano a comunicare lo scioglimento della riserva entro il 31 gennaio 2018.

Integrazione ipotesi accordo tra Federagenti Filt/Cgil Fit/Cisl e Uiltrasporti siglata in Genova il 14 dicembre 2017
Si dà atto che all'incontro odierno per la stesura dell'accordo in oggetto erano presenti anche le delegazioni territoriali e le RSA di Liguria e Toscana delle tre organizzazioni.
In aggiunta alle materie trattate si convengono concordati anche i seguenti punti:
a) per quanto attiene alla valutazione sul tecnostress le parti demandano all'Ente Bilaterale Nazionale uno studio specifico in materia.
b) per lo smart-working e il telelavoro si conviene che il tema sarà trattato dalla commissione bilaterale individuata nell'accordo.
c) per quanto attiene il part-time di maternità si conviene che tali casi debbano essere considerati in aggiunta a eventuali altre tipologie contrattuali omonime già presenti in azienda.
d) si ritiene inoltre recepito integralmente l'accordo quadro sulle molestie e la violenza sui luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016.