Tipologia: CIA
Data firma: 14 dicembre 2017
Validità: 14.12.2017 - 30.09.2019
Parti: Conforama Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, GDO, Conforama
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Permessi sindacali
Art. 5 Salute e Sicurezza sul lavoro
Art. 6 Part time post maternità
Art. 7 Permessi Solidali
Art. 8 Orario di lavoro part-time
  Art. 9 Organizzazione orario di lavoro
Art. 10 Lavoro Domenicale e Periodo natalizio.
Art. 11 Retribuzione prestazione festiva
Art. 12 Pause
Art. 13 Aspettativa retribuita per gravi malattie
Art. 14 Commissione paritetica “servizi di vendita”
Art. 15 Premio di Risultato (PdR)
Art. 16 Periodo transitorio e decorrenze specifiche

Contratto Integrativo Aziendale

In data 14/12/2017 a Roma si sono incontrati la Direzione Aziendale di Conforama Italia spa […] e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Nazionali […] al fine di stipulare il seguente Contratto Integrativo di secondo livello applicabile a tutte le unità di Conforama Italia spa e Emmezeta srl operanti sul territorio nazionale.
Dopo ampia discussione si è convenuto quanto segue:

Premesso che:
1) L’ipotesi di accordo sottoscritta in data 31/10/2017, che qui di seguito viene integralmente riportata, è stata approvata dalle assemblee dai lavoratori
2) La stipula del presente Contratto Integrativo Aziendale si inserisce in un contesto economico congiunturale di notevole complessità generato da una perdurante contrazione dei consumi e delle vendite che continua ad impattare in maniera profondamente negativa sui parametri di redditività e produttività e dunque sui fatturati aziendali. In tale contesto, le scelte aziendali si sono necessariamente poste in un’ottica di razionalizzazione e riduzione dei costi complessivi.
3) La Direzione Aziendale, in data 28/06/2017 comunicava la disdetta del precedente contratto integrativo in quanto ritenuto uno strumento non più idoneo ad accompagnare l’azienda nelle future sfide di mercato.
4) Conforama Italia ha evidenziato la volontà di continuare ad investire al fine di raggiungere obiettivi di sostenibilità e redditività stabili e duraturi così da salvaguardare il futuro aziendale e strutturare un nuovo Business Model più competitivo, efficace e moderno che ha già visto nelle aperture di Settimo Torinese, Udine e Catania Belpasso, un primo importante e concreto segnale di rilancio.
5) Nonostante lo scenario descritto entrambe le Parti hanno riconosciuto come preminente il valore che hanno relazioni sindacali corrette, stabili e costruttive soprattutto in un periodo di grande transizione e trasformazione durante il quale entrambe le Parti sono chiamate a svolgere, nel rispetto delle specifiche prerogative, ruoli e funzioni di grande responsabilità.
6) Le OO.SS, tenuto conto della complessità e della gravità del quadro economico aziendale descritto e delineatosi nel tempo nonché degli impegni del gruppo in termini di prospettive di investimento e sviluppo al fine di favorire il recupero della stabilità economico/finanziaria complessiva dello stesso-ritengono il presente CIA un equilibrio fra le congiunturali necessità di parte aziendale e gli interessi dei lavoratori.
7) Con il presente contratto sono stati raggiunti importanti equilibri in termini di nuove opportunità di contemperamento tra le esigenze di conciliazione dei ritmi di vita dei dipendenti e quelle organizzative aziendali nonché di solidarietà nei confronti dei collaboratori in stato di bisogno e sono stati rafforzati, in ottica di confronto con le OO.SS. nuovi momenti di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori su temi di centrale importanza della vita aziendale.

Art. 1 Campo di applicazione
Il presente accordo viene applicato a tutti i dipendenti della società Conforama Italia spa e Emmezeta Moda srl (di seguito definite “le aziende del Gruppo”) fatte salve le specificità di cui agli articoli 10 (lavoro domenicale e periodo natalizio); 15 (premio di risultato); Art. 16 (Periodo transitorio e decorrenze specifiche).
Le pattuizioni di cui al presente CIA sostituiscono e assorbono integralmente tutte le discipline previgenti derivanti dal precedente CIA o ad esso collegate. Con la presente pattuizione sono pertanto da intendersi sanati e caducati gli effetti derivanti dalla precedente contrattazione integrativa aziendale.

Art. 3 Relazioni sindacali
I rapporti sindacali all’interno delle Aziende del gruppo sono stati in questi anni caratterizzati da trasparenza e condivisione e si sono sempre svolti nel pieno rispetto reciproco delle Parti e del loro ruolo.
A fondamento di tali esperienze si è posto il riconoscimento congiunto dell'importanza del ruolo delle persone per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi aziendali che richiedono una focalizzazione sulla necessità di incrementare la competitività aziendale, presupposto per la sopravvivenza e per lo sviluppo delle Società in un mercato sempre più difficile e concorrenziale.
Lo stesso Premio di Risultato, oggetto dell’art. 15 del presente accordo - testimonia l’importanza della partecipazione di tutti i dipendenti al raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso il riconoscimento del loro contributo.
Le parti, pertanto, confermano - nella prospettiva di una sempre continua evoluzione del livello delle proprie relazioni - l'impegno all'adozione di un modello costruttivo di relazioni sindacali, consapevoli che solo una dialettica propositiva e basata sul reciproco ascolto e condivisione delle informazioni necessarie all'individuazione dei problemi, risponde alla necessità della prevenzione dei conflitti e della risoluzione di eventuali divergenze.
Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL le Parti, inoltre, convengono quanto segue:
a) Relazioni Sindacali Nazionali
Entro il primo quadrimestre di ogni anno, la Direzione Aziendale convocherà le OO.SS. per fornire le informazioni e gli aggiornamenti sulle seguenti tematiche:
- posizionamento e strategie dell'azienda in tema di sviluppo ed investimenti;
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sui luoghi di lavoro e loro formazione;
- mercato del lavoro (organici aziendali con suddivisione per tipologie contrattuali);
- introduzione di innovazioni che abbiano effetti sull'organizzazione del lavoro;
- informazione annuale di cui all'art. 9, L. 125/91 e successive modifiche e integrazioni (pari opportunità);
- piani di formazione del personale.
b) Andamento economico aziendale con particolare riferimento ai parametri cui è collegato il Premio di Risultato (PdR) [...]
c) Relazioni Sindacali a livello di Negozio

Entro il primo quadrimestre di ogni anno, la Direzione del Negozio convocherà RSA/RSU e le OO.SS. territoriali per fornire le informazioni e gli aggiornamenti sulle seguenti tematiche:
- Modifiche all'organizzazione del lavoro, articolazioni orarie e calendario di aperture domenicali e festive;
- Organici e relativa composizione e tipologie di impiego;
- Processi di terziarizzazioni/esternalizzazioni/appalti;
- Progetti di formazione e qualificazione del personale;
- Applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 81/08 e degli accordi seguenti.
Ferma restando la gestione specifica delle tematiche su indicate, rimane inteso che le Parti possono fare richiesta di calendarizzare incontri periodici per la trattazione di ulteriori argomenti di informazione ivi compresi quelli relativi alle modifiche dell’organizzazione del lavoro e le articolazioni orarie rispetto alle quali dovesse nascere in corso d’anno la necessità di ulteriori confronti tra le Parti.
Al fine di favorire la diffusione delle informazioni, laddove oggi non presenti, l'Azienda si impegna a rendere disponibile una apposita bacheca sindacale.

Art. 5 Salute e Sicurezza sul lavoro
Le Parti concordano sull'importanza di perseguire congiuntamente un'ottimale applicazione delle normative di legge e contrattuali in merito a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In tal senso si conviene di procedere a una verifica in materia di:
- Elezione, formazione ed efficacia operativa del rappresentante dei lavoratori presso ogni unità
operativa;
- Informazione e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro personalizzata sui rischi presenti nei Negozi e nell'attività aziendale con particolare attenzione ai nuovi assunti al fine di identificare le opportune azioni migliorative.
Al fine di favorire il confronto sulle tematiche inerenti la salute e sicurezza su lavoro, la Direzione Aziendale convocherà una volta l’anno un incontro nazionale con il coinvolgimento dei RLS e dell’RSPP aziendale. Nel corso dell’incontro l’Azienda aggiornerà i presenti in merito allo stato di applicazione delle misure di prevenzione e protezione di cui al D.lgs. 81/08. L’incontro rappresenterà altresì l’occasione per raccogliere sollecitazioni e proposte che siano da stimolo all’ulteriore implementazione del complessivo sistema di tutele già previste in Azienda.

Art. 6 Part time post maternità
Al fine di favorire il rientro al lavoro post maternità dei lavoratori, a richiesta degli stessi, la Direzione del Punto Vendita e la RSU/RSA si incontreranno per esaminare la possibilità di adottare una diversa articolazione dell'orario di lavoro.
L’Azienda, fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL e quale trattamento di miglior favore, accoglierà nell’ambito del 4 per cento della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.

Art. 7 Permessi Solidali
Nello spirito dell’articolo 24 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, fermi restando i diritti di cui al D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito le ore di permesso a qualsiasi titolo maturati a uno o a più colleghi in particolari condizioni di bisogno.
[…]

Art. 9 Organizzazione orario di lavoro
La programmazione dell'orario di lavoro settimanale e la sua esposizione in luogo visibile a tutti i lavoratori sarà effettuata con un preavviso di almeno due settimane.
L’entrata a regime delle nuove tempistiche di preavviso avverrà al termine di un periodo di monitoraggio della durata di 45 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, nel corso del quale la Direzione aziendale procederà ad effettuare le opportune simulazioni organizzative al fine di adottare gli eventuali accorgimenti tecnici che dovessero rendersi necessari in conseguenza della nuova disposizione; procederà altresì ad effettuare i passaggi informativi con le Direzioni dei negozi. Entro il periodo sopraindicato sarà cura della Direzione Aziendale informare le OO.SS. stipulanti circa gli esiti di questa prima fase.
Ad esclusione del periodo natalizio, su richiesta del lavoratore, l’Azienda riconoscerà una domenica di riposo al mese al personale con almeno 24 mesi di anzianità aziendale che abbia tra le previsioni contrattuali individuali la prestazione lavorativa comprensiva di tale giornata.
Dichiarazione delle parti
Le parti sono concordi nel ritenere integralmente richiamato nel presente contratto integrativo aziendale i contenuti dell’accordo del 6 dicembre 2013 in merito alla flessibilità sugli orari di ingresso, uscita e pausa per i lavoratori attualmente occupati presso la sede amministrativa e legale di Milano.

Art. 11 Retribuzione prestazione festiva
In alternativa al trattamento economico riconosciuto dal CCNL e compatibilmente con le necessità tecnico/organizzative del reparto/negozio, per le ore di lavoro prestate nei giorni festivi il lavoratore potrà richiedere il pagamento della sola maggiorazione prevista, con il recupero nel corso del mese di riferimento delle ore prestate nella giornata festiva.

Art. 12 Pause
Saranno riconosciute al personale dipendente con orario di almeno 4 ore le seguenti tipologie di pause retribuite che saranno godute in conformità con le necessità tecniche/organizzative del reparto/negozio:
- Per il personale con orario continuato da 4 ore fino a 6 ore: 10 minuti
- Per il personale con orario continuato da 6 ore in poi: 15 minuti
- Per il personale con orario frazionato dalle 6 ore in poi: 10 minuti per frazione.
Le pause non potranno essere fruite all’inizio o alla fine del turno.