Tipologia: CIA
Data firma: 5 luglio 1974
Validità: 01.07.1974 - 30.06.1976
Parti: Standa e OO.SS.
Settori: Commercio, GDO, Standa
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Piano di sviluppo e di ristrutturazione
Art. 2. Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Art. 3. Appalti
Art. 4. Servizi sociali in rapporto alla riforma
- Asili Nido
- Mense
Art. 5. Diritto allo studio
Art. 6. Malattia e infortunio
Art. 7. Classificazione
Norma transitoria
Art. 7/bis.
Art. 8. Orario di lavoro
Art. 9. Part time
Art. 10. Contratti a termine
Art. 11 Scala mobile
Art. 12. Parte economica
Norma transitoria.
  Norma transitoria speciale all’art. 12.
Art. 13. Consiglio dei delegati
Art. 14.
Art. 15.
Dichiarazione a verbale
Allegato n. 1.
Nota a verbale n. 1.
Nota a verbale a. 2 – Allegato a. 1.
Allegato n. 2.
Modifiche e chiarimenti all’accordo integrativo aziendale 5-7-1974
Art. 3. Appalti

Art. 5. Diritto allo studio
Art. 6. Malattia ed infortunio
Chiarimento dell’art. 36 del CCNL del 21 novembre 1973
Provvidenze aziendali

Accordo integrativo aziendale nazionale, 5 luglio 1974

Omissis
In applicazione di quanto previsto dall’art. 127 del CCNL 21 novembre 1973 e in ordine alle richieste delle Organizzazioni Sindacali per la contrattazione integrativa aziendale formulate con la piattaforma del 12 aprile 1974, nonché ad eventuali piattaforme presentate in sede locale, si è convenuto quanto segue:

Art. 1 Piano di sviluppo e di ristrutturazione
Premesso che le Organizzazioni Sindacali siano interessate alla attuazione di una politica strutturale dei prezzi finalizzata al loro contenimento ed alla salvaguardia del potere di acquisto del salario dei lavoratori, impegnano l’Azienda alla adozione delle necessarie misure volte al conseguimento di questo obiettivo.
In questo contesto l’azienda si impegna a comunicare preventivamente alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo gli eventuali piani di sviluppo e di ristrutturazione; le Organizzazioni Sindacali hanno preso atto di quanto comunicato in argomento dall’azienda nel corso della trattativa, riassunto nel documento allegato.
Nel caso di ristrutturazione l’azienda manterrà i livelli di occupazione, salariali e di professionalità conseguiti dai lavoratori.
Ciò premesso, i problemi della condizione lavorativa eventualmente emergenti dalla ristrutturazione a vari livelli saranno trattati tra le Organizzazioni Sindacali (Consiglio dei Delegati, Organizzazioni Sindacali, provinciali e nazionali) e la Direzione Aziendale al fine di concordare quanto necessario per evitare gli effetti obiettivamente negativi nelle prestazioni dei lavoratori.

Art. 2. Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Ferme restando le norme del vigente contratto nazionale 21 novembre 1973, al fine di migliorare le condizioni ambientali e per realizzare gli elementi conoscitivi, le parti convengono:
- di affidare al Consiglio dei Delegati, che opera in accordo con il Patronato delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il compito di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300 di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Dette attività saranno svolte all’interno del luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro;
- di concordare con la Direzione Aziendale la scelta di Enti, Istituti e Centri di medicina specializzati cui ricorrere per la misurazione ed i rilievi dei parametri fisici ambientali e la loro successiva annotazione in appositi registri nonché per particolari indagini, ed accertamenti sugli ambienti di lavoro;
- di ricorrere, in caso di mancato accordo sulla scelta dell’Ente, dell’Istituto e del Centro di Medicina specializzato, a tecnici di parte.
L’Azienda si impegna a fornire ed istituire i seguenti strumenti ritenuti idonei a concorrere ad un’efficace opera di prevenzione e di tutela della salute del lavoratore.
Libretto Sanitario personale, ove saranno annotati i risultati delle visite periodiche, nonché i dati relativi agli infortuni e alla malattia da parte di tutti i medici che hanno occasione di prestare assistenza al lavoratore. Detti risultati verranno annotati, in quanto presentati, sulla scheda sanitaria personale a cura del servizio sanitario aziendale, con vincolo di segreto professionale.
Il libretto sanitario personale sarà conservato a cura del lavoratore.
Registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari aziendali. In esso saranno annotati, per ogni settore, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché delle assenze per infortunio e malattia. L’Azienda fornirà periodicamente tali risultati su richiesta del Consiglio dei Delegati.
Gli oneri relativi agli interventi effettuati dagli Istituti specializzati, solo in quanto congiuntamente designati, nonché quelli relativi all’istituzione, tenuta ed aggiornamento delle registrazioni, sono a carico dell’Azienda.
Le parti sono concordi nel ritenere, come prevede il presente accordo, che un potenziamento della medicina preventiva del lavoro potrà realizzarsi con l’attuazione della riforma sanitaria. In tale prospettiva si impegnano sin d’ora a collaborare con le Unità Sanitarie Locali mettendo a disposizione le rilevazioni effettuate nei luoghi di lavoro.

Art. 3. Appalti
Le parti si impegnano, allo scopo di trovare la soluzione più adeguata al problema posto dalle Organizzazioni Sindacali, a verificare la rispondenza fra gli appalti in atto presso l’Azienda, la legge 23 ottobre 1960 n. 1369 e l’art. 129 del CCNL 21 novembre 1973.
L’Azienda fornirà in merito le necessarie informazioni.

Art. 4. Servizi sociali in rapporto alla riforma
Mense

Premesso che le Organizzazioni Sindacali tendono a garantire la possibilità di consumazione di un pasto presso mense di quartiere o interaziendale, al personale dipendente, escludendo comunque la monetizzazione di tale servizio, la Azienda si impegna a favorire e sostenere la realizzazione di iniziative volte a tale obiettivo.

Art. 8. Orario di lavoro
Le parti si danno reciprocamente atto:
- del carattere di servizio al pubblico che tutta la distribuzione commerciale ha e deve necessariamente mantenere;
- della richiesta dei lavoratori del Commercio di distribuire l’orario settimanale di 40 ore su 5 giornate lavorative, di ridurre i nastri orari, di adottare doppi turni alternati a orario continuato.
Ciò premesso, le parti si danno atto che tali problemi formeranno oggetto di esame (oltre che in sede aziendale, secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 127 del vigente CCNL) in sede di Commissione Paritetica di cui all’articolo 22, secondo comma del CCNL 21 novembre 1973, al fine di ricercare adeguate soluzioni locali generalizzate a tutto il settore del Commercio al dettaglio.
Nota a chiarimento dell’art. 22 del CCNL 21 novembre 1973.
Le parti si danno atto che la mezza giornata a turno settimanale, cioè quella non coincidente con la chiusura infrasettimanale dei negozi, di cui al comma primo dell’art. 22 del CCNL 21 novembre 1973, deve consentire un meccanismo di turnazione che non escluda nessun giorno della settimana,
Tanto il riposo settimanale programmato per turno che quello coincidente con la chiusura infrasettimanale dei negozi saranno goduti in ogni caso, fatta eccezione per la loro coincidenza con l’assenza dal lavoro da qualsiasi causa motivata.
(Le festività previste dall’art. 33 del CCNL 21 novembre 1973, non costituiscono assenza a questi effetti).

Art. 9. Part time
[…]
I problemi eventualmente conseguenti alla gestione di questo istituto saranno discussi con il Consiglio dei Delegati.

Art. 10. Contratti a termine
L’Istituto del Contratto a termine verrà utilizzato nell’ambito delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 13. Consiglio dei delegati
Le parti convengono che:
a) nelle singole unità produttive verrà affidato al Consiglio dei delegati in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori a livello aziendale;
b) nel Consiglio dei Delegati, composto dai lavoratori in forza all’unità produttiva, si identificano unitariamente le Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300.
I nominativi dei componenti del Consiglio dei Delegati verranno comunicati per iscritto alla Direzione, congiuntamente dalle OO.SS. stipulanti.
I permessi retribuiti previsti dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 nelle Aziende di cui all’art. 23 lettera a) della stessa legge vengono elevati:
a) 2 ore complessive annue per ciascun dipendente per l’anno 1974;
b )3 ore complessive annue per ciascun dipendente dal 1° gennaio 1975.
I permessi retribuiti previsti dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 nelle Aziende di cui all’art. 13 lettera b) e e) della stessa legge, vengono elevati:
a)16 ore complessive mensili per il 1974;
b)24 ore complessive mensili dal 1° gennaio 1975.
Sono conservate eventuali condizioni di miglior favore.
Ai Consigli dei Delegati, costituiti nell’ambito di unità con meno di 20 dipendenti vengono in ogni caso garantite 40 ore complessive annue per il 1974 e 60 ore complessive annue dal 1° gennaio 1975.
Il totale complessivo delle ore di cui ai commi precedenti è comprensivo anche delle ore per l’esercizio dell’attività di patronato e di tutela della salute.
Dichiarazione a verbale
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o contrattuale a livello confederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.
Assemblea
Fermo restando quanto previsto dall’art. 118 del vigente CCNL, di cui si conferma integralmente il contenuto, il numero delle ore annuali retribuite di assemblea viene elevato a 15 con decorrenza lo luglio 1974.
Nota a verbale
Nei casi di mancata costituzione dei Consigli dei Delegati, di cui al presente articolo, continueranno ad operare, nell’ambito di quanto previsto dalla legge n. 300 dal CCNL 21 novembre 1973, le strutture sindacali esistenti.

Art. 14.
Sono fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti e le condizioni di miglior favore contrattuali in atto.

Modifiche e chiarimenti all’accordo integrativo aziendale 5-7-1974
Art. 3. Appalti

In relazione alle richieste da Voi avanzate relative alla disponibilità delle informazioni concernenti il problema da Voi posto in merito all’art. 3 del CIA 5.7.74, l’Azienda precisa che tali informazioni saranno a Vostra disposizione entro il 31/12/ 1974.