Tipologia: CIA
Data firma: 30 giugno 1981
Validità: 30.06.1981 - 30.06.1984
Parti: PAM e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Pam
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Diritto di informazione
Art. 2 Politiche commerciali - Approvvigionamenti - Prezzi
Art. 3 Organizzazione del lavoro
Art. 4 Ambiente e salute
  Art. 5 Malattia e infortunio
Art. 6 Parte economica
Decorrenza e durata

Contratto integrativo aziendale di lavoro per i dipendenti della Supermercati Pam spa, Venezia, 30 giugno 1981

In data 30 giugno 1981, tra la Supermercati PAM spa […] e le OO.SS. nazionali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil […], assistite dal Coordinamento sindacale aziendale in applicazione di quanto previsto dall’art. 135 del CCNL 17-12-1979 ed in ordine alle richieste delle OO.SS. per la contrattazione integrativa aziendale formulate con la piattaforma 7-5-1981, si è stipulato il presente accordo integrativo aziendale che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del vigente CCNL e dei precedenti accordi integrativi aziendali e con essi costituisce un tutt’uno inscindibile e migliorativo rispetto alle norme preesistenti.

Art. 1 Diritto di informazione
Le parti convengono che le informazioni di cui ai commi successivi devono essere fornite preventivamente, in modo cioè da consentire un tempestivo confronto. Le informazioni saranno date secondo i tempi, con i contenuti, ed ai livelli di seguito indicati:
a livello nazionale, annualmente, verranno fornite le informazioni di rilevanza generale riguardanti l’azienda nel suo complesso. L’informazione riguarderà specificatamente l’andamento economico, i programmi di investimento e di sviluppo, le innovazioni tecnologiche previste, l’occupazione, i programmi di ristrutturazione, gli appalti ed i programmi di formazione professionale.
a livello regionale e/o comprensoriale, semestralmente, le informazioni di cui al punto precedente, che abbiano riferimento alla specifica realtà territoriale.
a livello di singola unità, le informazioni riguardanti specifiche situazioni dell’unità, con particolare riferimento all’andamento commerciale, all’organizzazione del lavoro ed alle problematiche connesse. Tali informazioni potranno comunque essere richieste, ogni qualvolta sia necessario, dalle OO.SS. unitamente ai C.d.A.
L’azienda dichiara che il principio della tempestività dell’informazione potrà subire deroghe limitate ove principi di normale riservatezza lo richiedano, soprattutto con riferimento a quelle iniziative che possono avere interesse per la concorrenza.

Art. 3 Organizzazione del lavoro
Con riferimento a quanto già sancito dall’art. 4 del CIA 1978, le parti riconfermano che i programmi ed i modelli di organizzazione e riorganizzazione del lavoro devono essere finalizzati alle politiche commerciali volte a rafforzare il corretto rapporto con i consumatori, ad un miglior servizio alla clientela, ad un più razionale utilizzo degli impianti, a più elevati livelli di efficienza e produttività, ad una più equa ripartizione dei carichi e ritmi di lavoro, ad un miglior utilizzo della forza lavoro, alla valorizzazione della professionalità individuale e collettiva ed al miglioramento complessivo della qualità del lavoro, in un quadro di riferimento volto al mantenimento dell’equilibrio economico e commerciale.
A) Organici
Si concorda che la verifica degli organici esistenti nelle varie realtà aziendali, ai tini della valutazione della loro adeguatezza, sarà realizzata con le strutture sindacali competenti, tenendo conto della situazione economica commerciale dell’unità, sulla base dei seguenti paramentri obiettivi da esaminare in concorso tra di loro:
- tipologia dell’unità e composizione dell’assortimento;
- struttura fisica dell’unità;
-superficie di vendita;
- situazione di mercato;
- livello e qualità del servizio alla clientela;
- volume delle merci lavorate e/o vendute, loro composizione e quantità di lavoro necessario;
- organizzazione del lavoro;
- consistenza e distribuzione delle presenze effettive;
- tecnologie;
nonché ulteriori parametri che potranno essere congiuntamente individuati.
B) Turni e nastri orari
La ricerca di ipotesi di turni di lavoro che consentano una riduzione dei nastri orari verrà effettuata congiuntamente dalle parti nell’ambito dell’analisi e sperimentazione di una nuova organizzazione del lavoro e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del CIA 1978.
Inoltre l’azienda riafferma la propria disponibilità, anche alla luce delle sperimentazioni già in atto, a possibili estensioni di ipotesi di organizzazione del lavoro basate su doppi turni.
C) Gruppi di lavoro
La ricerca di modelli organizzativi che consentano il raggiungimento delle finalità di cui al presente capitolo, passa anche attraverso la sperimentazione di forme di organizzazione de lavoro basate sui gruppi di lavoro. In tal senso, riconfermando quanto già previsto in tema dall’art. 4 del CIA 1978 e con riferimento alle specifiche esperienze aziendali in materia, si conviene sulla opportunità di approfondire e sviluppare il confronto sull’organizzazione basata su gruppi di lavoro.
D) Contratti a termine
In caso di assunzione a tempo indeterminato di personale già alle dipendenze con contratto a termine, l’anzianità di servizio già maturata nel periodo di contratto a termine verrà considerata utile ai fini di futuri passaggi automatici di livello.
E) Professionalità ed indennità di mansione
Premesso che questo tema e la sua dinamica gestione è strettamente legato ai modelli organizzativi che scaturiranno dal confronto e dalle sperimentazioni che saranno concordate a livello delle singole unità, nell’attuale situazione le parti convengono, con riferimento al livello di professionalità proprio della posizione, di istituire, a decorrere dall’1-7-198l, un elemento economico di L. 10.000 (diecimila) mensili lorde per il personale inquadrato al 3° livello che svolge mansioni di macellaio e di addetto pesce.
Tale elemento economico è strettamente correlato all’effettivo espletamento delle mansioni sopra citate. Le parti convengono inoltre di istituire a decorrere dall’1-7-1981 per il personale dei depositi che svolge mansioni promiscue. di magazzino e deposito, di prelievo merci, di movimentazione tisica delle merci a mezzo di carrelli elevatori meccanici, un’indennità di mansione dell’importo di L. 12.000 (dodicimila) mensili lorde. Tale indennità ricomprende ed assorbe l’importo attualmente erogata a titolo di indennità di sede (L. 4.175) al personale del deposito. di Spinea, e l’importo di £ 8.000 attualmente erogato a titolo di indennità d sede e stagionale al personale del deposito di Trezzano.
Tale indennità di mansione è strettamente correlata all’espletamento effettivo delle mansioni sopra citate.

Art. 4 Ambiente e salute
Le parti, nel riconfermare la piena validità dei precedenti accordi, concordano sulla necessità di un concreto e costruttivo confronto sul problema dell’ambiente di lavoro, con riferimento alla salute dei lavoratori. Conformemente ai risultati di tale confronto, l’azienda afferma la propria, disponibilità ad intervenire concretamente per realizzare migliori condizioni ambientali laddove sussistano effetti nocivi alla salute ed all’integrità fisica dei lavoratori e compatibilmente con le obiettive e reali possibilità di intervento.
L’azienda riconoscerà permessi retribuiti, limitatamente al tempo strettamente necessario, per visite specialistiche effettuate presso unità sanitarie pubbliche o convenzionate, ad eccezione di quelle odontoiatriche, ove non sia obiettivamente possibile effettuarle fuori dell’orario di lavoro. Tale riconoscimento è subordinato alla presentazione di idonea documentazione.