Cassazione Penale, Sez. 4, 02 gennaio 2018, n. 3 - Aperture verso il vuoto non protette da parapetto conforme. Infortunio mortale e responsabilità del datore di lavoro e del direttore dei lavori/RSPP


 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 05/10/2017

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 30.1.2015 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di G.V. e M.C. in ordine all'infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere ai danni di L.T., dipendente che perdeva la vita cadendo dall'apertura di una scala (fatto del 31.10.2005).
Si addebita al G.V., quale titolare della ditta esecutrice dei lavori, e al M.C., quale direttore dei lavori e responsabile del servizio di protezione e prevenzione, una serie di violazioni antinfortunistiche, fra cui principalmente quella di cui all'art. 69 d.P.R. 164/56, in quanto le aperture verso il vuoto, esistenti sui pianerottoli intermedi delle scale fisse in costruzione, non erano protette con parapetto conforme alle norme UNI.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi, di seguito sinteticamente illustrati.
I) Violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 41 e 589 cod. pen. in relazione in particolare all'art. 69 d.P.R. 164/56 e 4, comma 1, d.lgs. 494/96.
Rileva che la sentenza di primo grado, richiamata e ripresa sul punto nella sentenza di appello, riduce gli addebiti mossi agli imputati alla violazione dell'art. 69 del d.P.R. 164/56, l'unica caratterizzata da un nesso causale con l'evento contestato. Nella prospettiva indicata deduce che la posizione dei due imputati debba essere diversificata:
- Quanto alla posizione del M.C., sostiene che la sentenza impugnata presenta evidenti profili di contraddittorietà, in quanto fa discendere la responsabilità del medesimo direttamente dalla verificazione dell'evento, nonostante il M.C. non fosse titolare di una diretta e generale posizione di garanzia e non avesse un obbligo di essere presente tutti i giorni in cantiere. Censura l'omesso esame da parte della Corte di merito delle articolate doglianze difensive contenute nell'atto di appello, in cui si era evidenziato che l'unica apertura non correttamente salvaguardata nel cantiere era proprio quella dalla quale precipitò la vittima, cosicché occorreva verificare quale fosse il momento in cui avvenne la rimozione del ponteggio per comprendere se il M.C. avesse la concreta possibilità di verificare la situazione per porvi rimedio.
- Con riferimento alla posizione del G.V., lamenta la carenza di motivazione in ordine alla mancata considerazione della documentazione fotografica acquisita agli atti del processo. Deduce l'omessa valutazione della rilevanza ed incidenza, ai fini della ricostruzione delle responsabilità, della circostanza che, pochi giorni prima dell'evento, tutte le aperture fossero tutelate con tavole inchiodate dall'interno delle stesse, capaci di resistere alle eventuali sollecitazioni.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Sostiene che la sentenza non ha valutato adeguatamente elementi che, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., avrebbero dovuto condurre al riconoscimento delle attenuanti generiche, al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio alla reale portata dei fatti in contestazione, con particolare riguardo all'incensuratezza dei prevenuti, al loro corretto comportamento processuale, al grado della colpa e all'insieme di sventurate ed imprevedibili circostanze che avrebbero giocato un ruolo determinante nella vicenda.
 

 

Diritto

 


1. I motivi di ricorso sono infondati e vanno rigettati.
2. Nessuna violazione di legge o vizio motivazionale è rinvenibile nella sentenza impugnata.
Va rammentato che nel caso di specie la Corte di appello ha confermato il giudizio di primo grado in ordine alla responsabilità dei prevenuti per il reato di omicidio colposo in contestazione. Ne deriva che ci si trova di fronte ad una cd. "doppia conforme", nel senso che le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano a vicenda, formando un unico percorso logico-argomentativo che, nel caso in esame, appare certamente congruo e adeguato, oltre che giuridicamente corretto.
I rilievi della difesa svolgono prevalentemente censure in punto di mero fatto, che non sono consentite in questa sede, non potendo la cassazione rivalutare il compendio probatorio in senso alternativo o diverso rispetto a quanto effettuato dal giudice di merito; lo scrutinio del giudice di legittimità è limitato a compiere una valutazione di adeguatezza logico-giuridica del percorso argomentativo adottato nella sentenza impugnata, e sotto questo profilo si ritiene che il provvedimento di cui si discute vada esente dalle critiche sollevate dagli imputati.
3. La sentenza impugnata, infatti, è adeguatamente motivata e analizza compiutamente i fatti, la posizione di garanzia degli imputati e le loro manchevolezze sul piano cautelare, con particolare riguardo all'obbligo di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e di vigilare sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza.
I giudici di merito hanno riscontrato che l'ambiente lavorativo ove avvenne l'infortunio mortale non era stato adeguatamente allestito, stante l'assenza di cautele specifiche e di formazione adeguata, e da ciò hanno conseguentemente fatto derivare la diretta responsabilità del G.V. quale datore di lavoro, anche tenuto conto della circostanza che l'operaio deceduto era stato assunto da pochi giorni e mancava sul luogo dell'incidente un parapetto a norma.
Quanto alla posizione del M.C., la sentenza ha correttamente sottolineato la sua alta funzione di vigilanza, constatando come nella specie egli non avesse adempiuto a tale funzione, con particolare riferimento alla installazione del parapetto per scongiurare cadute dall'alto. Al riguardo i giudici di merito hanno dato atto che gli Ispettori del lavoro avevano accertato la mancanza di protezioni apposte a diverse aperture verso il vuoto, quindi non solo in quella dove avvenne l'incidente; nonché la mancata informazione in ordine alle carenze riscontrate sotto il profilo della sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei lavoratori. Il teste S. ha inoltre dichiarato che il M.C. si recava tutte le mattine in cantiere, a dimostrazione del grado di ingerenza del medesimo nelle operazioni di cantiere. Peraltro, la Corte territoriale ha condivisibilmente sostenuto che la circostanza che il M.C. non avesse l'obbligo di essere presente tutti i giorni in cantiere non lo esonerava da responsabilità, giacché, ammesso che ciò corrisponda al vero, la mancata vigilanza del predetto «doveva essersi protratta per un lungo periodo, considerato il tempo non breve richiesto per l'installazione del tavolame, seppure inadeguato, sulle aperture nel vuoto».
La Corte territoriale, con percorso motivazionale congruo e privo di aporie logiche, ha disatteso le osservazioni difensive che facevano leva su fattori imprevedibili che avrebbero interrotto il nesso di causalità tra le gravi inadempienze riscontrate a carico degli imputati e l'evento morte del lavoratore, in quanto frutto di generiche asserzioni, per giunta collidenti con le risultanze dichiarative e documentali processualmente emerse.
In definitiva, la tenuta logico-giuridica delle argomentazioni addotte dai giudici di merito per affermare la responsabilità colposa dei ricorrenti per l'evento in disamina le rende insindacabili nella presente sede di legittimità.
4. Per quanto attiene alle doglianze sul trattamento sanzionatorio, si osserva come il diniego di attenuanti generiche sia stato adeguatamente motivato con la gravità dei fatti e la mancanza di elementi di positiva valutazione, desumibili dal contegno processuale dei prevenuti, sintomatici di ravvedimento o resipiscenza. Né è stata riscontrata la sussistenza di un asserito (ma non dimostrato) "insieme di sventurate ed imprevedibili circostanze" che avrebbero giocato un ruolo determinante nella vicenda. Ne discende come la determinazione del trattamento sanzionatorio appaia rispettosa dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen. e priva di vizi logico-motivazionali rilevabili nel giudizio di legittimità.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 ottobre 2017