Categoria: 1985
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Tipologia: Accordo rinnovo AIA
Data firma: 23 settembre 1985
Validità: 01.03.1985 - 28.02.1988
Parti: Rinascente e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, La Rinascente
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Sviluppo e occupazione
Relazioni sindacali
Addestramento e formazione professionale
Contratti di formazione-lavoro
Organizzazione del lavoro - Organici - Nastri orari
Part-time
Orario: Riduzione e redistribuzione dell’orario di lavoro
Personale direttivo
Handicappati
  Specialisti di macelleria
Specialisti di pasticceria
Modifiche e chiarimenti normativi
Produttività e relative quote retributive
Una tantum 1984
Dichiarazione congiunta
Dichiarazione a verbale
Decorrenza e durata
Allegati

Accordo aziendale

Il giorno 23 di settembre 1985 presso la sede della Confcommercio si sono incontrate, per la stesura definitiva dell’accordo di cui all’ipotesi del 20/3/1985, la Rinascente spa […], da una parte e la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs Uil […], con la presenza del Coordinamento Nazionale de la Rinascente, dall’altra, in applicazione di quanto previsto dall’art. 144 del CCNL 18 marzo 1983 ed in ordine alla piattaforma presentata dalle OO.SS. per il rinnovo dell’Accordo Integrativo Aziendale del 17 ottobre “80 nonché ad eventuali piattaforme presentate in sede locale, si è convenuto quanto segue:

Sviluppo e occupazione
Le parti riconoscono il ruolo rilevante che le Aziende della grande distribuzione possono svolgere per la trasformazione e l’ammodernamento del settore commerciale, anche nell’ambito della più generale strategia di rientro dall’inflazione ed al fine di garantire ai consumatori italiani prodotti competitivi per prezzo e qualità atti a soddisfare le loro esigenze.
In questo quadro la Rinascente riconferma il proprio intendimento ad operare in tale direzione attraverso le sue varie formule distributive con l’obiettivo di mantenere la propria presenza sul mercato nazionale e di svilupparla anche attraverso la sperimentazione di nuovi prototipi di unità commerciali, proseguendo anche nella ricerca di soluzioni di diversificazione della rete, già avviata con la formula “Brico Center”.
L’Azienda ha presentato alle OO.SS. i propri programmi di investimento, che prevedono per il prossimo biennio uno stanziamento di circa 100 miliardi all’anno, ed un piano triennale di sviluppo che complessivamente prevede l’apertura di 27 unità di vendita nel triennio (vedi all. n° 1).
La realizzazione di tale piano entro i tempi previsti dovrebbe determinare la creazione di circa 1.000 nuovi posti di lavoro che verranno ricoperti in parte anche attraverso il ricorso a contratti di formazione lavoro.
L’Azienda si impegna ad informare periodicamente i sindacati circa lo stato di avanzamento di tale piano.
Resta ovviamente inteso che la realizzazione di detto piano sia per quanto concerne i tempi previsti che il numero di realizzazioni è condizionato all’ottenimento delle relative autorizzazioni e licenze.
L’Azienda ribadisce l’impegno a sviluppare ogni possibile iniziativa tendente al consolidamento della propria presenza nelle regioni del mezzogiorno, anche con azioni di rilancio e riqualificazione/razionalizzazione delle proprie strutture.
L’Azienda si dichiara inoltre disponibile a vagliare ogni opportunità di nuovi insediamenti nel mezzogiorno, aggiuntivi a quelli già previ-sti dal piano di sviluppo, che presentino un adeguato potenziale commerciale e condizioni di competitività economica tali da garantire la redditività dell’investimento.
A tal fine per valutare la fattibilità di tali ulteriori iniziative, si realizzerà un incontro entro il 31 maggio 1985 fra le Organizzazioni Sindacali ed i livelli aziendali responsabili delle strategie.
Le parti concordano che l’insieme degli obiettivi convenuti e degli strumenti adottati e, quindi, anche gli obiettivi di produttività, concorrono allo sviluppo dell’Azienda e a salvaguardare e ad aumentare

Relazioni sindacali
Diritto d’informazione
Fermo restando quanto previsto a questo titolo nel Contratto Integrativo Aziendale del 17.10.1980, si ritiene necessario attivare, ai livelli previsti ed in termini preventivi, il diritto di informazione in ordine ai processi di sviluppo, innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione in atto nel gruppo.
Ciò anche al fine di acquisire gli strumenti conoscitivi necessari a verificare quanto previsto al capitolo sulla produttività.
Si ritiene inoltre di dover estendere a livello di unità l’uso di strumenti informativi in analogia a quanto già sperimentato.
In particolare considerando i processi in atto, le parti svilupperanno i seguenti temi:
- andamento occupazionale e riflessi dei processi di riorganizzazione sull’organizzazione del lavoro;
- politiche commerciali e processi di diversificazione;
- andamenti dei processi di ristrutturazione dei depositi, Upim e SMA;
- prospettive delle divisioni la Rinascente - Città Mercato - Cash & Carry e Bricolage.
Ristrutturazione e trasferimenti di unità produttive e sedi
L’Azienda si impegna a confrontarsi preventivamente con le Organizzazioni Sindacali competenti sui processi di ristrutturazione e trasferimenti di unità produttive e delle sedi, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di trasferimento, alle innovazioni tecnologiche, alle condizioni dell’ambiente di lavoro, alle modificazioni indotte nella organizzazione del lavoro, negli orari di lavoro e nella professionalità dei lavoratori, nonché, con riferimento alle sedi, ai temi legati alla viabilità e trasporti.
Commissione Tecnica Nazionale
Le parti a fronte dei programmi di consolidamento e di sviluppo della rete di vendita, che richiedono il conseguimento di una maggiore efficienza, di competitività, di miglioramento del servizio al pubblico, convengono sulla opportunità di rafforzare il sistema delle formazioni, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme re-stando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni Sindacali e dell’Azienda.
Deroghe a tale principio, come già previsto, saranno determinate dal le caratteristiche di riservatezza che, per loro natura, talune iniziative aziendali debbono avere, come ad esempio i problemi societari, di acquisizioni immobiliari o le iniziative che possono avere interesse per la concorrenza.
A tal fine, riconfermando ogni precedente accordo in tema di diritto di informazione, viene costituita fra l’Azienda e le OO.SS. una Commissione Tecnica Nazionale con lo scopo di facilitare il confronto in ordine a tale diritto.
Tale Commissione, composta per le Organizzazioni Sindacali, oltre che dalle Segreterie Nazionali, da 6 componenti ciascuno per le Federazioni Filcams - Fisascat - Uiltucs, costituisce strumento di analisi delle tematiche che saranno concordemente identificate come quelle di più ampio significato e/o che presentino particolare potenziale innovativo.
La Commissione Tecnica Nazionale si riunirà laddove una delle due par ti ne ravvisi l’opportunità, ed in ogni caso a fronte di informazioni la cui particolare rilevanza richieda un immediato confronto, e comunque:
- entro il 30 novembre di ogni anno, per l’illustrazione da parte dell’Azienda dei programmi di investimento previsti per l’esercizio successivo;
- entro il 31 maggio di ogni anno, per l’illustrazione del consuntivo dell’andamento commerciale dell’esercizio precedente, delle dinamiche occupazionali, del piano di formazione ed addestramento predisposto dall’Azienda, nonché perla verifica dello stato di avanzamento dei piani di cui al punto precedente.
In tale occasione sarà oggetto di esame congiunto il bilancio socia le già realizzato dall’Azienda, che le parti ritengono un utile strumento di analisi.
Commissione sulla tecnologia e l’informatica
Al fine di consentire l’acquisizione di strumenti conoscitivi per gli interventi sulle situazioni esistenti e per regolare la installazione
di tutte le forme di nuove tecnologie, in modo da accrescere al massimo i vantaggi delle due parti, e di evitare o ridurre al minimo con tutti i mezzi disponibili le eventuali conseguenze negative, l’Azienda si impegna a fornire gli elementi utili ad un confronto sulle questioni che riguardino l’applicazione di nuova tecnologia che incida significativamente sulle strutture e sui meccanismi operativi.
Le informazioni riguarderanno i seguenti punti:
a. le ragioni tecniche e produttive per le quali si considera l’introduzione di una nuova tecnologia e gli investimenti complessivi;
b. la natura e l’ampiezza del cambiamento tecnologico progettato;
c. gli effetti sull’occupazione e sul lavoro, in particolare femminile;
d. il calendario previsto per la entrata in funzione delle nuove tecnologie.
Le informazioni dovranno essere fornite preventivamente e con la tempestività consentita dai processi di elaborazione e decisionali in maniera che le OO.SS. possano elaborare proprie posizioni relative al tipo di sistema ed ai metodi di messa in opera in quanto le parti riconoscono che la valutazione della nuova tecnologia non deve fondarsi solamente sugli effetti tecnici ed economici, ma anche sugli effetti sociali e sulle condizioni di lavoro degli addetti.
I rappresentanti sindacali saranno informati di tutte le ricerche con dotte permanentemente dall’Azienda sulle possibili applicazioni di nuove tecnologie.
Per intervenire sui processi di installazione, ampliamento o modifica di nuove tecnologie, si conviene di costituire nell’ambito della Commissione Tecnica Nazionale una commissione sulla Tecnologia i cui componenti, che non potranno essere in numero maggiore di 4 per ogni organizzazione, oltre alle Segreterie Nazionali, saranno indicati di volta in volta dalle parti.
La Commissione esaminerà gli effetti prodotti su livelli occupazionali, carichi di lavoro, organizzazione del lavoro, condizioni di lavoro, verifica dell’applicazione dello Statuto dei Lavoratori, livelli professionali e sulla salute degli addetti ai video terminali in particolare e potrà segnalare interventi intesi a ridurre eventuali effetti negativi.
Secondo quanto già previsto le Organizzazioni Sindacali potranno avvalersi dell’ausilio di consulenti esperti.
Tale Commissione si riunirà la prima volta entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo.
Le parti per rendere più produttivo il confronto nelle commissioni tecniche forniranno preventivamente alle riunioni e possibilmente per scritto gli elementi utili alla discussione.

Contratti di formazione-lavoro
In riferimento al piano di Formazione- Lavoro relativo al 1984/1985, verificato con le OO.SS. ed approvato dal Ministero del Lavoro, si conviene che, oltre a quanto convenuto alla voce “diritto di informazione”, l’Azienda fornirà informazioni periodiche di verifica, con cadenza semestrale, alle OO.SS. competenti (nazionali, territoriali) sull’utilizzo dei contratti di formazione- lavoro. Per la parte relativa al 1984 l’Azienda ha già fornito un quadro di riferimento che le OO.SS. si riservano di esaminare.
Con riferimento anche ai progetti di investimento illustrati, si conviene di dare avvio, per gli anni 1986- 1987, alla realizzazione di un nuovo piano, in relazione al quale per ciò che riguarda contenuti, entità e modalità, l’Azienda fornirà alle OO.SS. i necessari elementi conoscitivi in vista di un apposito incontro, da tenersi entro il corrente anno al fine di pervenire ad una intesa al riguardo.
Si conviene che i lavoratori assunti con tale tipo di contratto dovranno essere inseriti senza discriminazioni normative e di condizioni di lavoro (che non siano quelle inerenti al tipo di rapporto, quali: addestramento tecnico e pratico, regime previdenziale, termine finale, ecc.) nella organizzazione del lavoro; ferma restando ogni altra disciplina di legge e di contratto i lavoratori con contratto di formazione e lavoro saranno computati per il calcolo del monte ore dei permessi sindacali delle RSA.
L’Azienda riconferma che l’utilizzo dei contratti di formazione sarà coerente con l’intendimento del legislatore di favorire lo stabile inserimento di nuova occupazione e che tale rapporto non rappresenta e quindi non verrà utilizzato come una ulteriore forma di precariato sostitutiva di quanto previsto dalla L. 230/1962.
L’Azienda prevede e si impegna al termine dei 24 mesi a confermare a tempo indeterminato il maggior numero possibile di lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro e si impegna a fornire alle strutture sindacali competenti i necessari elementi conoscitivi.
Si conviene che per tutti i rapporti di formazione che comportino un inserimento iniziale in 5° o 4° livello, l’Azienda procederà ad una verifica anticipata dei risultati formativi raggiunti dal lavoratore al compimento del 18° mese di servizio.
In caso di esito positivo di tale verifica, fermo restando il regime contributivo e gli adempimenti di legge, l’Azienda confermerà anticipatamente in servizio il lavoratore; diversamente, il rapporto di lavoro seguirà l’iter previsto originariamente.

Organizzazione del lavoro - Organici - Nastri orari
Organizzazione del lavoro
Le parti riconfermano che i programmi di organizzazione e riorganizzazione del lavoro devono ispirarsi a modelli che valorizzino la professionalità e migliorino complessivamente le condizioni e la qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti (orario, ambiente, ecc.).
Al fine di conseguire un più razionale ed un maggiore utilizzo degli impianti, più elevati livelli di produttività ed efficienza ed una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, un accresci mento della professionalità individuale e collettiva ed un migliore servizio alla clientela, l’Azienda e le OO.SS. si confronteranno sul l’organizzazione del lavoro a livello decentrato per individuare progetti e concordare le eventuali modalità di attuazione nelle unità produttive.
Organici
In occasione del confronto sugli organici le parti convengono:
• di concordare con le strutture sindacali delle diverse unità produttive i criteri di utilizzo delle diverse forme di part-time (orizzontale, verticale e misto) al fine di verificarne la composizione quantitativa e qualitativa;
• di prendere in considerazione la distribuzione delle presenze effettive a livello giorno, settimana, mese ed anno alla luce degli andamenti prevedibili e/o storicamente verificabili e programmabili, e della articolazione degli orari;
• di realizzare, ove se ne verifichi la possibilità, la sostituzione delle prestazioni di lavoro eventualmente previste con contratto di lavoro a tempo determinato per far fronte a particolari momenti stagionali, mediante l’utilizzo di formule di rapporto di lavoro a part-time annuale.
Nastri orari
Le parti si danno reciprocamente atto a tale riguardo che le esperienze, maturate attraverso la sperimentazione di schemi di turni di lavoro finalizzati anche a realizzare il restringimento del nastro orario hanno interessato un maggior numero di unità e di lavoratori anche in relazione all’ampliamento degli orari commerciali e costituiscono un importante riferimento.
Ciò premesso le parti convengono di confermare gli attuali modelli organizzativi che riducono il nastro orario e prevedono turni unici, fasce orarie, ecc. e di estenderli ad altre unità ove se ne riscontrino congiuntamente le condizioni, anche considerando la manovra sugli orari commerciali e/o di redistribuzione e riduzione degli orari di lavoro che determinino migliore e maggiore utilizzo degli impianti e migliore servizio alla clientela.
L’applicazione di quanto sopra è demandata al confronto fra le parti decentrato a livello territoriale e di unità produttiva anche alla luce delle modalità applicative dei criteri di redistribuzione e riduzione dell’orario di lavoro.
La Commissione Tecnica Nazionale prevista sarà attivata per individuare schemi di riferimento innovativi per ciascun canale di vendita.

Part-time
[…]
Trattamento
- Il trattamento economico e normativo in tutti i suoi istituti sarà commisurato alla effettiva prestazione lavorativa;
[…]

Dichiarazione congiunta
Le parti si danno atto che le intese raggiunte si intendono aggiuntive rispetto all’AIA del 17.10.1980.
Le parti si incontreranno entro il 31.12.1985 per provvedere alla collazione dei due testi.
[…]

Dichiarazione a verbale
Prima della stesura definitiva dell’accordo le parti si incontreranno per ricercare una congiunta interpretazione di talune norme controverse del CCNL 1983 (indennità sostitutiva, malattia, infortunio, trattenute, straordinario, ecc.).
Le parti potranno inoltre esaminare, al fine di definirle, le declaratorie professionali di talune figure specifiche (addetto cash & carry, P.V., addetti di deposito ed eventuali altre figure professionali).