Tipologia: Accordo
Data firma: 25 maggio 1989
Validità: 01.03.1989 - 31.12.1991
Parti: Rinascente e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, La Rinascente
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Strategie sviluppo ed occupazione
Relazioni sindacali
Diritto di informazione e di confronto a livello nazionale
Diritto di informazione e confronto a livello regionale
Diritto di informazione e confronto a livello territoriale e/o di unità produttiva
Commissione nazionale sulla tecnologia ed informatica
Organizzazione del lavoro
Mercato del lavoro
Legge 56/87
Contratti di formazione
Part-time
Inquadramenti
Quadri
Formazione professionale
Azioni positive - Pari opportunità
Difesa dei consumatori e tutela ambientale
  Ambiente di lavoro e tutela della salute
Appalti
Terziarizzazione
Cure termali
Libretti sanitari
Tossicodipendenti
Handicappati
Riduzione dell’orario di lavoro in rapporto al maggiore utilizzo degli impianti
Nastri orari
Redistribuzione dell’orario di lavoro
Deroghe natalizie
Parte economica
Osservatorio
Indennità specialisti
Aziende incorporate
Decorrenza e durata
Allegati

Accordo aziendale

Il giorno 25 maggio 1989 in Roma, presso la Sede della Confcommercio si sono incontrati, per la stesura definitiva dell’Accordo di cui all’ipotesi del 14 marzo 1989 la Rinascente spa […] e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […]

Strategie sviluppo ed occupazione
A fronte delle previsioni di evoluzione del contesto competitivo italiano ed europeo del settore della Grande Distribuzione, l’Azienda ha programmato piani strategici complessi, tendenti all’obiettivo di acquisire e consolidare leadership nazionale e posizioni di rilievo europeo, sia nel campo alimentare che in quello non alimentare.
Le principali direttrici di tale processo riguardano la ridefinizione dei posizionamenti, la realizzazione di rilevanti programmi di riqualificazione delle strutture esistenti, lo sviluppo fisico e le nuove aperture, una selettiva e finalizzata politica di acquisizioni.
In coerenza con queste linee di azione l’Azienda è impegnata a privilegiare l’utilizzo delle risorse per lo sviluppo della struttura esistente con conseguenti riflessi occupazionali.
In particolare si evidenzia che la politica di sviluppo di nuovi punti di vendita e di riqualificazione dell’attuale rete è coerente con l’obiettivo del consolidamento e dello sviluppo dell’occupazione, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno ed all’occupazione femminile.
Le parti convengono che la realizzazione di tale piano strategico richiede un avanzamento ed una evoluzione delle relazioni sindacali e, nella reciproca autonomia, un ruolo coerente ed attivo di entrambe le parti per il conseguimento degli obiettivi comunemente definiti.
In questo senso si conviene che l’insieme delle, intese concorrono, in una logica di coerenza con le linee di azione e con gli impegni assunti, al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo di impresa, alla salvaguardia del aumento dell’occupazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro degli addetti.
a. Gli investimenti
Nel corso del prossimo triennio, lo stanziamento economico dedicato agli investimenti programmati e definiti assomma ad oltre 500 miliardi di lire (vedi all. a.).
Fermo restando la destinazione di tali investimenti alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, alla ristrutturazione e riqualificazione delle reti di vendita esistenti, all’aggiornamento ed alla formazione del personale ed alla introduzione di nuove tecnologie, l’Azienda riconferma la volontà di ricercare e cogliere, mobilitando ulteriori risorse, nuove opportunità di acquisizione coerenti con le linee di sviluppo strategico già delineate.
In particolare per il Mezzogiorno l’Azienda si dichiara disponibile a vagliare ogni opportunità di nuovi insediamenti, aggiuntivi a quelli previsti dal piano di sviluppo, che presentino un adeguato potenziale commerciale e condizioni di competitività economica tali da garantire la redditività degli investimenti.
b. Le aperture/l’occupazione
Il programma delle aperture (vedi allegato b.) prevede 19 unità, delle quali 5 ipermercati.
L’attuazione di tale piano sarà oggetto di periodiche verifiche con le OO.SS. ai competenti livelli nazionali territoriale.
Si prevede che dalla realizzazione del piano di nuove aperture scaturirà un saldo occupazionale positivo di 1.450 nuovi posti di lavoro.
L’articolazione degli investimenti per aree geografiche, tipologie commerciali e tempificazione viene dettagliata nell’allegato c.
Si sottolinea la destinazione del flusso di investimenti verso le regioni meridionali e la destinazione sia per lo sviluppo fisico che per la riqualificazione della rete esistente.
Le parti convengono che le attuali formule organizzative, i processi di ristrutturazione realizzati, i programmi di investimento sulla rete e le politiche commerciali consentono nel complesso il consolidamento dell’occupazione ed il normale turn-over del personale nelle varie Divisioni aziendali.
c. Le politiche commerciali
L’Azienda ha illustrato e consegnato alle OO.SS. i programmi di politica commerciale delle singole Divisioni. In particolare per quanto concerne la Divisione Upim verrà attuato un riposizionamento in base al quale si prevede un allargamento dell’assortimento ed una sensibile riduzione dei margini al fine di acquisire rilevanti quote di mercato. Relativamente alla Divisione Grandi Magazzini sarà realizzata una maggiore differenziazione in termini di assortimento in base alla tipologia delle unità ed alle caratteristiche del mercato locale. Verrà arricchita l’offerta delle merci varie e sarà completata la riqualificazione delle filiali. In questo quadro per la filiale di P.zza Duomo è prevista la riqualificazione dei piani di vendita ed il loro ampliamento per circa 2.500 mq. a seguito delle recenti autorizzazioni amministrative, in tale filiale, si sperimenterà l’inserimento di servizi alla clientela complementari ed integrativi alle attività commerciali.
Per il canale Croff, riconfermata la vocazione specialistica di questa catena rispetto al mercato di riferimento, si procederà ad un riposizionamento dell’offerta e ad una sua progressiva estensione diretta ad incrementare le quote di mercato. In particolare l’attività di vendita dei negozi piccoli e medi verrà supportata attraverso la diffusione di un catalogo che illustra ulteriormente l’assortimento.
Per quanto concerne i Supermercati alimentari le politiche commerciali saranno focalizzate ad una segmentazione funzionale delle diverse tipologie di magazzino costruite in base ai fattori dimensionali ed ubicazionali. Proseguirà, inoltre, la politica di rafforzamento sul fresco e sul deperibile che verrà sostenuta da un adeguato livello di servizio. Per quanto riguarda gli Ipermercati e Bricolage le politiche commerciali verranno confermate con una accentuazione dei loro caratteri di base ed il maggior sforzo sarà rivolto al programma di espansione nel territorio. Per quanto concerne il canale Cash & Carry sono confermate le politiche commerciali in atto. Si procederà alla estensione a tutta la rete di quel le applicazioni informatiche necessarie per migliorare il livello di funzionalità degli impianti ed il servizio offerto alla clientela.
Più in generale viene confermata la tendenza a consolidare le esistenti strutture commerciali attraverso una aggressiva politica dei prezzi, lo intenso ricorso alla comunicazione verso il consumatore, la riqualificazione delle strutture fisiche ed espositive dei punti di vendita.
Le parti sottolineano, in tutte le Divisioni a tale riguardo, l’importanza che assume il tema della qualità del servizio al cliente e riconfermano la volontà di conseguire ulteriori miglioramenti anche attraverso i necessari interventi di formazione e riqualificazione del pers0nale.
d. Ristrutturazioni e trasferimenti di unità produttive e sedi
L’Azienda si impegna a confrontarsi preventivamente con le Organizzazioni Sindacali competenti sui processi di ristrutturazione e trasferimenti di unità produttive e delle sedi, con particolare riferimento ai tempi ed alle modalità di trasferimento, alle innovazioni tecnologiche, al le condizioni dell’ambiente di lavoro, alle modificazioni indotte nella organizzazione del lavoro, negli orari di lavoro e nella professionalità dei lavoratori nonché, con riferimento alle sedi, ai temi legati alla viabilità e trasporti.

Relazioni sindacali
Si conferma la comune volontà di consolidare e migliorare l’assetto complessivo delle relazioni tra sindacato ed azienda.
Tale principio passa attraverso il pieno riconoscimento del ruolo negozia le delle parti ai vari livelli di competenza per le materie previste per ogni livello.
In particolare anche alla luce dei processi di sviluppo, trasformazione e innovazione è da valorizzare la sede del confronto decentrato ai vari livelli per la gestione e la contrattazione delle materie di competenza. In coerenza a quanto sopra si riafferma e si conviene circa il carattere preventivo dell’informazione e della sua finalizzazione al confronto ed alla definizione delle intese tra le parti ai vari livelli e per le materie previste.
L’informazione, articolata per Divisioni/Canali, avrà carattere periodico anche in rapporto allo stato di avanzamento dei programmi aziendali e comunque avverrà due volte l’anno ed in ogni caso su richiesta delle parti.

Diritto di informazione e di confronto a livello nazionale
Attiene a tale livello, anche con articolazione per Divisione, Sede e logistica l’informazione ed il confronto su:
·l’andamento economico dell’azienda (bilancio economico e bilancio sociale)
·le strategie generali
·le Politiche commerciali
·lo Sviluppo e gli investimenti
·I processi di riorganizzazione e ristrutturazione
- l’occupazione e le sue dinamiche quantitative e qualitative
·le innovazioni tecnologiche
·i piani di formazione/addestramento ed aggiornamento professionale
·contratti di formazione e lavoro e tipologie di impiego
·appalti e terziarizzazione
·azioni positive
·ambiente e salute

Diritto di informazione e confronto a livello regionale
Attiene a livello regionale l’informazione ed il conseguente confronto anche al fine di realizzare intese sulle medesime materie previste per il livello nazionale in rapporto alla loro attuazione ed agli effetti delle stesse sulla struttura produttiva, occupazionale ed organizzativa nelle singole regioni.
Inoltre, attiene al livello regionale, il confronto su quanto previsto dal presente accordo in tema di mercato del lavoro.

Diritto di informazione e confronto a livello territoriale e/o di unità produttiva
Attiene a tale livello l’informazione ed il conseguente confronto per realizzare intese sulle seguenti tematiche:
- organizzazione del lavoro
- organici e loro composizione quantitativa e qualitativa
- occupazione P.T. e lavoro supplementare e lavoro straordinario
- utilizzo degli impianti e programmazione dell’attività lavorativa progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità
- ambiente di lavoro, tutela della salute, anche in relazione ad eventuali effetti delle innovazioni tecnologiche
- attuazione degli accordi vigenti in materia di riduzione e redistribuzione dell’orario di lavoro
- andamento della produttività.
Al fine di realizzare quanto sopra convenuto saranno valorizzati gli attuali strumenti informativi. In particolare la scheda informativa a li vello di unità sarà completata con l’inserimento dei dati relativi alla distribuzione per livello e per sesso dell’organico, agli investimenti anche in tecnologia, nonché i dati a consuntivo su parametri di produttività e le previsioni dell’anno in corso attinenti l’unità.

Commissione nazionale sulla tecnologia ed informatica
Al fine di consentire l’acquisizione di strumenti conoscitivi per gli interventi sulle situazioni esistenti e per regolare la installazione di tutte le forme di nuove tecnologie, in modo da accrescere al massimo i vantaggi delle due parti e di evitare o rimuovere con tutti i mezzi disponibili le eventuali conseguenze negative sul lavoro, l’Azienda si impegna a fornire gli elementi utili ad un confronto sulle questioni che riguardino l’applicazione di nuova tecnologia che incida significativamente sulle strutture e sui meccanismi operativi.
Le informazioni riguarderanno i seguenti punti:
a. le ragioni tecniche e produttive per le quali si considera l’introduzione di una nuova tecnologia e gli investimenti complessivi;
b. la natura e l’ampiezza del cambiamento tecnologico progettato;
c. gli effetti sull’occupazione e sul lavoro, in particolare femminile;
d. gli effetti sulla professionalità
e. gli effetti sull’ambiente di lavoro e la salute psico-fisica dei lavoratori
f. il calendario previsto dell’entrata in funzione delle nuove tecnologie.
Le informazioni dovranno essere fornite preventivamente e con la tempestività consentita dai processi di elaborazione e decisionali in maniera che le OO.SS. possano elaborare proprie posizioni relative al tipo di sistema ed ai metodi di messa in opera in quanto le parti riconoscono che la valutazione della nuova tecnologia non deve fondarsi solamente sugli effetti tecnici ed economici, ma anche sugli effetti sociali e sulle condizioni di lavoro degli addetti. I rappresentanti sindacali saranno informati di tutte le ricerche condotte permanentemente dall’Azienda sulle possibili applicazione di nuove tecnologie.
Per intervenire sui processi di installazione, ampliamento o modifica di nuove tecnologie, si conviene di costituire una Commissione sulla Tecnologia i cui componenti, che non potranno essere in numero maggiore di 4 per ogni organizzazione, oltre alle Segreterie Nazionali, saranno indicati di volta in volta dalle parti.
La Commissione esaminerà gli effetti prodotti su livelli occupazionali, carichi di lavoro, organizzazione del lavoro, condizioni di lavoro, verifica dell’applicazione dello Statuto dei Lavoratori, livelli professionali e sulla salute degli addetti ai video terminali in parti-colare e potrà segnalare interventi intesi a rimuovere eventuali effetti negativi.
Secondo quanto già previsto le Organizzazioni Sindacali potranno avvalersi dell’ausilio di consulenti esterni.
Tale Commissione si riunirà due volte all’anno o in qualsiasi momento su richiesta di una delle parti.
Le parti, per rendere più produttivo il confronto nella Commissione Tecnica, forniranno possibilmente prima delle riunioni per iscritto gli elementi utili alla discussione.
La Commissione potrà formulare alle parti stipulanti proposte specifiche per la eventuale realizzazione di intese in sede sindacale ai previsti livelli di competenza.

Organizzazione del lavoro
Le parti riconfermano che i programmi di organizzazione e riorganizzazione, del lavoro devono ispirarsi a modelli che valorizzino la professionalità e migliorino complessivamente le condizioni e la qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti.
Al fine di conseguire quanto sopra nonché un più razionale ed un migliore utilizzo degli impianti più elevati livelli di produttività ed efficienza ed una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, un accrescimento della professionalità individuale e collettiva, ed un miglior servizio alla clientela, le parti a livello territoriale/di unità produttive si confronteranno per realizzare intese sull’organizzazione del lavoro e sull’insieme delle variabili che ad essa concorrono (organici, orari di lavoro, riduzione e redistribuzione, tecnologie, utilizzo impianti, calendario annuo, ecc.).
Per calendario annuo si intende la programmazione dell’utilizzo degli impianti in rapporto agli orari di vendita ed alle attività commerciali quali ad esempio manifestazioni e campagne promozionali, fatte salve le esigenze di riservatezza commerciale.
Le parti si danno altresì atto che le intese definite sull’organizzazione del lavoro richiedono verifiche periodiche sulla loro gestione ed applicazione.

Mercato del lavoro
Nel prossimo triennio verrà perseguita la realizzazione di una politica occupazionale che produca un rapporto equilibrato fra lavoratori a F.T. e P.T. e tra le varie tipologie del P.T., tra tempi indeterminati e tempi determinati, tra contratti di formazione e lavoro e le altre tipologie di impiego.
In particolare per quanto concerne l’incremento occupazionale di cui al capitolo sviluppo ed occupazione del presente accordo, le assunzioni con CFL (e avviamento nominativo) saranno pari a circa il 70% del totale.
Le parti convengono sull’impegno a favorire l’occupazione delle donne e delle categorie più deboli (quali gli ultraventinovenni, i lavoratori in mobilità, i lavoratori extracomunitari), utilizzando, se del caso, processi di riqualificazione e di riconversione professionale nonché eventuali progetti specifici o norme di sostegno previsti dalla vigente legislazione.
Tutto ciò avendo riguardo alle esigenze organizzative e professionali.

Legge 56/87
In rapporto a quanto sopra e considerato l’impatto positivo che in specifiche realtà territoriali i nuovi insediamenti produttivi rivestiranno sul piano occupazionale, le parti convengono di avviare in tali realtà un confronto per definire, in via sperimentale a livello regionale, convenzioni ai sensi della legge 56/87 per un ricorso equilibrato alle varie tipologie di rapporto di lavoro di cui sopra.
In tale sede potranno essere definite specifiche azioni per l’incremento dell’occupazione femminile anche nei livelli a più elevato contenuto professionale.

Contratti di formazione
Ad integrazione di quanto pattuito negli accordi precedentemente stipula ti, si conviene quanto segue: i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono inseriti nell’organizzazione produttiva senza discriminazioni a parità di condizioni normative, di lavoro e di diritti sindacali.
L’Azienda, anche alla luce dei dati inerenti il triennio trascorso che ha visto la conferma in servizio a tempo indeterminato della quasi totalità degli assunti con contratto di formazione e lavoro, conferma tale indirizzo finalizzato allo stabile inserimento di nuova occupazione. In tal senso tale tipo di rapporto di lavoro non è inteso e non verrà utilizzato come forma di occupazione precaria.
[…]
L’Azienda si impegna, in attuazione dei progetti formativi, a fornire ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro un’adeguata formazione teorica. I progetti formativi prevederanno altresì informazioni sui contratti collettivi nazionali, sulla legislazione sociale e del lavoro
L’Azienda garantisce il rispetto delle norme di legge e di contratto relativamente alla comunicazione scritta al lavoratore della sede di lavoro, dell’orario e della sua distribuzione.
Nell’ambito del rafforzamento delle relazioni e del confronto sindacale a livello decentrato le parti convengono che, il ricorso ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro, per quote di giovani oltre quelle già autorizzate, avverrà così come previsto dal CCNL attraverso accordi regionali e/o, ove esistenti, attraverso le intese territoriali tra OO.SS. ed associazioni di categoria.

Azioni positive - Pari opportunità
Con riferimento all’art. 7 comma 1 del vigente CCNL relativo alla promozione di azioni positive per favorire le pari opportunità, le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica a livello nazionale con i seguenti compiti:
1. raccolta di dati ed informazioni relativi all’occupazione femminile in azienda e nelle singole divisioni con particolare riferimento alle condizioni di lavoro e professionali, anche in rapporto all’introduzione di nuove tecnologie e/o modifiche dell’attuale assetto organizzativo.
2. Proposizione di progetti finalizzati allo sviluppo sia dell’occupazione che della professionalità delle donne, privilegiando, in rapporto alle reali esigenze aziendali di divisioni, processi formativi e/o di riqualificazione all’uopo istituti, ciò al fine di conseguire una maggiore presenza femminile nelle qualifiche più elevate ricorrendo anche a normative nazionali e comunitarie in materia di azioni positive.
La Commissione Paritetica riferirà su quanto elaborato alle parti stipulanti la presente intesa allo scopo di addivenire a soluzioni attuative sulla materia specifica.
A livello regionale le parti verificheranno le fasi e l’attuazione dei relativi progetti.
La Suddetta è formata da sei rappresentanti per ciascuna delle parti e si riunirà entro settembre 1989.

Ambiente di lavoro e tutela della salute
Le parti, anche in relazione a quanto già previsto nei precedenti accordi aziendali, convengono sulla opportunità di attivare specifici interventi idonei a rimuovere le eventuali cause che comportino negative conseguenze sull’ambiente di lavoro e sulla salute dei lavoratori.
A tal fine le parti convengono di individuare congiuntamente, anche a livello di unità produttiva, modalità di analisi e campo di intervento con particolare riguardo a quelle fattispecie che possono rivestire valenza rilevante, anche avvalendosi delle competenti strutture pubbliche.

Appalti
In relazione a quanto disposto dall’art. 139 del vigente CCNL l’Azienda si impegna:
a. a concludere contratti di appalto solo con imprese che siano in regola con tutte le licenze ed autorizzazioni richieste per l’esercizio della relativa attività, non ultime, ed a titolo meramente esemplificativo, quelle previste dall’art. 5 lett. G L. 1369/60;
b. a far rientrare, in ogni contratto di appalto, l’impegno delle imprese appaltatrici a rispettare nel rapporto di lavoro con i loro dipendenti, i trattamenti retributivi e normativi previsti dai contratti collettivi applicabili alla categoria di appartenenza e l’applicazione delle norme previdenziali, assistenziali e di legge;
c. a far rientrare, nei contratti di appalto, l’impegno delle imprese appaltatrici ad usare attrezzature e macchinari in regola con le norme ex ENPI ed infortunistiche in genere;
d. l’Azienda riconferma i propri obblighi in solido con le imprese a cui sono appaltati opere e servizi da eseguirsi all’interno dell’Azienda, per il trattamento retributivo e normativo dei lavoratori impiegati così come previsto e nei limiti di cui agli artt. 3., 4. e 5. della legge 1369/60.
L’Azienda infine si dichiara disponibile a verificare le tipologie dai contratti di appalto esistenti, per le quali verrà data comunicazione scritta entro il 30.6.1989.

Terziarizzazione
Nell’ambito del diritto di informazione a livello nazionale le parti si confronteranno su eventuali scelte aziendali in ordine a politiche di terziarizzazione delle proprie attività di base.
Al momento non si ravvisano situazioni configurabili come tali.
Le attività oggi richieste a terzi sono determinate soltanto nell’area della logistica, da situazioni contingenti di ordine tecnico ed assumo no quindi un carattere temporaneo.

Libretti sanitari
A decorrere dalla stipulazione del presente AIA le spese sostenute per il rinnovo dei libretti sanitari sono a carico dell’Azienda, previa presentazione della documentazione giustificativa.
Verrà concesso un permesso retribuito per il tempo strettamente necessario al rinnovo del libretto sanitario.

Riduzione dell’orario di lavoro in rapporto al maggiore utilizzo degli impianti
Nel rispetto delle autonomie del sindacato e dell’impresa e nell’ambito dei livelli di informazione, confronto e contrattazione previsti nel capitolo “Relazioni Sindacali”, si riconferma che il tema relativo all’organizzazione del lavoro ed all’utilizzo degli impianti trova il suo livello di definizione nella contrattazione territoriale e/o di singola unità.
In relazione alle esigenze dei consumatori del settore del commercio, anche in rapporto alle tendenze della legislazione in atto in materia ed alla scadenza del “93, al fine di migliorare e qualificare il servizio le parti si danno atto della oggettiva esigenza di ampliamento degli orari commerciali.
Tenuto conto del maggior disagio cui vanno incontro i lavoratori impiegati nelle unità per le quali si opera l’ampliamento dell’utilizzo degli impianti attraverso l’allargamento degli orari giornalieri di vendita e/o della riorganizzazione delle attività, le parti convengono:
a. a decorrere dal 1.3.1989 una ulteriore riduzione dell’orario di lavoro, di ammontare proporzionale all’ampliamento dell’utilizzo degli impianti di vendita e di deposito secondo le tabelle allegate.
La maturazione e la fruizione di tali ore di riduzione annua avverrà con le modalità previste dall’AIA 1985 e dall’art. 49, 2^ parte, CCNL 1987.
Il godimento di tale specifica riduzione avverrà secondo quanto previsto nel presente accordo in materia di “riduzione e redistribuzione dell’orario di lavoro”.
[…]
La riduzione sarà riconosciuta per le unità in cui verranno realizzati accordi per l’utilizzazione degli impianti ed i conseguenti modelli organizzativi con la previsione di turni e/o fasce orarie che, mediante la rotazione del personale, assicurino la copertura dell’intero arco orario di utilizzo dell’impianto di cui alla tabella allegata. Sono fatte salve, sulla base di verifica ed intese eventuali esigenze di ampliamento delle prestazioni lavorative del P.T. e dell’organico.
Qualora tali modalità non siano realizzate, non troverà applicazione la riduzione oraria sopra illustrata.
Ai fini della presente disciplina viene considerato “utilizzo degli impianti” ogni periodo nel quale l’unità operi con una attività di rifornimento dei banchi e/o di lavorazione dei deperibili interessanti oltre la metà dei reparti e/o di vendita al pubblico.
Per il 1989 sia le quote di riduzione dell’orario di lavoro, sia i parametri di riferimento, verranno assunti per intero nelle situazioni già in essere che rispondono ai requisiti di cui al presente articolo. Nelle altre situazioni decorreranno, invece, dal momento della stipula dell’accordo e, sia le quote di riduzione dell’orario che i parametri di riferimento saranno riproporzionati in ragione dei mesi interessati.
Le ore di riduzione verranno riconosciute nella misura derivante dall’utilizzo dell’impianto previsto dal calendario annuo. Al termine dell’anno, in caso di utilizzi maggiori o minori le parti si confronteranno a livello locale per stabilire le modalità di eventuali compensazioni.
Le riduzioni di cui al presente punto verranno assorbite da successive riduzioni di orario che venissero disposte da legge o da contratto per un titolo analogo.
b. Per l’attività lavorativa ordinaria prestata fra le ore 6.00 e le ore 7.00 e tra le ore 21.00 e le ore 22.00 è istituita una maggiorazione al fine di indennizzare il disagio che la prestazione svolta in tali orari comporta.
[…]
c. Ai lavoratori che prestano di norma la propria attività in turni o fasce orarie che operano, anche a rotazione, prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00 nelle unità di vendita il cui utilizzo è collocato tra le 15 e le 17 ore giornaliere per almeno 96 giorni nell’anno di calendario è corrisposta una indennità mensile […]

Nastri orari
Le parti si danno reciprocamente atto a tale riguardo che le esperienze, maturate attraverso la sperimentazione di schemi di turni e fasce orarie di lavoro finalizzati anche a realizzare il restringimento del nastro orario hanno interessato un maggior numero di unità e di lavoratori, ciò anche in relazione all’ampliamento degli orari commerciali, e costituiscono un importante riferimento.
Ciò premesso le parti convengono di confermare gli attuali modelli organizzativi presenti in azienda che riducono il nastro orario e prevedono turni unici, fasce orarie, ecc. e di estenderli ad altre unità ove se ne riscontrino congiuntamente le condizioni, anche considerando la manovra sugli orari commerciali e/o di redistribuzione e riduzione degli orari di lavoro che determinino migliore e maggiore utilizzo degli impianti e migliore servizio alla clientela.
In particolare, fermo restando quanto sopra, per quanto concerne la Divisione Upim, le parti avvieranno confronti a livello locale per verificare la possibilità di realizzare un ulteriore restringimento del nastro orario ovvero un maggior coinvolgimento dei lavoratori interessati alla turnazione, escluse le figure specialistiche, attraverso la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
Tale confronto potrà avvenire in magazzini che abbiano le seguenti caratteristiche:
-un orario di apertura al pubblico continuato
-una dimensione del fatturato e/o dell’organico di rilevanza tale da essere compatibile con la sperimentazione dei nuovi modelli organizzativi.
Al confronto fra le parti a livello territoriale e/o di unità produttiva è demandata la ricerca di accordi sul presente punto, anche alla luce delle modalità applicative dei criteri di redistribuzione e riduzione dell’orario di lavoro.

Deroghe natalizie
Fermo restando quanto previsto in tema di livello di competenza territoriale o di unità sul confronto per realizzare intese sull’utilizzo degli impianti, le parti convengono di contrattualizzare qui di seguito il trattamento economico per le unità di vendita tradizionalmente erogato dall’Azienda in occasione delle deroghe natalizie sia il seguente:
a. norme per le unità di vendita
Il trattamento natalizio verrà erogato esclusivamente per l’attività lavorativa prestata nelle giornate di domenica e nelle festività infrasettimanali in occasione delle deroghe natalizie all’obbligo di chiusura disposte dalle autorità comunali.
Per tali giornate il trattamento sarà il seguente: pagamento 130% delle ore effettivamente lavorate + recupero delle ore lavorate, nel rispetto delle disposizioni di legge, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere Il pagamento della sola maggiorazione del 30% e la concessione di un doppio recupero delle ore effettivamente lavorate (fino ad un massimo di 8 ore giornaliere) sarà possibile solamente nei confronti di quei lavoratori che ne facciano richiesta e che non abbiano al 31 dicembre di ogni anno un consistente residuo di ferie, permessi o compensative, fatti salvi al riguardo eventuali accordi e prassi migliorativi esistenti. Per eventuali prestazioni eccedenti le 8 ore giornaliere, le ore lavorate oltre l’ottava dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento del 130%, senza ulteriori recuperi.
Per il P.T. il recupero delle ore lavorate nelle singole domeniche o festività sarà fino a concorrenza dell’orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento.
Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana/giorni lavorati).
Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento del 130%, senza ulteriori recuperi.
b. Estensione del trattamento natalizio alla Sicilia per le festività dei morti
Il trattamento di cui al punto 1. verrà applicato in Sicilia per la festività dei morti e per le deroghe connesse.
Dichiarazione a verbale
Il trattamento previsto per le deroghe natalizie non verrà erogato nel giorno in cui viene effettuato l’inventano anche se dovesse cadere nel periodo natalizio.

Aziende incorporate
Le parti convengono che i trattamenti economici e normativi di cui al presente accordo integrativo e dai precedenti sia esteso al personale occupato presso le imprese attualmente incorporate.