Categoria: 2009
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Tipologia: Accordo
Data firma: 2 aprile 2009
Parti: Ausl Bologna e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fp, Fsi, Fials Confsal e RSU
Comparto: Sanita Pubblica, Bologna
Fonte: SIRS Regione Emilia Romagna

Sommario:

 Premessa
1) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
• Referente Aziendale per i RLS
2) Individuazione del numero dei RLS
3) Modalità di designazione dei RLS
4) Durata in carica dei RLS
5) Permessi per l'assolvimento delle funzioni attribuite ai RLS
6) Modalità di fruizione dei permessi
• 1. Permessi per l'espletamento delle funzioni sub a)

• 2. Permessi per l'espletamento delle funzioni sub b)
 7) Forme di tutela dei RLS
8) Organizzazione dei RLS
9) Accesso ai luoghi di lavoro
10) Modalità di consultazione
11) Informazione e documentazione Aziendale
12) Strumenti per l'espletamento dell'incarico
13) Formazione dei RLS
15) Riunioni Periodiche
16) Norme di salvaguardia
Allegato 1 Riepilogo permessi RLS

Accordo sulla modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e modalità di espletamento delle funzioni ad essi attribuite. (D.Lgs 81/2008)

Premesso che:
• il CCNQ 10/7/1996 definisce gli aspetti applicativi del D.Lgs 626/1994 riguardanti il "rappresentante per la sicurezza";
• il D.Lgs 9/4/2008, n. 81 costituisce attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.
• l'art. 47 del Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81:
a) dispone che in tutte le Aziende o unità produttive debbano essere eletti o designati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda;
b) individua per le aziende oltre i 1. 000 lavoratori un numero minimo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza pari a 6, aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o contrattazione collettiva;
c) demanda in sede di contrattazione collettiva le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle relative funzioni;
• che gli artt. 17, 18, 37, 48, 49 e 50 dello stesso D.Lgs precisano le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e gli obblighi del Datore di lavoro nei confronti di detti rappresentanti.

tra l'Azienda USL di Bologna e le Organizzazioni Sindacali delle aree di contrattazione collettiva del personale del comparto Sanità si concorda quanto segue:

1) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il D.Lgs 81/2008 ha istituito in tutte le aziende la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Tale figura costituisce specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni consultive e partecipative attribuite dall'art. 47 del sopraccitato Decreto Legislativo.
Il RLS non ha funzioni negoziali, che sono proprie delle Rappresentanza Sindacali Aziendali.
Il RLS non è soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs 81/2008

Referente Aziendale per i RLS
A livello Aziendale è istituito la figura del Referente Aziendale per i RLS, in capo al Direttore della U.O. Sistemi per la Sicurezza.
Le funzioni sono quelle di:
• raccordo con la Direzione per le istanze dei RLS
• Interlocutore aziendale privilegiato nelle situazioni in cui vi siano problematiche che richiedono una urgente Attenzione
• gestione e raccolta dei dati di attività inviati periodicamente dai/dal Coordinatore dei RLS
• Organizzazione della formazione secondo quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs 81/08
• Gestione ed autorizzazione della formazione periodica esterna ed interna
• Gestione delle risorse logistiche e strumentali e relative autorizzazioni per l'acquisizione di beni e servizi.
Tale figura ha una valenza esclusivamente organizzativa e non sostituisce quanto definito dalla normativa in igiene e sicurezza del lavoro per le relazioni tra RLS con Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti e lavoratori.

2) Individuazione del numero dei RLS.
• Il numero dei RLS nell'Azienda, per l'area del Comparto è fissato in n. 17 unità.
i numeri sopraccitati tengono conto anche
• della tipologia e delle complessità delle strutture dell'Azienda USL di Bologna;
• della dislocazione sul territorio delle sedi aziendali;
• dell'elevato numero di dipendenti;
• della molteplicità di figure professionali esistenti.

Il numero di RLS individuato può essere concordemente modificato non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, salvo che non lo richiedano innovazioni normative in materia.
L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (comma 7, art. 50, D.Lgs 81/2008)
Le rappresentanze sindacali aziendali si impegnano a comunicare all'Azienda i nominativi designati quali componenti RLS entro 15 gg. dalla data della sottoscrizione del presente Regolamento.

3) Modalità di designazione dei RLS
I RLS sono individuati su designazione effettuata dalle rappresentanze sindacali aziendali riferite alle tre aree contrattuali (Comparto, Dirigenza Medica Veterinaria e Dirigenza Sanitaria Tecnica Professionale e Amministrativa).

4) Durata in carica dei RLS
I RLS dell'area di contrattazione del personale del Comparto, nominalmente individuati su designazione, durano in carica tre anni fatta salva diversa determinazione dell'emanando Decreto previsto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, o salvo diversa determinazione di accordi collettivi nazionali, così come previsto dall'art. 47 del D.Lgs 81/2008

Qualora uno o più RLS, non potessero più esercitare la funzione attribuita dalle rappresentanze sindacali, le stesse procederanno alla loro sostituzione attraverso la designazione di nuovo componente dell'area di contrattazione di afferenza.
In caso di dimissioni il RLS dimissionario esercita le funzioni sino al subentro del sostituto e, comunque, non oltre sessanta giorni.
Al termine del triennio d'incarico i RLS possono essere ridisegnati o rieleggibili.

5) Permessi per l'assolvimento delle funzioni attribuite ai RLS.
Le funzioni attribuite ai RLS sono quelle espressamente ed analiticamente indicate dall'art. 50 del D.Lgs 81/2008
Le suddette funzioni sono riconducibili nell'ambito delle categorie sotto descritte:
a) funzioni esercitabili su iniziativa di organismi istituzionali (Datore di Lavoro o suoi delegati, Organo di Vigilanza, U. O. Sistemi per la Sicurezza, Medico competente, ecc. );
b) funzioni esercitate nell'ambito di quanto previsto dal citato art. 50 e rimesse all'iniziativa dei RLS

Sono funzioni sub a):
• la consultazione;
• la formazione;
• la partecipazione alle riunioni periodiche;
• la partecipazione ai sopralluoghi dell'Organo di Vigilanza;
• la presentazione, di norma in occasione delle riunioni periodiche, di proposte in merito all'attività di prevenzione espressamente richieste dagli organismi istituzionali previste ai punti b), c), d), i), l), m), del citato art. 50.

Sono funzioni sub b):
• l'accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
• la promozione dell'elaborazione, dell'individuazione e dell'attuazione delle misure di prevenzione;
• la segnalazione al responsabile dell'Azienda dei rischi individuati nel corso delle sue attività;
• la formulazione di proposte in merito all'attività di prevenzione;
• l'eventuale attività di ricorso alle autorità competenti, qualora si ritenesse che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dall'Azienda e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro previste ai punti a), h), n), o) del citato art. 50.

Sulla base di una prima valutazione dei carichi presunti di lavoro, ai RLS per l'area del Comparto viene assegnato, per l'esercizio delle funzioni sub b), un Monte Ore annuo pari a 200 ore di permessi retribuiti per ogni rappresentante, con la possibilità di gestione flessibile nell'ambito del monte ore complessivo definita e comunicata all'Azienda da parte del referente RLS).
Vengono altresì previste ulteriori 300 ore complessive per attività di tipo sperimentale che i RLS intendessero avviare per un migliore e più proficuo espletamento delle funzioni ad essi attribuite.
Tali attività vengono sottoposte ad accertamento, valutazione e verifica.

Il Monte Ore sopraindicato viene assegnato, per l'anno 2009, in misura percentuale calcolata sui mesi dell'anno rimanenti al momento della data di inizio dell'attività dei RLS.

Non viene imputato a tale Monte ore il tempo impiegato per l'esercizio delle funzioni sub a), in quanto connesse con l'attività degli organismi istituzionali.

Ai sensi del combinato disposto, di cui agli artt. 47, comma 5) e 37, comma 12) del D.Lgs 81/2008, i permessi utilizzati, sia per l'esercizio delle funzioni sub a), che per l'esercizio delle funzioni sub b), sono assimilabili all'orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
In occasione della fruizione dei permessi in questione viene corrisposto l'intero trattamento retributivo spettante, ivi comprese le indennità collegate all'effettiva presenza in servizio.
In occasione della fruizione dei permessi in questione viene data la possibilità ai RLS di poter consumare il pasto all'interno dei Presidi Aziendali provvisti di mensa o di accedere a servizi esterni in convenzione.

Nel caso di fruizione di permessi per l'assolvimento delle funzioni sub a), vengono riconosciute tutte le ore impiegate, suffragate dalle modalità di accertamento di cui al successivo art 7). Qualora le ore in questione siano superiori al debito orario dovuto, queste ultime vengono conteggiate in conto recupero o straordinario, in relazione alle esigenze di servizio.

Nel caso di fruizione per l'assolvimento delle funzioni sub b), le ore utilizzate vanno conteggiate a copertura del debito orario dovuto.

6) Modalità di fruizione dei permessi
1. Permessi per l'espletamento delle funzioni sub a)
• Attività programmate o programmabili.

Gli organismi istituzionali competenti (U.O. Sistemi per la Sicurezza, Medico Competente, ecc. ) sono tenuti a fornire ai RLS, di norma con cadenza mensile, il calendario delle attività e, per conoscenza, alla Direzione Aziendale; i RLS si fanno carico di consegnare copia del calendario in questione ai responsabili delle Unità operative di afferenza, onde consentire loro la predisposizione delle misure organizzative necessarie in funzione della non presenza nelle funzioni di servizio.

• Attività non programmate o non programmabili.
Gli organismi istituzionali sono tenuti a fornire notizia delle attività di cui si rende necessario l'espletamento con un preavviso minimo, di norma pari a 5 giorni. Tale notizia è comunicata ai RLS e, per conoscenza, alla Direzione Aziendale: i RLS, anche in questo caso, devono, a loro volta, farsi carico di avvisare tempestivamente i responsabili delle Unità Organizzative di afferenza.

2. Permessi per l'espletamento delle funzioni sub b)
• Attività programmate o programmabili
I RLS programmano la loro attività e formulano un piano di lavoro mensile da comunicare:
• alla Direzione Aziendale;
• alle Organizzazioni Sindacali;
• ai Responsabili delle Unità Organizzative di afferenza.
La programmazione deve tenere conto delle esigenze di servizio e tendere, di norma, al non frazionamento dell'attività, concentrando la stessa in una o più giornate lavorative intere.

• Attività non programmate o non programmabili.
Per le attività non ricomprese nel piano di lavoro, in quanto non programmabili ciascun RLS dovrà fornire comunicazione:
• Al Direttore della U.O. Sistemi per la Sicurezza;
• Al Responsabile dell'Unità organizzativa di afferenza, con un preavviso minimo di 48 ore.
Anche per queste attività i RLS devono tener conto, ove e se possibile, delle esigenze di servizio, tenendo ad una non eccessiva frammentazione delle stesse.

Il piano delle attività di cui ai punti a) e b) è altresì comunicato, per il tramite del Direttore della U.O. Sistemi per la Sicurezza, al Direttore della Politica delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali.
E fatta salva la possibilità di derogare ai limiti temporali di preavviso fissati per tutti i tipi di attività in caso di eventi eccezionali, gravi e non preventivabili in alcun modo.

I Responsabili delle Unità Organizzative di afferenza dei singoli RLS sono tenuti a consentire l'attività di questi ultimi, favorendo la fruizione dei permessi necessari, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, nel caso da precisare.

Dell'avvenuto utilizzo delle ore per l'esercizio delle funzioni sub a) e sub b) ciascun RLS deve rendere apposita rendicontazione mensile, sottoscritta sotto la propria personale responsabilità, secondo lo schema allegato n. 1 al presente regolamento. Dette attestazioni devono essere consegnate al Responsabile dell'Unità Organizzativa di afferenza e al Referente dei RLS.

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa, previa verifica ed autorizzazione delle registrazioni nonché delle ore relative ai permessi fruiti riconducibili al Monte Ore (funzioni sub b), trasmette mensilmente il resoconto delle ore utilizzate dai singoli RLS all' Ufficio Gestione del Personale di afferenza:
• Ad effettuare un riscontro oggettivo dei permessi fruiti;
• A verificare la compatibilità dei medesimi con il Monte Ore attribuito.
La U. O. Amministrazione del Personale provvede ad inviare trimestralmente al Direttore U.O. Sistemi per la Sicurezza, al Direttore Politica delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali e pc al Referente RLS il resoconto del monte di permessi fruiti da tutti i componenti RLS per le funzioni sub b).

Tutte le attività esercitate dai RLS vanno registrate sulla scheda marcatempo e qualora non sia possibile registrare l'entrata e l'uscita, l' RLS lo riporta manualmente sul modulo di cui all'allegato 1 e segue le indicazioni aziendali previste per la rilevazione a mano dell'orario di lavoro su modulistica utilizzata nella propria unità operativa.

Per le funzioni sub a), gli organismi istituzionali competenti su iniziativa dei quali sono effettuate le attività, inviano trimestralmente al Direttore UO Sistemi per la Sicurezza un resoconto nominativo dei RLS che hanno partecipato alle attività medesime, con l'indicazione delle ore dagli stessi impiegate.
Qualora le funzioni espletate producano orario aggiuntivo, le medesime vanno scalate dal debito orario settimanale e recuperate, previ accordi con il responsabile dell'Unità organizzativa di afferenza, compatibilmente con le necessità di servizio, possibilmente nel corso del mese di riferimento; in ogni caso non possono dare luogo a corresponsione economica.

7) Forme di tutela dei RLS
Nei confronti dei RLS sono applicabili, in conformità al comma 2 dell'art. 50 del D. Lgs 81/2008, le stesse tutele previste dalla normativa vigente in materia per le rappresentanze sindacali

8) Organizzazione dei RLS.
Entro 10 giorni dalla designazione nominativa, le OO. SS. aziendali convocano la prima riunione dei RLS, al fine di procedere:
• Alla predisposizione di un piano di lavoro annuale, da presentare entro 30 giorni alla Direzione Aziendale e p. c. alle Organizzazioni Sindacali, nel quale saranno evidenziati gli obiettivi prioritari, programmazione mensile delle attività e tempi dedicati;
• All'elezione di uno o più referenti dell'attività complessiva di tutti i RLS, tramite il quale dovrà pervenire all'Azienda adeguata informativa preventiva mensile della programmazione delle attività e relativa rendicontazione delle presenze effettuate e ore fruite, al fine di comunicare ai servizi di appartenenza l'impegno programmato dei rispettivi operatori e verifica/autorizzazione dei cartellini presenza.
L'amministrazione dell'Azienda si fa carico di comunicare a tutti i dipendenti, con opportune e capillari modalità, i nominativi dei RLS designati, nonché i recapiti aziendali e delle sedi degli stessi. Tali informazioni vengono fornite anche al momento dell'assunzione.
Viene garantita ai RLS, tramite i componenti designati a tale compito come da procedura aziendale, la gestione del sito Intranet a loco dedicato, nel rispetto dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs 81/08 .

9) Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto dell'art. 50,comma 1, lettera a), del D.Lgs 81/2008 e delle esigenze lavorative.

10) Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs 81/2008 preveda a carico del Datore di lavoro la consultazione dei RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto consulta i RLS su tutti gli interventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo degli stessi.

Ai RLS, in occasione della consultazione, sarà concesso il tempo necessario per formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge.
Per ogni consultazione deve essere redatto apposito verbale, ove sono riportate le osservazioni e le proposte formulate dai RLS.
I RLS confermano l'avvenuta consultazione apponendo propria firma sul verbale della stessa.

11) Informazione e documentazione Aziendale
I RLS hanno diritto di ricevere le informazioni aziendali e la documentazione di cui alle lettere e), f) dell’art. 50, comma 1, del D Lgs 81/2008

Ai RLS vengono inoltre comunicati dal Medico competente, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati ed i relativi significati.

L'Azienda fornisce, anche su istanza dei RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge, anche per modificazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, nonché l'introduzione di nuove tecnologie.

I RLS, ricevute le notizie e la documentazione, sono tenuti a farne un uso strettamente connesso alla loro funzione così come previsto dal comma 6 del succitato art. 50.

12) Strumenti per l'espletamento dell'incarico
In ottemperanza all'art. 50, comma 2, del D.Lgs 81/2008, l'Azienda fornisce ai RLS strumenti adeguati allo svolgimento dell'attività connessa alle funzioni, ivi compresi i mezzi e spazi necessari ed esistenti per l'esercizio delle funzioni e della facoltà riconosciutegli.
Le spese sostenute dai RLS per raggiungere le sedi sono a carico dell'Azienda e i RLS dovranno compilare, sotto la propria responsabilità, un rendiconto da presentare per il rimborso.

13) Formazione dei RLS
I RLS hanno diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10,11,12,13,14, del D.Lgs 81/2008.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del Datore di lavoro, si connota come attività sub a).

Tale formazione nell'ambito del Piano Aziendale della Formazione deve essere concordata tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali Aziendali, in particolare per quanto riguarda:
• La progettazione dei corsi;
• La scelta e la verifica degli esperti e dei docenti;
• La verifica congiunta dei risultati.

Dopo un primo corso di formazione base di 40 ore, devono essere altresì previsti corsi periodici annuali di un minimo di 8 ore, così come previsto dall'art. 37, comma 11 del D.Lgs 81/2008 che vengono aumentate a 16 ore annuali per ogni RLS designato, vista la complessità dell'AUSL di Bologna; inoltre, qualora vengano introdotte innovazioni che abbiano particolare rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, verrà concordata con il Referente Aziendale la eventuale e necessaria integrazione formativa.
L'integrazione della formazione avviene anche in base alla partecipazione a Convegni, Seminari e giornate di studio a cui i RLS partecipano.
La formazione a carico del Datore di Lavoro dovrà essere espletata entro e non oltre tre mesi dalla designazione dei RLS.

15) Riunioni Periodiche
In applicazione dell'art. 35 del D.Lgs 81/2008, le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e sulla base di un ordine del giorno scritto, supportato da idoneo materiale informativo inviato all'atto della Convocazione.

I RLS possono chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di lavoro. Della riunione viene redatto verbale a cura del Datore di lavoro o suo delegato.

Inoltre, in applicazione del Regolamento Prevenzione e Sicurezza, si terranno le previste riunioni inerenti i Piano Attuativi per la Prevenzione (PAP) che comunque non sono in sostituzione delle Riunioni Periodiche previste dall'art. 35, comma 1) del D.lgs 81/2008.

16) Norme di salvaguardia
Stante l'attuale impossibilità di effettuare una valutazione oggettiva dell'impegno richiesto per l'assolvimento delle funzioni sub b) e vista la complessità dell'Azienda, il Monte ore attribuito viene sottoposto a sperimentazione, tramite verifiche semestrali di congruità, connesse all'attività svolta dai RLS, debitamente documentata con le modalità di cui al precedente art. 6).
Il presente accordo è vincolante per le parti.
Eventuali modifiche devono essere nuovamente concordate tra le parti, che si impegnano ad incontrarsi entro 15 giorni dalla richiesta motivata per esaminarla.
L'Azienda si impegna ad informare tutti i lavoratori dell'accordo raggiunto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del medesimo, attraverso i canali informativi aziendali ( Agenda USL - Intranet)

Bologna, 2 Aprile 2009

Azienda USL di Bologna
RSU
OO.SS. Comparto: Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fp, Fsi, Fials Confsal

Allegato 1 Riepilogo permessi RLS
[omissis]