Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 10 settembre 2012
Validità: 10.09.2012 - 31.12.2013
Parti: Confcommercio, Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Stabilimenti balneari Versilia
Fonte: confcommercio.lu.it

Sommario:

  Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Sicurezza
Art. 4 - Pari opportunità
Art. 5 - Formazione professionale
Art. 6 - Classificazione e mansioni del personale
Art. 7 - Forme di contratto
Art. 8 - Lavoro a tempo parziale
Art. 9 - Lavoro supplementare
Art. 10 - Distribuzione orario di lavoro
Art. 11 - Recupero prestazioni lavorative straordinarie per i contratti a termine e/o stagionali
Art. 12 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo
  Art. 13 - Orario di lavoro - Retribuzione oraria
Art. 14 - 3° Elemento
Art. 15 - Personale PP.EE - Maggiorazioni
Art. 16 - Retribuzione onnicomprensiva
Art. 17 - Premio di risultato
Art. 18 - Somministrazione vitto
Art. 19 - Indennità di noleggio sulle imbarcazioni
Art. 20 - Compenso sui natanti privati
Art. 21 - Condizioni di migliore favore
Art. 22 - Norme di rinvio
Art. 23 - Validità e sfera di applicazione
Art. 24 - Decorrenza e durata
Dichiarazione a verbale

Accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti stagionali e/o a tempo determinato operanti nelle attività presenti presso gli stabilimenti balneari della Versilia (Viareggio - Lido di Camaiore - Marina di Pietrasanta - Forte dei Marmi)

Il giorno 10 (dieci) del mese di settembre dell’anno 2012 nella sede della Confcommercio Imprese per l’Italia - Provincia di Lucca - Via Fillungo, 121 -Lucca, tra, la Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Lucca […], la Confesercenti - Versilia […] e la Filcams-Cgil Versilia […], la Fisascat-Cisl […] la Uiltucs-Uil […], visto
- L’Accordo provinciale sul mercato del lavoro del 1° aprile 1999;
- Il CCNL Turismo del 19 luglio 2003;
- L’Accordo di rinnovo al CCNL Turismo del 27/072007;
- L’Accordo di rinnovo al CCNL Turismo del 20/02/2010;
- L’Accordo integrativo per le attività operanti negli stabilimenti balneari del 31/08/2005;
- L’Accordo integrativo per i PP.EE del 30/08/2011.
Considerato il territorio della Provincia di Lucca nella sua specificità con offerte turistiche differenziate per aree contigue, con una cultura e tradizione di ospitalità ed accoglienza turistica di qualità, si conviene di individuare nella contrattazione di secondo livello gli strumenti per promuovere il prodotto turistico della provincia di Lucca.
Si conviene pertanto di creare gli strumenti necessari per monitorare i dati turistici, il mercato del lavoro e per favorire la promozione ed il sostegno delle attività turistiche.
Si è stipulato sulla base sia di quanto previsto dall’art. 10 del CCNL Turismo del 19 luglio 2003 che dall’art. 8 del DL 138/2011, così come modificato in legge n. 148 del 14/09/2011, il seguente accordo provinciale integrativo al CCNL Turismo del 20/02/2010, finalizzato alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione di lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, per le aziende di cui al successivo art. 1 operanti nei comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi.

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
Il presente accordo integrativo al CCNL Turismo del 20/02/2010 disciplina i rapporti di lavoro per il personale del comparto degli stabilimenti balneari di cui all’art. 372 del CCNL Turismo del 19/07/2003 e successive modificazioni e per il personale dei PP.EE gestiti in forma accessoria e stagionale, anche con licenze separate e/o da soggetti diversi, all’interno dello stabilimento balneare quale attività principale.
Il presente contratto integrativo costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme, condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative locali, regionali, nazionali o comunitarie.

Art. 2 - Relazioni sindacali
A seguito di una attenta valutazione dei problemi del settore turismo, le parti concordano sulla necessità di instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni mirate a rilanciare e valorizzare il turismo come filiera produttiva centrale nello sviluppo della Provincia.
Si conviene di sviluppare periodici incontri su temi centrali quali:
- promuovere, presso gli enti, le amministrazioni e la Capitaneria di Porto, richieste per favorire iniziative utili a superare i limiti della stagionalità, anche attraverso il coordinamento e la calendarizzazione delle varie iniziative;
- promuovere sia con iniziative che con la diffusione di materiale informativo la conoscenza del contratto di lavoro, le prerogative delle imprese e dei lavoratori. In particolare favorire la conoscenza e l’adesione ai fondi di assistenza e previdenza integrativa, i servizi ed i compiti dell’Ente Bilaterale del Turismo, le funzioni dell’OPP, la diffusione del ruolo degli RLST e quanto previsto dal CCNL e dagli accordi territoriali;
- monitorare tramite l’Osservatorio del Mercato del Lavoro, presso i Centri Servizio dell’EBTT, i dati complessivi relativi al flusso turistico e alle sue dinamiche e le criticità aziendali più diffuse;
- promuovere iniziative comuni per contrastare il lavoro irregolare.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di maggio di ogni anno per definire la retribuzione “teorica” mensile per alcune figure professionali.

Art. 3 - Sicurezza
Le parti, attraverso l’Organismo Paritetico Provinciale e con il coinvolgimento degli Enti preposti alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, si impegnano a promuovere le iniziative necessarie per garantire al personale dipendente una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro sia in materia di infortuni che di malattie professionali, nonché una formazione sulle responsabilità verso i clienti ed una informazione ai clienti stessi sulle loro responsabilità.
Le parti concordano sulla necessità di definire annualmente il programma di interventi degli RLST al fine di raggiungere gli scopi e gli obiettivi prefissati dall’Organismo Paritetico.
Le parti convengono sulla opportunità di attivarsi congiuntamente nei confronti degli Enti, delle Amministrazioni e delle Autorità preposte tra cui la Capitaneria di Porto per la ricerca di soluzioni in materia di sicurezza anche attraverso l’adozione di sistemi di aggiornamento volti alla formazione degli addetti

Art. 4 - Pari opportunità
Le parti riconoscono l’importanza di monitorare i fenomeni nel mercato del lavoro femminile nel suo complesso necessario per valutare l’evoluzione dell’occupazione femminile nei vari aspetti sul territorio provinciale.
Le parti si impegnano a realizzare tutte le iniziative che il gruppo di lavoro per le pari opportunità, in ossequio all’art. 7 del CCNL del 19/07/2003 e successive modificazioni, avrà individuato.
Le parti si impegnano a monitorare tramite l’Osservatorio del Mercato del Lavoro il fenomeno delle dimissioni per giusta causa, in particolare la situazione delle donne nei luoghi di lavoro.

Art. 7 - Forme di contratto
Contratto week- end
Potranno essere attivati contratti di lavoro di durata di almeno otto ore settimanali per le prestazioni da rendersi durante il fine settimana.
I contratti week-end possono essere stipulati con lavoratori studenti, che frequentano corsi di ogni ordine e grado, e/o con lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro.
Il venir meno di uno di questi requisiti da parte del lavoratore non comporta l’estinzione automatica del rapporto di lavoro per cui era stato instaurato.
Restano ovviamente ferme le norme di legge che regolano l’età minima per l’accesso al lavoro.
La prestazione lavorativa giornaliera non può essere frazionata in prestazioni inferiori alle 3 ore.

Art. 8 - Lavoro a tempo parziale
In deroga all’articolo 69 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, il limite minimo per la stipula di un rapporto di lavoro a tempo parziale, ad esclusione per l’assistente bagnanti, è fissato in dieci ore settimanali o in quarantadue ore mensili per i lavoratori studenti e/o con lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro.
La prestazione lavorativa giornaliera non può essere frazionata in prestazioni inferiori alle due ore.

Art. 10 - Distribuzione orario di lavoro
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro per il personale dei PP.EE gestiti in forma accessoria e stagionale, in deroga all’art. 306 del CCNL, è fissata in sei giornate.

Art. 11 - Recupero prestazioni lavorative straordinarie per i contratti a termine e/o stagionali
L’azienda, per superare la stagionalità, per non disperdere le professionalità e per favorire al lavoratore la maturazione del diritto all’indennità di disoccupazione, può istituire in accordo col lavoratore il recupero delle prestazioni lavorative straordinarie.
Le ore di lavoro straordinario svolte dai lavoratori, nei limiti previsti dalla legge e dal CCNL vigente, nel periodo 1/06 - 30/09, ad eccezione di quelli assunti per la sostituzione di lavoratori con diritto di conservazione del posto di lavoro, sono recuperate, previo accordo sindacale, dal lavoratore attraverso il prolungamento del rapporto di lavoro per un periodo retribuito pari al monte ore di lavoro straordinario prestato. Nel caso in cui le ore di lavoro straordinario vengano recuperate attraverso il prolungamento dell’orario di lavoro al lavoratore non compete alcuna maggiorazione per le ore di lavoro straordinario utilizzato per il prolungamento del rapporto.

Art. 12 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo
[…]
Fermo restando il diritto al godimento, da parte del lavoratore, del giorno di riposo settimanale, qualora il dipendente, data l’esigenza di servizio, dovuta dalla particolare caratteristica dell’attività stagionale, viene a prestare attività lavorativa in detto giorno, avrà diritto alla sola maggiorazione del 35% per le ore di servizio effettivamente prestate dal personale dello stabilimento balneare e del 20% per il personale dei PP.EE gestiti in forma accessoria e stagionale all’interno dello stabilimento balneare, fermo restando il diritto al godimento del riposo compensativo da concordarsi direttamente tra le parti in un giorno diverso da quello della domenica o di altra festività.

Art. 13 - Orario di lavoro - Retribuzione oraria
Per il personale dipendente da aziende stabilimenti balneari, rientrante nella classifica di cui all’art. 372 del CCNL del 19/07/2003, la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore per il personale impiegatizio ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio.
Per il personale dipendente da PP.EE (accessori e stagionali), rientrante nella classifica di cui all’art. 294 del CCNL del 19/07/2003 la normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore.
[…]

Art. 22 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo integrativo valgono le norme contenute nel CCNL - Turismo del 19/7/2003, così come modificato sia dall’accordo di rinnovo del 27/07/2007 che dall’accordo di rinnovo del 20/02/2010 e sia da successive modificazioni ed integrazioni e dalla legislazione vigente in materia.