Categoria: 1996
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Tipologia: CIA
Data firma: 14 ottobre 1996
Validità: 31.12.1999
Parti: Carrefour e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento RSU- RSA
Settori: Commercio, GDO, Carrefour
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  A) Parte economica dell’accordo integrativo
1.- Parte fissa del premio
2.- Parte variabile del premio
3.- Modalità di erogazione delle parti variabili
4.- Durata dell’accordo integrativo
5.- Interpretazione autentica del contratto
Allegati
B) Parte normativa dell’accordo integrativo
Premessa al contratto integrativo nazionale di gruppo
Comitato Aziendale Europeo
Diritto d’informazione e relazioni sindacali
Materie di informazione, confronto e contrattazione
Formazione
Organizzazione del lavoro
Diritti sindacali
 

Mercato del lavoro
Contratti di formazione e lavoro
Lavoro a tempo parziale
Pari opportunità
Infortuni sul lavoro
Libretto sanitario
Aspettative non retribuite
Igiene e sicurezza del lavoro
Lavoro domenicale e festivo in occasione delle festività di fine anno
Orario di lavoro e maggiorazioni per lavoro straordinario
Servizio mensa
Visite mediche specialistiche
Classificazione pel personale


Contratto Integrativo Aziendale S.S.C., Carrefour Italia Commerciale

Il giorno 14.10.96 in Roma tra le Organizzazioni Sindacali della Filcams Cgil […], Fisascat Cisl [...], Uiltucs Uil […], presente il Coordinamento delle RSU e delle RSA delle Unità produttive di S.Giuliano Milanese, Gallarate, Capodrise, Zumpano e le RSU di Carrefour Italia Commerciale - Ipermercato di Marcon presenti le Organizzazioni Sindacali territoriali e la Società Sviluppo Commerciale di S.Giuliano Milanese e la Carrefour Italia Commerciale di S. Giuliano Milanese […], si è convenuto quanto segue:

B) Parte normativa dell’accordo integrativo
Premessa al contratto integrativo nazionale di gruppo

Relativamente agli istituti disciplinati nel contratto stesso, vengono assorbite e sostituite tutte le normative contrattuali aziendali fermo restando le condizioni normative di miglior favore eventualmente esistenti a livello di singola unità produttiva.
Il contratto integrativo è unica fonte normativa valida per gli Ipermercati e per le unità in genere del Gruppo, oltre a quanto previsto dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Pertanto, per tutti gli istituti non considerati nel contratto integrativo nazionale, si fa rinvio alle normative e alle consuetudini eventualmente esistenti a livello di unità locali.
Le parti, per tali istituti, richiamano in particolare il contenuto degli accordi sottoindicati:
21 giugno 1988
08 febbraio 1992
18 luglio 1995
21 luglio 1995

Comitato Aziendale Europeo
Le parti convengono di attivarsi in tutte le direzioni di propria competenza per assicurare la realizzazione, entro i tempi previsti, di quanto disposto dalla direttiva U.E. n. 45/94 in materia di Comitati Europei di Impresa.
In attesa di migliore definizione, viene riconosciuta l’agibilità necessaria a ciascun membro dalle RSU delegato a partecipare ai lavori preparatori del sunnominato Comitato.
Le ore necessarie all’espletamento del mandato sono a carico dell’Unità produttiva di origine del lavoratore nella misura prevista dall’accordo Europeo del 31/07/96 e successive integrazioni e modificazioni, per ogni lavoratore delegato a partecipare ai lavori preparatori stessi.

Diritto d’informazione e relazioni sindacali
Le Parti convengono sull'utilità di un sistema di relazioni sindacali che, ferme restando le reciproche autonomie e responsabilità, si fondi sul riconoscimento pieno del ruolo di ciascuna parte a tutti i livelli, al fine di creare condizioni di positivo e utile confronto finalizzato alla soluzione dei problemi e alla prevenzione dei conflitti.
Il metodo del confronto preventivo, nel rispetto del distinto ruolo istituzionale delle parti, viene confermato per tutti i livelli di relazione sindacale sotto precisati:
• livello nazionale, con un incontro annuale tra la Direzione del Gruppo e le Federazioni Filcams, Fisascat e Uiltucs, con partecipazione delle strutture territoriali delle stesse Federazioni Nazionali e del Coordinamento nazionale delle Rappresentanze sindacali,
• livello regionale e/o territoriale, con incontri semestrali tra la Direzione dell’Ipermercato o unità produttiva e le strutture territoriali Filcams, Fisascat e Uiltucs, con partecipazione delle Rappresentanze sindacali interessate,
• livello di singola unità produttiva, con incontri mensili tra la Direzione dell’Ipermercato o unità produttiva e le Rappresentanze sindacali interessate, con partecipazione delle strutture territoriali Filcams, Fisascat e Uiltucs interessate.

Materie di informazione, confronto e contrattazione
• a livello nazionale: informazione e confronto sulla situazione economica e commerciale dell’Impresa, sulle prospettive di sviluppo e sugli investimenti, con particolare riguardo alle nuove aperture e agli ampliamenti, agli eventuali mutamenti dell’assetto societario e sui processi di terziarizzazione e di innovazione tecnologica; la contrattazione integrativa:
• a livello regionale e/o territoriale: informazione e confronto sulle stesse materie previste per il livello nazionale, con riguardo ai problemi del territorio e delle singole unità produttive, nonché sulla composizione quali-quantitativa della occupazione e sulle varie tipologie di rapporto di lavoro, con particolare riferimento ai “part-time”, ai contratti a tempo determinato e ai contratti di formazione e lavoro;
• a livello di singola unità produttiva: informazione e confronto sull’andamento delle vendite suddivise per aggregati merceologici, sugli orari di lavoro e loro tipologie, sulla composizione quali-quantitativa degli organici, sulle forme e misure del ricorso a prestazioni straordinarie e/o supplementari nonché alla flessibilità d’orario, nei limiti e alle condizioni fissate dal CCNL, alla mobilità interna e sulle innovazioni tecnologiche e organizzative, sulla pratica realizzazione delle pari opportunità.
Confronto preventivo sulla pianificazione delle ferie, sulle problematiche eventuali in materia di classificazione, sulle ricadute organizzative derivanti dall’applicazione di nuove tecnologie, sulle pari opportunità, sulle assunzioni di stagionali, sull’utilizzo delle forme di flessibilità di orario previste dal CCNL.
Norme particolari potranno essere contrattate e/o concordate in materia di turni o nastri orari legati a particolari esigenze aziendali, di eventuali forme di flessibilità oltre i limiti e le condizioni previste dall’art. 35 parte seconda del CCNL vigente, a prestazioni di lavoro supplementari per i lavoratori a part-time eccedenti i limiti di cui all’art. 53 parte seconda del CCNL vigente, determinazione dei turni feriali, di modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro a part-time verticali, di parità di opportunità nel lavoro uomo-donna, di problemi relativi all’organizzazione del lavoro che comportino o possano comportare ricadute significative sui livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro.
Per quanto concerne le aperture di nuove unità, il confronto preventivo ha luogo a livello nazionale e territoriale ed ha per oggetto il livello e la composizione quali-quantitativa degli organici, che garantisca una presenza equilibrata di rapporto a tempo pieno e a “part-time”.

Organizzazione del lavoro
Le parti concordano sulla validità degli intendimenti cui deve riferirsi il confronto in materia di organizzazione del lavoro per raggiungere congiuntamente un miglior servizio alla clientela, un più razionale utilizzo delle strutture, un miglioramento dei livelli di efficienza e produttività, una ottimizzazione di ritmi e carichi di lavoro, e, infine, una miglior crescita individuale e collettiva dei livelli di professionalità.
Quanto precede, in un preciso ambito di compatibilità aziendale che incrementi le quote di mercato già acquisite.
In tale ottica di riferimento, il gruppo Carrefour conferma l’impegno a proseguire costruttivamente, ai livelli di relazione precisati nel capitolo Diritto di Informazione e Relazioni Sindacali, il confronto in materia di organizzazione del lavoro con 1“obiettivo di individuare nuovi e sempre più funzionali schemi di riferimento che consentano il pieno raggiungimento dei risultati precedentemente individuati.
Le parti si danno reciprocamente atto che la disomogeneità delle singole strutture non consente una aprioristica individuazione di modelli organizzativi universalmente validi ed impone, pertanto, il confronto a livello di singola unità.

Diritti sindacali
Tutte le aziende del Gruppo applicano il protocollo del 27/7/94 stipulato tra Confederazione Generale del Commercio e Cgil, Cisl e Uil.
A decorrere dal 1/1/97 le riunioni di cui all’art. 33 - Parte prima - Sistema di relazioni sindacali - del CCNL 3/11/94 potranno essere tenute entro il limite massimo di 15 ore annue, sempre nel rispetto di quanto stabilito all’ultimo comma dello stesso art. 33.
[…]
Per quanto attiene la materia disciplinata dal D.Legislativo 626/94, così come modificato dal D.Legislativo 242/96, riguardo la Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, oltreché dalla Direttiva U.E, n. 45/94 riguardo i Comitati Europei di Impresa, si rimanda agli specifici capitoli di questo contratto.

Mercato del lavoro
Premesso che le parti concordano sulla opportunità di ricorrere a tutte le forme di assunzione previste dalla legislazione vigente, l’azienda si impegna a non operare discriminazioni tra le varie forme, ferme restando le autonomie e le prerogative delle Parti.
Nell’ambito degli incontri previsti a livello di singolo ipermercato e unità produttiva, il gruppo Carrefour, conformemente a quanto previsto al capitolo Diritto di informazione e relazioni sindacali, fornirà i dati relativi alle assunzioni da effettuarsi ed effettuate.
Le parti convengono sull’opportunità di contenere il ricorso alle assunzioni a tempo determinato.
L’assunzione a tempo determinato sarà oggetto di confronto preventivo a livello di singolo ipermercato e/o unità operativa, tra Direzione e RSU e riguarderà:
A. - Incremento di attività dipendente da eventi straordinari.
B. - Completamento degli organici aggiuntivi necessari in talune circostanze (ferie, esigenze legate alla stagionalità e all’attività prenatalizia, ecc..)
Le parti convengono sull’opportunità di favorire l1 occupazione e la qualificazione professionale dei giovani attraverso il ricorso alle assunzioni con contratto di formazione lavoro e/o contratto di apprendistato; di offrire opportunità di occupazione alle categorie più deboli presenti sul mercato del lavoro: lavoratori extracomunitari, lavoratori ultratrentaduenni, lavoratori disoccupati, o in lista di mobilità, nel rispetto delle norme di legge e di favorire l’occupazione e la qualificazione professionale femminile.
Quanto precede, in aggiunta alle previsioni di cui all’art. 1, 2° comma, lettera b) della legge 230/1962 (sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto, per maternità, malattia, servizio militare, infortunio, ecc..).

Contratti di formazione e lavoro
Entro sei mesi dall’approvazione del presente contratto integrativo, verrà definita una “intesa quadro” per i contratti di formazione e lavoro avente per oggetto quanto non eventualmente specificato nella normativa contrattuale collettiva nazionale e dalle leggi in vigore.
Si conviene che il numero degli assunti con contratto di formazione e lavoro e di quelli con contratto di apprendistato potrà al massimo essere pari al 30% del totale degli addetti a tempo indeterminato.
Il limite di cui sopra non è applicabile in caso di nuove aperture ma sarà oggetto di definizione in sede nazionale e/o locale in occasione dell’apposito incontro tra le parti stipulanti così come stabilito dal presente accordo.
Le parti confermano la piena applicabilità della normativa aziendale vigente agli assunti con contratto di formazione e lavoro.
Almeno sei mesi prima della scadenza del contratto di formazione e lavoro, l’azienda si confronterà con le OO.SS. e le RSU sull’andamento dei percorsi formativi.
Nell’eventualità che l’azienda fosse orientata non positivamente circa la conferma a tempo indeterminato, le parti ricercheranno le soluzioni più idonee a renderne possibile la conferma.
Relativamente all’intervento delle OO.SS. ai corsi di formazione dei lavoratori in contratto di formazione e lavoro, le ore annue previste sono pari al 25% delle ore stabilite dalla legge per la specifica formazione tecnica in materia di diritti e doveri dei lavoratori.

Pari opportunità
Al fine di dare piena applicazione alla legge 125/91, azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, le parti assumono quanto indicato agli art. 3 - 4 e 5 Parte Prima del vigente CCNL.
Tenuto conto dei consolidati meccanismi di incontro periodico tra le parti, si conviene di esaminare, in tali momenti, tutte le questioni attinenti la corretta realizzazione del principio di pari opportunità.

Libretto sanitario
In occasione dell’ottenimento o del rinnovo delle tessere sanitarie da parte dei lavoratori dipendenti, l’Azienda provvederà al rimborso delle relative spese sostenute, a seguito di presentazione di adeguata documentazione.
L’Azienda concederà il cambio turno per consentire al lavoratore l’espletamento della pratica di rinnovo.
Per i lavoratori in turno fisso è riconfermato l’attuale trattamento di pagamento delle ore strettamente necessarie per il rinnovo del libretto sanitario.

Igiene e sicurezza del lavoro
In attesa dì accordo tra le OO.SS. e la Confcommercio in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Legislativo 626/94 e il D.Legislativo 242/96), le parti concordano di dare piene attuazione a quanto previsto dal D.Legislativo 626/94 Sicurezza e Salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, cosi come precisato dal D.Legislativo n. 242/96.
Con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto integrativo si conviene di riconoscere ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in aggiunta alle ore già previste quali membri RSU, per l'espletamento del mandato, 40 ore annue proporzionabili per il primo anno, secondo i mesi interi intercorrenti tra la sottoscrizione del presente accordo e la fine dell’anno.

Lavoro domenicale e festivo in occasione delle festività di fine anno
Il trattamento economico delle prestazioni rese in giorno domenicale o festivo in occasione delle festività di fine anno è il seguente:
[…]
* riconoscimento di un riposo compensativo retribuito, di durata pari al numero di ore prestate nella giornata festiva o domenicale.

Visite mediche specialistiche
Per l’effettuazione di visite mediche specialistiche aventi carattere diagnostico e non terapeutico, l'Azienda riconoscerà permessi retribuiti annui (01.01-31.12) pari a sette ore riproporzionate per i lavoratori a part-time.
Compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, saranno concessi cambi di turno e/o di orario ai dipendenti che ne facessero richiesta, per l'effettuazione di visite mediche specialistiche anche a carattere terapeutico, con esclusione di quelle odontoiatriche.
Il lavoratore comunicherà preventivamente, almeno con 48 ore di preavviso, al diretto superiore la necessità di sottoporsi a visita medica specialistica, e successivamente la giustificherà con idonea documentazione.