MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - DECRETO 29 settembre 1998, n. 382. - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari  esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e  grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19  settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998

 

Giurisprudenza Collegata: TAR Molise 145/2012; Corte di Appello di Torino, 3541/2014; Cass. Pen. 36476/2014; Cass. Pen. 2536/2016; Cass. Pen. 12223/2016Cass. Civ. 23146/2020;


 

 

 

 


IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'articolo  17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante  attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento  della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro,  cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo   1996, n. 242;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

Visti in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo  15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 dell'articolo 1-  bis della legge 23 dicembre 1996, n. 649, e l'articolo 1, comma 2,  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato   dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, secondo cui le norme dei decreti medesimi, in relazione ai  settori interessati, sono applicate tenendo conto delle particolari  esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del  Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della  previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica; 

Considerato che tra i settori indicati nei citati articoli sono compresi gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e  grado;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno  1996, n. 292, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, con il quale sono stati  individuati i datori di lavoro nell'ambito scolastico; 

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3142 del 22 giugno 1998;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto  1991, n. 277, come modificato e integrato dalla legge 23 dicembre  1996, n. 649, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,  come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996,  n. 242, si applicano a tutte le istituzioni scolastiche ed educative  di ogni ordine e grado, relativamente al personale ed agli utenti  delle medesime istituzioni, tenendo conto delle particolari esigenze  connesse al servizio dalle stesse espletato, come individuate dal   presente decreto. I predetti decreti legislativi e successive  modifiche e integrazioni sono appresso indicati, rispettivamente, come decreto legislativo n. 277 e decreto legislativo n. 626. Per  datori di lavoro nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed  educative statali si intendono i soggetti individuati come tali nell'ambito scolastico nel decreto del Ministro della pubblica  istruzione 21 giugno 1996, n. 292. 
2. Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma  1, lettera a), del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle  istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le  attivita' di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e  l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile  esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine,  apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le   apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle  strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non  sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai   fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il  medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali ipotesi le attivita' svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui  sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativodidattico. Tale  specificita' ed i limiti anche temporali dell'attivita' svolta vengono evidenziati nel documento dei fattori di rischio da elaborare da parte del datore di lavoro e costituiscono il parametro di  riferimento per le amministrazioni preposte alla vigilanza in materia.
3. I datori di lavoro, negli ambiti di competenza per quanto  concerne le istituzioni scolastiche ed educative statali e secondo  quanto previsto dallo specifico accordo di comparto, attivano gli  opportuni interventi, promuovono ogni idonea iniziativa di  informazione e di formazione e provvedono alla programmazione e  organizzazione degli adempimenti previsti in caso di emergenza dagli  articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994,  n. 626.
4. Restano fermi gli obblighi in materia di prevenzione e  protezione previsti dalle disposizioni vigenti e, in particolare, gli  obblighi di adempimento stabiliti dal decreto del Ministro  dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 218 del 16 settembre 1992, recante norme di  prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e quelli previsti dal  decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, riguardanti la protezione  contro i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici ed in  particolare dal piombo, dall'amianto e dal rumore.

Art. 2.
Servizio di prevenzione e di protezione

1. Il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti propri  del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi  nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica  o educativa, con esclusione degli allievi di cui all'articolo 1,  comma 2, non superi le 200 unita'. 
2. Il datore di lavoro puo', altresi', designare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il  responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di  lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo. 
3. Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile del servizio  di prevenzione e protezione puo' essere individuato tra le seguenti  categorie:
a) personale interno all'unita' scolastica provvisto di idonea  capacita' adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi  professionali attinenti all'attivita' da svolgere e che si dichiari a  tal fine disponibile; 
b) personale interno all'unita' scolastica in possesso di  attitudini e capacita' adeguate che si dichiari a tal fine  disponibile; 
c) personale interno ad una unita' scolastica in possesso di  specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad  operare per una pluralita' di istituti. 
4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un  unico esperto esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e  protezione svolta dai dipendenti all'uopo individuati dal datore di  lavoro. A tal fine e' stipulata apposita convenzione,  prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura  degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di  sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata,  con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro,  o con altro esperto esterno. Alla stipulazione della predetta  convenzione puo' provvedere anche l'autorita' scolastica competente  per territorio. 

Art. 3.
Documento relativo alla valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro provvede alla redazione del documento  relativo alla valutazione dei rischi, avvalendosi della  collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e di  protezione, ove designato. 
2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il   documento di cui al comma 1, puo' avvalersi della collaborazione  degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili,  nonche' degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla   sicurezza dei lavoratori.

Art. 4.
Sorveglianza sanitaria

1. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre  1994, n. 626, la sorveglianza sanitaria, a mezzo del medico  competente, e' finalizzata a realizzare specifici controlli nelle  istituzioni scolastiche ed educative nelle quali la valutazione dei  rischi, effettuata dal datore di lavoro, abbia evidenziato concrete  situazioni di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori tali  da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Accertato tale  presupposto, il datore di lavoro procede alla nomina del medico  competente, ai fini ed agli effetti di cui all'articolo 17 del  decreto legislativo n. 626. 
2. Nelle scuole statali l'individuazione del medico competente e'  concordata preferibilmente con le aziende sanitarie locali competenti  per territorio o con una struttura pubblica ove sia disponibile un   medico con i requisiti indicati per la funzione di medico competente, sulla base di apposite convenzioni tipo da definirsi tra le strutture   medesime e l'autorita' scolastica competente per territorio.

Art. 5.
Raccordo con gli enti locali

1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le  esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli  interventi a carico degli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4,  comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 626; con tale  richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di  lavoro medesimo, secondo quanto previsto dal secondo periodo dello  stesso comma 12. 
2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale  responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi  grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei  lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile,  ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio,  informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di  obbligo.
3. L'autorita' scolastica competente per territorio promuove ogni  opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le  istituzioni scolastiche ed educative e gli enti locali ai fini  dell'attuazione delle norme del presente decreto.

Art. 6.
Attivita' di informazione e di formazione

1. Specifiche iniziative sono assunte dall'amministrazione  scolastica in ordine alla formazione e all'aggiornamento in tema di  prevenzione e protezione dei soggetti individuati come datori di  lavoro, i quali, a loro volta, provvedono all'informazione prevista  dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,  e, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la formazione dei  lavoratori prevista dall'articolo 22 del predetto decreto  legislativo. 
2. Iniziative ed attivita' di formazione, di informazione e di  addestramento del personale dipendente sono altresi' effettuate  d'intesa con gli enti istituzionalmente preposti alla tutela della  sicurezza sui luoghi di lavoro. 
3. I contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei  rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono  svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio  di prevenzione e protezione sono quelli fissati dal decreto dei  Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita' in   data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997. 
4. Criteri, iniziative e risorse in materia di informazione e  formazione sono altresi' definiti dagli specifici accordi  contrattuali. 

Art. 7.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. L'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e' disciplinata dagli accordi da  stipularsi in sede di contrattazione sindacale, sulla base del  contratto collettivo quadro concordato il 7 maggio 1996 tra l'Agenzia   per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e le organizzazioni sindacali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 30  luglio 1996.

Art. 8.
Istituzioni scolastiche ed educative non statali

1. Il presente decreto trova applicazione anche nei confronti delle  istituzioni scolastiche ed educative legalmente riconosciute,   parificate e pareggiate, limitatamente all'articolo 1, articolo 2  comma 1, articolo 3 comma 1, articolo 4 comma 1. Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo  VIII, articoli 345 e 353, del testo unico approvato con decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto gestore sia una  persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante  legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo   osservare.

Roma, 29 settembre 1998

Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer

p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Gasparrini

Il Ministro della sanita'
Bindi

p. Il Ministro per la funzione pubblica
Bettinelli

Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 316